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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5305 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 14.01.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. PANUNZI ERNESTO e dall'Avv. PETRARCA CARLA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, come in Indirizzo Telematico, giusta delega in atti;
Attore/Opponente
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. DEL RE GUIDO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come in Indirizzo Telematico, per procura alle liti;
Convenuto/Opposto
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 14.01.2025 la sola Parte opposta è comparsa in udienza, dando atto di aver depositato il fascicolo monitorio, ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, con rinuncia ai termini, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare l'integrale svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c., la sentenza deve contenere unicamente la
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta, a tutte le memorie e ai documenti depositati nel corso del giudizio.
La “ ” ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22122/2022 Pt_1 Pt_1
(R.G. 66988/2022), ottenuto dalla società opposta, per il Controparte_1 pagamento della somma di € 70.159,15.
Ha dedotto l'infondatezza e l'indeterminatezza del credito ingiunto, per come portato dalla fattura nr. 10122001743887, afferente ii costi per la somministrazione di energia elettrica, dal 15 luglio 2019 al 30 settembre 2020, anomali e difformi rispetto ai reali consumi, eccependo, tra l'altro l'intervenuta prescrizione biennale. Si è opposta alla concessione della provvisoria esecuzione e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare con preminenza su ogni altra domanda che segue - che l'importo ingiunto pari ad euro
70.159,15 non è liquido ne determinato nel suo ammontare e come tale incerto – giuste e fondate motivazioni illustrate nel capitolo A della predetta opposizione dichiarando all'uopo per l'effetto, in ogni caso inefficace e improduttivo di effetti giuridici il Decreto Ingiuntivo opposto n 22122/2022 iscritto al r.g. n 66988/2022 per la somma ingiunta, e per l'effetto ancora revocarlo integralmente – statuendo che nulla è dovuto dalla società ad per le causali di cui al D.I. opposto. Parte_1 CP_1
B) Accertare e dichiarare in subordine – in ogni caso prescritta la parte del credito riguardante la somma ingiunta – per gli anni che vanno dal 15 luglio 2019 al 31.Dicembre 2019 e per quelli che vanno dal 1 Gennaio 2020 al 30 Settembre 2020 giuste e fondate motivazioni illustrate nel capitolo
B della predetta opposizione dichiarando all'uopo in ogni caso inefficace e improduttivo di effetti giuridici il Decreto Ingiuntivo opposto n 22122/2022 iscritto al r.g. n. 66988/2022 per la somma ingiunta e per l'effetto revocarlo per la parte di credito prescritta – statuendo che nulla è dovuto dalla società ad per le causali di cui al D.I. opposto – in ordine alle somme prescritte. Parte_1 CP_1
2 C) Risarcimento per lite temeraria come di Giustizia ai sensi del primo ovvero del terzo comma dell'art 96 c.p.c quantificato ex art 1226 c.c. D) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio - oltre c.p.a e spese generali 15% in favore dei difensori che nel suddetto giudizio si dichiarano antistatari.”
Costituitasi in giudizio la società opposta, ha chiesto, preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione, la reiezione dell'avversa opposizione, poiché destituita di fondamento. Ha dedotto che, la fattura de quo, emessa all'esito di una verifica effettuata - il
14.04.2022- sul misuratore da tecnici unitamente alla Polizia di Stato, ha contemplato Per_1
i prelievi irregolari registrati presso il Pod IT002E5516040A intestato alla dal Pt_1
15 luglio 2019.
La causa, istruita con produzione documentale, ritenuta matura per la decisione, è stata riservata con concessione dei termini di legge all'udienza del 18.10.2024. Rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo monitorio, la causa è stata nuovamente riservata alla decisione, senza termini
***
La domanda attorea è infondata e va respinta per i motivi che seguono.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non
è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza
- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ora, dall'esame dell'intera documentazione prodotta da parte opposta è emerso che, a seguito di segnalazione del fornitore, presso il gruppo di misurazione in uso all'opponente è stata effettuata dal personale del Distributore na verifica, dalla quale è emerso un irregolare Per_1
3 prelievo di energia elettrica, come attestato nel Verbale del 15.04.2022 nr.
22PI0827DC0827.
La fattura posta alla base del ricorso monitorio è frutto dell'esito di tale ispezione: il
Distributore ha provveduto a ricostruire i consumi e ha comunicato che l'ammontare Per_1 dell'energia prelevata da allaccio diretto era pari a KWH 355.686.
Pertanto, a fronte di Energia misurata e fatturata pari a 3.534 kWh, la fattura emessa ha contabilizzato i consumi per come accertati dal Distributore e pari a 352.152 kWh
(=355.686 kWh.- 3.534 kWh).
La ricostruzione delle misure, che tiene conto del prelievo anomalo di energia accertato in sede di verifica, è stata effettuata in conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla
Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 107/09 (testo integrato settlement) in materia di determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura.
I quantitativi di energia elettrica ricostruiti, con riferimento al periodo indicato, sono riportati sia nel prospetto allegato alla comunicazione inviata dal Distributore al Per_1 fornitore, che nella relativa fattura, in cui sono stati evidenziati i quantitativi che, in ragione dell'irregolare funzionamento del misuratore, non sono stati registrati correttamente (All. 1
Fascicolo Monitorio). Occorre precisare che l'opponente neppure contesta di aver ricevuto la Fattura nr. 10122001743887 del 01/06/2022, che ha ricostruito i consumi dal 15
LUGLIO 2019 al 14 FEBBRAIO 2022.
Va ricordato, tra l'altro, che il distributore è il concessionario di un pubblico servizio, cui è affidato dalla legge il compito di provvedere alla manutenzione dei misuratori (apparecchi che fanno parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica e, dunque, sono di proprietà del distributore stesso), nonché alla rilevazione e validazione della misura dei prelievi di energia elettrica operati da ciascun utente. Proprio a tale posizione di pubblico concessionario del distributore si collega la fede privilegiata dei dati di titolarità e prelievo dal medesimo forniti e, in generale, degli accertamenti e verifiche dal medesimo condotte.
Attesa la puntuale indicazione dei consumi e dei parametri indicati nella fattura, le contestazioni dell'opponente appaiono del tutto generiche e inidonee a superare le risultanze provenienti dal concessionario del servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica, che, nell'ambito della funzione svolta, certifica con efficacia di atto pubblico quanto da esso rilevato.
4 Stante la presunzione di veridicità delle operazioni di ricostruzione dei consumi, era onere dell'opponente contestare specificamente le quantità di misura indicate o la correttezza dei criteri di calcolo adottati per l'addebito dei consumi in fattura o dimostrare altri fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa vantata dalla creditrice opposta.
L'eccezione mossa dall'opponente, in ordine al maturare della prescrizione biennale è priva di pregio, sulla scorta della circostanza che è stato accertata tanto la manomissione del gruppo di misurazione quanto il prelievo irregolare.
In conclusione, ritiene il Tribunale che per tabulas risulta effettivamente eseguita la fornitura di energia elettrica alla società opponente, peraltro non contestato dalla stessa, essendo quindi evidente che parte opposta abbia fornito la prova documentale dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, mentre parte opponente non ha dimostrato l'esistenza dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi di tale pretesa.
Per l'effetto, l'opposizione risulta infondata e va rigettata, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 per lo scaglione di riferimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione promossa e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
22122/2022 (n. R.G. 66988/2022);
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore di parte opposta che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma li 16.01.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni
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