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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/07/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 352/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella,
ha emesso, all'esito della discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 352/2019 promossa da:
, nato a [...] (V.V.) il 30/07/1963, c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Corso Umberto I, n. 131, presso lo studio dell'avv. Nicola
Fccioli che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ATTORE
Contro
, nata ad [...] il [...], , nata Controparte_1 Controparte_2
ad Arena (VV) il 20.05.1905, , nato ad [...] il [...], Controparte_3
, nato ad [...], il [...], nonché tutti presunti eredi legittimi e Controparte_4
legittimari e \o eventuali aventi causa legittimati.
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c. del 14/07/2025 la parte costituita ha concluso come da verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato per pubblici reclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., (notifica autorizzata con decreto del Presidente del Tribunale f.f. in data 02/01/2019), ha evocato Parte_1
in giudizio gli eredi di (deceduto il 03/09/1957) ai fini dell'accertamento e declaratoria Persona_1
dell'intervenuta usucapione dell'immobile sito nel comune di Arena (V.V.), vico Monte Sano, 19, già
censito al catasto dei Fabbricati del Comune di Arena, foglio di mappa n.3, particella n. 225 sub 3, con la seguente nuova identificazione catastale: Comune di Arena (VV),vico Monte Santo n. 19, censito nel catasto dei Fabbricati del Comune di Arena, foglio di mappa n.3,particella n. 992, sub 1,categoria A\6,
classe 1, vani 1, rendita catastale euro 15,49 (secondo quanto appurato in base alla documentazione prodotta dall'attore nell'ambito della prima memoria ex art 183, comma 6 c.p.c).
A sostegno della domanda, l'attore deduceva di possedere in via esclusiva, palese, continua,
pacifica ed interrotta “uti dominus” da oltre vent'anni, e precisamente dal 1984, la porzione immobiliare oggetto di causa, occupandosene come se ne fosse proprietario ed esercitandovi il pieno potere di fatto in modo mediato ed immediato. In particolare, esponeva di essere da oltre vent'anni l'unico possessore delle chiavi di accesso all'immobile in questione, di essersi occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, assumendone i relativi oneri, tra cui il pagamento dell'utenza per la fornitura di energia elettrica (doc in atti), e che mai nessuno ha contestato il suo possesso con azioni giudiziali o stragiudiziali o rivendicato la proprietà della porzione immobiliare in oggetto. Quindi, depositava in atti documentazione attestante le proprie ricerche in ordine ai proprietari o titolari di altri diritti reali sull'immobile in questione, ed i certificati ipotecari.
Effettuata la notifica per pubblici reclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nessuno si è costituito.
Istruita la causa documentalmente e con l'espletamento delle prove orali articolare nella memoria istruttoria di parte attrice, all'udienza del 22/11/2022 il Giudice precedente titolare riteneva la causa pagina 2 di 5 matura per la decisione e rinviava all'udienza del 23/05/2023 per la precisazione delle conclusioni. Dopo
una serie di rinvii d'ufficio, sempre per precisazione delle conclusioni, in data 25/01/2024 il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente, che all'esito dell'udienza del 14/07/2025 (precedentemente fissata ai sensi dell'art ex art 281 sexies c.p.c.), udita la discussione della parte costituita, tratteneva la causa in decisione, come da verbale in atti.
Nel merito la domanda proposta dall'attore è fondata e merita pertanto accoglimento.
In punto di diritto, in base a quanto si può desumere dall'art. 1158 c.c., perché vi sia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è
necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l'animus rem sibi
habendi, vale a dire un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso,
nell'arco temporale di un ventennio.
Tale potere di fatto deve essere manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
La continuità del possesso, poi, va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti,
essendo sufficiente che essi siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità.
Il possesso deve, peraltro, essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità. Ne
consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e che sia esercitato pubblicamente, in modo visibile ad un'apprezzabile ed indefinita generalità di soggetti e non al solo proprietario.
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito che "ai fini dell'usucapione è necessaria la
manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività
pagina 3 di 5 apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere
della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene" (Cass. civile sez. II,
22/10/2021, n. 29594).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie i requisiti sopra enunciati risultano tutti dimostrati.
In particolare, le allegazioni di parte attrice, non contestate dalla parte avversa rimasta contumace,
hanno trovato univoca e lineare conferma in quanto dichiarato dai testi escussi: all'udienza del
14/03/2022 entrambi i testi uditi, direttamente informati dei fatti in quanto vicini di casa, della cui attendibilità non è dato dubitare, hanno confermato che il sig. abita l'immobile oggetto Parte_1
di causa da almeno 40 anni, che prima lo abitava insieme alla madre, e che anche successivamente al decesso della stessa ed al trasferimento in Svizzera continua ad occuparsi dell'immobile e ad abitarlo nei periodi di permanenza in Italia. In modo conforme, all'udienza del 22/11/2022 il teste escusso ha confermato le medesime circostanze, riferendo di essere vicina di casa, e di recarsi tutt'ora presso l'abitazione, accompagnata dalla cognata dell'attore, per occuparsi della pulizia dell'immobile, su incarico dell'attore che provvede al suo compenso.
L'istruttoria orale espletata, in uno con la documentazione prodotta, porta a ritenere dimostrato il possesso ultraventennale, pacifico e interrotto del bene oggetto di causa e, quindi, l'acquisizione della proprietà esclusiva della medesima unità immobiliare da parte dell'attore.
La domanda deve pertanto essere accolta, sussistendo tutti i presupposti - corpus possessionis,
animus possidendi e decorso del termine ventennale - per la declaratoria di acquisto, per usucapione,
della proprietà del bene per cui è causa in capo alla parte attrice e la sentenza che dichiara l'acquisto della proprietà deve essere resa pubblica col mezzo della trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
La mancata partecipazione al giudizio della parte convenuta e la natura dichiarativa della presente pronuncia consentono di compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 352/2019:
1) Accoglie la domanda di e dichiara in suo favore l'avvenuto acquisto per Parte_1
usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. della piena, intera ed esclusiva proprietà del bene censito al Comune di Arena (VV), vico Monte Santo n. 19, censito nel catasto dei
Fabbricati del Comune di Arena, foglio di mappa n.3, particella n. 992, sub 1, categoria A\6,
classe 1, vani 1 (già censito al catasto dei Fabbricati del Comune di Arena, foglio di mappa n.3, particella n. 225 sub 3);
2) ordina alla Competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, alla trascrizione della presente sentenza;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, il 21 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella,
ha emesso, all'esito della discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 352/2019 promossa da:
, nato a [...] (V.V.) il 30/07/1963, c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Corso Umberto I, n. 131, presso lo studio dell'avv. Nicola
Fccioli che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ATTORE
Contro
, nata ad [...] il [...], , nata Controparte_1 Controparte_2
ad Arena (VV) il 20.05.1905, , nato ad [...] il [...], Controparte_3
, nato ad [...], il [...], nonché tutti presunti eredi legittimi e Controparte_4
legittimari e \o eventuali aventi causa legittimati.
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c. del 14/07/2025 la parte costituita ha concluso come da verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato per pubblici reclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., (notifica autorizzata con decreto del Presidente del Tribunale f.f. in data 02/01/2019), ha evocato Parte_1
in giudizio gli eredi di (deceduto il 03/09/1957) ai fini dell'accertamento e declaratoria Persona_1
dell'intervenuta usucapione dell'immobile sito nel comune di Arena (V.V.), vico Monte Sano, 19, già
censito al catasto dei Fabbricati del Comune di Arena, foglio di mappa n.3, particella n. 225 sub 3, con la seguente nuova identificazione catastale: Comune di Arena (VV),vico Monte Santo n. 19, censito nel catasto dei Fabbricati del Comune di Arena, foglio di mappa n.3,particella n. 992, sub 1,categoria A\6,
classe 1, vani 1, rendita catastale euro 15,49 (secondo quanto appurato in base alla documentazione prodotta dall'attore nell'ambito della prima memoria ex art 183, comma 6 c.p.c).
A sostegno della domanda, l'attore deduceva di possedere in via esclusiva, palese, continua,
pacifica ed interrotta “uti dominus” da oltre vent'anni, e precisamente dal 1984, la porzione immobiliare oggetto di causa, occupandosene come se ne fosse proprietario ed esercitandovi il pieno potere di fatto in modo mediato ed immediato. In particolare, esponeva di essere da oltre vent'anni l'unico possessore delle chiavi di accesso all'immobile in questione, di essersi occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, assumendone i relativi oneri, tra cui il pagamento dell'utenza per la fornitura di energia elettrica (doc in atti), e che mai nessuno ha contestato il suo possesso con azioni giudiziali o stragiudiziali o rivendicato la proprietà della porzione immobiliare in oggetto. Quindi, depositava in atti documentazione attestante le proprie ricerche in ordine ai proprietari o titolari di altri diritti reali sull'immobile in questione, ed i certificati ipotecari.
Effettuata la notifica per pubblici reclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nessuno si è costituito.
Istruita la causa documentalmente e con l'espletamento delle prove orali articolare nella memoria istruttoria di parte attrice, all'udienza del 22/11/2022 il Giudice precedente titolare riteneva la causa pagina 2 di 5 matura per la decisione e rinviava all'udienza del 23/05/2023 per la precisazione delle conclusioni. Dopo
una serie di rinvii d'ufficio, sempre per precisazione delle conclusioni, in data 25/01/2024 il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente, che all'esito dell'udienza del 14/07/2025 (precedentemente fissata ai sensi dell'art ex art 281 sexies c.p.c.), udita la discussione della parte costituita, tratteneva la causa in decisione, come da verbale in atti.
Nel merito la domanda proposta dall'attore è fondata e merita pertanto accoglimento.
In punto di diritto, in base a quanto si può desumere dall'art. 1158 c.c., perché vi sia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è
necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l'animus rem sibi
habendi, vale a dire un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso,
nell'arco temporale di un ventennio.
Tale potere di fatto deve essere manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
La continuità del possesso, poi, va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti,
essendo sufficiente che essi siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità.
Il possesso deve, peraltro, essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità. Ne
consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e che sia esercitato pubblicamente, in modo visibile ad un'apprezzabile ed indefinita generalità di soggetti e non al solo proprietario.
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito che "ai fini dell'usucapione è necessaria la
manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività
pagina 3 di 5 apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere
della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene" (Cass. civile sez. II,
22/10/2021, n. 29594).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie i requisiti sopra enunciati risultano tutti dimostrati.
In particolare, le allegazioni di parte attrice, non contestate dalla parte avversa rimasta contumace,
hanno trovato univoca e lineare conferma in quanto dichiarato dai testi escussi: all'udienza del
14/03/2022 entrambi i testi uditi, direttamente informati dei fatti in quanto vicini di casa, della cui attendibilità non è dato dubitare, hanno confermato che il sig. abita l'immobile oggetto Parte_1
di causa da almeno 40 anni, che prima lo abitava insieme alla madre, e che anche successivamente al decesso della stessa ed al trasferimento in Svizzera continua ad occuparsi dell'immobile e ad abitarlo nei periodi di permanenza in Italia. In modo conforme, all'udienza del 22/11/2022 il teste escusso ha confermato le medesime circostanze, riferendo di essere vicina di casa, e di recarsi tutt'ora presso l'abitazione, accompagnata dalla cognata dell'attore, per occuparsi della pulizia dell'immobile, su incarico dell'attore che provvede al suo compenso.
L'istruttoria orale espletata, in uno con la documentazione prodotta, porta a ritenere dimostrato il possesso ultraventennale, pacifico e interrotto del bene oggetto di causa e, quindi, l'acquisizione della proprietà esclusiva della medesima unità immobiliare da parte dell'attore.
La domanda deve pertanto essere accolta, sussistendo tutti i presupposti - corpus possessionis,
animus possidendi e decorso del termine ventennale - per la declaratoria di acquisto, per usucapione,
della proprietà del bene per cui è causa in capo alla parte attrice e la sentenza che dichiara l'acquisto della proprietà deve essere resa pubblica col mezzo della trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
La mancata partecipazione al giudizio della parte convenuta e la natura dichiarativa della presente pronuncia consentono di compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 352/2019:
1) Accoglie la domanda di e dichiara in suo favore l'avvenuto acquisto per Parte_1
usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. della piena, intera ed esclusiva proprietà del bene censito al Comune di Arena (VV), vico Monte Santo n. 19, censito nel catasto dei
Fabbricati del Comune di Arena, foglio di mappa n.3, particella n. 992, sub 1, categoria A\6,
classe 1, vani 1 (già censito al catasto dei Fabbricati del Comune di Arena, foglio di mappa n.3, particella n. 225 sub 3);
2) ordina alla Competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, alla trascrizione della presente sentenza;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, il 21 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
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