Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2002, n. 6589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6589 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
A N IA L A O 4 IT L 7 L 3 A . O IC B N BL E Aula 'B' B E 9 U N 9 1 H O - I C 1 Z 1 A A - P R 1 T I 2 S D . I L G E E 9 C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R 3 I 0 8 5 8 9 / 0 2 4 A D E D U 6 I E OR 4 G T . Oggetto N T E E T N (cart.375 epc. S R . E T A S I ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21362/00 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Michele LO PIANO Consigliere- 18780 Cron. Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere - - Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI - Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere Ud. 29/01/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CORVIETTO IDA, SCANDURRA MASSIMILIANO, elettivamente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE domiciliati in ROMA VIA MASSIMI 94/4, presso lo studio per diritti € 0,77 il * MAG 2092 dell'avvocato FRANCESCO PAOLO PIGNATARO, difesi dagli CANCELLIERE avvocati ADRIANO LA ROTONDA e FABIO LA ROTONDA, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrenti
contro
NUOVA TIRRENA ASSIC SPA, MIRRA ROBERTO;
- intimati avverso la sentenza n. 20821/99 del Giudice di pace di 2002 NAPOLI, emessa il 20/09/99 e depositata il 16/10/99 281 (R.G. 3728/98); 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si dichiari l'inammisibilità del ricorso, con le conseguenze di legge.
4. Rilevato che Ida IE e MI ND ra propongono ricorso per cassazione avverso la senten- za con la quale il giudice di pace di Napoli ha riget- tato la domanda da loro proposta nei confronti di Ro- berto RR e della Nuova Tirrena S.p.a. al fine di ot- tenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un in- cidente stradale. rilevato, altresì che gli intimati non hanno svol- to difese;
considerato che
con l'unico motivo i ricorrenti de- ducono la violazione dell'art. 116 c.p.c. nonché il vi- zio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere il giudice di pace considerato quanto emerso da una prova testimoniale;
viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con- trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chiesto a questa 2 27 Corte di dichiarare, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716); ritenuto che le doglianze contenute nel motivo non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione della sentenza impugnata non appare né inesistente né apparente, essendo chiaramente comprensibile la ratio decidendi adottata, mentre per altro verso le censure 3 r si risolvono in una critica al convincimento espresso dal giudice di pace;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- nifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- to, con sentenza pronunziata in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che non si fa luogo a pro- nunzia sulle spese, non avendo gli intimati svolto at- tività difensiva;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. мы IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelieria O 4 L Oggi. 8.05.09 7 L 3 ) O . B E N E , C IL CANCELLIERECT 1 E A 9 N P 9 Dotss aDottsse Maria Aiello 1 O I I - 1 Z D 1 A - E R 1 T C 2 S I I . D L G E U 9 I R 3 G A E D E 6 E 4 N T . . T N T E T S S I R ( E A