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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1598 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
in persona di Parte_1 Parte_2
nella qualità di parroco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
[...] dall'Avv. Elia Rosciano, presso il cui studio, in Napoli alla via San Tommaso d'Aquino n. 33
è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
C.F. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marcello G. Feola ed elettivamente domiciliato in
Lagonegro (PZ) alla Contrada Vallone Secco n. 4
CONVENUTO – attore in riconvenzionale
E
, C.F. Controparte_2
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Potenza ed elettivamente domiciliato in Potenza al Corso XVIII
Agosto n. 46.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: rivendicazione
Conclusioni: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 15.12.2020, la
[...]
in persona del Parroco pro tempore, , Parte_1 Parte_2 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:“-accertare e dichiarare la proprietà della Chiesa e del
NT di in Vibonati (Sa), identificata in Catasto di Comune di al CP_3 Pt_1
NCEU foglio 12 particelle 188 sub 1 - sub 2 - sub C — sub 189 – sub 191 e per l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della illegittima ed arbitraria iscrizione
/ trascrizione a favore del Comune di ordinando, viceversa la trascrizione della Pt_1 presente sentenza quale titolo di proprietà Per l'effetto ancora, ordinare, ai sensi dell'art. 948 cod. civ. e dell'art. 447 bis c.p.c., l'immediato rilascio del predetto immobile in favore dell'istante; In ogni caso, condannare il convenuto alle spese ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La in riconosciuta Ente ecclesiastico con Decreto Parte_1 Pt_1 del Ministero dell'Interno del 6.12.1986 n. 525 ed iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la .T.G. di Salerno al n. 17, assumeva di essere proprietaria del complesso CP_4
edilizio rappresentato dalla Chiesa di con annesso Monastero in quanto ai sensi CP_3 dell'art. 29 L. 222/2985 gli edifici di culto ed ad essi assimilati erano stati trasferiti in proprietà delle Parrocchie che avevano ottenuto il riconoscimento di Ente ecclesiastico.
Aggiungeva che con decreto del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro del 24.11.1989
n. 52/89 la Parrocchia era stata riconosciuta proprietaria di plurimi immobili, tra cui la Chiesa di , con tutti gli annessi e connessi, nonché adiacenze, pertinenze, usi e diritti CP_3
inerenti o derivanti dal medesimo. Evidenziava, inoltre, che la circostanza che e il CP_5
NT costituissero un “unicum inscindibile” si evinceva dal tenore letterale dell'atto per
Notar del 16.11.1916 con cui l'Amministrazione del per il Culto aveva Per_1 CP_2
“ceduto” al ai sensi della L. 3056/1866, in cambio di una rendita non CP_1 Pt_1
affrancabile, il fabbricato del soppresso Monastero delle Liguorine e le adiacenze redditizie annesse (ossia il NT di ) affinché l'ente comunale ne disponesse senza CP_3 tuttavia privarlo della destinazione al culto, nel quale, all'art. 3, il compendio concesso al
Comune veniva descritto come “fabbricato consistente in più vani, addetto ad abitazione delle religiose in tutti i compresi, senza esclusione di sorta, sia vani terrani che superiori con vano addetto a Chiesa e con orto murato”. In particolare, riteneva che la proprietà esclusiva dell'intero complesso immobiliare (Chiesa e Monastero) in capo alla e la mera Parte_1
concessione di un diritto di godimento (secondo lo schema enfiteutico) al Comune col suddetto atto notarile erano desumibili in applicazione degli ordinari criteri esegetici dell'analisi letterale e della ricerca dell'effettiva volontà delle parti e segnatamente dall'espressioni e dai termini contenuti nel citato atto per Notar di Persona_2 Pt_1 del 16.11.1916 (“rendita”, “affrancare”, “concessionario”, “assegnata”), la previsione di un obbligo per il di mantenere la destinazione di culto e del potere del Governo di CP_1 disporre delle sorti del bene, nonché l'assenza dell'elemento sinallagmatico del prezzo e, dunque, della causa tipica del negozio di compravendita. Precisava che in forza del richiamato atto notarile il Comune di aveva trasferito alle la detenzione del Pt_1 Parte_3
NT e che la Parrocchia “pro gratia” aveva consentito il contemporaneo uso alla
Fondazione “Vincenzo Vita” per la sede di un asilo.
Rappresentava di aver inutilmente richiesto al la riconsegna delle chiavi e del CP_1
possesso del NT, nelle more destinato a Centro SPRAR (Struttura provvisoria accoglienza rifugiati) in violazione della destinazione ai fini di culto e lamentava che il
Comune aveva iscritto titolo di proprietà a proprio favore presso i RR.II. indicando come atto di provenienza una sua delibera consiliare.
Da ultimo, richiamando la giurisprudenza sul punto (Cass. sent. nn. 516/1959 e 10481/2015;
Cons. di Stato pareri nn. 86 del 12.05.1959, 1263 del 18.10.1989 e 929 del 06.05.1992), precisava che il riconoscimento della Chiesa come Ente morale e l'attribuzione della personalità giuridica alle Chiese ex conventuali avevano comportato, ai sensi delle norme concordatarie, il diretto ed automatico trasferimento, dal (successore Controparte_2 del per il Culto) all' della proprietà degli immobili destinati all'esercizio CP_2 CP_6
del culto e, in specie, del complesso immobiliare distinto dall'unitarietà funzionale religioso- pastorale, inclusa la rettoria, quale pertinenza dell'edificio-chiesa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.04.2021, si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo ex art. Controparte_1
164 c.p.c. per assoluta incertezza ed indeterminatezza degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c e la inammissibilità della domanda di condanna al rilascio dell'immobile per incompatibilità tra il rito sommario azionato ed il procedimento ex art. 447 bis c.p.c. ed instando per la conversione del giudizio nelle forme del rito ordinario.
Nel merito, evidenziava la infondatezza delle domande proposte, contestando, in particolare, la natura pertinenziale ed accessoria del rispetto alla Chiesa di San Francesco, tanto CP_7
sul piano quantitativo e strutturale, quanto sul piano funzionale, per essere la Chiesa un
“unico ed isolato vano” ed il da sempre destinato ad attività diverse da Controparte_8 quelle afferenti l'esercizio del culto e, nello specifico, dal 1939 ad asilo infantile, dal 1937 al
1993 ad uso di Congregazioni ed Ordini religiosi e, da ultimo, al progetto umanitario dell'accoglienza degli immigrati nell'ambito del “Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo
e Rifugiati” (SPRAR). Contestava altresì l'applicabilità dell'art. 29 comma 4 L. 222/1985, posto a fondamento del decreto vescovile n. 52/89, osservando che il Controparte_8 non rientrasse in alcuna delle tipologie di edifici ivi elencati, né tra quelli di cui all'art. 28 L.
222/1985, né poteva essere qualificato come “rettoria”. Precisava di essere proprietario del
NT, così come del vano adibito a Chiesa, in virtù dell'atto pubblico per notar Per_1 del 16.11.1916 (rep. 2818), espressamente stipulato in applicazione dell'art. 20 del R.D. 7 luglio 1866, n. 3036 e del passaggio di proprietà dei beni “indemaniati” dallo Stato agli Enti territoriali ivi previsto, evidenziando che detto trasferimento della proprietà era avvenuto ex lege e che la , pur dotata di personalità giuridica sin dal Parte_1
1986, non aveva mai avanzato, quale assegnataria in uso dell'annessa chiesa di
[...]
, la prescritta domanda ex artt. 8 L. 848/1929 e 15 R.D. 2262/1929. CP_3
Specificava che la proprietà comunale era confermata dagli atti di concessione in uso del
NT succedutisi nel tempo ed altresì “riconosciuta” dallo stesso Parroco nella nota del
3.8.2017 con cui comunicava la rimozione di un filo elettrico dalle mura del NT, avente asserito valore ricognitivo ovvero confessorio stragiudiziale.
Sulla base di tali premesse, cosi concludeva: “1) in via preliminare, dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto introduttivo di lite per le ragioni di cui innanzi sub par. 1) della presente comparsa;
2) sempre in via preliminare, per le ragioni illustrate sub par. 2), disporre la conversione nel rito ordinario, fissando, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, cpc, con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cpc;
3) nel merito:
3.1 rigettare tutte le domande avanzate da controparte con il ricorso introduttivo del giudizio;
3.2 in accoglimento delle spiegate riconvenzionali, (a) dichiarare ed accertare che il in virtù dell'atto per Notar del 16.11.1916 (rep. 2818), Controparte_1 Per_1
registrato il 25.5.1917 e trascritto il 28.5.1917, è proprietario del sito in Controparte_8
e distinto nel NCEU al fol. 12, p.lla 188; (b) dichiarare nullo e/o invalido e/o Pt_1
inefficace il decreto del Vescovo di Teggiano-Policastro n. 52/89 del 24.11.1989, con ordine al Conservatore dei RR.II. di Salerno, esonerandolo da ogni responsabilità, di cancellare la conseguenziale illegittima ed arbitraria iscrizione/trascrizione a favore della
[...]
(c.f. ) effettuata il 2.12.1989 (N. d'ordine Parte_4 P.IVA_3
32527; N. part. 25859), nonchè – ove esistente e se necessario – di quella precedentemente effettuata in favore dell' della PA [...]
, di di Teggiano-Policastro, di Controparte_10 Controparte_11 [...]
e dell' (c.f. CP_12 Controparte_13
); (c) dichiarare ed accertare che il Comune di in virtù dell'atto per P.IVA_4 Pt_1
Notar del 16.11.1916 (rep. 2818), registrato il 25.5.1917 e trascritto il 28.5.1917, è Per_1 proprietario del vano denominato “Chiesa di S. Francesco”, sito nel Comune di alla Pt_1 via Umberto I°, nel NCEU al foglio n. 12, partita n. 83; 4) in ogni caso, con vittoria di spese
e compensi di lite.”
Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario, autorizzata la chiamata in causa del F.E.C. e fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il 6.12.2021 (cfr. ordinanza del 09.05.2021), con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. le parti integravano e precisavano le conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.10.2023, si costituiva in giudizio il eccependo, preliminarmente, Controparte_2
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lagonegro in favore del Tribunale di Potenza ai sensi degli artt. 25 c.p.c., 6 e 9 R.D. 1611/1933 e, nel merito, contestando le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto. In particolare, evidenziava che l'intero complesso immobiliare, appreso dal Fondo per il Culto per effetto della legislazione “eversiva” dell'Asse
Ecclesiastico, era stato ceduto al Comune di mediante due distinti atti del Notaio Pt_1
, risalenti agli anni 1916 e 1917, ai sensi dell'art. 20 del Regio Decreto 7 Persona_2
luglio 1866, n. 3036 recante “Soppressione delle corporazioni religiose”, entrato in vigore il
23 luglio 1866 e precisava che tali cessioni avevano trasferito in proprietà ai Comuni i soli edifici conventuali mentre le chiese annesse erano state cedute per il semplice uso, rimanendo pertanto nella titolarità dell'allora Amministrazione del Fondo per il Culto (oggi
[...]
). Controparte_2
Dunque, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - preliminarmente: dichiarare la propria incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e affermare la competenza del Tribunale di Potenza;
- nel merito: accertare
e dichiarare che la cessione al Comune di del complesso immobiliare per cui è Pt_1 causa, avvenuta ai sensi dell'art. 20 del R.D. 7 luglio 1866, n. 3036, ha determinato il trasferimento della proprietà, in favore del suddetto Comune, del solo edificio conventuale, mentre la Chiesa annessa, ceduta per il semplice uso, è rimasta di proprietà del
[...]
(per legge subentrato all'Amministrazione del Fondo per il Culto), Controparte_2 unitamente ai beni mobili custoditi all'interno dei compendi, e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea – in quanto infondata in fatto e in diritto – e, in ogni caso, ogni pretesa contrastante con l'affermazione del diritto di proprietà della chiesa in oggetto in capo al
. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”. Controparte_2
La causa, istruita documentalmente (cfr. ordinanza del 23.10.2022) e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
2. Preliminarmente va dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale ex artt. 25 c.p.c., 6 e 9 R.D. 1611/1933 sollevata dal Controparte_2
con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.10.2022.
[...]
In punto di disciplina della competenza (inderogabile) del foro erariale, l'art. 25 c.p.c. prevede che per le cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato sia competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Il R.D. n. 1611/1933 sancisce, per quanto di rilevanza, che la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 98 c.p.c., spetta al Tribunale o alla Corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (art 6, comma 1) e che l'incompetenza in rapporto all'art. 6, primo comma, “può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'Autorità giudiziaria deve pronunciarla anche di Ufficio” (art. 9).
Ai sensi dell'art. 38, comma 3, c.p.c., l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..
In tema, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 9 del R.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione (cfr. Cass. Ord. n. 20493/2018).
Nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza è stata sollevata dal
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_14
13.10.2022, e quindi oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (6.12.2021). L'eccezione è quindi tardiva e come tale inammissibile. Per i medesimi motivi sono inammissibili le domande e le eccezioni non rilevabili d'ufficio proposte dalla terza chiamata.
3. Tanto premesso e passando ad esaminare il merito della res controversa, si osserva che la ha agito in giudizio al fine di accertare, in via principale, il Parte_1 proprio diritto di proprietà sulla Chiesa e sul NT di in CP_3 Pt_1
identificati in catasto al NCEU foglio 12, particelle 188 sub 1- sub 2- sub C- sub 189 -sub
191, e conseguentemente ha chiesto di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione delle confliggenti iscrizioni/trascrizioni e l'immediato rilascio dell'immobile da parte del Comune di Pt_1
L'attrice ha invocato a sostegno del proprio diritto dominicale sulla e Controparte_15 sull'annesso Monastero il decreto del Ministero dell'Interno del 6.12.1986 n. 525 pubblicato in G.U. n. 21 del 27.01.1987 con il quale la Parrocchia di Abate in è Parte_1 Pt_1
stata riconosciuta ente ecclesiastico e il decreto del Vescovo della Diocesi di Teggiano-
Policastro del 24.11.1989 n. 52/89 che, ai sensi dell'art. 29 comma 4 l. n. 222/1985, aveva trasferito alla sopra indicata la proprietà della con tutti gli Parte_1 CP_5 Controparte_15
annessi e connessi nonché adiacenze, pertinenze, usi e diritti inerenti o derivanti dal medesimo. La Parrocchia, in particolare, ha affermato che la Chiesa e il NT di San
Francesco rappresenterebbero un unico complesso immobiliare di sua proprietà in forza dei richiamati titoli.
Il ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto in via riconvenzionale di Controparte_1
accertare che il Comune è proprietario del sito in e distinto nel Controparte_8 Pt_1
NCEU al fol. 12 p.lla 188 in forza dell'atto per notar del 16.11.1916 rep. 2818 Per_1 registrato il 25.05.1917 e trascritto il 28.05.1917. Ha inoltre chiesto di: “dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto del Vescovo di Teggiano-Policastro n. 52/89 del 24.11.1989, con ordine al Conservatore dei RR.II. di Salerno, esonerandolo da ogni responsabilità, di cancellare la conseguenziale illegittima ed arbitraria iscrizione/trascrizione a favore della di (c.f. ) effettuata il 2.12.1989 (N. Parte_4 Parte_1 Pt_1 P.IVA_3
d'ordine 32527; N. part. 25859), nonchè – ove esistente e se necessario – di quella precedentemente effettuata in favore dell' PA
della , di di Teggiano-
[...] Controparte_10 Controparte_11
Policastro, di e dell' Controparte_12 Controparte_13
(c.f. ; di dichiarare ed accertare che il Comune di in virtù
[...] P.IVA_4 Pt_1 dell'atto per Notar del 16.11.1916 (rep. 2818), registrato il 25.5.1917 e trascritto il Per_1
28.5.1917, è proprietario del vano denominato “Chiesa di S. Francesco”, sito nel Comune di alla via Umberto I°, nel NCEU al foglio n. 12, partita n. 83”. Pt_1
Il Ministero dell'Interno – Fondo per gli edifici di culto, chiamato in causa da parte attrice, a seguito delle difese del Comune, ha sostenuto che con due distinti atti del notaio Persona_2
del 1916 e del 1917 era stata trasferita dal Fondo per il , ai sensi dell'art 20 R.D.
[...] CP_2 n. 3036/1866, al Comune di la proprietà dei soli edifici conventuali mentre la chiesa Pt_1
era stata ceduta per il semplice uso, rimanendo nella disponibilità patrimoniale del Fondo per il culto.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che vada accertato il diritto di proprietà in capo al
Comune di del NT di in Vibonati (SA) distinto al NCEU al fol. Pt_1 CP_3
12 p.lla 188 in forza dell'atto pubblico per notar del 16.11.1916 rep. n. 2818 con il Per_1 quale l'Amministrazione del Fondo per il Culto ha ceduto al il fabbricato CP_1 CP_1
del soppresso Monastero delle Liguorine e le adiacenze redditizie (all. n. 5 prod. Parrocchia).
Nella premessa dell'atto è indicato che il di giusta deliberazione del CP_1 Pt_1
Consiglio Comunale del 21 marzo e del 17 maggio 1916, debitamente approvata dalla Giunta
Provinciale Amministrativa dell'Adunanza del 5 settembre 1916 nr 14034, ha dichiarato di accettare “giusta lo articolo 20 della legge 7 luglio 1866 n. 3036 la cessione del fabbricato del soppresso Monastero delle Liguorine del luogo e delle adiacenze redditizie annesse per destinarsi ad opere di pubblica utilità e di beneficenza”.
Da quanto sopra indicato si evince che l'atto per notar del 1916 è stato espressamente Per_1 stipulato in attuazione dell'art. 20 r.d. 7 luglio 1866 n. 3036, come peraltro riconosciuto in giudizio anche dal – Fondo per gli edifici di culto, per legge subentrato Controparte_2 all'Amministrazione del Fondo per il Culto, che ha pacificamente riconosciuto la proprietà in capo al Comune di del Monastero/NT di con esclusione della Pt_1 CP_3
sola chiesa annessa.
La norma in questione prevede: “I fabbricati dei conventi soppressi da questa e dalle precedenti Leggi, quando siano sgombri dai religiosi, saranno conceduti ai Comuni ed alle
Provincie, purché ne sia fatta domanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa Legge, e sia giustificato il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali, o di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità nel rapporto dei
Comuni e delle Provincie.
Per le case destinate all'abitazione delle religiose secondo il disposto dell'articolo 6, il termine per fare la domanda decorrerà dal giorno in cui le case saranno rimaste sgombre.
Tale concessione non avrà luogo per quei fabbricati che al giorno della pubblicazione di questa Legge si trovassero occupati dallo Stato per pubblico servizio, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati.
Da questa concessione saranno sempre escluse quelle parti dei fabbricati che si trovano destinate ad uso produttivo di rendita.
Potranno nondimeno i Comuni e le Provincie ottenere la concessione delle parti suddette qualora assumano l'obbligo di pagare la stessa rendita redimibile al 5 p. %”.
Non è condivisibile la tesi della attrice secondo cui con l'atto pubblico per notaio Parte_1
del 1916 vi sarebbe stata una mera concessione in godimento al Comune di Per_1 Pt_1
del NT e non un trasferimento del diritto di proprietà in attuazione della sopra indicata norma di legge. Ed invero non appaiono rilevanti né il dato terminologico e, segnatamente, il riferimento, contenuto nel richiamato atto notarile, alle espressioni “concessionario”, con riferimento alla posizione del Comune, “affrancare”, “rendita” né tanto meno la previsione dell'obbligo per il Comune di destinare il fabbricato del Monastero agli usi stabiliti dalla legge 7 luglio 1866 così come l'assenza del prezzo quale elemento tipico del contratto di compravendita.
Innanzitutto va precisato che l'espressione “concessionario” non fa che riprendere testualmente la previsione di cui all'art. 20 r.d. n. 3036/1866 che, si ripete, è espressamente richiamato sia nella premessa sia nel corpo del richiamato atto del 16.11.1916 per notar
. Ora, come chiarito anche dalla giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, alla Per_1 quale il Tribunale intende uniformarsi, che la “concessione” di cui parla il citato art. 20 sia da intendere come concessione in proprietà è dimostrato dall'art. 8 l. 27 maggio 1929 n. 848 che esplicitamente qualifica, proprio richiamando l'art. 20 r.d. n. 3036/1866 come “proprietari” i
Comuni e le Province cui erano stati concessi i fabbricati dei conventi soppressi (cfr Cass. n.
26394/2009; conf. Corte d'Appello di Roma n. 1047/2012). In particolare, in base a quanto argomentato anche nei richiamati precedenti giurisprudenziali, il titolo dell'attribuzione in proprietà al del fabbricato conventuale è costituito dalla norma di legge, CP_1 configurandosi l'atto notarile solo dichiarativo della volontà del Comune di accettazione della destinazione del bene ad opere di pubblica beneficenza ed assistenza (come pur indicato nella premessa dell'atto per notar del 1916), così come prescritto dalla legge e come di fatto Per_1
attuato dal Non si è quindi in presenza di una compravendita di guisa che appare CP_1 irrilevante l'assenza del prezzo perché il titolo dell'attribuzione del diritto di proprietà è rappresentato dalla legge e segnatamente dal citato art. 20 r.d. n. 3036/1866 di cui l'atto per notar del 16.11.1986 assume funzione ricognitiva. Tanto non si pone in violazione Per_1 dell'art. 922 c.c. che espressamente prevede che la proprietà si acquista, oltre che per i modi ivi espressamente contemplati, anche “negli altri modi stabiliti dalla legge” ed è coerente con la natura del bene in questione (convento/monastero) che seppur non adibito a fine di culto, giustifica per origine e struttura l'imposizione di particolari vincoli e, nello specifico,
l'obbligo di destinazione del fabbricato conventuale, da parte del Comune concessionario, alle finalità di cui al r.d. n. 3036 del 1866 (“il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali, o di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità”). Ed anzi proprio la circostanza che negli anni il Comune di abbia effettivamente destinato il Pt_1
fabbricato conventuale alle finalità di cui alla legge n. 3036 del 1866, adibendolo ad asilo infantile (all. 1 prod. poi concedendolo in uso alla CP_1 Parte_5
(all. n. 2), alla ” (all. n.
[...] Controparte_16 Parte_6
3) e alle ” (all. n. 7) e, infine, Parte_7
destinandolo al progetto umanitario di accoglienza degli immigrati nell'ambito del progetto
“Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati”, come riconosciuto anche dall'attrice, a confermare il collegamento tra l'atto per notar del 1916 e la disposizione Per_1 di cui all'art. 20 l. n. 3036/1866 e quindi, per quanto già affermato, la funzione ricognitiva del passaggio di proprietà dell'atto notarile rispetto alla sopra indicata legge. Di contro appare irrilevante che l'atto in questione sia stato stipulato nel 1916 e quindi dopo molto tempo rispetto all'entrata in vigore della legge n. 3036/1866 dal momento che il termine di un anno dalla pubblicazione della legge riportato all'art. 20 l. cit. fa riferimento alla domanda di concessione da parte di Comune e di Province e non anche alla stipulazione dell'atto notarile che, come detto, assume solo funzione di accettazione da parte dell'ente territoriale, dell'obbligo di rispetto delle destinazione d'uso funzionale indicata dalla legge.
Non è inoltre meritevole di accoglimento la tesi dell'attrice secondo cui la
[...] avrebbe acquisito la proprietà del in forza del Parte_1 Controparte_17 decreto del del 6.12.1986 n. 525 pubblicato in G.U. n. 21 del Controparte_2
27.01.1987 con la quale la è stata riconosciuta ente Parte_1
ecclesiastico ed è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura/U.T.G. di Salerno al n. 177 e del successivo decreto del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro del 24.11.1989 n. 52/89, emesso ai sensi dell'art. 29 co. 4 l. n. 222/1985, ed iscritto alla
Conservatoria dei RR.II. di Salerno con nota n. 32527 del 2.12.1989 (all.ti nn.
3-4 ricorso) con il quale la Chiesa di riportata in catasto (NCEU) alla partita n. 83 fol. 12 è CP_3
stata assegnata in proprietà alla Parrocchia attrice.
Sul punto, allo stato, appare sufficiente evidenziare che nel richiamato decreto vescovile del
24.11.1989 n. 52/89 non vi è alcun riferimento al ma Controparte_18
viene indicata solo la , riportata in catasto (NCEU) alla Partita n. 83, Controparte_15
fol. 12; N. Pr. C;
Via Umberto I, Pt.; Categ. E/7.
Non è inoltre condivisibile la tesi di parte attrice secondo cui il e la CP_7 CP_15
rappresenterebbero un unicum inscindibile o, secondo quanto diffusamente
[...]
argomentato con la memoria ex art. 183 co VI n. 1) c.p.c. di parte attrice, il convento rappresenterebbe una pertinenza della chiesa quale bene principale deputato alla professione del culto.
In primo luogo il Tribunale osserva che tali argomentazioni, funzionali, secondo la ricostruzione di parte attrice, ad individuare nel citato decreto del Vescovo della
[...]
n. 52/89 del 24.11.1989 e nella disposizione normativa di cui all'art. 29 l. Controparte_19
n. 222/1985 il titolo di proprietà della non solo con Parte_1
riferimento alla ma anche del NT, non appaiono rilevanti dal Controparte_15
momento che, come si passerà ad esaminare di seguito, non vi è prova della proprietà della in capo alla attrice. Controparte_15 Parte_1
Ad ogni modo il Tribunale ritiene rilevante, anche per quanto di seguito si andrà ad esporre, che il e la Chiesa di San Francesco non rappresentano un unico bene. CP_7
Ed invero, innanzitutto, giova evidenziare che l'art. 20 r.d. n. 3036/1866 - in esecuzione del quale è stato posto in essere, con funzione ricognitiva, l'atto per notar del 16.11.1916 - Per_1
così come la successiva normativa sui beni ecclesiastici, hanno mostrato di valutare in modo distinto e autonomo le chiese eventualmente annesse ai conventi soppressi (chiese ex conventuali) e tanto evidentemente al fine di garantire il fine di culto al quale le chiese eventualmente annesse ai fabbricati dei conventi soppressi erano adibite.
L'art. 20 r.d. n. 3036/1866, in particolare, ha previsto un diverso regime con riferimento alle parti dei fabbricati dei conventi soppressi che si trovavano destinate ad uso produttivo di rendita, espressamente dichiarate escluse dal trasferimento di proprietà in favore dei Comuni e delle Province richiedenti che tuttavia, secondo quanto previsto dal quinto comma della norma, ne avrebbero potuto ottenere la concessione previa assunzione dell'obbligo di pagare una rendita redimibile al 5 p. %.
Nel prevedere l'obbligo di pagamento di una rendita per la concessione anche di tali parti dei fabbricati dei conventi soppressi, rendita che di per sé è incompatibile con la pienezza che caratterizza il diritto di proprietà, il legislatore ha evidentemente inteso escludere tali beni dal regime eccezionale di trasferimento ai Comuni e alle Province previsto dall'art. 20 r.d. n.
3036/1866 sottoponendoli quindi al regime ordinario di cui all'art. 11 r.d. cit. e quindi alla devoluzione dei beni di qualunque specie appartenenti alle Corporazioni soppresse al demanio dello Stato con l'obbligo d'inscrizione di una rendita a favore del Fondo per il culto.
L'interpretazione appena esposta sul differente regime previsto dalla normativa eversiva per i fabbricati dei conventi soppressi e per le chiese eventualmente ad esse annesse (chiese conventuali) trova conferma anche nella successiva normativa e, in particolare, nella disciplina introdotta dalla legge 27 maggio 1929 n. 848 (di attuazione del Concordato e recante “Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati ai fini di culto”) e segnatamente l'articolo 6 (“Le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, contemplate dall'art. 29, lettera a), del Concordato, saranno consegnate all'autorità ecclesiastica, restando revocate le concessioni attuali delle medesime, in qualunque tempo ed a qualunque titolo disposte. Nessuna indennità è dovuta in tale caso ai concessionari, o ad altri usuarii, neppure per miglioramenti tuttora sussistenti, e nonostante convenzione in contrario. Parimenti nessuna indennità è dovuta dai concessionari e dagli usuarii per eventuali deterioramenti dell'edificio e della suppellettile, dipendenti da omessa manutenzione o da qualunque altra causa non dolosa”) e l'articolo 8 (“I Comuni e le
Provincie, a cui siano stati conceduti i fabbricati dei conventi soppressi in virtù dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, o di disposizioni analoghe, e che ne siano ancora proprietari, ne rilasceranno senza indennità una congrua parte, se non sia stata già riservata all'atto della cessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando questa sia stata conservata al pubblico culto”). Al fine di dare attuazione a tale previsione legislativa, l'art. 15 del r.d. n. 2262/1929 (“Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati ai fini di culto”) ebbe a disporre che “il rilascio da parte dei comuni e delle province di una parte dei fabbricati dei conventi soppressi per essere destinata, a termine dell'art. 8 della legge, a rettoria della chiesa annessa, è disposto su domanda dell'ordinario diocesano con decreto emesso dal ministro per la giustizia e gli affari del culto di concerto con quello per l'interno”.
La normativa appena riportata ha quindi decretato la revoca delle concessioni in favore dei
Comuni e delle Province poste in essere in attuazione dell'art. 20 r. d. n. 3036/1866 con riferimento esclusivamente alle chiese eventualmente annesse ai fabbricati dei conventi soppressi.
L'art. 8 l. cit. ha quindi fatto salvi i trasferimenti della proprietà dei fabbricati dei conventi soppressi attuati ai sensi dell'art. 20 l. n. 3036/1866 prevedendo solo la possibilità del rilascio di una congrua parte di tali fabbricati, da adibire a rettoria della chiesa annessa, se aperta al pubblico culto e sempre che non fosse già stata esclusa dal trasferimento, da richiedere nel rispetto delle formalità previste dall'art. 15 del r.d. n. 2262/1929.
Alla luce della normativa sopra richiamata si evince quindi che già sotto il profilo normativo il legislatore ha mostrato di valutare in modo autonomo i fabbricati dei conventi e gli eventuali vani adibiti a chiese (chiese conventuali). Tanto assume particolare rilevanza nel caso di specie rappresentando proprio la disposizione di cui all'art. 20 r.d. n. 3036/1866, per come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata, il titolo di proprietà del CP_1
del conteso NT. Inoltre, non essendo stato dedotto né provato che sia stata
[...]
attuata la procedura di rilascio di parte del fabbricato del NT di da adibire CP_3
a rettoria della chiesa annessa ai sensi dell'art. 8 l. n. 848/1929 e dell'art. 15 r.d. n. 2262/1929 non può esservi dubbio alcuno in merito alla proprietà, per intero e con la sola esclusione del vano chiesa, in capo al Comune di del NT di in forza del Pt_1 CP_3
richiamato atto per notar del 16.11.1916. Del resto, proprio la circostanza che il Per_1
fabbricato del convento soppresso fosse stato trasferito in proprietà del Comune di Pt_1 con l'atto per notar del 16.11.1916 mentre la chiesa annessa era passata ex lege al Per_1 demanio in forza dell'art. 11 r.d. n. 3036/1866 e solo concesso in uso al Comune in forza dell'atto notarile di cui sopra, induce ad escludere che si potesse trattare di un unico complesso immobiliare.
Va, infine, escluso che il NT rappresenti una pertinenza della . Controparte_15
Che vi possa essere una minima funzione accessoria dei locali dei fabbricati dei conventi soppressi rispetto alla chiesa eventualmente annessa è una valutazione che è stata debitamente tenuta in conto dal legislatore nei termini di cui all'art. 8 l. n. 848/1929 laddove è stata previsto il rilascio da parte dei Comuni e delle Province concessionarie ex art. 20 r.d. n.
3036/1866 di una congrua parte dei fabbricati conventuali da adibire a rettoria della chiesa annessa. Al di fuori di tale vincolo di destinazione, nel rispetto dei presupposti di cui alla citata normativa, non pare che vi siano margini per delineare una funzione accessoria del convento rispetto alla chiesa annessa.
La conferma dell'assenza, nel caso di specie, dei requisiti tipici delle pertinenze (art. 917 c.c.)
e segnatamente l'elemento oggettivo - consistente nella obbiettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale - e l'elemento soggettivo - consistente nella effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale da parte di chi abbia il potere di disporre di entrambi (cfr.
Cass. n. 136/1998), è data dal fatto che è pacifico che il convento è stato nel tempo adibito dal
Comune a diverse finalità (asilo, centro di accoglienza per immigrati ecc.) che non presentano nessun rapporto funzionale con la chiesa, rappresentante, secondo la ricostruzione della
, il presunto bene principale, affermazione questa palesemente in contrasto peraltro Parte_1 con la descrizione dei beni contenuta nell'atto per notar del 1916 nel quale si parla di Per_1
vano addetto a Chiesa annesso ai vani adibiti ad abitazione dei religiosi in tutti i compresi senza esclusione di sorta.
Alla luce di tutto quanto sopra esaminato va rigettata la domanda di rivendicazione del proposta dalla attrice. Va invece accolta per i motivi Controparte_17 Parte_1 esposti la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di e per l'effetto va Pt_1
dichiarato che il Comune di è proprietario del distinto al Pt_1 Controparte_17
NCEU al fol. 12 p.lla 188 con esclusione del vano chiesa per i motivi che si passa ad esaminare.
4. Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale di rivendicazione della CP_15
proposta dal il Tribunale osserva in via preliminare che il
[...] CP_1 CP_1
l'ente comunale, nella comparsa di costituzione e risposta, ha contestato l'avversa domanda di rivendicazione di parte attrice affermando in termini del tutto generici che “la proprietà della
è del il quale la ha assegnata ad immemore in Controparte_15 Controparte_1 uso alla di in per l'esercizio del pubblico culto Parte_1 Pt_1 Parte_1 Pt_1 cattolico”. Il Comune convenuto poi nelle conclusioni della comparsa, a pagina 24, ha chiesto di accertare di essere proprietario della in virtù dell'atto per notar Controparte_15
del 16.11.1916 registrato il 25.5.1917 e trascritto il 28.5.1917. Con la memoria ex art Per_1
183 co VI n. 1) c.p.c. il nulla ha aggiunto. CP_1
Non può quindi non evidenziarsi l'assoluta genericità della domanda di rivendicazione del che non ha assolto al proprio onere di allegazione. CP_1
Tanto premesso la domanda in esame è infondata e va rigettata.
Non può dirsi provata la proprietà di tale bene in capo al in forza del richiamato atto CP_1 per notar del 16.11.1916 perché l'atto in questione è stato concluso in esecuzione Per_1 dell'art. 20 r.d. n. 3036/1866 che, come già sopra esposto, ha previsto un diverso regime con riferimento alle parti dei fabbricati dei conventi soppressi che si trovavano destinate ad uso produttivo di rendita, escluse espressamente dal trasferimento di proprietà in favore dei
Comuni e delle Province. Con riferimento a tali porzioni dei fabbricati ex conventuali il quinto comma della norma citata ha previsto solo la possibilità di una concessione in uso agli enti richiedenti previa assunzione dell'obbligo di pagare una rendita redimibile al 5 p. %.
La conferma di tale interpretazione è data proprio dalla previsione dell'obbligo di pagamento di una rendita per la concessione di tali porzioni dei beni che è di per sé incompatibile con la pienezza che caratterizza il diritto di proprietà e sta ad indicare che il legislatore ha voluto sottoporre tali porzioni dei fabbricati dei conventi soppressi al regime ordinario di cui all'art. 11 r.d. cit. di devoluzione dei beni di qualunque specie appartenenti alle Corporazioni soppresse al demanio dello Stato con l'obbligo d'inscrizione di una rendita a favore del fondo per il culto.
In linea con lo schema disegnato dalla richiamata normativa, nel richiamato atto per notar del 16.11.1916, il Comune di ha assunto in godimento la chiesa annessa al Per_1 Pt_1
NT di , aperta al culto, obbligandosi a corrispondere all'Amministrazione CP_3
del Fondo per il Culto la rendita annua di lire tredici e centesimi quindici (art. 8) e assumendo l'obbligo di “ufficiarla e lasciarla e mantenerla a sue spese in tale condizione fisica, finchè il
Governo non ne disponga o ne autorizzi la chiusura”. Tale ultima previsione, anch'essa incompatibile con la perpetuità che caratterizza il diritto di proprietà, depone a favore della mera concessione in godimento, ai Comuni e alle Province richiedenti, dei vani dei fabbricati conventuali adibite a chiesa.
Va quindi escluso che, in forza del richiamato atto per notar del 16.11.1916, il Per_1
Comune di abbia acquisito la proprietà anche della Chiesa di né tanto Pt_1 CP_3
meno può ritenersi che tale vano rappresenti una pertinenza del monastero. Si richiama sul punto quanto già in precedenza esposto in merito all'assenza di qualsivoglia rapporto funzionale tra i due beni, valutazione questa peraltro pienamente condivisa dallo stesso nella propria comparsa di costituzione e risposta. Inoltre proprio la circostanza che i CP_1
due beni, il NT e la , siano stati oggetto di un diverso regime Controparte_15 nell'atto per notar del 1916, in conformità a quanto previsto all'art. 20 r.d. n. Per_1
3036/1866, indica che i due beni rappresentavano due unità distinte prive di qualsivoglia rapporto funzionale.
Per tutto quanto esposto va rigettata la domanda di rivendicazione proposta dal CP_1
con specifico riferimento alla Chiesa .
[...] Controparte_15
6. Parimenti infondata è la domanda di rivendicazione proposta dalla
[...] con riferimento sempre alla Parte_1 Controparte_20
La ha invocato a sostegno del proprio diritto dominicale sul Parte_1 bene in questione sempre il decreto del del 6.12.1986 n. 525 pubblicato Controparte_2
in G.U. n. 21 del 27.01.1987 con la quale è stata riconosciuta ente ecclesiastico ed è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la .T.G. di Salerno al n. 177 e CP_4
il decreto del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro del 24.11.1989 n. 52/89 emesso ai sensi dell'art. 29 co. 4 l. n. 222/1985 ed iscritto alla Conservatoria dei RR.II. di Salerno con nota n. 32527 del 2.12.1989 (all.ti nn.
3-4 ricorso).
Al fine di meglio analizzare la domanda in esame il Tribunale ritiene necessario soffermarsi sulle disposizioni di cui alla legge 20 maggio 1986 n. 222 richiamata proprio da parte attrice a fondamento del proprio diritto dominicale.
L'art. 21 l. cit prevede: “In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico. Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.
La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti”. L'art. 28 l. cit. aggiunge: “Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati
o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente. Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22. L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi”.
Infine l'art. 29 stabilisce: “Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico.
Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all a norma dell'articolo 28, sono CP_9 individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi”.
Da una lettura combinata degli articoli di legge sopra riportati si evince pertanto che il legislatore del 1985 ha inteso prevedere la costituzione in ogni diocesi, con decreto del
Vescovo diocesano, dell' e, mediante accordo tra i PA
Vescovi interessati, anche di Istituti a carattere interdiocesano (equiparati a quelli diocesani); che parallelamente alla costituzione di tali enti e segnatamente con il medesimo decreto di erezione di ciascun Istituto, sarebbero stati contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sarebbero stati trasferiti di diritto all' stesso;
che con CP_9 provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente sarebbero state determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico che acquistavano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di apposito decreto del Ministro dell'interno; che con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all' a norma dell'art. 28 l. cit, sarebbero CP_9
stati individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.
In definitiva il decreto di cui al quarto comma dell'art. 29 l. cit. con il quale il Vescovo assegnava alle Parrocchie dotate di personalità giuridica nel rispetto della normativa sopra indicata riguardava i soli beni appartenenti un tempo alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi e soppressi ai sensi dell'art. 28 l. cit. e i cui patrimoni erano stati trasferiti all'
[...]
. PA
Tanto premesso il Tribunale osserva che la proprietà della in capo Controparte_15 alla non può dirsi provata in forza del solo decreto del Parte_1
Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro del 1989 in quanto non vi è prova che tale chiesa appartenesse proprio ad uno degli enti soppressi con l. n. 222/1985 e che fosse stato pertanto trasferito, ai sensi della richiamata normativa, all' PA
. A fronte della specifica contestazione del la nessuna prova ha
[...] CP_1 Parte_1
inteso fornire in merito alla proprietà del bene in questione ad uno degli enti soppressi con l'art. 28 l. cit. né ha prodotto il decreto di erezione dell' PA di cui all'art. 21 l cit. Di contro, in base a quanto sopra esposto, con particolare riferimento all'interpretazione della precedente normativa e segnatamente dell'art. 20 r.d. n. 3036/1866, deve invece concludersi che non avendo tale disposizione disposto il trasferimento della proprietà della in capo al Comune di tale bene in quanto Controparte_15 Pt_1
appartenente ad una corporazione soppressa (Ordine dei Liguorini), era stato devoluto al demanio dello Stato ai sensi dell'art. 11 r.d. n. 3036/1866, rispetto al quale l'art. 20 ha inteso prevedere un regime eccezionale. Tale interpretazione è peraltro condivisa dalla stessa in base a quanto dalla stessa argomentato con la memoria ex art. 183 co VI n. 1) Parte_1
c.p.c.. La ritiene tuttavia che con la successiva disposizione di cui all'art. 29 l. n. Parte_1
222/1985 e il decreto vescovile del 1989 il bene in questione le sarebbe stato assegnato in proprietà. Tale ricostruzione non può dirsi fondata non avendo la Parrocchia provato i presupposti del trasferimento ex lege attuato con l'art. 29 l. cit. e, in particolare, non ha provato che la rientrasse tra i beni appartenenti ad uno degli enti Controparte_15 soppressi proprio dalla l. n. 222/1985 (“mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi”) e come tale era stato quindi trasferito all' per il sostentamento del clero. CP_9
Sul punto appare opportuno precisare che proprio in quanto appartenenti fino a quel momento a tali enti soppressi nel 1985 e poi trasferiti all' i beni PA
assegnati dal Vescovo ai sensi dell'art. 29 co. 4 l. n. 222/1985 non rientravano evidentemente nel demanio dello Stato essendo stati esclusi dal regime di conversione di cui all'art. 11 r.d. n.
3036/1866 (“I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione in favore degli enti morali, cui i beni appartengono, in una rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta come sopra al pagamento della tassa di manomorta”). Con In definitiva non essendovi prova che la Chiesa di Francesco rientrasse tra i beni appartenenti ad uno degli enti soppressi ai sensi dell'art. 28 L. n. 222/1985 non può dirsi provato il diritto di proprietà della attrice su tale bene. Parte_1
Vanno rigettate per i motivi esposti tutte le altre domande.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come successivamente modificati ed integrati, ai valori medi per tutte le fasi tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in narrativa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale del Comune di Pt_1 accerta e dichiara che il Comune di è proprietario in forza dell'atto per notar Pt_1
del 16.11.1916 (rep. 2818), registrato il 25.05.1917 e trascritto il 28.05.1917, Per_1
del NT di distinto al NCEU al fol. 12 p.lla 188 con esclusione CP_3
del vano chiesa;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 in persona del Sindaco p.t. che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre spese
[...]
generali, oltre il 15% di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...]
, in persona del che liquida Controparte_2 CP_21 in complessivi € 7.616,00, oltre spese generali, oltre il 15% di rimborso forfettario, Iva
e Cpa come per legge.
Lagonegro, 23.01.2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1598 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
in persona di Parte_1 Parte_2
nella qualità di parroco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
[...] dall'Avv. Elia Rosciano, presso il cui studio, in Napoli alla via San Tommaso d'Aquino n. 33
è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
C.F. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marcello G. Feola ed elettivamente domiciliato in
Lagonegro (PZ) alla Contrada Vallone Secco n. 4
CONVENUTO – attore in riconvenzionale
E
, C.F. Controparte_2
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Potenza ed elettivamente domiciliato in Potenza al Corso XVIII
Agosto n. 46.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: rivendicazione
Conclusioni: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 15.12.2020, la
[...]
in persona del Parroco pro tempore, , Parte_1 Parte_2 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:“-accertare e dichiarare la proprietà della Chiesa e del
NT di in Vibonati (Sa), identificata in Catasto di Comune di al CP_3 Pt_1
NCEU foglio 12 particelle 188 sub 1 - sub 2 - sub C — sub 189 – sub 191 e per l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della illegittima ed arbitraria iscrizione
/ trascrizione a favore del Comune di ordinando, viceversa la trascrizione della Pt_1 presente sentenza quale titolo di proprietà Per l'effetto ancora, ordinare, ai sensi dell'art. 948 cod. civ. e dell'art. 447 bis c.p.c., l'immediato rilascio del predetto immobile in favore dell'istante; In ogni caso, condannare il convenuto alle spese ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La in riconosciuta Ente ecclesiastico con Decreto Parte_1 Pt_1 del Ministero dell'Interno del 6.12.1986 n. 525 ed iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la .T.G. di Salerno al n. 17, assumeva di essere proprietaria del complesso CP_4
edilizio rappresentato dalla Chiesa di con annesso Monastero in quanto ai sensi CP_3 dell'art. 29 L. 222/2985 gli edifici di culto ed ad essi assimilati erano stati trasferiti in proprietà delle Parrocchie che avevano ottenuto il riconoscimento di Ente ecclesiastico.
Aggiungeva che con decreto del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro del 24.11.1989
n. 52/89 la Parrocchia era stata riconosciuta proprietaria di plurimi immobili, tra cui la Chiesa di , con tutti gli annessi e connessi, nonché adiacenze, pertinenze, usi e diritti CP_3
inerenti o derivanti dal medesimo. Evidenziava, inoltre, che la circostanza che e il CP_5
NT costituissero un “unicum inscindibile” si evinceva dal tenore letterale dell'atto per
Notar del 16.11.1916 con cui l'Amministrazione del per il Culto aveva Per_1 CP_2
“ceduto” al ai sensi della L. 3056/1866, in cambio di una rendita non CP_1 Pt_1
affrancabile, il fabbricato del soppresso Monastero delle Liguorine e le adiacenze redditizie annesse (ossia il NT di ) affinché l'ente comunale ne disponesse senza CP_3 tuttavia privarlo della destinazione al culto, nel quale, all'art. 3, il compendio concesso al
Comune veniva descritto come “fabbricato consistente in più vani, addetto ad abitazione delle religiose in tutti i compresi, senza esclusione di sorta, sia vani terrani che superiori con vano addetto a Chiesa e con orto murato”. In particolare, riteneva che la proprietà esclusiva dell'intero complesso immobiliare (Chiesa e Monastero) in capo alla e la mera Parte_1
concessione di un diritto di godimento (secondo lo schema enfiteutico) al Comune col suddetto atto notarile erano desumibili in applicazione degli ordinari criteri esegetici dell'analisi letterale e della ricerca dell'effettiva volontà delle parti e segnatamente dall'espressioni e dai termini contenuti nel citato atto per Notar di Persona_2 Pt_1 del 16.11.1916 (“rendita”, “affrancare”, “concessionario”, “assegnata”), la previsione di un obbligo per il di mantenere la destinazione di culto e del potere del Governo di CP_1 disporre delle sorti del bene, nonché l'assenza dell'elemento sinallagmatico del prezzo e, dunque, della causa tipica del negozio di compravendita. Precisava che in forza del richiamato atto notarile il Comune di aveva trasferito alle la detenzione del Pt_1 Parte_3
NT e che la Parrocchia “pro gratia” aveva consentito il contemporaneo uso alla
Fondazione “Vincenzo Vita” per la sede di un asilo.
Rappresentava di aver inutilmente richiesto al la riconsegna delle chiavi e del CP_1
possesso del NT, nelle more destinato a Centro SPRAR (Struttura provvisoria accoglienza rifugiati) in violazione della destinazione ai fini di culto e lamentava che il
Comune aveva iscritto titolo di proprietà a proprio favore presso i RR.II. indicando come atto di provenienza una sua delibera consiliare.
Da ultimo, richiamando la giurisprudenza sul punto (Cass. sent. nn. 516/1959 e 10481/2015;
Cons. di Stato pareri nn. 86 del 12.05.1959, 1263 del 18.10.1989 e 929 del 06.05.1992), precisava che il riconoscimento della Chiesa come Ente morale e l'attribuzione della personalità giuridica alle Chiese ex conventuali avevano comportato, ai sensi delle norme concordatarie, il diretto ed automatico trasferimento, dal (successore Controparte_2 del per il Culto) all' della proprietà degli immobili destinati all'esercizio CP_2 CP_6
del culto e, in specie, del complesso immobiliare distinto dall'unitarietà funzionale religioso- pastorale, inclusa la rettoria, quale pertinenza dell'edificio-chiesa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.04.2021, si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo ex art. Controparte_1
164 c.p.c. per assoluta incertezza ed indeterminatezza degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c e la inammissibilità della domanda di condanna al rilascio dell'immobile per incompatibilità tra il rito sommario azionato ed il procedimento ex art. 447 bis c.p.c. ed instando per la conversione del giudizio nelle forme del rito ordinario.
Nel merito, evidenziava la infondatezza delle domande proposte, contestando, in particolare, la natura pertinenziale ed accessoria del rispetto alla Chiesa di San Francesco, tanto CP_7
sul piano quantitativo e strutturale, quanto sul piano funzionale, per essere la Chiesa un
“unico ed isolato vano” ed il da sempre destinato ad attività diverse da Controparte_8 quelle afferenti l'esercizio del culto e, nello specifico, dal 1939 ad asilo infantile, dal 1937 al
1993 ad uso di Congregazioni ed Ordini religiosi e, da ultimo, al progetto umanitario dell'accoglienza degli immigrati nell'ambito del “Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo
e Rifugiati” (SPRAR). Contestava altresì l'applicabilità dell'art. 29 comma 4 L. 222/1985, posto a fondamento del decreto vescovile n. 52/89, osservando che il Controparte_8 non rientrasse in alcuna delle tipologie di edifici ivi elencati, né tra quelli di cui all'art. 28 L.
222/1985, né poteva essere qualificato come “rettoria”. Precisava di essere proprietario del
NT, così come del vano adibito a Chiesa, in virtù dell'atto pubblico per notar Per_1 del 16.11.1916 (rep. 2818), espressamente stipulato in applicazione dell'art. 20 del R.D. 7 luglio 1866, n. 3036 e del passaggio di proprietà dei beni “indemaniati” dallo Stato agli Enti territoriali ivi previsto, evidenziando che detto trasferimento della proprietà era avvenuto ex lege e che la , pur dotata di personalità giuridica sin dal Parte_1
1986, non aveva mai avanzato, quale assegnataria in uso dell'annessa chiesa di
[...]
, la prescritta domanda ex artt. 8 L. 848/1929 e 15 R.D. 2262/1929. CP_3
Specificava che la proprietà comunale era confermata dagli atti di concessione in uso del
NT succedutisi nel tempo ed altresì “riconosciuta” dallo stesso Parroco nella nota del
3.8.2017 con cui comunicava la rimozione di un filo elettrico dalle mura del NT, avente asserito valore ricognitivo ovvero confessorio stragiudiziale.
Sulla base di tali premesse, cosi concludeva: “1) in via preliminare, dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto introduttivo di lite per le ragioni di cui innanzi sub par. 1) della presente comparsa;
2) sempre in via preliminare, per le ragioni illustrate sub par. 2), disporre la conversione nel rito ordinario, fissando, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, cpc, con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cpc;
3) nel merito:
3.1 rigettare tutte le domande avanzate da controparte con il ricorso introduttivo del giudizio;
3.2 in accoglimento delle spiegate riconvenzionali, (a) dichiarare ed accertare che il in virtù dell'atto per Notar del 16.11.1916 (rep. 2818), Controparte_1 Per_1
registrato il 25.5.1917 e trascritto il 28.5.1917, è proprietario del sito in Controparte_8
e distinto nel NCEU al fol. 12, p.lla 188; (b) dichiarare nullo e/o invalido e/o Pt_1
inefficace il decreto del Vescovo di Teggiano-Policastro n. 52/89 del 24.11.1989, con ordine al Conservatore dei RR.II. di Salerno, esonerandolo da ogni responsabilità, di cancellare la conseguenziale illegittima ed arbitraria iscrizione/trascrizione a favore della
[...]
(c.f. ) effettuata il 2.12.1989 (N. d'ordine Parte_4 P.IVA_3
32527; N. part. 25859), nonchè – ove esistente e se necessario – di quella precedentemente effettuata in favore dell' della PA [...]
, di di Teggiano-Policastro, di Controparte_10 Controparte_11 [...]
e dell' (c.f. CP_12 Controparte_13
); (c) dichiarare ed accertare che il Comune di in virtù dell'atto per P.IVA_4 Pt_1
Notar del 16.11.1916 (rep. 2818), registrato il 25.5.1917 e trascritto il 28.5.1917, è Per_1 proprietario del vano denominato “Chiesa di S. Francesco”, sito nel Comune di alla Pt_1 via Umberto I°, nel NCEU al foglio n. 12, partita n. 83; 4) in ogni caso, con vittoria di spese
e compensi di lite.”
Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario, autorizzata la chiamata in causa del F.E.C. e fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il 6.12.2021 (cfr. ordinanza del 09.05.2021), con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. le parti integravano e precisavano le conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.10.2023, si costituiva in giudizio il eccependo, preliminarmente, Controparte_2
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lagonegro in favore del Tribunale di Potenza ai sensi degli artt. 25 c.p.c., 6 e 9 R.D. 1611/1933 e, nel merito, contestando le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto. In particolare, evidenziava che l'intero complesso immobiliare, appreso dal Fondo per il Culto per effetto della legislazione “eversiva” dell'Asse
Ecclesiastico, era stato ceduto al Comune di mediante due distinti atti del Notaio Pt_1
, risalenti agli anni 1916 e 1917, ai sensi dell'art. 20 del Regio Decreto 7 Persona_2
luglio 1866, n. 3036 recante “Soppressione delle corporazioni religiose”, entrato in vigore il
23 luglio 1866 e precisava che tali cessioni avevano trasferito in proprietà ai Comuni i soli edifici conventuali mentre le chiese annesse erano state cedute per il semplice uso, rimanendo pertanto nella titolarità dell'allora Amministrazione del Fondo per il Culto (oggi
[...]
). Controparte_2
Dunque, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - preliminarmente: dichiarare la propria incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e affermare la competenza del Tribunale di Potenza;
- nel merito: accertare
e dichiarare che la cessione al Comune di del complesso immobiliare per cui è Pt_1 causa, avvenuta ai sensi dell'art. 20 del R.D. 7 luglio 1866, n. 3036, ha determinato il trasferimento della proprietà, in favore del suddetto Comune, del solo edificio conventuale, mentre la Chiesa annessa, ceduta per il semplice uso, è rimasta di proprietà del
[...]
(per legge subentrato all'Amministrazione del Fondo per il Culto), Controparte_2 unitamente ai beni mobili custoditi all'interno dei compendi, e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea – in quanto infondata in fatto e in diritto – e, in ogni caso, ogni pretesa contrastante con l'affermazione del diritto di proprietà della chiesa in oggetto in capo al
. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”. Controparte_2
La causa, istruita documentalmente (cfr. ordinanza del 23.10.2022) e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
2. Preliminarmente va dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale ex artt. 25 c.p.c., 6 e 9 R.D. 1611/1933 sollevata dal Controparte_2
con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.10.2022.
[...]
In punto di disciplina della competenza (inderogabile) del foro erariale, l'art. 25 c.p.c. prevede che per le cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato sia competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Il R.D. n. 1611/1933 sancisce, per quanto di rilevanza, che la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 98 c.p.c., spetta al Tribunale o alla Corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (art 6, comma 1) e che l'incompetenza in rapporto all'art. 6, primo comma, “può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'Autorità giudiziaria deve pronunciarla anche di Ufficio” (art. 9).
Ai sensi dell'art. 38, comma 3, c.p.c., l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..
In tema, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 9 del R.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione (cfr. Cass. Ord. n. 20493/2018).
Nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza è stata sollevata dal
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_14
13.10.2022, e quindi oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (6.12.2021). L'eccezione è quindi tardiva e come tale inammissibile. Per i medesimi motivi sono inammissibili le domande e le eccezioni non rilevabili d'ufficio proposte dalla terza chiamata.
3. Tanto premesso e passando ad esaminare il merito della res controversa, si osserva che la ha agito in giudizio al fine di accertare, in via principale, il Parte_1 proprio diritto di proprietà sulla Chiesa e sul NT di in CP_3 Pt_1
identificati in catasto al NCEU foglio 12, particelle 188 sub 1- sub 2- sub C- sub 189 -sub
191, e conseguentemente ha chiesto di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione delle confliggenti iscrizioni/trascrizioni e l'immediato rilascio dell'immobile da parte del Comune di Pt_1
L'attrice ha invocato a sostegno del proprio diritto dominicale sulla e Controparte_15 sull'annesso Monastero il decreto del Ministero dell'Interno del 6.12.1986 n. 525 pubblicato in G.U. n. 21 del 27.01.1987 con il quale la Parrocchia di Abate in è Parte_1 Pt_1
stata riconosciuta ente ecclesiastico e il decreto del Vescovo della Diocesi di Teggiano-
Policastro del 24.11.1989 n. 52/89 che, ai sensi dell'art. 29 comma 4 l. n. 222/1985, aveva trasferito alla sopra indicata la proprietà della con tutti gli Parte_1 CP_5 Controparte_15
annessi e connessi nonché adiacenze, pertinenze, usi e diritti inerenti o derivanti dal medesimo. La Parrocchia, in particolare, ha affermato che la Chiesa e il NT di San
Francesco rappresenterebbero un unico complesso immobiliare di sua proprietà in forza dei richiamati titoli.
Il ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto in via riconvenzionale di Controparte_1
accertare che il Comune è proprietario del sito in e distinto nel Controparte_8 Pt_1
NCEU al fol. 12 p.lla 188 in forza dell'atto per notar del 16.11.1916 rep. 2818 Per_1 registrato il 25.05.1917 e trascritto il 28.05.1917. Ha inoltre chiesto di: “dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto del Vescovo di Teggiano-Policastro n. 52/89 del 24.11.1989, con ordine al Conservatore dei RR.II. di Salerno, esonerandolo da ogni responsabilità, di cancellare la conseguenziale illegittima ed arbitraria iscrizione/trascrizione a favore della di (c.f. ) effettuata il 2.12.1989 (N. Parte_4 Parte_1 Pt_1 P.IVA_3
d'ordine 32527; N. part. 25859), nonchè – ove esistente e se necessario – di quella precedentemente effettuata in favore dell' PA
della , di di Teggiano-
[...] Controparte_10 Controparte_11
Policastro, di e dell' Controparte_12 Controparte_13
(c.f. ; di dichiarare ed accertare che il Comune di in virtù
[...] P.IVA_4 Pt_1 dell'atto per Notar del 16.11.1916 (rep. 2818), registrato il 25.5.1917 e trascritto il Per_1
28.5.1917, è proprietario del vano denominato “Chiesa di S. Francesco”, sito nel Comune di alla via Umberto I°, nel NCEU al foglio n. 12, partita n. 83”. Pt_1
Il Ministero dell'Interno – Fondo per gli edifici di culto, chiamato in causa da parte attrice, a seguito delle difese del Comune, ha sostenuto che con due distinti atti del notaio Persona_2
del 1916 e del 1917 era stata trasferita dal Fondo per il , ai sensi dell'art 20 R.D.
[...] CP_2 n. 3036/1866, al Comune di la proprietà dei soli edifici conventuali mentre la chiesa Pt_1
era stata ceduta per il semplice uso, rimanendo nella disponibilità patrimoniale del Fondo per il culto.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che vada accertato il diritto di proprietà in capo al
Comune di del NT di in Vibonati (SA) distinto al NCEU al fol. Pt_1 CP_3
12 p.lla 188 in forza dell'atto pubblico per notar del 16.11.1916 rep. n. 2818 con il Per_1 quale l'Amministrazione del Fondo per il Culto ha ceduto al il fabbricato CP_1 CP_1
del soppresso Monastero delle Liguorine e le adiacenze redditizie (all. n. 5 prod. Parrocchia).
Nella premessa dell'atto è indicato che il di giusta deliberazione del CP_1 Pt_1
Consiglio Comunale del 21 marzo e del 17 maggio 1916, debitamente approvata dalla Giunta
Provinciale Amministrativa dell'Adunanza del 5 settembre 1916 nr 14034, ha dichiarato di accettare “giusta lo articolo 20 della legge 7 luglio 1866 n. 3036 la cessione del fabbricato del soppresso Monastero delle Liguorine del luogo e delle adiacenze redditizie annesse per destinarsi ad opere di pubblica utilità e di beneficenza”.
Da quanto sopra indicato si evince che l'atto per notar del 1916 è stato espressamente Per_1 stipulato in attuazione dell'art. 20 r.d. 7 luglio 1866 n. 3036, come peraltro riconosciuto in giudizio anche dal – Fondo per gli edifici di culto, per legge subentrato Controparte_2 all'Amministrazione del Fondo per il Culto, che ha pacificamente riconosciuto la proprietà in capo al Comune di del Monastero/NT di con esclusione della Pt_1 CP_3
sola chiesa annessa.
La norma in questione prevede: “I fabbricati dei conventi soppressi da questa e dalle precedenti Leggi, quando siano sgombri dai religiosi, saranno conceduti ai Comuni ed alle
Provincie, purché ne sia fatta domanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa Legge, e sia giustificato il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali, o di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità nel rapporto dei
Comuni e delle Provincie.
Per le case destinate all'abitazione delle religiose secondo il disposto dell'articolo 6, il termine per fare la domanda decorrerà dal giorno in cui le case saranno rimaste sgombre.
Tale concessione non avrà luogo per quei fabbricati che al giorno della pubblicazione di questa Legge si trovassero occupati dallo Stato per pubblico servizio, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati.
Da questa concessione saranno sempre escluse quelle parti dei fabbricati che si trovano destinate ad uso produttivo di rendita.
Potranno nondimeno i Comuni e le Provincie ottenere la concessione delle parti suddette qualora assumano l'obbligo di pagare la stessa rendita redimibile al 5 p. %”.
Non è condivisibile la tesi della attrice secondo cui con l'atto pubblico per notaio Parte_1
del 1916 vi sarebbe stata una mera concessione in godimento al Comune di Per_1 Pt_1
del NT e non un trasferimento del diritto di proprietà in attuazione della sopra indicata norma di legge. Ed invero non appaiono rilevanti né il dato terminologico e, segnatamente, il riferimento, contenuto nel richiamato atto notarile, alle espressioni “concessionario”, con riferimento alla posizione del Comune, “affrancare”, “rendita” né tanto meno la previsione dell'obbligo per il Comune di destinare il fabbricato del Monastero agli usi stabiliti dalla legge 7 luglio 1866 così come l'assenza del prezzo quale elemento tipico del contratto di compravendita.
Innanzitutto va precisato che l'espressione “concessionario” non fa che riprendere testualmente la previsione di cui all'art. 20 r.d. n. 3036/1866 che, si ripete, è espressamente richiamato sia nella premessa sia nel corpo del richiamato atto del 16.11.1916 per notar
. Ora, come chiarito anche dalla giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, alla Per_1 quale il Tribunale intende uniformarsi, che la “concessione” di cui parla il citato art. 20 sia da intendere come concessione in proprietà è dimostrato dall'art. 8 l. 27 maggio 1929 n. 848 che esplicitamente qualifica, proprio richiamando l'art. 20 r.d. n. 3036/1866 come “proprietari” i
Comuni e le Province cui erano stati concessi i fabbricati dei conventi soppressi (cfr Cass. n.
26394/2009; conf. Corte d'Appello di Roma n. 1047/2012). In particolare, in base a quanto argomentato anche nei richiamati precedenti giurisprudenziali, il titolo dell'attribuzione in proprietà al del fabbricato conventuale è costituito dalla norma di legge, CP_1 configurandosi l'atto notarile solo dichiarativo della volontà del Comune di accettazione della destinazione del bene ad opere di pubblica beneficenza ed assistenza (come pur indicato nella premessa dell'atto per notar del 1916), così come prescritto dalla legge e come di fatto Per_1
attuato dal Non si è quindi in presenza di una compravendita di guisa che appare CP_1 irrilevante l'assenza del prezzo perché il titolo dell'attribuzione del diritto di proprietà è rappresentato dalla legge e segnatamente dal citato art. 20 r.d. n. 3036/1866 di cui l'atto per notar del 16.11.1986 assume funzione ricognitiva. Tanto non si pone in violazione Per_1 dell'art. 922 c.c. che espressamente prevede che la proprietà si acquista, oltre che per i modi ivi espressamente contemplati, anche “negli altri modi stabiliti dalla legge” ed è coerente con la natura del bene in questione (convento/monastero) che seppur non adibito a fine di culto, giustifica per origine e struttura l'imposizione di particolari vincoli e, nello specifico,
l'obbligo di destinazione del fabbricato conventuale, da parte del Comune concessionario, alle finalità di cui al r.d. n. 3036 del 1866 (“il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali, o di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità”). Ed anzi proprio la circostanza che negli anni il Comune di abbia effettivamente destinato il Pt_1
fabbricato conventuale alle finalità di cui alla legge n. 3036 del 1866, adibendolo ad asilo infantile (all. 1 prod. poi concedendolo in uso alla CP_1 Parte_5
(all. n. 2), alla ” (all. n.
[...] Controparte_16 Parte_6
3) e alle ” (all. n. 7) e, infine, Parte_7
destinandolo al progetto umanitario di accoglienza degli immigrati nell'ambito del progetto
“Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati”, come riconosciuto anche dall'attrice, a confermare il collegamento tra l'atto per notar del 1916 e la disposizione Per_1 di cui all'art. 20 l. n. 3036/1866 e quindi, per quanto già affermato, la funzione ricognitiva del passaggio di proprietà dell'atto notarile rispetto alla sopra indicata legge. Di contro appare irrilevante che l'atto in questione sia stato stipulato nel 1916 e quindi dopo molto tempo rispetto all'entrata in vigore della legge n. 3036/1866 dal momento che il termine di un anno dalla pubblicazione della legge riportato all'art. 20 l. cit. fa riferimento alla domanda di concessione da parte di Comune e di Province e non anche alla stipulazione dell'atto notarile che, come detto, assume solo funzione di accettazione da parte dell'ente territoriale, dell'obbligo di rispetto delle destinazione d'uso funzionale indicata dalla legge.
Non è inoltre meritevole di accoglimento la tesi dell'attrice secondo cui la
[...] avrebbe acquisito la proprietà del in forza del Parte_1 Controparte_17 decreto del del 6.12.1986 n. 525 pubblicato in G.U. n. 21 del Controparte_2
27.01.1987 con la quale la è stata riconosciuta ente Parte_1
ecclesiastico ed è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura/U.T.G. di Salerno al n. 177 e del successivo decreto del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro del 24.11.1989 n. 52/89, emesso ai sensi dell'art. 29 co. 4 l. n. 222/1985, ed iscritto alla
Conservatoria dei RR.II. di Salerno con nota n. 32527 del 2.12.1989 (all.ti nn.
3-4 ricorso) con il quale la Chiesa di riportata in catasto (NCEU) alla partita n. 83 fol. 12 è CP_3
stata assegnata in proprietà alla Parrocchia attrice.
Sul punto, allo stato, appare sufficiente evidenziare che nel richiamato decreto vescovile del
24.11.1989 n. 52/89 non vi è alcun riferimento al ma Controparte_18
viene indicata solo la , riportata in catasto (NCEU) alla Partita n. 83, Controparte_15
fol. 12; N. Pr. C;
Via Umberto I, Pt.; Categ. E/7.
Non è inoltre condivisibile la tesi di parte attrice secondo cui il e la CP_7 CP_15
rappresenterebbero un unicum inscindibile o, secondo quanto diffusamente
[...]
argomentato con la memoria ex art. 183 co VI n. 1) c.p.c. di parte attrice, il convento rappresenterebbe una pertinenza della chiesa quale bene principale deputato alla professione del culto.
In primo luogo il Tribunale osserva che tali argomentazioni, funzionali, secondo la ricostruzione di parte attrice, ad individuare nel citato decreto del Vescovo della
[...]
n. 52/89 del 24.11.1989 e nella disposizione normativa di cui all'art. 29 l. Controparte_19
n. 222/1985 il titolo di proprietà della non solo con Parte_1
riferimento alla ma anche del NT, non appaiono rilevanti dal Controparte_15
momento che, come si passerà ad esaminare di seguito, non vi è prova della proprietà della in capo alla attrice. Controparte_15 Parte_1
Ad ogni modo il Tribunale ritiene rilevante, anche per quanto di seguito si andrà ad esporre, che il e la Chiesa di San Francesco non rappresentano un unico bene. CP_7
Ed invero, innanzitutto, giova evidenziare che l'art. 20 r.d. n. 3036/1866 - in esecuzione del quale è stato posto in essere, con funzione ricognitiva, l'atto per notar del 16.11.1916 - Per_1
così come la successiva normativa sui beni ecclesiastici, hanno mostrato di valutare in modo distinto e autonomo le chiese eventualmente annesse ai conventi soppressi (chiese ex conventuali) e tanto evidentemente al fine di garantire il fine di culto al quale le chiese eventualmente annesse ai fabbricati dei conventi soppressi erano adibite.
L'art. 20 r.d. n. 3036/1866, in particolare, ha previsto un diverso regime con riferimento alle parti dei fabbricati dei conventi soppressi che si trovavano destinate ad uso produttivo di rendita, espressamente dichiarate escluse dal trasferimento di proprietà in favore dei Comuni e delle Province richiedenti che tuttavia, secondo quanto previsto dal quinto comma della norma, ne avrebbero potuto ottenere la concessione previa assunzione dell'obbligo di pagare una rendita redimibile al 5 p. %.
Nel prevedere l'obbligo di pagamento di una rendita per la concessione anche di tali parti dei fabbricati dei conventi soppressi, rendita che di per sé è incompatibile con la pienezza che caratterizza il diritto di proprietà, il legislatore ha evidentemente inteso escludere tali beni dal regime eccezionale di trasferimento ai Comuni e alle Province previsto dall'art. 20 r.d. n.
3036/1866 sottoponendoli quindi al regime ordinario di cui all'art. 11 r.d. cit. e quindi alla devoluzione dei beni di qualunque specie appartenenti alle Corporazioni soppresse al demanio dello Stato con l'obbligo d'inscrizione di una rendita a favore del Fondo per il culto.
L'interpretazione appena esposta sul differente regime previsto dalla normativa eversiva per i fabbricati dei conventi soppressi e per le chiese eventualmente ad esse annesse (chiese conventuali) trova conferma anche nella successiva normativa e, in particolare, nella disciplina introdotta dalla legge 27 maggio 1929 n. 848 (di attuazione del Concordato e recante “Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati ai fini di culto”) e segnatamente l'articolo 6 (“Le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, contemplate dall'art. 29, lettera a), del Concordato, saranno consegnate all'autorità ecclesiastica, restando revocate le concessioni attuali delle medesime, in qualunque tempo ed a qualunque titolo disposte. Nessuna indennità è dovuta in tale caso ai concessionari, o ad altri usuarii, neppure per miglioramenti tuttora sussistenti, e nonostante convenzione in contrario. Parimenti nessuna indennità è dovuta dai concessionari e dagli usuarii per eventuali deterioramenti dell'edificio e della suppellettile, dipendenti da omessa manutenzione o da qualunque altra causa non dolosa”) e l'articolo 8 (“I Comuni e le
Provincie, a cui siano stati conceduti i fabbricati dei conventi soppressi in virtù dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, o di disposizioni analoghe, e che ne siano ancora proprietari, ne rilasceranno senza indennità una congrua parte, se non sia stata già riservata all'atto della cessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando questa sia stata conservata al pubblico culto”). Al fine di dare attuazione a tale previsione legislativa, l'art. 15 del r.d. n. 2262/1929 (“Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati ai fini di culto”) ebbe a disporre che “il rilascio da parte dei comuni e delle province di una parte dei fabbricati dei conventi soppressi per essere destinata, a termine dell'art. 8 della legge, a rettoria della chiesa annessa, è disposto su domanda dell'ordinario diocesano con decreto emesso dal ministro per la giustizia e gli affari del culto di concerto con quello per l'interno”.
La normativa appena riportata ha quindi decretato la revoca delle concessioni in favore dei
Comuni e delle Province poste in essere in attuazione dell'art. 20 r. d. n. 3036/1866 con riferimento esclusivamente alle chiese eventualmente annesse ai fabbricati dei conventi soppressi.
L'art. 8 l. cit. ha quindi fatto salvi i trasferimenti della proprietà dei fabbricati dei conventi soppressi attuati ai sensi dell'art. 20 l. n. 3036/1866 prevedendo solo la possibilità del rilascio di una congrua parte di tali fabbricati, da adibire a rettoria della chiesa annessa, se aperta al pubblico culto e sempre che non fosse già stata esclusa dal trasferimento, da richiedere nel rispetto delle formalità previste dall'art. 15 del r.d. n. 2262/1929.
Alla luce della normativa sopra richiamata si evince quindi che già sotto il profilo normativo il legislatore ha mostrato di valutare in modo autonomo i fabbricati dei conventi e gli eventuali vani adibiti a chiese (chiese conventuali). Tanto assume particolare rilevanza nel caso di specie rappresentando proprio la disposizione di cui all'art. 20 r.d. n. 3036/1866, per come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata, il titolo di proprietà del CP_1
del conteso NT. Inoltre, non essendo stato dedotto né provato che sia stata
[...]
attuata la procedura di rilascio di parte del fabbricato del NT di da adibire CP_3
a rettoria della chiesa annessa ai sensi dell'art. 8 l. n. 848/1929 e dell'art. 15 r.d. n. 2262/1929 non può esservi dubbio alcuno in merito alla proprietà, per intero e con la sola esclusione del vano chiesa, in capo al Comune di del NT di in forza del Pt_1 CP_3
richiamato atto per notar del 16.11.1916. Del resto, proprio la circostanza che il Per_1
fabbricato del convento soppresso fosse stato trasferito in proprietà del Comune di Pt_1 con l'atto per notar del 16.11.1916 mentre la chiesa annessa era passata ex lege al Per_1 demanio in forza dell'art. 11 r.d. n. 3036/1866 e solo concesso in uso al Comune in forza dell'atto notarile di cui sopra, induce ad escludere che si potesse trattare di un unico complesso immobiliare.
Va, infine, escluso che il NT rappresenti una pertinenza della . Controparte_15
Che vi possa essere una minima funzione accessoria dei locali dei fabbricati dei conventi soppressi rispetto alla chiesa eventualmente annessa è una valutazione che è stata debitamente tenuta in conto dal legislatore nei termini di cui all'art. 8 l. n. 848/1929 laddove è stata previsto il rilascio da parte dei Comuni e delle Province concessionarie ex art. 20 r.d. n.
3036/1866 di una congrua parte dei fabbricati conventuali da adibire a rettoria della chiesa annessa. Al di fuori di tale vincolo di destinazione, nel rispetto dei presupposti di cui alla citata normativa, non pare che vi siano margini per delineare una funzione accessoria del convento rispetto alla chiesa annessa.
La conferma dell'assenza, nel caso di specie, dei requisiti tipici delle pertinenze (art. 917 c.c.)
e segnatamente l'elemento oggettivo - consistente nella obbiettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale - e l'elemento soggettivo - consistente nella effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale da parte di chi abbia il potere di disporre di entrambi (cfr.
Cass. n. 136/1998), è data dal fatto che è pacifico che il convento è stato nel tempo adibito dal
Comune a diverse finalità (asilo, centro di accoglienza per immigrati ecc.) che non presentano nessun rapporto funzionale con la chiesa, rappresentante, secondo la ricostruzione della
, il presunto bene principale, affermazione questa palesemente in contrasto peraltro Parte_1 con la descrizione dei beni contenuta nell'atto per notar del 1916 nel quale si parla di Per_1
vano addetto a Chiesa annesso ai vani adibiti ad abitazione dei religiosi in tutti i compresi senza esclusione di sorta.
Alla luce di tutto quanto sopra esaminato va rigettata la domanda di rivendicazione del proposta dalla attrice. Va invece accolta per i motivi Controparte_17 Parte_1 esposti la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di e per l'effetto va Pt_1
dichiarato che il Comune di è proprietario del distinto al Pt_1 Controparte_17
NCEU al fol. 12 p.lla 188 con esclusione del vano chiesa per i motivi che si passa ad esaminare.
4. Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale di rivendicazione della CP_15
proposta dal il Tribunale osserva in via preliminare che il
[...] CP_1 CP_1
l'ente comunale, nella comparsa di costituzione e risposta, ha contestato l'avversa domanda di rivendicazione di parte attrice affermando in termini del tutto generici che “la proprietà della
è del il quale la ha assegnata ad immemore in Controparte_15 Controparte_1 uso alla di in per l'esercizio del pubblico culto Parte_1 Pt_1 Parte_1 Pt_1 cattolico”. Il Comune convenuto poi nelle conclusioni della comparsa, a pagina 24, ha chiesto di accertare di essere proprietario della in virtù dell'atto per notar Controparte_15
del 16.11.1916 registrato il 25.5.1917 e trascritto il 28.5.1917. Con la memoria ex art Per_1
183 co VI n. 1) c.p.c. il nulla ha aggiunto. CP_1
Non può quindi non evidenziarsi l'assoluta genericità della domanda di rivendicazione del che non ha assolto al proprio onere di allegazione. CP_1
Tanto premesso la domanda in esame è infondata e va rigettata.
Non può dirsi provata la proprietà di tale bene in capo al in forza del richiamato atto CP_1 per notar del 16.11.1916 perché l'atto in questione è stato concluso in esecuzione Per_1 dell'art. 20 r.d. n. 3036/1866 che, come già sopra esposto, ha previsto un diverso regime con riferimento alle parti dei fabbricati dei conventi soppressi che si trovavano destinate ad uso produttivo di rendita, escluse espressamente dal trasferimento di proprietà in favore dei
Comuni e delle Province. Con riferimento a tali porzioni dei fabbricati ex conventuali il quinto comma della norma citata ha previsto solo la possibilità di una concessione in uso agli enti richiedenti previa assunzione dell'obbligo di pagare una rendita redimibile al 5 p. %.
La conferma di tale interpretazione è data proprio dalla previsione dell'obbligo di pagamento di una rendita per la concessione di tali porzioni dei beni che è di per sé incompatibile con la pienezza che caratterizza il diritto di proprietà e sta ad indicare che il legislatore ha voluto sottoporre tali porzioni dei fabbricati dei conventi soppressi al regime ordinario di cui all'art. 11 r.d. cit. di devoluzione dei beni di qualunque specie appartenenti alle Corporazioni soppresse al demanio dello Stato con l'obbligo d'inscrizione di una rendita a favore del fondo per il culto.
In linea con lo schema disegnato dalla richiamata normativa, nel richiamato atto per notar del 16.11.1916, il Comune di ha assunto in godimento la chiesa annessa al Per_1 Pt_1
NT di , aperta al culto, obbligandosi a corrispondere all'Amministrazione CP_3
del Fondo per il Culto la rendita annua di lire tredici e centesimi quindici (art. 8) e assumendo l'obbligo di “ufficiarla e lasciarla e mantenerla a sue spese in tale condizione fisica, finchè il
Governo non ne disponga o ne autorizzi la chiusura”. Tale ultima previsione, anch'essa incompatibile con la perpetuità che caratterizza il diritto di proprietà, depone a favore della mera concessione in godimento, ai Comuni e alle Province richiedenti, dei vani dei fabbricati conventuali adibite a chiesa.
Va quindi escluso che, in forza del richiamato atto per notar del 16.11.1916, il Per_1
Comune di abbia acquisito la proprietà anche della Chiesa di né tanto Pt_1 CP_3
meno può ritenersi che tale vano rappresenti una pertinenza del monastero. Si richiama sul punto quanto già in precedenza esposto in merito all'assenza di qualsivoglia rapporto funzionale tra i due beni, valutazione questa peraltro pienamente condivisa dallo stesso nella propria comparsa di costituzione e risposta. Inoltre proprio la circostanza che i CP_1
due beni, il NT e la , siano stati oggetto di un diverso regime Controparte_15 nell'atto per notar del 1916, in conformità a quanto previsto all'art. 20 r.d. n. Per_1
3036/1866, indica che i due beni rappresentavano due unità distinte prive di qualsivoglia rapporto funzionale.
Per tutto quanto esposto va rigettata la domanda di rivendicazione proposta dal CP_1
con specifico riferimento alla Chiesa .
[...] Controparte_15
6. Parimenti infondata è la domanda di rivendicazione proposta dalla
[...] con riferimento sempre alla Parte_1 Controparte_20
La ha invocato a sostegno del proprio diritto dominicale sul Parte_1 bene in questione sempre il decreto del del 6.12.1986 n. 525 pubblicato Controparte_2
in G.U. n. 21 del 27.01.1987 con la quale è stata riconosciuta ente ecclesiastico ed è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la .T.G. di Salerno al n. 177 e CP_4
il decreto del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro del 24.11.1989 n. 52/89 emesso ai sensi dell'art. 29 co. 4 l. n. 222/1985 ed iscritto alla Conservatoria dei RR.II. di Salerno con nota n. 32527 del 2.12.1989 (all.ti nn.
3-4 ricorso).
Al fine di meglio analizzare la domanda in esame il Tribunale ritiene necessario soffermarsi sulle disposizioni di cui alla legge 20 maggio 1986 n. 222 richiamata proprio da parte attrice a fondamento del proprio diritto dominicale.
L'art. 21 l. cit prevede: “In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico. Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.
La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti”. L'art. 28 l. cit. aggiunge: “Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati
o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente. Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22. L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi”.
Infine l'art. 29 stabilisce: “Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico.
Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all a norma dell'articolo 28, sono CP_9 individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi”.
Da una lettura combinata degli articoli di legge sopra riportati si evince pertanto che il legislatore del 1985 ha inteso prevedere la costituzione in ogni diocesi, con decreto del
Vescovo diocesano, dell' e, mediante accordo tra i PA
Vescovi interessati, anche di Istituti a carattere interdiocesano (equiparati a quelli diocesani); che parallelamente alla costituzione di tali enti e segnatamente con il medesimo decreto di erezione di ciascun Istituto, sarebbero stati contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sarebbero stati trasferiti di diritto all' stesso;
che con CP_9 provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente sarebbero state determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico che acquistavano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di apposito decreto del Ministro dell'interno; che con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all' a norma dell'art. 28 l. cit, sarebbero CP_9
stati individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.
In definitiva il decreto di cui al quarto comma dell'art. 29 l. cit. con il quale il Vescovo assegnava alle Parrocchie dotate di personalità giuridica nel rispetto della normativa sopra indicata riguardava i soli beni appartenenti un tempo alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi e soppressi ai sensi dell'art. 28 l. cit. e i cui patrimoni erano stati trasferiti all'
[...]
. PA
Tanto premesso il Tribunale osserva che la proprietà della in capo Controparte_15 alla non può dirsi provata in forza del solo decreto del Parte_1
Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro del 1989 in quanto non vi è prova che tale chiesa appartenesse proprio ad uno degli enti soppressi con l. n. 222/1985 e che fosse stato pertanto trasferito, ai sensi della richiamata normativa, all' PA
. A fronte della specifica contestazione del la nessuna prova ha
[...] CP_1 Parte_1
inteso fornire in merito alla proprietà del bene in questione ad uno degli enti soppressi con l'art. 28 l. cit. né ha prodotto il decreto di erezione dell' PA di cui all'art. 21 l cit. Di contro, in base a quanto sopra esposto, con particolare riferimento all'interpretazione della precedente normativa e segnatamente dell'art. 20 r.d. n. 3036/1866, deve invece concludersi che non avendo tale disposizione disposto il trasferimento della proprietà della in capo al Comune di tale bene in quanto Controparte_15 Pt_1
appartenente ad una corporazione soppressa (Ordine dei Liguorini), era stato devoluto al demanio dello Stato ai sensi dell'art. 11 r.d. n. 3036/1866, rispetto al quale l'art. 20 ha inteso prevedere un regime eccezionale. Tale interpretazione è peraltro condivisa dalla stessa in base a quanto dalla stessa argomentato con la memoria ex art. 183 co VI n. 1) Parte_1
c.p.c.. La ritiene tuttavia che con la successiva disposizione di cui all'art. 29 l. n. Parte_1
222/1985 e il decreto vescovile del 1989 il bene in questione le sarebbe stato assegnato in proprietà. Tale ricostruzione non può dirsi fondata non avendo la Parrocchia provato i presupposti del trasferimento ex lege attuato con l'art. 29 l. cit. e, in particolare, non ha provato che la rientrasse tra i beni appartenenti ad uno degli enti Controparte_15 soppressi proprio dalla l. n. 222/1985 (“mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi”) e come tale era stato quindi trasferito all' per il sostentamento del clero. CP_9
Sul punto appare opportuno precisare che proprio in quanto appartenenti fino a quel momento a tali enti soppressi nel 1985 e poi trasferiti all' i beni PA
assegnati dal Vescovo ai sensi dell'art. 29 co. 4 l. n. 222/1985 non rientravano evidentemente nel demanio dello Stato essendo stati esclusi dal regime di conversione di cui all'art. 11 r.d. n.
3036/1866 (“I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione in favore degli enti morali, cui i beni appartengono, in una rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta come sopra al pagamento della tassa di manomorta”). Con In definitiva non essendovi prova che la Chiesa di Francesco rientrasse tra i beni appartenenti ad uno degli enti soppressi ai sensi dell'art. 28 L. n. 222/1985 non può dirsi provato il diritto di proprietà della attrice su tale bene. Parte_1
Vanno rigettate per i motivi esposti tutte le altre domande.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come successivamente modificati ed integrati, ai valori medi per tutte le fasi tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in narrativa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale del Comune di Pt_1 accerta e dichiara che il Comune di è proprietario in forza dell'atto per notar Pt_1
del 16.11.1916 (rep. 2818), registrato il 25.05.1917 e trascritto il 28.05.1917, Per_1
del NT di distinto al NCEU al fol. 12 p.lla 188 con esclusione CP_3
del vano chiesa;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 in persona del Sindaco p.t. che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre spese
[...]
generali, oltre il 15% di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...]
, in persona del che liquida Controparte_2 CP_21 in complessivi € 7.616,00, oltre spese generali, oltre il 15% di rimborso forfettario, Iva
e Cpa come per legge.
Lagonegro, 23.01.2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara