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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott. Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13388/2019 R.G. promossa
DA
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo C.F._1
del giudizio dall'avv. Gianmarco Davide Pace, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Ricorrente
contro
, n. a Catania il 23.11.1975 (c.f. Controparte_1
) C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.11.2024, sulle conclusioni ivi precisate da parte ricorrente con assegnazione del termine (ridotto) di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.9.2019, ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con
, dal quale è nato il figlio il 03.10.2007. Controparte_1 Per_1
Ha esposto la ricorrente di non essersi più riconciliata con il marito a far data dall'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, definito con decreto di omologa n. 458/16, emesso da questo Tribunale in data 19.05.2016.
Ha, quindi, chiesto di affidare congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento presso la madre, assegnandole la casa coniugale e ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle, per il mantenimento del minore,
un assegno mensile di € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ha, inoltre, chiesto di disporre che ciascun coniuge provveda al relativo mantenimento, salvo poi dedurre, nella memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., I
termine, il peggioramento delle proprie condizioni economiche, avanzando,
quindi, domanda di assegno divorzile.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di _1
che, pur personalmente comparso all'udienza presidenziale, non ha
[...]
inteso costituirsi in giudizio, sebbene regolarmente evocato.
2 Nel merito, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55
del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 458/16, emesso da questo Tribunale in data 19.05.2016.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
In merito alle statuizioni relative alla prole, in difetto di elementi ostativi alla soluzione dell'affidamento condiviso - che com'è noto costituisce la regola cui è
possibile derogare solo se pregiudizievole per l'interesse del minore - ed in conformità alle richieste della ricorrente, , oggi diciassettenne, va affidato ad Per_1
entrambi i genitori e collocato presso la madre, cui, in ragione di ciò, va assegnata la casa coniugale.
In merito alla regolamentazione degli incontri padre-figlio, in considerazione dell'età e del conseguente grado di maturità raggiunto da , prossimo alla Per_1
maggiore età, ritiene il Collegio che sia opportuno rimettere modalità e tempi degli incontri al gradimento di quest'ultimo.
3 Quanto al contributo di mantenimento per dovuto dal se, da Per_1 _1
un lato, è vero che la scelta di restare contumace implica, di fatto, una maggiore difficoltà di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, d'altra parte neppure può sopperirsi a tale difficoltà -
come richiesto dalla ricorrente - con un ordine ex art. 210 c.p.c., che, in difetto di qualunque allegazione al riguardo - mai fornita dalla - assume natura Pt_1
meramente esplorativa (cfr già in tal senso già l'ordinanza del 27.04.2022).
Pertanto, ritiene il Collegio di uniformarsi ai seguenti corollari:
1) qualora, a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione -
nella specie il genitore nei confronti della prole - il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
2) qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione,
nemmeno sub specie di allegazione mera - e suscettiva di essere verificata dal
Tribunale - l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie,
determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché
alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Occorre poi evidenziare che non può valere ad esimere il genitore dall'obbligo di contribuzione il suo eventuale e temporaneo stato di disoccupazione, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in punto di
4 mantenimento "minimo", non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore, anche se, per l'appunto, disoccupato.
Pertanto, in assenza di migliori elementi di giudizio per stabilire la condizione economico-patrimoniale del resistente, ritiene il Collegio di porre a carico di quest'ultimo l'onere di versare alla ricorrente, per il mantenimento del figlio, entro giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00, importo che rientra nei parametri del c.d. “minimo vitale”, da rivalutare secondo indici ISTAT,
oltre il 50% delle spese straordinarie.
In ordine alle disposizioni di carattere economico tra le parti, valgano, invece,
le seguenti considerazioni.
Preliminarmente, occorre rilevare che la domanda di assegno divorzile è stata proposta per la prima volta con la prima memoria ex art. 183, 6°, c.p.c., memoria che consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di introdurre domande nuove, ampliando così il “petitum” della causa.
Più nello specifico, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale: “la
modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche
uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"),
purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda
sostanziale dedotta in giudizio e non si aggiunga a quella iniziale, ma la
sostituisca e si ponga, dunque, rispetto ad essa, in rapporto di alternatività”
(Cass. civ. n. 30745/2019).
Il rapporto che intercorre tra “emendatio” e “mutatio libelli” è stato, peraltro,
oggetto di un recente pronunciamento del Supremo Collegio, a mente del quale:
5 “integra il divieto di mutatio libelli solo la domanda che si traduce in una
pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo
un tema di indagine completamente nuovo. Sussiste, invece, soltanto
una emendatio quando la modifica della domanda iniziale incide sulla causa
petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione
giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul petitum nel solo senso di un
ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al
concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio,
sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda
sostanziale dedotta in giudizio.” (Cass n. 10308/2023)
Nel caso di specie appare evidente come la spiegata domanda di assegno divorzile debba considerarsi “nuova”, nel senso che, tende ad ottenere un bene della vita diverso e ulteriore rispetto a quello chiesto nell'atto introduttivo (ossia,
la sola pronuncia sullo status), ampliando, così il “petitum” sostanziale della causa e, di conseguenza, il tema di indagine originariamente introdotto in giudizio dalla ricorrente.
D'altronde, nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto a partire dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti
Alla luce delle suddette considerazioni, la domanda è da considerarsi inammissibile perché tardiva.
In ogni caso, ferma la rilevata inammissibilità della domanda, la pretesa di parte attrice sarebbe, comunque, nel merito infondata.
6 La ricorrente, infatti, si è limitata a dedurre - senza peraltro fornire alcuna prova in merito - di lavorare nel settore dell'estetica e di aver subito, in conseguenza della pandemia che ha coinvolto il nostro Paese nel 2020,
un'inflessione dei propri guadagni, tanto da necessitare di un apporto economico da parte del coniuge.
Orbene, giova rilevare che, nel giudizio di divorzio, a differenza che nel giudizio di separazione, non è sufficiente dedurre una sperequazione reddituale tra i coniugi (anche quando la stessa sia conseguenza del peggioramento della propria condizione economica), essendo, la disparità reddituale ed il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, elementi estranei rispetto ai presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Invece, secondo quanto delineato dalla Suprema Corte, il principale presupposto legittimante è da rinvenire nella inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (Cass.
SS.UU. n. 18287/2018).
Nel caso di specie, non risulta che la ricorrente sia sfornita di mezzi per il proprio sostentamento, atteso che, per sua stessa ammissione, lavora nel settore dell'estetica, verosimilmente svolgendo attività libero-professionale; né sussistono ragioni oggettive che le impediscano di svolgere attività lavorativa (come, ad esempio il raggiungimento di un'età anagrafica tale da non consentirle di collocarsi utilmente nel mondo del lavoro, ovvero delle menomazioni fisiche che,
parimenti, non le consentano lo svolgimento di prestazioni lavorative).
Peraltro, la lamentata crisi del settore, legata alle contingenze della pandemia
COVID-19, è ormai cessata da tempo, sicché deve ritenersi che la ricorrente,
7 ancora in giovane età, abbia potuto proficuamente riprendere l'attività già in precedenza svolta.
Peraltro, ferme restando tutte le superiori considerazioni, secondo il granitico orientamento appena richiamato delle SS.UU. il giudizio di merito non può
prescindere anche dall'accertamento dell'eventuale incidenza degli indicatori concorrenti, contenuti dell'art. 5 c. 6 della l. n. 898 del 1970 e, in particolare,
dal contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla conseguente formazione del patrimonio comune e personale dell'ex coniuge.
In tal senso, non può non assumere rilievo la circostanza che la ricorrente non abbia nemmeno dedotto, prima ancora che provato, quale tipo di apporto, in costanza di matrimonio, abbia fornito al ménage familiare o quale contributo abbia prestato alla creazione del patrimonio del marito (di cui, peraltro, nulla,
come sopra evidenziato, è dato sapere).
In considerazione della natura della causa e dell'esito complessivo del giudizio
(contrassegnato dall'accoglimento solo parziale delle richieste della ricorrente), le spese di lite restano a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e in data 22.5.2007, trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Gravina di Catania al n.
11, parte 1, anno 2007;
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1
madre, cui assegna la casa coniugale;
REGOLAMENTA il diritto di visita di con il figlio Controparte_1 Per_1
8 come in parte motiva;
di contribuire al mantenimento del figlio, versando Parte_2
a entro giorno 5 di ogni mese, di un assegno Parte_1 Parte_1
dell'importo di € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
rigetta la domanda di assegno divorzile;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Gravina di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 06.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera dr. Massimo Escher
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott. Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13388/2019 R.G. promossa
DA
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo C.F._1
del giudizio dall'avv. Gianmarco Davide Pace, presso il cui studio è elett.mente dom.;
Ricorrente
contro
, n. a Catania il 23.11.1975 (c.f. Controparte_1
) C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.11.2024, sulle conclusioni ivi precisate da parte ricorrente con assegnazione del termine (ridotto) di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.9.2019, ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con
, dal quale è nato il figlio il 03.10.2007. Controparte_1 Per_1
Ha esposto la ricorrente di non essersi più riconciliata con il marito a far data dall'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, definito con decreto di omologa n. 458/16, emesso da questo Tribunale in data 19.05.2016.
Ha, quindi, chiesto di affidare congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento presso la madre, assegnandole la casa coniugale e ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle, per il mantenimento del minore,
un assegno mensile di € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ha, inoltre, chiesto di disporre che ciascun coniuge provveda al relativo mantenimento, salvo poi dedurre, nella memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., I
termine, il peggioramento delle proprie condizioni economiche, avanzando,
quindi, domanda di assegno divorzile.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di _1
che, pur personalmente comparso all'udienza presidenziale, non ha
[...]
inteso costituirsi in giudizio, sebbene regolarmente evocato.
2 Nel merito, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55
del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 458/16, emesso da questo Tribunale in data 19.05.2016.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
In merito alle statuizioni relative alla prole, in difetto di elementi ostativi alla soluzione dell'affidamento condiviso - che com'è noto costituisce la regola cui è
possibile derogare solo se pregiudizievole per l'interesse del minore - ed in conformità alle richieste della ricorrente, , oggi diciassettenne, va affidato ad Per_1
entrambi i genitori e collocato presso la madre, cui, in ragione di ciò, va assegnata la casa coniugale.
In merito alla regolamentazione degli incontri padre-figlio, in considerazione dell'età e del conseguente grado di maturità raggiunto da , prossimo alla Per_1
maggiore età, ritiene il Collegio che sia opportuno rimettere modalità e tempi degli incontri al gradimento di quest'ultimo.
3 Quanto al contributo di mantenimento per dovuto dal se, da Per_1 _1
un lato, è vero che la scelta di restare contumace implica, di fatto, una maggiore difficoltà di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, d'altra parte neppure può sopperirsi a tale difficoltà -
come richiesto dalla ricorrente - con un ordine ex art. 210 c.p.c., che, in difetto di qualunque allegazione al riguardo - mai fornita dalla - assume natura Pt_1
meramente esplorativa (cfr già in tal senso già l'ordinanza del 27.04.2022).
Pertanto, ritiene il Collegio di uniformarsi ai seguenti corollari:
1) qualora, a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione -
nella specie il genitore nei confronti della prole - il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
2) qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione,
nemmeno sub specie di allegazione mera - e suscettiva di essere verificata dal
Tribunale - l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie,
determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché
alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Occorre poi evidenziare che non può valere ad esimere il genitore dall'obbligo di contribuzione il suo eventuale e temporaneo stato di disoccupazione, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in punto di
4 mantenimento "minimo", non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore, anche se, per l'appunto, disoccupato.
Pertanto, in assenza di migliori elementi di giudizio per stabilire la condizione economico-patrimoniale del resistente, ritiene il Collegio di porre a carico di quest'ultimo l'onere di versare alla ricorrente, per il mantenimento del figlio, entro giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00, importo che rientra nei parametri del c.d. “minimo vitale”, da rivalutare secondo indici ISTAT,
oltre il 50% delle spese straordinarie.
In ordine alle disposizioni di carattere economico tra le parti, valgano, invece,
le seguenti considerazioni.
Preliminarmente, occorre rilevare che la domanda di assegno divorzile è stata proposta per la prima volta con la prima memoria ex art. 183, 6°, c.p.c., memoria che consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di introdurre domande nuove, ampliando così il “petitum” della causa.
Più nello specifico, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale: “la
modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche
uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"),
purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda
sostanziale dedotta in giudizio e non si aggiunga a quella iniziale, ma la
sostituisca e si ponga, dunque, rispetto ad essa, in rapporto di alternatività”
(Cass. civ. n. 30745/2019).
Il rapporto che intercorre tra “emendatio” e “mutatio libelli” è stato, peraltro,
oggetto di un recente pronunciamento del Supremo Collegio, a mente del quale:
5 “integra il divieto di mutatio libelli solo la domanda che si traduce in una
pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo
un tema di indagine completamente nuovo. Sussiste, invece, soltanto
una emendatio quando la modifica della domanda iniziale incide sulla causa
petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione
giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul petitum nel solo senso di un
ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al
concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio,
sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda
sostanziale dedotta in giudizio.” (Cass n. 10308/2023)
Nel caso di specie appare evidente come la spiegata domanda di assegno divorzile debba considerarsi “nuova”, nel senso che, tende ad ottenere un bene della vita diverso e ulteriore rispetto a quello chiesto nell'atto introduttivo (ossia,
la sola pronuncia sullo status), ampliando, così il “petitum” sostanziale della causa e, di conseguenza, il tema di indagine originariamente introdotto in giudizio dalla ricorrente.
D'altronde, nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto a partire dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti
Alla luce delle suddette considerazioni, la domanda è da considerarsi inammissibile perché tardiva.
In ogni caso, ferma la rilevata inammissibilità della domanda, la pretesa di parte attrice sarebbe, comunque, nel merito infondata.
6 La ricorrente, infatti, si è limitata a dedurre - senza peraltro fornire alcuna prova in merito - di lavorare nel settore dell'estetica e di aver subito, in conseguenza della pandemia che ha coinvolto il nostro Paese nel 2020,
un'inflessione dei propri guadagni, tanto da necessitare di un apporto economico da parte del coniuge.
Orbene, giova rilevare che, nel giudizio di divorzio, a differenza che nel giudizio di separazione, non è sufficiente dedurre una sperequazione reddituale tra i coniugi (anche quando la stessa sia conseguenza del peggioramento della propria condizione economica), essendo, la disparità reddituale ed il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, elementi estranei rispetto ai presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Invece, secondo quanto delineato dalla Suprema Corte, il principale presupposto legittimante è da rinvenire nella inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (Cass.
SS.UU. n. 18287/2018).
Nel caso di specie, non risulta che la ricorrente sia sfornita di mezzi per il proprio sostentamento, atteso che, per sua stessa ammissione, lavora nel settore dell'estetica, verosimilmente svolgendo attività libero-professionale; né sussistono ragioni oggettive che le impediscano di svolgere attività lavorativa (come, ad esempio il raggiungimento di un'età anagrafica tale da non consentirle di collocarsi utilmente nel mondo del lavoro, ovvero delle menomazioni fisiche che,
parimenti, non le consentano lo svolgimento di prestazioni lavorative).
Peraltro, la lamentata crisi del settore, legata alle contingenze della pandemia
COVID-19, è ormai cessata da tempo, sicché deve ritenersi che la ricorrente,
7 ancora in giovane età, abbia potuto proficuamente riprendere l'attività già in precedenza svolta.
Peraltro, ferme restando tutte le superiori considerazioni, secondo il granitico orientamento appena richiamato delle SS.UU. il giudizio di merito non può
prescindere anche dall'accertamento dell'eventuale incidenza degli indicatori concorrenti, contenuti dell'art. 5 c. 6 della l. n. 898 del 1970 e, in particolare,
dal contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla conseguente formazione del patrimonio comune e personale dell'ex coniuge.
In tal senso, non può non assumere rilievo la circostanza che la ricorrente non abbia nemmeno dedotto, prima ancora che provato, quale tipo di apporto, in costanza di matrimonio, abbia fornito al ménage familiare o quale contributo abbia prestato alla creazione del patrimonio del marito (di cui, peraltro, nulla,
come sopra evidenziato, è dato sapere).
In considerazione della natura della causa e dell'esito complessivo del giudizio
(contrassegnato dall'accoglimento solo parziale delle richieste della ricorrente), le spese di lite restano a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e in data 22.5.2007, trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Gravina di Catania al n.
11, parte 1, anno 2007;
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1
madre, cui assegna la casa coniugale;
REGOLAMENTA il diritto di visita di con il figlio Controparte_1 Per_1
8 come in parte motiva;
di contribuire al mantenimento del figlio, versando Parte_2
a entro giorno 5 di ogni mese, di un assegno Parte_1 Parte_1
dell'importo di € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
rigetta la domanda di assegno divorzile;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Gravina di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 06.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera dr. Massimo Escher
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