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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 659/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 659/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. DI CARLO GIOVANNI
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. DI CARLO GIOVANNI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 03/09/2006 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 29.04.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29.04.2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi T_
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. L'abitazione familiare sita in Pescara alla Via Pavone n. 6, di proprietà della IG.ra
, rimane nella esclusiva disponibilità della coniuge. Il coniuge Controparte_1 si impegna e obbliga a lasciare l'abitazione familiare nel termine di Parte_1
15 giorni dal deposito del presente ricorso, fissando la propria residenza presso altra dimora, che verrà debitamente comunicata alla coniuge.
3. I beni comuni che costituiscono l'arredo della casa coniugale sono stati divisi bonariamente tra i coniugi.
4. Nulla in ordine al mantenimento ed assegno tra i coniugi, in quanto i IG.ri
è sono entrambi impiegati con contratto a tempo Parte_1 Controparte_1 indeterminato, per cui entrambi i ricorrenti sono all'attualità economicamente autosufficienti.
5. Riguardo al mantenimento dei figli minori, il IG. si obbliga alla T_
corresponsione mensile in favore della IG.ra della somma pari a CP_1 complessivi € 300,00 (trecento/00), da versarsi entro e non oltre il giorno venti di ogni mese a partire dalla prima udienza di comparizione, a titolo di contributo al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione dei figli e Per_1 Per_2
6. L'importo del predetto contributo mensile verrà aggiornato annualmente, con inizio dal mese di gennaio 2026, in misura pari alle variazioni del costo della vita accertato dall'ISTAT.
pagina 3 di 6 7. I figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre in Pescara alla Via Pavone n.
6. Alla luce di quanto innanzi, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità e le aspirazioni di ciascuno di essi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
8. Quanto al diritto di visita dei minori, il padre potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- frequentazione infrasettimanale: il martedì dall'uscita da scuola sino all'ora di cena;
- weekend: a settimane alterne, dal sabato mattina sino alla domenica sera.
In ogni caso, il genitore che sarà impossibilitato a rispettare gli orari stabiliti (es. motivi di salute, problemi familiari, ecc.) potrà concordare con l'altro l'eventuale sostituzione dei giorni di competenza, con recupero successivo.
Il tutto, resta inteso, compatibilmente alle esigenze dei figli e nel quadro della salvaguardia del loro equilibrio psicologico, nonché dei periodi di ferie che saranno concessi al padre e alla madre.
9. Nelle festività natalizie i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno del 24 con un genitore (cominciando dalla madre), il 25 e il 31 dicembre con l'altro
(cominciando dal padre) così per il seguente 1° (primo) gennaio (cominciando dalla madre), per il giorno del 26 dicembre e dell'Epifania i genitori si alterneranno tra il mattino/pranzo e pomeriggio/cena; durante le festività pasquali trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore (cominciando dalla madre) e il Lunedì dell'Angelo
(Pasquetta) con l'altro genitore (cominciando dal padre), per i restanti giorni di pagina 4 di 6 dicembre e di gennaio non ricomprese in quelle natalizie, ognuno avrà i bambini secondo i giorni stabiliti.
10. I minori, inoltre, trascorreranno la Festa della Mamma e del Papà con il rispettivo genitore al pari del relativo compleanno, mentre i giorni di compleanno dei ragazzi verranno concordati anno per anno se trascorrerli “in famiglia” con la contribuzione al 50% per la eventuale festa organizzata;
in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con ciascun genitore tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
11. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni.
12. I coniugi si impegnano a contribuire nella misura del 50% (cinquanta per cento) alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, ed in genere rinviano a quanto previsto nel Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Pescara che le parti dichiarano di ben conoscere e che si allega al presente ricorso. Per gli studi universitari, qualora il figlio intenda accedervi, i genitori decideranno sempre in base alle proprie disponibilità così come per quelle relative alle spese parascolastiche, ludiche/sportive, ricreative, etc., sempre previo confronto tra i genitori sulla necessità
e/o sulle preferenze di essi nonché sulla possibilità di contribuzione agli stessi. In caso di dubbio o disaccordo, si farà riferimento alle indicazioni fornite da codesto
Tribunale in apposito Protocollo già pubblicato (salve successive integrazioni e modificazioni).
pagina 5 di 6 13. Tutte le somme che verranno riconosciute e corrisposte dall' a titolo di CP_2
assegno unico universale e/o altre indennità previdenziali e/o assistenziali riconosciute in favore dei figli, saranno attribuite alla IG.ra . CP_1
14. I minori rimarranno, ai soli fini fiscali, a carico di ciascuno di essi in misura pari al 50% come per legge.
15. I coniugi, in uno a quanto sopra stabilito, si danno sin d'ora reciproco assenso all'espatrio, sempre previo imprescindibile avviso ed in uno alle esigenze dei minori.
16. Le parti dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto con il presente accordo, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo o ragione, avendo definito tutti i loro rapporti patrimoniali pregressi.
17. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29.04.2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 28/05/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 659/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. DI CARLO GIOVANNI
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. DI CARLO GIOVANNI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 03/09/2006 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 29.04.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29.04.2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi T_
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. L'abitazione familiare sita in Pescara alla Via Pavone n. 6, di proprietà della IG.ra
, rimane nella esclusiva disponibilità della coniuge. Il coniuge Controparte_1 si impegna e obbliga a lasciare l'abitazione familiare nel termine di Parte_1
15 giorni dal deposito del presente ricorso, fissando la propria residenza presso altra dimora, che verrà debitamente comunicata alla coniuge.
3. I beni comuni che costituiscono l'arredo della casa coniugale sono stati divisi bonariamente tra i coniugi.
4. Nulla in ordine al mantenimento ed assegno tra i coniugi, in quanto i IG.ri
è sono entrambi impiegati con contratto a tempo Parte_1 Controparte_1 indeterminato, per cui entrambi i ricorrenti sono all'attualità economicamente autosufficienti.
5. Riguardo al mantenimento dei figli minori, il IG. si obbliga alla T_
corresponsione mensile in favore della IG.ra della somma pari a CP_1 complessivi € 300,00 (trecento/00), da versarsi entro e non oltre il giorno venti di ogni mese a partire dalla prima udienza di comparizione, a titolo di contributo al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione dei figli e Per_1 Per_2
6. L'importo del predetto contributo mensile verrà aggiornato annualmente, con inizio dal mese di gennaio 2026, in misura pari alle variazioni del costo della vita accertato dall'ISTAT.
pagina 3 di 6 7. I figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre in Pescara alla Via Pavone n.
6. Alla luce di quanto innanzi, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità e le aspirazioni di ciascuno di essi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
8. Quanto al diritto di visita dei minori, il padre potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- frequentazione infrasettimanale: il martedì dall'uscita da scuola sino all'ora di cena;
- weekend: a settimane alterne, dal sabato mattina sino alla domenica sera.
In ogni caso, il genitore che sarà impossibilitato a rispettare gli orari stabiliti (es. motivi di salute, problemi familiari, ecc.) potrà concordare con l'altro l'eventuale sostituzione dei giorni di competenza, con recupero successivo.
Il tutto, resta inteso, compatibilmente alle esigenze dei figli e nel quadro della salvaguardia del loro equilibrio psicologico, nonché dei periodi di ferie che saranno concessi al padre e alla madre.
9. Nelle festività natalizie i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno del 24 con un genitore (cominciando dalla madre), il 25 e il 31 dicembre con l'altro
(cominciando dal padre) così per il seguente 1° (primo) gennaio (cominciando dalla madre), per il giorno del 26 dicembre e dell'Epifania i genitori si alterneranno tra il mattino/pranzo e pomeriggio/cena; durante le festività pasquali trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore (cominciando dalla madre) e il Lunedì dell'Angelo
(Pasquetta) con l'altro genitore (cominciando dal padre), per i restanti giorni di pagina 4 di 6 dicembre e di gennaio non ricomprese in quelle natalizie, ognuno avrà i bambini secondo i giorni stabiliti.
10. I minori, inoltre, trascorreranno la Festa della Mamma e del Papà con il rispettivo genitore al pari del relativo compleanno, mentre i giorni di compleanno dei ragazzi verranno concordati anno per anno se trascorrerli “in famiglia” con la contribuzione al 50% per la eventuale festa organizzata;
in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con ciascun genitore tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
11. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni.
12. I coniugi si impegnano a contribuire nella misura del 50% (cinquanta per cento) alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, ed in genere rinviano a quanto previsto nel Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Pescara che le parti dichiarano di ben conoscere e che si allega al presente ricorso. Per gli studi universitari, qualora il figlio intenda accedervi, i genitori decideranno sempre in base alle proprie disponibilità così come per quelle relative alle spese parascolastiche, ludiche/sportive, ricreative, etc., sempre previo confronto tra i genitori sulla necessità
e/o sulle preferenze di essi nonché sulla possibilità di contribuzione agli stessi. In caso di dubbio o disaccordo, si farà riferimento alle indicazioni fornite da codesto
Tribunale in apposito Protocollo già pubblicato (salve successive integrazioni e modificazioni).
pagina 5 di 6 13. Tutte le somme che verranno riconosciute e corrisposte dall' a titolo di CP_2
assegno unico universale e/o altre indennità previdenziali e/o assistenziali riconosciute in favore dei figli, saranno attribuite alla IG.ra . CP_1
14. I minori rimarranno, ai soli fini fiscali, a carico di ciascuno di essi in misura pari al 50% come per legge.
15. I coniugi, in uno a quanto sopra stabilito, si danno sin d'ora reciproco assenso all'espatrio, sempre previo imprescindibile avviso ed in uno alle esigenze dei minori.
16. Le parti dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto con il presente accordo, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo o ragione, avendo definito tutti i loro rapporti patrimoniali pregressi.
17. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29.04.2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 28/05/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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