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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 06/10/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 698/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente
dott.ssa Francesca Lecis Giudice Relatore
dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 698 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2025 promossa da:
( , nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Campania n.3 e ( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Nello Ziri
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
La causa è stata rimessa al collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
Voglia l'adito Tribunale, in accoglimento della spiegata domanda, così decidere: a) accertata la intollerabilità e non proseguibilità del rapporto more uxorio tra i Sig.ri Pt_1
e stabilire e determinare che la potestà genitoriale spetti
[...] Controparte_1 congiuntamente ad entrambi i genitori;
b) stabilire che i figli minori continueranno ad abitare con la propria madre, da dichiararsi genitore collocatario, presso l'immobile sito in Siniscola, Via Campania n.3, condotto in locazione dalla
GN , con l'obbligo per entrambi i genitori di dare comunicazione di ogni cambio di Pt_1 residenza;
c) affidare i minori e ad entrambi i genitori, fissando la loro residenza presso quello Per_1 Per_2 della propria madre con la quale continueranno a vivere;
d) l'istruzione, l'educazione e le decisioni di maggior interesse saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale su entrambi i minori;
e) è facoltà del padre vedere i figli e tenerli con sé quando vorrà, previo preavviso e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e di svago di questi;
f) le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo seguiranno il criterio dell'alternanza, lo stesso dicasi per le festività del Ferragosto;
g) i minori trascorreranno le vacanze estive quindici giorni consecutivi con il proprio padre e quindici giorni consecutivi con la propria madre;
h) il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori corrispondendo, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 300,00#, ovvero €150,00# per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, consegnando la somma nelle mani della signor;
Pt_1
i) il dovrà essere tenuto, inoltre, a contribuire per il 50% delle spese straordinarie che CP_1 si dovessero rendere necessarie per i figli minori;
j) presta il proprio consenso affinché l'Assegno Unico e Universale venga Controparte_1 corrisposto interamente a ” Parte_1
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“conclude secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto in data 18.07.2025”
***
Con ricorso depositato in data 21.07.2025, le parti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, esponendo che:
1. dal mese di settembre 2007 a quello di ottobre 2018, hanno intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio fissando la loro residenza in Siniscola, frazione La Caletta., Via
IL SU n.25; 2. da tale relazione nascevano, in Nuoro, il 09/12/2008 e in data 24/10/2012 Persona_3
riconosciuti da entrambi i genitori e tutt'ora minorenni;
Persona_4
3. le molteplici incompatibilità facevano venir meno i presupposti della convivenza nonché il legame affettivo della coppia e, per tali ragioni, il ménage familiare si interrompeva tanto che nel mese di ottobre 2018, ritornava a vivere nella casa paterna;
Controparte_1
4. nell'anno 2017 presentava presso il Comune di Siniscola istanza per la Controparte_1 partecipazione al bando per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
(AREA);
5. la graduatoria approvata dal Comune di Siniscola con determinazione n.107 del 23/04/2018 vede il posizionato al numero 46; Controparte_1
6. quest'ultimo è d'accordo per la eventuale sostituzione del suo nominativo nella graduatoria
AREA con quello di al fine di permettere a questa di sottoscrivere il contratto Parte_1 di locazione a suo nome per abitare l'alloggio assieme ai due figli minori;
7. dal momento della separazione ha sempre corrisposto l'importo di € 300,00 Controparte_1 mensili a titolo di mantenimento per i figli minori;
8. detto importo è stato pattuito liberamente e serenamente con la ormai ex compagna;
9. svolge attività stagionale come cameriera ai piani, non è proprietaria di alcun Parte_1 bene immobile o mobile registrato, non possiede titoli azionari o obbligazionari ed è titolare della carta Postepay evolution di Poste Italiane;
10. in quanto ex operaio RO RY lavora presso il Comune di Siniscola Controparte_1 come operaio nel progetto regionale “Lavoratori in utilizzo” con contratto a tempo determinato e non è proprietario di alcun bene immobile, non possiede titoli obbligazionari ed è titolare del conto corrente bancario n.0780/000070511773 in essere presso il Banco di
Sardegna filiale di Siniscola e di una carta prepagata BPER Card;
11. è proprietario dell'autoveicolo FIAT Panda targato CV143BX; Controparte_1
12. i rapporti tra i due genitori sono rimasti eccellenti;
13. il padre è sempre presente nella vita dei figli;
14. le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della prole vengono prese di comune accordo tra i genitori;
15. i nonni paterni e materni sono molto presenti nella vita dei nipoti, coccolandoli e tenendo loro compagnia, aiutandoli nell'attività scolastica, di libero svago e sportiva.
Tanto premesso, i ricorrenti, avendo interesse a regolare tutti gli aspetti afferenti alla responsabilità genitoriale e il mantenimento dei figli minori, hanno adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate, rinunciando espressamente alla comparizione in udienza. ***
Il Pubblico Ministero, con atto del 30.07.2025, ha concluso secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso in data 18.07.2025.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, i ricorrenti hanno concluso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalle parti, diretta ad ottenere la regolamentazione del rapporto tra i genitori e i figli minori, nei termini indicati nell'atto introduttivo del giudizio, deve essere accolta.
Le clausole ivi previste, infatti, appaiono finalizzate a tutelare gli interessi preminenti dei figli minori.
L'assegno posto a carico del padre per il mantenimento dei figli appare congruo, anche alla luce dell'età degli stessi e della sua collocazione, per cui viene ratificato dal Tribunale.
La natura congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nell'immobile sito in Siniscola, Via
Campania n.3, condotto in locazione dalla GN , nel quale fisseranno la residenza, Pt_1 con l'obbligo per entrambi i genitori di dare comunicazione di ogni cambio di residenza;
2. dispone che l'istruzione, l'educazione e le decisioni di maggior interesse saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale su entrambi i minori;
3. è facoltà del padre vedere i figli e tenerli con sé quando vorrà, previo preavviso e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e di svago di questi;
le festività di
Natale, Capodanno, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo seguiranno il criterio dell'alternanza, lo stesso dicasi per le festività del Ferragosto;
i minori trascorreranno le vacanze estive quindici giorni consecutivi con il proprio padre e quindici giorni consecutivi con la propria madre;
4. dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori corrispondendo, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 300,00, ovvero €150,00 per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, consegnando la somma nelle mani della signor;
Pt_1
5. dispone che il contribuisca per il 50% delle spese straordinarie che si dovessero CP_1 rendere necessarie per i figli minori;
6. prende atto che le parti si accordano affinché l'Assegno Unico e Universale venga corrisposto interamente a . Parte_1
7. Spese compensate.
Così deciso il 04.10.2025 dal Tribunale civile di Nuoro, come sopra composto e riunito in Camera di
Consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Lecis dott.ssa Tiziana Longu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente
dott.ssa Francesca Lecis Giudice Relatore
dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 698 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2025 promossa da:
( , nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Campania n.3 e ( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Nello Ziri
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
La causa è stata rimessa al collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
Voglia l'adito Tribunale, in accoglimento della spiegata domanda, così decidere: a) accertata la intollerabilità e non proseguibilità del rapporto more uxorio tra i Sig.ri Pt_1
e stabilire e determinare che la potestà genitoriale spetti
[...] Controparte_1 congiuntamente ad entrambi i genitori;
b) stabilire che i figli minori continueranno ad abitare con la propria madre, da dichiararsi genitore collocatario, presso l'immobile sito in Siniscola, Via Campania n.3, condotto in locazione dalla
GN , con l'obbligo per entrambi i genitori di dare comunicazione di ogni cambio di Pt_1 residenza;
c) affidare i minori e ad entrambi i genitori, fissando la loro residenza presso quello Per_1 Per_2 della propria madre con la quale continueranno a vivere;
d) l'istruzione, l'educazione e le decisioni di maggior interesse saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale su entrambi i minori;
e) è facoltà del padre vedere i figli e tenerli con sé quando vorrà, previo preavviso e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e di svago di questi;
f) le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo seguiranno il criterio dell'alternanza, lo stesso dicasi per le festività del Ferragosto;
g) i minori trascorreranno le vacanze estive quindici giorni consecutivi con il proprio padre e quindici giorni consecutivi con la propria madre;
h) il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori corrispondendo, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 300,00#, ovvero €150,00# per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, consegnando la somma nelle mani della signor;
Pt_1
i) il dovrà essere tenuto, inoltre, a contribuire per il 50% delle spese straordinarie che CP_1 si dovessero rendere necessarie per i figli minori;
j) presta il proprio consenso affinché l'Assegno Unico e Universale venga Controparte_1 corrisposto interamente a ” Parte_1
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“conclude secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto in data 18.07.2025”
***
Con ricorso depositato in data 21.07.2025, le parti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, esponendo che:
1. dal mese di settembre 2007 a quello di ottobre 2018, hanno intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio fissando la loro residenza in Siniscola, frazione La Caletta., Via
IL SU n.25; 2. da tale relazione nascevano, in Nuoro, il 09/12/2008 e in data 24/10/2012 Persona_3
riconosciuti da entrambi i genitori e tutt'ora minorenni;
Persona_4
3. le molteplici incompatibilità facevano venir meno i presupposti della convivenza nonché il legame affettivo della coppia e, per tali ragioni, il ménage familiare si interrompeva tanto che nel mese di ottobre 2018, ritornava a vivere nella casa paterna;
Controparte_1
4. nell'anno 2017 presentava presso il Comune di Siniscola istanza per la Controparte_1 partecipazione al bando per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
(AREA);
5. la graduatoria approvata dal Comune di Siniscola con determinazione n.107 del 23/04/2018 vede il posizionato al numero 46; Controparte_1
6. quest'ultimo è d'accordo per la eventuale sostituzione del suo nominativo nella graduatoria
AREA con quello di al fine di permettere a questa di sottoscrivere il contratto Parte_1 di locazione a suo nome per abitare l'alloggio assieme ai due figli minori;
7. dal momento della separazione ha sempre corrisposto l'importo di € 300,00 Controparte_1 mensili a titolo di mantenimento per i figli minori;
8. detto importo è stato pattuito liberamente e serenamente con la ormai ex compagna;
9. svolge attività stagionale come cameriera ai piani, non è proprietaria di alcun Parte_1 bene immobile o mobile registrato, non possiede titoli azionari o obbligazionari ed è titolare della carta Postepay evolution di Poste Italiane;
10. in quanto ex operaio RO RY lavora presso il Comune di Siniscola Controparte_1 come operaio nel progetto regionale “Lavoratori in utilizzo” con contratto a tempo determinato e non è proprietario di alcun bene immobile, non possiede titoli obbligazionari ed è titolare del conto corrente bancario n.0780/000070511773 in essere presso il Banco di
Sardegna filiale di Siniscola e di una carta prepagata BPER Card;
11. è proprietario dell'autoveicolo FIAT Panda targato CV143BX; Controparte_1
12. i rapporti tra i due genitori sono rimasti eccellenti;
13. il padre è sempre presente nella vita dei figli;
14. le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della prole vengono prese di comune accordo tra i genitori;
15. i nonni paterni e materni sono molto presenti nella vita dei nipoti, coccolandoli e tenendo loro compagnia, aiutandoli nell'attività scolastica, di libero svago e sportiva.
Tanto premesso, i ricorrenti, avendo interesse a regolare tutti gli aspetti afferenti alla responsabilità genitoriale e il mantenimento dei figli minori, hanno adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate, rinunciando espressamente alla comparizione in udienza. ***
Il Pubblico Ministero, con atto del 30.07.2025, ha concluso secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso in data 18.07.2025.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, i ricorrenti hanno concluso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalle parti, diretta ad ottenere la regolamentazione del rapporto tra i genitori e i figli minori, nei termini indicati nell'atto introduttivo del giudizio, deve essere accolta.
Le clausole ivi previste, infatti, appaiono finalizzate a tutelare gli interessi preminenti dei figli minori.
L'assegno posto a carico del padre per il mantenimento dei figli appare congruo, anche alla luce dell'età degli stessi e della sua collocazione, per cui viene ratificato dal Tribunale.
La natura congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nell'immobile sito in Siniscola, Via
Campania n.3, condotto in locazione dalla GN , nel quale fisseranno la residenza, Pt_1 con l'obbligo per entrambi i genitori di dare comunicazione di ogni cambio di residenza;
2. dispone che l'istruzione, l'educazione e le decisioni di maggior interesse saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale su entrambi i minori;
3. è facoltà del padre vedere i figli e tenerli con sé quando vorrà, previo preavviso e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e di svago di questi;
le festività di
Natale, Capodanno, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo seguiranno il criterio dell'alternanza, lo stesso dicasi per le festività del Ferragosto;
i minori trascorreranno le vacanze estive quindici giorni consecutivi con il proprio padre e quindici giorni consecutivi con la propria madre;
4. dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori corrispondendo, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 300,00, ovvero €150,00 per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, consegnando la somma nelle mani della signor;
Pt_1
5. dispone che il contribuisca per il 50% delle spese straordinarie che si dovessero CP_1 rendere necessarie per i figli minori;
6. prende atto che le parti si accordano affinché l'Assegno Unico e Universale venga corrisposto interamente a . Parte_1
7. Spese compensate.
Così deciso il 04.10.2025 dal Tribunale civile di Nuoro, come sopra composto e riunito in Camera di
Consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Lecis dott.ssa Tiziana Longu