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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/10/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1145 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nato il [...] a [...], RS, Brasile, residente Parte_1 alla Via General Mallet, n. 111, São Gabriel, RS, Brasile;
, nata il [...] a [...], RS, Brasile, residente Per_1 Parte_2 alla Via General Mallet, n. 111, São Gabriel, RS, Brasile;
, nato il [...] a [...], RS, Brasile, residente Persona_2 alla Via General Câmara, n. 575, São Gabriel, RS, Brasile, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale unitamente a di cui la seconda solo nella qualità di Persona_3 genitore del figlio minore , nato il [...] a [...], RS, Brasile, Persona_4 residente a[...], São Gabriel, RS, Brasile;
, nato il [...] a [...], RS, Brasile, Parte_3 residente alla Via Estancia do Sobrado, S/N, São Gabriel, RS, Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli del Foro di Roma, elettivamente domiciliati press il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 8 settembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_1 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato il [...] nel Comune di San Fili, provincia di Cosenza, da Persona_5 genitori italiani, e successivamente emigrato in Brasile (doc. n. 1). non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana come risulta Persona_5 dal certificato negativo di naturalizzazione (doc. n. 2), trasmettendola validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti espongono che all'unione tra e Persona_5 [...]
nasceva il 16.05.1895 (doc. n. 3). Persona_6 Persona_7
SP e dall'unione coniugale nasceva il Persona_7 Persona_8
23.07.1941 (doc. n. 4) odierno ricorrente. Persona_9
SP (doc. n. 5) in data 09.01.1976 Persona_9 [...]
, nata il [...] (doc. n. 6). Persona_10
Dall'unione coniugale nascevano il 18.09.1976 (doc. n. 7) e il Persona_2
26.01.1988 (doc. n. 8) odierni ricorrenti. Parte_3
Dall'unione coniugale tra e nasceva il Persona_2 Persona_11
21.01.2011 (doc. n. 9) odierno ricorrente. Persona_12
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via gradata, la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha depositato conclusioni non afferenti all'oggetto del ricorso.
Istruita con produzione documentale, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
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2. Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di San Fili, provincia di
Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2.1 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_5 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
San LO (Brasile), territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa (doc. n. 10 e n. 11).
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Altresì, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art.
320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_5 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Per quanto concerne la posizione di spetta il Persona_10 riconoscimento della cittadinanza italiana per via del matrimonio contratto con un cittadino italiano in data 09.01.1976 e, quindi, in data precedente all'entrata in vigore della Legge n. 123/1983.
Invero, a partire dal 27.04.1983 (data di entrata in vigore della L. del 21.04.1983) è venuto meno l'acquisto automatico della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii). Antecedentemente a tale data, la legge vigente in materia di matrimonio (Legge n. 555/1912, articolo 10, secondo comma) stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana” senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Per i matrimoni contratti successivamente al 1983 è invece richiesta, per il riconoscimento della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii), una preliminare valutazione amministrativa: infatti, oltre all'accertamento dei presupposti per proporre la domanda, ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 21.04.1983 attualmente trasfusi negli artt. 5 e 6 della L.
5.02.1992 n. 91
(esistenza di un vincolo matrimoniale valido e il decorso di un determinato lasso di tempo dopo la celebrazione delle nozze), è demandata dall'autorità amministrativa un'ulteriore verifica relativa all'insussistenza di condanne penali in capo al richiedente o di ragioni di sicurezza dello Stato che precludano l'acquisto della cittadinanza.
Nella specie, come detto, il matrimonio è stato contratto in data antecedente al 1983, sicché la domanda di riconoscimento della cittadinanza è fondata.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_1 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 8.09.2025
Il Giudice dott. ssa Maria Concetta Belcastro