TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 20916/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20916/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. FERRARI ALBERTO Parte_1 C.F._1
e c.f.: ) con l'avv. GENCHI GIULIANA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Confermare che il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
con collocamento presso la madre attualmente residente in [...]; qualunque variazione, che possa incidere sulla frequentazione padre-figlio, dovrà essere preventivamente concordata dai genitori.
2) Confermare che il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Pt_1 Per_1
- un week end ogni 15 giorni dal sabato all'uscita della scuola (o nel periodo non scolastico dal sabato mattina alle ore 10) sino alla domenica sera alle ore 20 quando lo riporterà a casa dalla madre;
previo accordo i coniugi potranno decidere orari o giorni diversi.
1 - durante le vacanze natalizie e pasquali il figlio trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze stesse seguendo il principio dell'alternanza per quanto riguarda i giorni di festività legati alla religione islamica ad iniziare per l'anno 2024 dalla mamma.
- Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive, con ciascun genitore che avrà diritto, ad anni alterni, di scegliere prioritariamente rispetto all'altro coniuge il periodo in cui lo stesso trascorrerà le vacanze estive con il minore, comunicando la scelta all'altro coniuge, inderogabilmente, a pena di decadenza dalla preferenza, entro il 30 maggio dello stesso anno;
per l'anno 2025 sceglierà prioritariamente il sig. al termine di ciascuna settimana di Pt_1
vacanza del minore con un genitore il diritto di visita riprenderà secondo le modalità ordinarie.
- I genitori prestano il loro reciproco consenso affinché il figlio possa frequentare vacanze studio all'estero, o trascorrere in Algeria il periodo estivo.
- Qualora come d'abitudine il figlio trascorra il periodo estivo in Algeria i genitori si accorderanno affinché possa rimanervi per almeno tre settimane.
3) La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata congiuntamente dai Per_1 genitori per le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto altresì delle capacità ed inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio stesso;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana del minore), i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità nei rispettivi periodi di convivenza.
4) Il sig. corrisponderà mensilmente alla signora entro il giorno 15, la Pt_1 Parte_2 somma di €.300,00= (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, per il concorso nel mantenimento del figlio minore fino alla sua completa indipendenza economica.
5) Relativamente alle spese straordinarie, esse verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore con le indicazioni di cui al Protocollo del Tribunale di Brescia;
tutte dette spese, devono essere documentate e corrisposte nella misura del 50% al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario all'IBAN indicato nella richiesta se d'importo superiore ad €.250,00, alternativamente mediante consegna in contanti con contestuale rilascio di quietanza di ricezione da parte del genitore percipiente.
6) Il sig. corrisponderà mensilmente alla signora a mezzo bonifico Pt_1 Parte_2 bancario o su postapay, entro il giorno 15, la somma di €.150,00= (centocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, per il concorso nel suo mantenimento.
7) Le parti convengono che l'assegno unico per il minore spetterà ad entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
2 8) Le parti convengono che la detrazione per gli “oneri deducibili”, spetterà ad entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, solo se le spese saranno state sostenute dagli stessi in ragione del 50%; si precisa che il genitore anticipatario fornirà la documentazione necessaria a consentire all'altro genitore il recupero fiscale.
9) Le parti prestano, infine, sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per loro stessi e per il figlio minore.
10) Le parti dichiarano di rinunciare all'audizione del figlio minore, ritenendo che gli accordi raggiunti siano conformi alle esigenze della prole.
11) Spese legali interamente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Algeria in data 08/09/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di OFFLAGA, BS (atto n. 6, parte II, serie C, anno 2016) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che erde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_2
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20916/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. FERRARI ALBERTO Parte_1 C.F._1
e c.f.: ) con l'avv. GENCHI GIULIANA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Confermare che il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
con collocamento presso la madre attualmente residente in [...]; qualunque variazione, che possa incidere sulla frequentazione padre-figlio, dovrà essere preventivamente concordata dai genitori.
2) Confermare che il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Pt_1 Per_1
- un week end ogni 15 giorni dal sabato all'uscita della scuola (o nel periodo non scolastico dal sabato mattina alle ore 10) sino alla domenica sera alle ore 20 quando lo riporterà a casa dalla madre;
previo accordo i coniugi potranno decidere orari o giorni diversi.
1 - durante le vacanze natalizie e pasquali il figlio trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze stesse seguendo il principio dell'alternanza per quanto riguarda i giorni di festività legati alla religione islamica ad iniziare per l'anno 2024 dalla mamma.
- Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive, con ciascun genitore che avrà diritto, ad anni alterni, di scegliere prioritariamente rispetto all'altro coniuge il periodo in cui lo stesso trascorrerà le vacanze estive con il minore, comunicando la scelta all'altro coniuge, inderogabilmente, a pena di decadenza dalla preferenza, entro il 30 maggio dello stesso anno;
per l'anno 2025 sceglierà prioritariamente il sig. al termine di ciascuna settimana di Pt_1
vacanza del minore con un genitore il diritto di visita riprenderà secondo le modalità ordinarie.
- I genitori prestano il loro reciproco consenso affinché il figlio possa frequentare vacanze studio all'estero, o trascorrere in Algeria il periodo estivo.
- Qualora come d'abitudine il figlio trascorra il periodo estivo in Algeria i genitori si accorderanno affinché possa rimanervi per almeno tre settimane.
3) La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata congiuntamente dai Per_1 genitori per le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto altresì delle capacità ed inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio stesso;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana del minore), i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità nei rispettivi periodi di convivenza.
4) Il sig. corrisponderà mensilmente alla signora entro il giorno 15, la Pt_1 Parte_2 somma di €.300,00= (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, per il concorso nel mantenimento del figlio minore fino alla sua completa indipendenza economica.
5) Relativamente alle spese straordinarie, esse verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore con le indicazioni di cui al Protocollo del Tribunale di Brescia;
tutte dette spese, devono essere documentate e corrisposte nella misura del 50% al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario all'IBAN indicato nella richiesta se d'importo superiore ad €.250,00, alternativamente mediante consegna in contanti con contestuale rilascio di quietanza di ricezione da parte del genitore percipiente.
6) Il sig. corrisponderà mensilmente alla signora a mezzo bonifico Pt_1 Parte_2 bancario o su postapay, entro il giorno 15, la somma di €.150,00= (centocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, per il concorso nel suo mantenimento.
7) Le parti convengono che l'assegno unico per il minore spetterà ad entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
2 8) Le parti convengono che la detrazione per gli “oneri deducibili”, spetterà ad entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, solo se le spese saranno state sostenute dagli stessi in ragione del 50%; si precisa che il genitore anticipatario fornirà la documentazione necessaria a consentire all'altro genitore il recupero fiscale.
9) Le parti prestano, infine, sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per loro stessi e per il figlio minore.
10) Le parti dichiarano di rinunciare all'audizione del figlio minore, ritenendo che gli accordi raggiunti siano conformi alle esigenze della prole.
11) Spese legali interamente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Algeria in data 08/09/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di OFFLAGA, BS (atto n. 6, parte II, serie C, anno 2016) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che erde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_2
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3