Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 5519/2024
Tribunale Ordinario di Vicenza
Il giudice dott. Stefania Caparello
Rilevato che l'art. 36 della L. n. 392/1978 prevede che in mancanza di comunicazione ovvero quando la cessione non venga accettata dal locatore cedente e cessionario siano obbligati in solido nell'adempimento degli obblighi nascenti dal contratto;
Osservato che, infatti, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello in base al quale in caso di cessione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 36 della legge n.
392 del 1978, qualora il locatore non abbia liberato il cedente, tra quest'ultimo e il cessionario, divenuto successivo conduttore dell'immobile, viene ad instaurarsi un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzato dal "beneficium ordinis", che consente al locatore di agire nei confronti del cedente per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti al suddetto contratto solo dopo che si sia venuto a configurare l'inadempimento del nuovo conduttore, nei cui confronti è necessaria la preventiva richiesta di adempimento mediante la semplice modalità della messa in mora;
Osservato che relativamente alle società di persone, i soci sono illimitatamente e solidamente responsabili delle obbligazioni sociali (art 2267 cc) e che tale tipo di responsabilità implica che i creditori sociali possano vantare pretese non solo sul capitale della società ma anche sul patrimonio personale dei singoli soci;
Ritenuto che, conformemente all'orientamento cristallizzato dalle Sezioni Unite a seguito della riforma del diritto societario del 2003, in ipotesi di cancellazione e conseguente estinzione di una società, si determina, un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali» (così
Cass. civ., Sez. Unite, 12.03.2013, n. 6070; confermato ex multis da Cass. Civ., n.
15637/2019 e Cass. Civ., n. 17492/2018);
Osservato che, alla luce dell'estensione del principio di cui all'art. 2495 c.c., anche alle società di persone, il creditore può inoltre agire nei confronti dei singoli soci;
Evidenziato che nel caso di specie parte opposta risulta aver curato diligentemente l'onere di preventiva escussione della società debitrice cessionaria;
Osservato che non risulta essersi perfezionata alcuna fattispecie prescrizionale, tenuto conto che la morosità attiene ai canoni del 2024;
PQM
Rigetta l'istanza di sospensione.
Spese al merito.
Vicenza, 12/02/2025
Il giudice dott. Stefania Caparello