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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2024, n. 6024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 6024 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giu-
dice dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5636 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempo- Parte_1
re, elettivamente domiciliata a Roma, via Sardegna n. 50, presso lo studio dell'avv. Giovanni Desideri che la rappresenta e difende con l'avv. Paola
Ranieri, come da procura in atti;
- attrice -
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'ufficio le-
gale in via Ippolito Pindemonte n. 88, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Giorgio Li Vigni, come da procura in atti;
– convenuta –
E
, in Controparte_2
persona dell'Assessore pro tempore, patrocinato ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici è elettivamente do- CP_1
miciliato;
Tribunale di Palermo – convenuto –
E
, in persona del Presi- Controparte_3
dente pro tempore, patrocinata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di presso i cui uffici è elettivamente domiciliata;
CP_1
- terzo intervenuto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (nel Parte_1
seguito ) conveniva in giudizio l Pt_1 Controparte_4 [...]
. Controparte_2
Esponeva di essere divenuta titolare del credito portato dalla fattura n. 114/700/PA del 13.11.2018, per complessivi euro 1.931.635,00,
emessa dalla Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di
San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli (nel seguito “FBF”) alla stessa per-
venuta a seguito di plurime cessioni pro soluto effettuate secondo la Legge
sulla Cartolarizzazione.
Soggiungeva che l'originaria cedente, quale ospedale “classificato”,
avrebbe maturato un diritto al rimborso dei costi sostenuti per il paga-
mento delle indennità di esclusività dei dirigenti medici per l'anno 2009
agli stessi versato in forza dell'art. 15-quater del D.Lgs. n. 502/1992.
Chiedeva al Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto di
[...]
al pagamento da parte delle odierne convenute della somma di Parte_1
Euro 1.931.635,00, per i titoli e i fatti esposti in narrativa, e, per l'effetto,
condannare la Regione Sicilia – Assessorato alla Salute, ovvero la stessa in
Tribunale di Palermo
- 2 - solido con la ovvero la al pagamento in favore Parte_2 Parte_2
dell' attrice dei predetti importi, ovvero della diversa somma maggiore o mi-
nore che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in
narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D. Lgs. 231/2002 a decorrere
dal 23 ottobre 2019, ovvero in via di subordine maggiorato degli interessi
legali con le decorrenze previste dalla legge e gli interessi anatocistici ai
sensi dell'art. 1283 cod. civ. a far data dalla presente domanda giudiziale”;
formulava, altresì, domande subordinate di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., e di indennizzo per arricchimento senza causa, ex art. 2041
c.c., il tutto sempre oltre interessi.
Si costituiva l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sia per la Presi-
denza della sia per l'Assessorato alla Salute, la quale, Controparte_2
preliminarmente, chiedeva la riunione del giudizio con gli altri procedi-
menti pendenti dinanzi l'intestato tribunale aventi ad oggetto questioni analoghe, quindi sosteneva il difetto di legittimazione passiva di entrambi i soggetti rappresentati, la prescrizione del credito richiesto da Pt_1
nonché, nel merito, l'infondatezza delle pretese creditorie formulate anche ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c.
Cont Si costituiva anche l' adducendo, tra l'altro e in particolare, la carenza della propria legittimazione passiva, l'inesistenza giuridica delle cessioni del credito del FBF via via notificate all'azienda , nonché CP_1
l'inesistenza del credito stesso avente ad oggetto "ipotetiche prestazioni re-
se da essere liquidate esclusivamente dall'Assessorato Regionale alla Salu-
Cont te […]" (cfr. pag. 12 comparsa di costituzione che risalirebbe a molti anni antecedenti all'emissione della fattura azionata, in spregio – a dire di
Tribunale di Palermo
- 3 - parte convenuta - alla regola di contestuale emissione del documento contabile per le conseguenti operazioni IVA (fatturazioni anni 2006, 2007,
2008, 2009, 2010), che sarebbero già da lungo tempo prescritte, anche ex art. 2948 n. 4 c.c.
Infine l'azienda contestava la debenza degli interessi richiesti ex D.
Lgs. n. 231/2002 e chiedeva la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Concludeva quindi chiedendo che il Tribunale volesse: “RITENERE
E DICHIARARE, INAMMISSIBILE, IMPROCEDIBILE, ERRATA ED INFONDA-
TA E COMUNQUE ANCHE PRESCRITTA ANCHE EX ART. 2948 n. 4 CC la
richiesta di condannatorio di somme delle attrici, vieppiù rilevando – in ogni
caso - il difetto di legittimazione passiva dell' per quanto de- CP_4
dotto dall'Amministrazione con note 919/LEG ed allegati ai cui contenuti si
rinvia e che formano parte integrante della presente difesa, RIGETTARE
OGNI ALTRA RICHIESTA RISARCITORIA ANCHE PER INTERESSI EX D.LGS
231/02 E SMI ANCHE PER SPESE LEGALI E RISARCIMENTI A QUALUN-
QUE TITOLO RICHIESTI ED AVVERSO, in quanto inammissibile, irricevibile,
errata ed infondata e comunque prescritta per tutto quanto precede”. (Il
maiuscolo era già nelle conclusioni).
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di nullità
dell'evocazione in giudizio del soggetto denominato “ ” Controparte_2
sollevata dall'Avvocatura di Stato sulla quale parte attrice nulla ha dedot-
to.
Benché si concordi con il rilievo svolto dall'Avvocatura dello Stato
Tribunale di Palermo
- 4 - circa il valore – ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio -
della ripartizione in diversi rami amministrativi della , la Controparte_2
cui esatta individuazione costituisce onere per i terzi che li vogliano con-
venire in giudizio, ritiene questo giudice che nel caso di specie non vi fos-
se la volontà da parte dell'attrice di convenire due soggetti distinti, ossia la e l'Assessorato alla Salute. Dalla lettura dell'atto di Controparte_2
citazione è infatti evidente che la chiamata in giudizio fosse rivolta uni-
camente all' (ed invero Controparte_5
nell'atto così si legge: REGIONE SICILIA – ASSESSORATO ALLA SALUTE
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro tempore, con sede in P.IVA_1
Piazza Ottavio Ziino n.24, rappresentata e difesa ex lege CP_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato).
Pertanto, la costituzione della de- Controparte_3
ve ritenersi quale intervento volontario adesivo alle difese dell'Assessorato
e il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato nei confronti dell'Assessorato alla Salute, in persona dell'Assessore pro tempore, e
Cont dell' in persona del legale rappresentante pro tempore.
Il tema del giudizio risiede nella soluzione del seguente quesito: se all' e, per esso, alla cessionaria Controparte_6 Pt_1
siano da riconoscere i maggiori costi, che la struttura cedente ha sostenu-
to per attribuire ai propri dirigenti medici la c.d. “indennità di esclusività”
Cont e che dovrebbero essere a carico solidalmente dell e dell'Assessorato.
argomenta l'obbligatorietà del rimborso, muovendo Pt_1
dall'equiparazione della struttura cedente, ospedale classificato, alle strutture pubbliche;
gli enti convenuti negano tale carattere obbligatorio,
Tribunale di Palermo
- 5 - segnalando il presunto carattere onnicomprensivo della tariffa e facendo valere, in ogni caso, la soggezione della struttura ai tetti di spesa an-
nualmente fissati.
Ciò detto, ragioni di priorità logica impongono di esaminare anzitut-
to l'eccezione di prescrizione svolta da entrambe le parti convenute.
Questa è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Spiega la stessa parte attrice che l'indennità di esclusività (ossia l'oggetto della cessione) è un emolumento introdotto dall'art. 15-quater del
D.Lgs. n. 502/1992 che riconosce ai dirigenti sanitari, sia a tempo inde-
terminato, sia determinato, la facoltà di optare per il rapporto di lavoro esclusivo, scegliendo di esercitare l'attività libero professionale all'interno della struttura. Per i dirigenti sanitari che optano per un rapporto di lavo-
ro esclusivo, la norma prevede uno specifico trattamento economico ag-
giuntivo, il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva.
Si tratta, quindi, secondo l'attrice, di una prestazione dovuta dal datore di lavoro per legge, rispetto al quale FBF non aveva alcun potere contrattua-
le.
Aggiunge che tale emolumento va riconosciuto anche ai dipendenti degli ospedali classificati sulla base dell'equiparazione svolta dalla norma-
tiva vigente in materia.
Argomenta poi che, alla luce dell'art. 9 del D.L. n. 203 del
30.09.2005, convertito in Legge n. 248 del 02.12.2005, era onere dell'Amministrazione regionale procedere alla predisposizione nel proprio bilancio degli accantonamenti per gli oneri derivanti dal rinnovo dei con-
tratti collettivi nazionali, tra i quali anche l'indennità di esclusiva, per il
Tribunale di Palermo
- 6 - personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il SSN.
La norma, a dire dell'attrice, recepiva un diritto della struttura al rimborso già precedentemente riconosciuto tanto che la stessa
[...]
nel 2004 aveva inserito nel proprio bilancio uno specifico capito- CP_2
lo di spesa destinato all'Assessorato Regionale della Sanità recante:
“Somme da destinare al finanziamento dell'esclusività di rapporto per gli
ospedali classificati religiosi, gli IRCCS, la componente universitaria delle
aziende miste e dei policlinici” (cfr. all.13 all'atto di citazione). Tale voce di spesa veniva inserita anche nel bilancio regionale per il 2006 (cfr. all.14
all'atto di citazione).
Cont Ciò detto, FBF originariamente individua l' quale destinatario della propria pretesa chiedendo solo col presente giudizio la condanna
Cont dell'Assessorato (anche in solido con l' . Tuttavia, sulla base della ri-
costruzione del preteso diritto fatta dalla stessa attrice la richiesta nei
Cont confronti dell' appare non centrata ( come da eccezione di legittima-
zione sulla quale tra l'altro l'attrice nulla osserva) e ciò comporta due co-
rollari a) l'Assessorato è il solo soggetto cui l'attrice avrebbe dovuto dirige-
re le proprie richieste e b) il diritto va dichiarato prescritto perché il ter-
mine decennale già al momento della citazione in giudizio (2021) è am-
piamente decorso.
Cont A sostegno dell'estraneità dell' rispetto alle domande del presen-
te giudizio milita la ricostruzione della stessa attrice, ossia: (i) il quadro normativo in base al quale l'Assessorato era tenuto nel periodo in cui l'indennità è maturata (2009) alla predisposizione nel proprio bilancio de-
Tribunale di Palermo
- 7 - gli accantonamenti per gli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collet-
tivi nazionali, tra i quali anche l'indennità di esclusiva, ai sensi dell'art. 9
del D.L. n. 203 del 30.09.2005, convertito in Legge n. 248 del 02.12.2005;
e (ii) il richiamo al bilancio dell'Assessorato regionale della Sanità degli anni 2004 e 2006.
Decisivo è poi il contenuto della Legge Regionale della Regione Sici-
liana 8 febbraio 2007, n. 2 per effetto della quale, a decorrere dall'anno
2007, il FBF è stato inserito all'interno della gestione sanitaria regionale e
Cont i relativi budget negoziati con la Regione. Ciò esclude in radice che l'
possa tecnicamente ritenersi obbligata al versamento a maggior ragione in assenza di accordi specifici con la struttura.
Nello specifico, per quanto riguarda l'ospedale classificato “Buccheri
La Ferla” di dal 2007 i budget vengono assegnati, in base a CP_1
quanto disposto dalla legge regionale citata direttamente dalla Regione
previa negoziazione con la medesima struttura da concludersi entro il 31
marzo dell'anno di riferimento.
Cont In Sicilia, ai direttori delle aziende sanitarie territoriali (o è af-
fidata unicamente la negoziazione con le strutture ospedaliere convenzio-
nate sulla base dei criteri preventivamente definiti dalla e ciò se- CP_2
condo quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 2, L. n. 502/1992 e, più
in dettaglio, dal Decreto 6 agosto 2007 dell'Assessorato della Sanità pub-
blicato su suppl. ord. alla G.U.R.S. Parte Prima n. 40 del 31.08.2007.
Cont Pertanto, nessuna somma poteva essere pretesa da FBF all re-
lativa all'anno 2009 sulla base della normativa (nazionale e/o regionale)
richiamata.
Tribunale di Palermo
- 8 - Sul punto, a parere del decidente, non appare utile neppure il ri-
chiamo alla sentenza della Corte di Appello di Roma prodotta da parte at-
Part trice che condanna l' di Roma al pagamento in favore di altro ospeda-
le classificato romano “Regina Apostolorum” in quanto la questione della legittimazione passiva, nel grado di appello, non era stata oggetto di spe-
Part cifica disamina dal momento che le parti in quel giudizio ( e Regione
Lazio) avevano prestato acquiescenza alla decisione del Tribunale. Quel
caso, poi, va ulteriormente distinto dal presente giudizio poiché era stata provata l'esistenza di un accordo tra l'ospedale e la Regione Lazio nel qua-
le era stato previsto il riconoscimento da parte della seconda del rimborso dell'indennità di esclusività per il quadriennio 2001-2004; accordo che,
nel caso che oggi ci occupa, manca del tutto.
L'accoglimento della eccezione di prescrizione nei riguardi dell'unico legittimato passivo, ossia dell'Assessorato, assorbe ogni altra questione.
Difatti, in base al principio della ragione più liquida (si veda in giu-
risprudenza, ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La cau-
sa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole so-
luzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare
previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia proces-
suale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la
verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su
quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»),
è sufficiente esaminare la questione relativa alla prescrizione, in quanto preliminare ed assorbente rispetto alle altre questioni sottoposte volte ad
Tribunale di Palermo
- 9 - Cont accertare: la validità delle cessioni di credito contestata dall' e, nel merito, l'esistenza di un obbligo di rimborso in caso all'amministrazione regionale per le somme azionate con il presente giudizio.
Il decorso della prescrizione preclude altresì l'esame le domande di condanna proposte dall'attrice in subordine ai sensi degli artt. 2033 e
2041 c.c.
Ed infatti, e senza entrare nel merito delle domande, il termine di prescrizione sotteso alla richiesta di pagamento deve ritenersi trascorso anche per tali azioni sul presupposto che, a prescindere dal fatto che si tratti di pagamento (nel caso dell'art. 2033 c.c.) o di depauperamento (nel caso dell'art. 2041 c.c.), la circostanza che il credito sia venuto in essere tutt' al più alla fine del 2009 - lascia invariata ogni conclusione in merito all'ormai intervenuta prescrizione decennale delle domande proposte nei confronti dell'Assessorato stante l'assenza di atti interruttivi precedenti alla citazione del presente giudizio datata 2021.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nei medi tariffari, tenuto conto del valore della controversia, del-
le fasi effettivamente svolte e della natura delle questioni sottese.
Non vi sarà pertanto alcuna condanna per responsabilità aggravata
Cont ai danni dell'attrice, pure richiesta dalla convenuta alla luce della obiettiva complessità delle questioni trattate e della presenza di legisla-
zione concorrente nazionale e regionale che hanno prodotto un quadro normativo di non agevole lettura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni con-
Tribunale di Palermo
- 10 - traria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- dichiara assorbita ogni altra questione;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Parte_1
in euro 37.950,00 per ciascuno dei convenuti oltre spese generali al
15%, IVA e CPA se dovute;
- nulla per la terza intervenuta. Controparte_3
Così deciso in Palermo, il 9 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
Tribunale di Palermo
- 11 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giu-
dice dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5636 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempo- Parte_1
re, elettivamente domiciliata a Roma, via Sardegna n. 50, presso lo studio dell'avv. Giovanni Desideri che la rappresenta e difende con l'avv. Paola
Ranieri, come da procura in atti;
- attrice -
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'ufficio le-
gale in via Ippolito Pindemonte n. 88, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Giorgio Li Vigni, come da procura in atti;
– convenuta –
E
, in Controparte_2
persona dell'Assessore pro tempore, patrocinato ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici è elettivamente do- CP_1
miciliato;
Tribunale di Palermo – convenuto –
E
, in persona del Presi- Controparte_3
dente pro tempore, patrocinata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di presso i cui uffici è elettivamente domiciliata;
CP_1
- terzo intervenuto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (nel Parte_1
seguito ) conveniva in giudizio l Pt_1 Controparte_4 [...]
. Controparte_2
Esponeva di essere divenuta titolare del credito portato dalla fattura n. 114/700/PA del 13.11.2018, per complessivi euro 1.931.635,00,
emessa dalla Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di
San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli (nel seguito “FBF”) alla stessa per-
venuta a seguito di plurime cessioni pro soluto effettuate secondo la Legge
sulla Cartolarizzazione.
Soggiungeva che l'originaria cedente, quale ospedale “classificato”,
avrebbe maturato un diritto al rimborso dei costi sostenuti per il paga-
mento delle indennità di esclusività dei dirigenti medici per l'anno 2009
agli stessi versato in forza dell'art. 15-quater del D.Lgs. n. 502/1992.
Chiedeva al Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto di
[...]
al pagamento da parte delle odierne convenute della somma di Parte_1
Euro 1.931.635,00, per i titoli e i fatti esposti in narrativa, e, per l'effetto,
condannare la Regione Sicilia – Assessorato alla Salute, ovvero la stessa in
Tribunale di Palermo
- 2 - solido con la ovvero la al pagamento in favore Parte_2 Parte_2
dell' attrice dei predetti importi, ovvero della diversa somma maggiore o mi-
nore che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in
narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D. Lgs. 231/2002 a decorrere
dal 23 ottobre 2019, ovvero in via di subordine maggiorato degli interessi
legali con le decorrenze previste dalla legge e gli interessi anatocistici ai
sensi dell'art. 1283 cod. civ. a far data dalla presente domanda giudiziale”;
formulava, altresì, domande subordinate di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., e di indennizzo per arricchimento senza causa, ex art. 2041
c.c., il tutto sempre oltre interessi.
Si costituiva l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sia per la Presi-
denza della sia per l'Assessorato alla Salute, la quale, Controparte_2
preliminarmente, chiedeva la riunione del giudizio con gli altri procedi-
menti pendenti dinanzi l'intestato tribunale aventi ad oggetto questioni analoghe, quindi sosteneva il difetto di legittimazione passiva di entrambi i soggetti rappresentati, la prescrizione del credito richiesto da Pt_1
nonché, nel merito, l'infondatezza delle pretese creditorie formulate anche ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c.
Cont Si costituiva anche l' adducendo, tra l'altro e in particolare, la carenza della propria legittimazione passiva, l'inesistenza giuridica delle cessioni del credito del FBF via via notificate all'azienda , nonché CP_1
l'inesistenza del credito stesso avente ad oggetto "ipotetiche prestazioni re-
se da essere liquidate esclusivamente dall'Assessorato Regionale alla Salu-
Cont te […]" (cfr. pag. 12 comparsa di costituzione che risalirebbe a molti anni antecedenti all'emissione della fattura azionata, in spregio – a dire di
Tribunale di Palermo
- 3 - parte convenuta - alla regola di contestuale emissione del documento contabile per le conseguenti operazioni IVA (fatturazioni anni 2006, 2007,
2008, 2009, 2010), che sarebbero già da lungo tempo prescritte, anche ex art. 2948 n. 4 c.c.
Infine l'azienda contestava la debenza degli interessi richiesti ex D.
Lgs. n. 231/2002 e chiedeva la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Concludeva quindi chiedendo che il Tribunale volesse: “RITENERE
E DICHIARARE, INAMMISSIBILE, IMPROCEDIBILE, ERRATA ED INFONDA-
TA E COMUNQUE ANCHE PRESCRITTA ANCHE EX ART. 2948 n. 4 CC la
richiesta di condannatorio di somme delle attrici, vieppiù rilevando – in ogni
caso - il difetto di legittimazione passiva dell' per quanto de- CP_4
dotto dall'Amministrazione con note 919/LEG ed allegati ai cui contenuti si
rinvia e che formano parte integrante della presente difesa, RIGETTARE
OGNI ALTRA RICHIESTA RISARCITORIA ANCHE PER INTERESSI EX D.LGS
231/02 E SMI ANCHE PER SPESE LEGALI E RISARCIMENTI A QUALUN-
QUE TITOLO RICHIESTI ED AVVERSO, in quanto inammissibile, irricevibile,
errata ed infondata e comunque prescritta per tutto quanto precede”. (Il
maiuscolo era già nelle conclusioni).
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di nullità
dell'evocazione in giudizio del soggetto denominato “ ” Controparte_2
sollevata dall'Avvocatura di Stato sulla quale parte attrice nulla ha dedot-
to.
Benché si concordi con il rilievo svolto dall'Avvocatura dello Stato
Tribunale di Palermo
- 4 - circa il valore – ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio -
della ripartizione in diversi rami amministrativi della , la Controparte_2
cui esatta individuazione costituisce onere per i terzi che li vogliano con-
venire in giudizio, ritiene questo giudice che nel caso di specie non vi fos-
se la volontà da parte dell'attrice di convenire due soggetti distinti, ossia la e l'Assessorato alla Salute. Dalla lettura dell'atto di Controparte_2
citazione è infatti evidente che la chiamata in giudizio fosse rivolta uni-
camente all' (ed invero Controparte_5
nell'atto così si legge: REGIONE SICILIA – ASSESSORATO ALLA SALUTE
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro tempore, con sede in P.IVA_1
Piazza Ottavio Ziino n.24, rappresentata e difesa ex lege CP_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato).
Pertanto, la costituzione della de- Controparte_3
ve ritenersi quale intervento volontario adesivo alle difese dell'Assessorato
e il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato nei confronti dell'Assessorato alla Salute, in persona dell'Assessore pro tempore, e
Cont dell' in persona del legale rappresentante pro tempore.
Il tema del giudizio risiede nella soluzione del seguente quesito: se all' e, per esso, alla cessionaria Controparte_6 Pt_1
siano da riconoscere i maggiori costi, che la struttura cedente ha sostenu-
to per attribuire ai propri dirigenti medici la c.d. “indennità di esclusività”
Cont e che dovrebbero essere a carico solidalmente dell e dell'Assessorato.
argomenta l'obbligatorietà del rimborso, muovendo Pt_1
dall'equiparazione della struttura cedente, ospedale classificato, alle strutture pubbliche;
gli enti convenuti negano tale carattere obbligatorio,
Tribunale di Palermo
- 5 - segnalando il presunto carattere onnicomprensivo della tariffa e facendo valere, in ogni caso, la soggezione della struttura ai tetti di spesa an-
nualmente fissati.
Ciò detto, ragioni di priorità logica impongono di esaminare anzitut-
to l'eccezione di prescrizione svolta da entrambe le parti convenute.
Questa è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Spiega la stessa parte attrice che l'indennità di esclusività (ossia l'oggetto della cessione) è un emolumento introdotto dall'art. 15-quater del
D.Lgs. n. 502/1992 che riconosce ai dirigenti sanitari, sia a tempo inde-
terminato, sia determinato, la facoltà di optare per il rapporto di lavoro esclusivo, scegliendo di esercitare l'attività libero professionale all'interno della struttura. Per i dirigenti sanitari che optano per un rapporto di lavo-
ro esclusivo, la norma prevede uno specifico trattamento economico ag-
giuntivo, il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva.
Si tratta, quindi, secondo l'attrice, di una prestazione dovuta dal datore di lavoro per legge, rispetto al quale FBF non aveva alcun potere contrattua-
le.
Aggiunge che tale emolumento va riconosciuto anche ai dipendenti degli ospedali classificati sulla base dell'equiparazione svolta dalla norma-
tiva vigente in materia.
Argomenta poi che, alla luce dell'art. 9 del D.L. n. 203 del
30.09.2005, convertito in Legge n. 248 del 02.12.2005, era onere dell'Amministrazione regionale procedere alla predisposizione nel proprio bilancio degli accantonamenti per gli oneri derivanti dal rinnovo dei con-
tratti collettivi nazionali, tra i quali anche l'indennità di esclusiva, per il
Tribunale di Palermo
- 6 - personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il SSN.
La norma, a dire dell'attrice, recepiva un diritto della struttura al rimborso già precedentemente riconosciuto tanto che la stessa
[...]
nel 2004 aveva inserito nel proprio bilancio uno specifico capito- CP_2
lo di spesa destinato all'Assessorato Regionale della Sanità recante:
“Somme da destinare al finanziamento dell'esclusività di rapporto per gli
ospedali classificati religiosi, gli IRCCS, la componente universitaria delle
aziende miste e dei policlinici” (cfr. all.13 all'atto di citazione). Tale voce di spesa veniva inserita anche nel bilancio regionale per il 2006 (cfr. all.14
all'atto di citazione).
Cont Ciò detto, FBF originariamente individua l' quale destinatario della propria pretesa chiedendo solo col presente giudizio la condanna
Cont dell'Assessorato (anche in solido con l' . Tuttavia, sulla base della ri-
costruzione del preteso diritto fatta dalla stessa attrice la richiesta nei
Cont confronti dell' appare non centrata ( come da eccezione di legittima-
zione sulla quale tra l'altro l'attrice nulla osserva) e ciò comporta due co-
rollari a) l'Assessorato è il solo soggetto cui l'attrice avrebbe dovuto dirige-
re le proprie richieste e b) il diritto va dichiarato prescritto perché il ter-
mine decennale già al momento della citazione in giudizio (2021) è am-
piamente decorso.
Cont A sostegno dell'estraneità dell' rispetto alle domande del presen-
te giudizio milita la ricostruzione della stessa attrice, ossia: (i) il quadro normativo in base al quale l'Assessorato era tenuto nel periodo in cui l'indennità è maturata (2009) alla predisposizione nel proprio bilancio de-
Tribunale di Palermo
- 7 - gli accantonamenti per gli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collet-
tivi nazionali, tra i quali anche l'indennità di esclusiva, ai sensi dell'art. 9
del D.L. n. 203 del 30.09.2005, convertito in Legge n. 248 del 02.12.2005;
e (ii) il richiamo al bilancio dell'Assessorato regionale della Sanità degli anni 2004 e 2006.
Decisivo è poi il contenuto della Legge Regionale della Regione Sici-
liana 8 febbraio 2007, n. 2 per effetto della quale, a decorrere dall'anno
2007, il FBF è stato inserito all'interno della gestione sanitaria regionale e
Cont i relativi budget negoziati con la Regione. Ciò esclude in radice che l'
possa tecnicamente ritenersi obbligata al versamento a maggior ragione in assenza di accordi specifici con la struttura.
Nello specifico, per quanto riguarda l'ospedale classificato “Buccheri
La Ferla” di dal 2007 i budget vengono assegnati, in base a CP_1
quanto disposto dalla legge regionale citata direttamente dalla Regione
previa negoziazione con la medesima struttura da concludersi entro il 31
marzo dell'anno di riferimento.
Cont In Sicilia, ai direttori delle aziende sanitarie territoriali (o è af-
fidata unicamente la negoziazione con le strutture ospedaliere convenzio-
nate sulla base dei criteri preventivamente definiti dalla e ciò se- CP_2
condo quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 2, L. n. 502/1992 e, più
in dettaglio, dal Decreto 6 agosto 2007 dell'Assessorato della Sanità pub-
blicato su suppl. ord. alla G.U.R.S. Parte Prima n. 40 del 31.08.2007.
Cont Pertanto, nessuna somma poteva essere pretesa da FBF all re-
lativa all'anno 2009 sulla base della normativa (nazionale e/o regionale)
richiamata.
Tribunale di Palermo
- 8 - Sul punto, a parere del decidente, non appare utile neppure il ri-
chiamo alla sentenza della Corte di Appello di Roma prodotta da parte at-
Part trice che condanna l' di Roma al pagamento in favore di altro ospeda-
le classificato romano “Regina Apostolorum” in quanto la questione della legittimazione passiva, nel grado di appello, non era stata oggetto di spe-
Part cifica disamina dal momento che le parti in quel giudizio ( e Regione
Lazio) avevano prestato acquiescenza alla decisione del Tribunale. Quel
caso, poi, va ulteriormente distinto dal presente giudizio poiché era stata provata l'esistenza di un accordo tra l'ospedale e la Regione Lazio nel qua-
le era stato previsto il riconoscimento da parte della seconda del rimborso dell'indennità di esclusività per il quadriennio 2001-2004; accordo che,
nel caso che oggi ci occupa, manca del tutto.
L'accoglimento della eccezione di prescrizione nei riguardi dell'unico legittimato passivo, ossia dell'Assessorato, assorbe ogni altra questione.
Difatti, in base al principio della ragione più liquida (si veda in giu-
risprudenza, ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La cau-
sa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole so-
luzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare
previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia proces-
suale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la
verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su
quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»),
è sufficiente esaminare la questione relativa alla prescrizione, in quanto preliminare ed assorbente rispetto alle altre questioni sottoposte volte ad
Tribunale di Palermo
- 9 - Cont accertare: la validità delle cessioni di credito contestata dall' e, nel merito, l'esistenza di un obbligo di rimborso in caso all'amministrazione regionale per le somme azionate con il presente giudizio.
Il decorso della prescrizione preclude altresì l'esame le domande di condanna proposte dall'attrice in subordine ai sensi degli artt. 2033 e
2041 c.c.
Ed infatti, e senza entrare nel merito delle domande, il termine di prescrizione sotteso alla richiesta di pagamento deve ritenersi trascorso anche per tali azioni sul presupposto che, a prescindere dal fatto che si tratti di pagamento (nel caso dell'art. 2033 c.c.) o di depauperamento (nel caso dell'art. 2041 c.c.), la circostanza che il credito sia venuto in essere tutt' al più alla fine del 2009 - lascia invariata ogni conclusione in merito all'ormai intervenuta prescrizione decennale delle domande proposte nei confronti dell'Assessorato stante l'assenza di atti interruttivi precedenti alla citazione del presente giudizio datata 2021.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nei medi tariffari, tenuto conto del valore della controversia, del-
le fasi effettivamente svolte e della natura delle questioni sottese.
Non vi sarà pertanto alcuna condanna per responsabilità aggravata
Cont ai danni dell'attrice, pure richiesta dalla convenuta alla luce della obiettiva complessità delle questioni trattate e della presenza di legisla-
zione concorrente nazionale e regionale che hanno prodotto un quadro normativo di non agevole lettura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni con-
Tribunale di Palermo
- 10 - traria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- dichiara assorbita ogni altra questione;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Parte_1
in euro 37.950,00 per ciascuno dei convenuti oltre spese generali al
15%, IVA e CPA se dovute;
- nulla per la terza intervenuta. Controparte_3
Così deciso in Palermo, il 9 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
Tribunale di Palermo
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