Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1276/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in TERMINI IMERESE (PA), VIA GARIBALDI n. 39, presso lo studio dell'Avv. VITALE STEFANO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in CEFALÙ (PA), VIA PRESTISIMONE n. 4, presso lo studio dell'Avv. PONTILLO ELIANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 12/3/25 (matrimonio celebrato in Palermo, il 20/07/2018).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Affidamento prole: con riferimento alla prole si conviene che il figlio minore della coppia rimarrà in regime di affidamento condiviso con domicilio prevalente presso la madre e con diritto-dovere del padre di tenerli con sé, salvo diversi accordi tra le parti, secondo le modalità e gli orari che di seguito si specificano: nei giorni di lunedi e giovedi dalle ore 17:00 alle ore 21:30 nonché nei fine settimana, alternativamente con l'altro coniuge, dalle ore 10:00 del sabato (o dall'orario d'uscita della scuola nei periodi di frequenza scolastica) sino alle ore 20:00 della domenica;
con riferimento alla vacanze natalizie e di Capodanno i minori rimarranno con i genitori seguendo il principio dell'alternanza degli anni nonché per le festività di pasqua ove il minore trascorrerà la pasqua con un genitore la pasquetta con l'altro genitore;
relativamente al periodo estivo ricadente nell'arco temporale luglio/settembre i coniugi concordano che il padre, compatibilmente con i propri impegni professionali, potrà tenere con sé e pernottare con il minore per quindici giorni consecutivi al mese;
qualora il detto periodo venisse trascorso in una località diversa da quella di residenza, i coniugi si impegnano a comunicarlo con congruo anticipo;
successivamente a tale periodo di gg. 15 anche la madre ha diritto di rimanere con il minore per tale durata senza le visite ordinarie previste;
i coniugi assumono fermamente l'obbligo di assicurare un recapito telefonico e di portare costantemente a conoscenza l'altro coniuge di tutti gli eventuali spostamenti;
i coniugi si impegnano a mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i nonni paterni e materni.
REGIME PATRIMONIALE:
2 il sig. rinuncia alla assegnazione della casa coniugale in favore CP_1 della moglie che ne è già piena proprietaria;
i coniugi rinunciano espressamente ad ogni forma di mantenimento personale l'uno dall'altro mentre concordano che il sig. verserà - a CP_1 mezzo bonifico bancario o altro metodo di pagamento che si riterrà congruo alla sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli minori la Pt_1 somma di € 270,00 oltre € 100,00 di assegno unico corrispondente attualmente al 50% con possibilità di maggiorazione in caso di aumento dello stesso assegno unico (per un totale di € 370,00) da corrispondere entro il giorno cinque (5) di ogni mese a partire da febbraio 2025; le predette somme verranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT;
le parti, altresi, convengono che le spese straordinarie, d'istruzione e mediche non coperte dal SSN che si rendessero necessarie per la prole siano previamente concordate dai genitori e tra loro suddivise nella misura del 50% ciascuno con rimborsi mensili alla parte che' le ha sostenute, previa esibizione di scontrini, fatture o ricevute fiscali;
i coniugi prestano il consenso per trasferire la propria residenza in altro luogo;
inoltre, gli stessi rimarranno liberi di recarsi all'estero ed all'uopo prestano reciprocamente assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 126 P. 2, S. A, Anno 2018) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
3 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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