Ordinanza cautelare 3 marzo 2023
Sentenza 2 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 02/11/2023, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2023
N. 00891/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2023, proposto da
RG TI, RA OS, IU De FE, LI NG RO, AT AR e FR TA, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Mozzati e Glauco Stagnaro, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 2;
contro
Comune di Porto Venere, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Corrado Augusto Mauceri, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
nei confronti
LI Vannini, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S. O.n.lu.s. - Circolo V.A.S Onlus Cinque Terre, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Granara, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;
per l’annullamento
dell’ordinanza a firma del responsabile Area Lavori Pubblici - Protezione Civile - Parco del Comune di Porto Venere 28/11/2022, n. 1 (reg. gen. n. 101), pubblicata all’albo pretorio comunale dal 28/11/2022 al 13/12/2022, recante “istituzione divieto di transito” su un tratto di sentiero in località Mortea/Lagonera;
di ogni atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Venere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari di immobili ad uso residenziale siti nel territorio del Comune di Porto Venere e raggiungibili solo attraverso percorsi pedonali.
Nel 2007, il Comune di Porto Venere aveva ordinato la demolizione di una strada abusivamente realizzata in località Mortea/Lagonera. L’intervento ripristinatorio successivamente eseguito d’ufficio era suddiviso in due lotti, nel secondo dei quali è stata realizzata anche la “rinaturalizzazione” del preesistente tracciato mediante semina di erba.
In seguito, avendo ricevuto segnalazioni circa il perdurante utilizzo pedonale del tratto “rinaturalizzato”, il Comune, con l’ordinanza n. 1 del 28 novembre 2022, istituiva il divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto già interessato dai lavori del secondo lotto, come individuato nella planimetria inserita nel corpo dell’atto, onde garantire il corretto attecchimento delle essenze seminate.
Gli interessati hanno impugnato detto provvedimento con ricorso notificato il 26 gennaio 2023 e depositato il giorno successivo, deducendo, in particolare, che esso sarebbe inficiato da un errore sui presupposti di fatto nella parte in cui estende il divieto di transito al tratto di sentiero che conduce alle loro abitazioni, individuato con le lettere “B-C” e “C-D” nella planimetria suddetta, siccome estraneo all’intervento di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
È intervenuta ad adiuvandum l’Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S. O.n.lu.s. che lamenta i pregiudizi discendenti dalla chiusura di un percorso di particolare pregio naturalistico e interesse escursionistico.
Si costituiva formalmente in giudizio l’intimato Comune di Porto Venere.
L’istanza cautelare accedente al ricorso è stata parzialmente accolta con l’ordinanza n. 47 del 3 marzo 2023 e, per l’effetto, l’esecuzione dell’impugnata ordinanza è stata sospesa limitatamente al suindicato tratto di sentiero che consente di raggiungere le abitazioni dei ricorrenti.
Quindi, con provvedimento del 12 luglio 2023, il Comune di Porto Venere ha revocato la gravata ordinanza n. 1/2022 in quanto, “ a seguito dell’accertata rinaturalizzazione dell’area oggetto di intervento sono venute meno le ragioni di pubblico interesse alla base del divieto ”.
Con memoria successivamente depositata, parte ricorrente rappresenta che, a seguito della revoca come sopra disposta, si configurano i presupposti per la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa nel merito, insistendo tuttavia per la condanna del Comune resistente al pagamento delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 27 settembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
In assenza di una domanda risarcitoria, la revoca del provvedimento impugnato rende inutile un’eventuale pronuncia nel merito, dando così luogo, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, ad una carenza sopravvenuta di interesse che comporta l’improcedibilità del ricorso.
Sulla base del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Comune di Porto Venere, stante l’esito della fase cautelare e non avendo la stessa Amministrazione fornito alcun elemento che deponga nel senso dell’insussistenza del determinante errore fattuale denunciato dai ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Porto Venere a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida nell’importo complessivo di € 1.500,00 (millecinquecento euro), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO