Ordinanza cautelare 7 dicembre 2016
Sentenza 4 gennaio 2021
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/01/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00496/2025REG.PROV.COLL.
N. 06031/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6031 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuliano Tropea, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Urgnano, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Bordogna e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14/A;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, n. 27/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Urgnano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per il Comune l’avvocato Raffaella Bordogna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione assunta in data 11 agosto 2016 dal Comune di Urgnano.
2. Su richiesta della comproprietaria del mappale, il Comune aveva accertato che era stato realizzato senza titolo edilizio un fabbricato accessorio adibito a ripostiglio lavanderia, posto sul confine di proprietà, realizzato in muratura, con solaio in latero cemento, delle dimensioni di m. 4,10 di lunghezza, m 5,20 di larghezza e m. 2,45 di altezza utile interna con sovrastante solaio dello spessore di cm. 25, non sanabile perché il piano delle regole dello strumento urbanistico comunale vieta in tutto il territorio comunale le costruzioni accessorie, ad eccezione di quelle destinate al solo uso autorimessa.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché non è stata data la prova che il fabbricato da demolire era stato realizzato prima del 1967 ed anzi vi erano una serie di elementi che contrastavano con la data indicata dall’appellante.
4. L’appello si fonda su dure motivi.
4.1. Il primo censura la validità degli elementi in base ai quali la sentenza ha ritenuto non provata la realizzazione dell’immobile da demolire prima del 1967.
4.2. Il secondo motivo contesta la mancata valutazione del legittimo affidamento del proprietario in considerazione della vetustà del fabbricato.
5. Il Comune di Urgnano si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello, ma eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per mancata indicazione dei singoli motivi di appello.
6. L’appello è infondato e ciò consente di prescindere dall’eccezione preliminare del Comune.
6.1. La prima questione da affrontare in questa sede è quella relativa alla data di edificazione del ripostiglio di cui è stata ingiunta la demolizione; si tratta, infatti, di un manufatto che contrasta con il regolamento edilizio comunale e che potrebbe essere conservato solo se fosse appurato in modo certo che esso è stato edificato prima dell’entrata in vigore della l. 765/1967.
A tal fine l’appellante ha prodotto una richiesta di licenzia edilizia risalente al 1971 che, però, non è sfociata in alcun provvedimento. L’immobile principale è stato sopraelevato nel 1964 a seguito di licenza edilizia ma la descrizione complessiva dell’immobile che si ricava dagli atti non dà conto dell’esistenza del ripostiglio di cui è stata disposta la demolizione.
La prima prova dell’esistenza del manufatto risale al rilievo aerofotogrammetrico effettuato nel 1981 ed era pertanto soggetto ad autorizzazione edilizia dal momento che già ai sensi delle L. 1150/1942 era necessaria una licenza.
In conclusione non vi è alcuna prova che l’immobile sia stato realizzato prima del 1967 anzi è pressoché certo che la sua realizzazione sia successiva a tale data. In ogni caso già all’epoca in virtù della legge urbanistica del 1942 e del preesistente regolamento di polizia edilizia adottato dal comune di Urgnano nel 1931, l’edificazione del ripostiglio avrebbe richiesto una licenza edilizia.
6.2. Il secondo motivo è palesemente infondato in quanto la giurisprudenza a seguito della sentenza 9/2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è ormai unanime nel ritenere che la circostanza che l’abuso edilizio risalga ad un’epoca remota non comporta particolari oneri motivazionali e non richiede una valutazione del legittimo affidamento del proprietario.
7. L spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Urgnano le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO