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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2149/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente dr. Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2149/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA BRESCIA, 12 25077 ROE' VOLCIANO presso lo studio dell'avv. MAINETTI LEONARDO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO PLEBISCITI 3 20129 CP_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. ZANOTELLI ERIC, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ZANOTELLI LAURA
APPELLATA
avente ad oggetto: Concessione di vendita – appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
6278/24 pubblicata il 20.6.2024, notificata il 21.6.2024.
Causa rimessa in decisione con ordinanza del 27.5.2025 chiamata in trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni, come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Per : Parte_1 pagina 1 di 7 “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6278/2024, resa dal Tribunale di Milano, Settima Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico dott. Gian Piero Vitale RG n. 2164/2023, pubblicata il 20.6.2024, notificata il 21.6.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ respingere tutte le domande formulate da parte ricorrente in quanto CP_1
totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata, dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dell'istanza istruttoria non ammessa e rigettata in primo grado, in particolare si chiede l'assunzione del testimone sui seguenti capitoli di prova: Testimone_1
…. omissis”
Per CP_1
“Disattesa ogni avversa domanda, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare integralmente
l'appello e confermare la sentenza n. 6278/2024, RG 21648/23 emessa dal Tribunale di Milano, sez.
VII in persona del Giudice dott. Vitale e pubblicata in data 20 giugno 2024, con vittoria di spese e compensi del grado di appello, oltre accessori ed oneri previdenziali e fiscali”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
di (di qui innanzi anche solo ha proposto rituale appello avverso Parte_1 Parte_1 Parte_1
la sentenza in epigrafe menzionata, con la quale il Tribunale di Milano, nella causa promossa da
(di qui innanzi anche solo ha così provveduto: “ 1) accoglie la domanda CP_1 CP_1 avanzata da parte ricorrente e, per l'effetto, accertata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento della resistente, condanna “ , in persona del Parte_1 titolare, al pagamento, in favore di a titolo di penale contrattuale, della somma di € CP_1
20.000,00 oltre gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo. 2)
Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.764,00 (di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 3.500,00 per competenze), oltre contributo forfettario del 15%,iva e cpa come per legge”. pagina 2 di 7 La sentenza di cui sopra è stata pronunciata nell'ambito del giudizio instaurato da nei confronti CP_1
di sulla base dei seguenti presupposti: Parte_1
- con ricorso proposto ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto accertarsi la risoluzione CP_1 del contratto intercorso con avente ad oggetto l'attività di raccolta delle giocate con Parte_1
gli apparecchi di divertimento e intrattenimento previsti dagli artt. 110 co. 6 del TULPS per inadempimento della parte resistente alle obbligazioni di cui agli artt. 2 e 3 del contratto e, per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento della somma di € 20.000,00 oltre interessi ex art. 1284 co 4 cpcp, a titolo di penale prevista dall'art. 10 del contratto;
- allegava la ricorrente di aver constato, a seguito di verifiche, che nel 2022 i tre apparecchi da gioco installati nel locale della controparte erano stati rinvenuti da propri dipendenti in più occasioni spenti e/o scollegati, come anche dimostrato dal prospetto di lettura dei contatori delle
New Slot rilasciato dal Concessionario di rete;
- che tale comportamento concretizzava un grave inadempimento ai sensi degli artt. 2 e 3 del contratto e legittimava la richiesta di risoluzione nonché di condanna al pagamento della penale contrattuale.
Da qui le conseguenti domande.
Costituitasi in giudizio pur confermando il drastico calo delle giocate, imputava il Parte_1 medesimo a fattori ben noti quali l'epidemia da Covid - 19 e negava al contempo di aver mai scollegato gli apparecchi.
Questo essendo il thema decidendum, il Tribunale poneva a fondamento della rassegnata e qui impugnata decisione:
- l'essere pacificamente intercorso tra le parti il contratto n. 124/13 del 7.11.2013, avente ad oggetto l'attività di raccolta delle giocate da parte dell'esercente con gli apparecchi di divertimento e intrattenimento previsti dall'art. 110 co. 6 del TULPS;
- che tali apparecchi erano stati messi a disposizione da (già presso CP_1 Controparte_2
il locale sito in Gavardo (BS) alla Via rivetta n. 21;
- che nel contratto era subentrata alla precedente titolare, la di per l'effetto Parte_1 Pt_1 della cessione d'azienda in data 15.10.2021;
- che all'art. 2 del già menzionato contratto era previsto l'obbligo per l'Esercente di mantenere ogni apparecchio acceso e collegato alla rete telematica per tutta la durata del rapporto, con pagina 3 di 7 facoltà per di addivenire alla risoluzione contrattuale laddove fosse riscontrata la CP_1 violazione degli obblighi vertenti in capo all'esercente;
- che all'art. 5 il contratto prevedeva una penale per l'inadempimento di € 50,00 per ogni giorno di violazione per ciascuna delle macchine installate, dalla data di risoluzione del contratto alla sua naturale scadenza;
- che il contratto prevedeva quale naturale durata il termine di 60 mesi dalla stipula con tacito rinnovo per identico periodo, salvo disdetta da comunicarsi entro 6 mesi dalla scadenza: sicchè, in assenza di disdetta contrattuale alla prima scadenza (novembre 2018), lo stesso doveva ritenersi rinnovato sino al novembre del 2023.
Di talché, ritenute comprovate le doglianze di parte ricorrente, il primo Giudice accoglieva la domanda di parte ricorrente.
Fondava a sostegno del proprio ritenere:
- il messaggio PEC del concessionario di rete Codere Network, con allegato il conteggio dei contatori degli apparecchi per il periodo 1.1.22 – 16.9.22 ed una lettera della predetta Codere
Network nel quale era specificato in maniera chiara ed inequivoca che le date non riportate nel prospetto contatori erano quelle durante le quali il sistema non aveva rilevato gli apparecchi, in quanto scollegati dalla rete telematica (v. doc. 7 e 15 fascicolo ricorrente);
- l'analisi del prospetto dal quale si rilevava il mancato collegamento degli apparecchi nelle date riportate a pag. 3 della sentenza;
- la mancata specifica contestazione di quanto sopra da parte di Parte_1
- la piena conferma dello spegnimento delle macchine constatata in occasione dei sopralluoghi effettuati dai testi escussi e e che di tali sopralluoghi vi era Testimone_2 Testimone_3
in atti idonea documentazione fotografica (doc. 8);
- l'avvenuta intimazione di risoluzione contrattuale da parte di in data 22.2.23. CP_1
Sulla base di tutto ciò, appurata la fondatezza della pretesa di parte ricorrente in punto an, nonché
l'inequivoco tenore dell'art. 5) del contratto, il Tribunale riteneva che la penale avrebbe dovuto essere conteggiata in ragione della somma di € 38.250,00 (€ 50,00 al giorno per 255 giorni per 3 apparecchi) tuttavia la ricorrente aveva limitato la propria pretesa alla somma di € 20.000,00 e in tali termini trovava pertanto accoglimento la domanda di parte ricorrente, oltre alla condanna al pagamento degli interessi come da domanda.
pagina 4 di 7 Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
- l'aver il Tribunale erroneamente affermato che si fosse in concreto verificata la violazione contrattuale di cui all'art. 2 per aver ritenuto l'idoneità probatoria delle letture di Codere
Network nonché l'attendibilità delle deposizioni testimoniali;
- l'erronea interpretazione data dal Tribunale al contenuto delle deposizioni testimoniali, a fronte del rigetto della prova richiesta da della quale reiterava la richiesta;
Parte_1
- l'aver ignorato alcune fondamentali considerazioni di in merito alla situazione Parte_1
venutasi a creare per effetto della ben nota vicenda epidemiologica.
Costituitasi in giudizio, ha contestato tutti gli avversi assunti chiedendo l'integrale rigetto CP_1 dell'appello.
Instaurato il contraddittorio, il Consigliere Istruttore rinviava la causa all'udienza del 20.5.2025 fissata in trattazione scritta, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
Alla predetta udienza la causa veniva rimessa in decisione e poi decisa nella camera di consiglio del
3.6.2025.
&&&
L'appello è infondato e va disatteso.
Non vi è infatti, alla luce dei motivi di impugnazione sviluppati da alcuna ragione per Parte_1
dubitare del buon ritenere del primo Giudice.
Il Tribunale ha vagliato attentamente le risultanze documentali e le ha ritenute del tutto attendibili, ponendole in relazione con gli esiti delle deposizioni testimoniali.
Pacifica essendo la stipula del contratto di cui è causa tra le parti e pacifico essendone il contenuto con riguardo agli obblighi assunti reciprocamente dalle parti, va rilevato che la documentazione di provenienza del concessionario di rete Codere Network versata in atti da comprova CP_1
senza ombra di dubbio le date in cui gli apparecchi in dotazione a sono risultati Parte_1
collegati alla rete, ne consegue, per semplice deduzione, che nelle date non indicate, e nel vigore dell'accordo contrattuale, gli apparecchi sono rimasti scollegati.
Ciò concretizza la violazione dell'obbligo assunto da con riguardo alla necessità di Parte_1
garantire – nelle more della vigenza dell'accordo negoziale – il continuo collegamento degli pagina 5 di 7 apparecchi alla rete ai fini di rilevare l'attività di raccolta delle giocate da parte dell'esercente con gli apparecchi di divertimento e intrattenimento previsti dall'art. 110 co. 6 del TULPS.
Del resto, i testi escussi – facendo riferimento agli esiti dei sopralluoghi dagli stessi condotti presso i locali di nelle date indicate nei relativi verbali, nonché alle fotografie riprese nel corso Parte_1
dei medesimi – hanno pienamente confermato la circostanza dello scollegamento.
Sicché le evidenze documentali e testimoniali nel loro complesso comprovano a pieno gli assunti di
CP_1
È pur vero che invoca problematiche ben note, ma il tenore delle affermazioni non vale Parte_1
a scriminare la pregnante rilevanza del dato oggettivo di cui sopra.
Del resto, se il distacco fosse dipeso dal verificarsi di circostanze oggettive sarebbe stato onere di quello di notiziare tempestivamente la controparte. Parte_1
Di talché, è del tutto evidente l'irrilevanza delle istanze probatorie dedotte da Parte_1
La sentenza merita dunque integrale conferma, non essendo, tra l'altro oggetto di impugnazione il profilo del quantum della pretesa avanzata da CP_1
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di alla rifusione delle spese processuali Parte_1
del presente grado di giudizio a favore della parte appellata.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri medi di cui alle vigenti tabelle, tenuto conto del valore della causa nonché delle fasi difensive effettivamente svolte (con riduzione dei compensi al minimo per la fase di trattazione esauritasi in un'unica udienza).
Deve infine accertarsi, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Milano n. 6278/24 pubblicata il 20.6.2024, notificata il 21.6.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pagina 6 di 7 2. condanna l'appellante alla rifusione a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 4.888,00 oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge;
3. accerta, ai sensi dell'art.13, comma 1 - quater, D.P.R. n.115/2022, la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Milano, 3.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Carla Rossi Maria Grazia Federici
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente dr. Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2149/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA BRESCIA, 12 25077 ROE' VOLCIANO presso lo studio dell'avv. MAINETTI LEONARDO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO PLEBISCITI 3 20129 CP_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. ZANOTELLI ERIC, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ZANOTELLI LAURA
APPELLATA
avente ad oggetto: Concessione di vendita – appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
6278/24 pubblicata il 20.6.2024, notificata il 21.6.2024.
Causa rimessa in decisione con ordinanza del 27.5.2025 chiamata in trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni, come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Per : Parte_1 pagina 1 di 7 “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6278/2024, resa dal Tribunale di Milano, Settima Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico dott. Gian Piero Vitale RG n. 2164/2023, pubblicata il 20.6.2024, notificata il 21.6.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ respingere tutte le domande formulate da parte ricorrente in quanto CP_1
totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata, dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dell'istanza istruttoria non ammessa e rigettata in primo grado, in particolare si chiede l'assunzione del testimone sui seguenti capitoli di prova: Testimone_1
…. omissis”
Per CP_1
“Disattesa ogni avversa domanda, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare integralmente
l'appello e confermare la sentenza n. 6278/2024, RG 21648/23 emessa dal Tribunale di Milano, sez.
VII in persona del Giudice dott. Vitale e pubblicata in data 20 giugno 2024, con vittoria di spese e compensi del grado di appello, oltre accessori ed oneri previdenziali e fiscali”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
di (di qui innanzi anche solo ha proposto rituale appello avverso Parte_1 Parte_1 Parte_1
la sentenza in epigrafe menzionata, con la quale il Tribunale di Milano, nella causa promossa da
(di qui innanzi anche solo ha così provveduto: “ 1) accoglie la domanda CP_1 CP_1 avanzata da parte ricorrente e, per l'effetto, accertata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento della resistente, condanna “ , in persona del Parte_1 titolare, al pagamento, in favore di a titolo di penale contrattuale, della somma di € CP_1
20.000,00 oltre gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo. 2)
Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.764,00 (di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 3.500,00 per competenze), oltre contributo forfettario del 15%,iva e cpa come per legge”. pagina 2 di 7 La sentenza di cui sopra è stata pronunciata nell'ambito del giudizio instaurato da nei confronti CP_1
di sulla base dei seguenti presupposti: Parte_1
- con ricorso proposto ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto accertarsi la risoluzione CP_1 del contratto intercorso con avente ad oggetto l'attività di raccolta delle giocate con Parte_1
gli apparecchi di divertimento e intrattenimento previsti dagli artt. 110 co. 6 del TULPS per inadempimento della parte resistente alle obbligazioni di cui agli artt. 2 e 3 del contratto e, per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento della somma di € 20.000,00 oltre interessi ex art. 1284 co 4 cpcp, a titolo di penale prevista dall'art. 10 del contratto;
- allegava la ricorrente di aver constato, a seguito di verifiche, che nel 2022 i tre apparecchi da gioco installati nel locale della controparte erano stati rinvenuti da propri dipendenti in più occasioni spenti e/o scollegati, come anche dimostrato dal prospetto di lettura dei contatori delle
New Slot rilasciato dal Concessionario di rete;
- che tale comportamento concretizzava un grave inadempimento ai sensi degli artt. 2 e 3 del contratto e legittimava la richiesta di risoluzione nonché di condanna al pagamento della penale contrattuale.
Da qui le conseguenti domande.
Costituitasi in giudizio pur confermando il drastico calo delle giocate, imputava il Parte_1 medesimo a fattori ben noti quali l'epidemia da Covid - 19 e negava al contempo di aver mai scollegato gli apparecchi.
Questo essendo il thema decidendum, il Tribunale poneva a fondamento della rassegnata e qui impugnata decisione:
- l'essere pacificamente intercorso tra le parti il contratto n. 124/13 del 7.11.2013, avente ad oggetto l'attività di raccolta delle giocate da parte dell'esercente con gli apparecchi di divertimento e intrattenimento previsti dall'art. 110 co. 6 del TULPS;
- che tali apparecchi erano stati messi a disposizione da (già presso CP_1 Controparte_2
il locale sito in Gavardo (BS) alla Via rivetta n. 21;
- che nel contratto era subentrata alla precedente titolare, la di per l'effetto Parte_1 Pt_1 della cessione d'azienda in data 15.10.2021;
- che all'art. 2 del già menzionato contratto era previsto l'obbligo per l'Esercente di mantenere ogni apparecchio acceso e collegato alla rete telematica per tutta la durata del rapporto, con pagina 3 di 7 facoltà per di addivenire alla risoluzione contrattuale laddove fosse riscontrata la CP_1 violazione degli obblighi vertenti in capo all'esercente;
- che all'art. 5 il contratto prevedeva una penale per l'inadempimento di € 50,00 per ogni giorno di violazione per ciascuna delle macchine installate, dalla data di risoluzione del contratto alla sua naturale scadenza;
- che il contratto prevedeva quale naturale durata il termine di 60 mesi dalla stipula con tacito rinnovo per identico periodo, salvo disdetta da comunicarsi entro 6 mesi dalla scadenza: sicchè, in assenza di disdetta contrattuale alla prima scadenza (novembre 2018), lo stesso doveva ritenersi rinnovato sino al novembre del 2023.
Di talché, ritenute comprovate le doglianze di parte ricorrente, il primo Giudice accoglieva la domanda di parte ricorrente.
Fondava a sostegno del proprio ritenere:
- il messaggio PEC del concessionario di rete Codere Network, con allegato il conteggio dei contatori degli apparecchi per il periodo 1.1.22 – 16.9.22 ed una lettera della predetta Codere
Network nel quale era specificato in maniera chiara ed inequivoca che le date non riportate nel prospetto contatori erano quelle durante le quali il sistema non aveva rilevato gli apparecchi, in quanto scollegati dalla rete telematica (v. doc. 7 e 15 fascicolo ricorrente);
- l'analisi del prospetto dal quale si rilevava il mancato collegamento degli apparecchi nelle date riportate a pag. 3 della sentenza;
- la mancata specifica contestazione di quanto sopra da parte di Parte_1
- la piena conferma dello spegnimento delle macchine constatata in occasione dei sopralluoghi effettuati dai testi escussi e e che di tali sopralluoghi vi era Testimone_2 Testimone_3
in atti idonea documentazione fotografica (doc. 8);
- l'avvenuta intimazione di risoluzione contrattuale da parte di in data 22.2.23. CP_1
Sulla base di tutto ciò, appurata la fondatezza della pretesa di parte ricorrente in punto an, nonché
l'inequivoco tenore dell'art. 5) del contratto, il Tribunale riteneva che la penale avrebbe dovuto essere conteggiata in ragione della somma di € 38.250,00 (€ 50,00 al giorno per 255 giorni per 3 apparecchi) tuttavia la ricorrente aveva limitato la propria pretesa alla somma di € 20.000,00 e in tali termini trovava pertanto accoglimento la domanda di parte ricorrente, oltre alla condanna al pagamento degli interessi come da domanda.
pagina 4 di 7 Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
- l'aver il Tribunale erroneamente affermato che si fosse in concreto verificata la violazione contrattuale di cui all'art. 2 per aver ritenuto l'idoneità probatoria delle letture di Codere
Network nonché l'attendibilità delle deposizioni testimoniali;
- l'erronea interpretazione data dal Tribunale al contenuto delle deposizioni testimoniali, a fronte del rigetto della prova richiesta da della quale reiterava la richiesta;
Parte_1
- l'aver ignorato alcune fondamentali considerazioni di in merito alla situazione Parte_1
venutasi a creare per effetto della ben nota vicenda epidemiologica.
Costituitasi in giudizio, ha contestato tutti gli avversi assunti chiedendo l'integrale rigetto CP_1 dell'appello.
Instaurato il contraddittorio, il Consigliere Istruttore rinviava la causa all'udienza del 20.5.2025 fissata in trattazione scritta, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
Alla predetta udienza la causa veniva rimessa in decisione e poi decisa nella camera di consiglio del
3.6.2025.
&&&
L'appello è infondato e va disatteso.
Non vi è infatti, alla luce dei motivi di impugnazione sviluppati da alcuna ragione per Parte_1
dubitare del buon ritenere del primo Giudice.
Il Tribunale ha vagliato attentamente le risultanze documentali e le ha ritenute del tutto attendibili, ponendole in relazione con gli esiti delle deposizioni testimoniali.
Pacifica essendo la stipula del contratto di cui è causa tra le parti e pacifico essendone il contenuto con riguardo agli obblighi assunti reciprocamente dalle parti, va rilevato che la documentazione di provenienza del concessionario di rete Codere Network versata in atti da comprova CP_1
senza ombra di dubbio le date in cui gli apparecchi in dotazione a sono risultati Parte_1
collegati alla rete, ne consegue, per semplice deduzione, che nelle date non indicate, e nel vigore dell'accordo contrattuale, gli apparecchi sono rimasti scollegati.
Ciò concretizza la violazione dell'obbligo assunto da con riguardo alla necessità di Parte_1
garantire – nelle more della vigenza dell'accordo negoziale – il continuo collegamento degli pagina 5 di 7 apparecchi alla rete ai fini di rilevare l'attività di raccolta delle giocate da parte dell'esercente con gli apparecchi di divertimento e intrattenimento previsti dall'art. 110 co. 6 del TULPS.
Del resto, i testi escussi – facendo riferimento agli esiti dei sopralluoghi dagli stessi condotti presso i locali di nelle date indicate nei relativi verbali, nonché alle fotografie riprese nel corso Parte_1
dei medesimi – hanno pienamente confermato la circostanza dello scollegamento.
Sicché le evidenze documentali e testimoniali nel loro complesso comprovano a pieno gli assunti di
CP_1
È pur vero che invoca problematiche ben note, ma il tenore delle affermazioni non vale Parte_1
a scriminare la pregnante rilevanza del dato oggettivo di cui sopra.
Del resto, se il distacco fosse dipeso dal verificarsi di circostanze oggettive sarebbe stato onere di quello di notiziare tempestivamente la controparte. Parte_1
Di talché, è del tutto evidente l'irrilevanza delle istanze probatorie dedotte da Parte_1
La sentenza merita dunque integrale conferma, non essendo, tra l'altro oggetto di impugnazione il profilo del quantum della pretesa avanzata da CP_1
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di alla rifusione delle spese processuali Parte_1
del presente grado di giudizio a favore della parte appellata.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri medi di cui alle vigenti tabelle, tenuto conto del valore della causa nonché delle fasi difensive effettivamente svolte (con riduzione dei compensi al minimo per la fase di trattazione esauritasi in un'unica udienza).
Deve infine accertarsi, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Milano n. 6278/24 pubblicata il 20.6.2024, notificata il 21.6.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pagina 6 di 7 2. condanna l'appellante alla rifusione a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 4.888,00 oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge;
3. accerta, ai sensi dell'art.13, comma 1 - quater, D.P.R. n.115/2022, la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Milano, 3.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Carla Rossi Maria Grazia Federici
pagina 7 di 7