Ordinanza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, ordinanza 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Monica Pacilio, nella causa iscritta al R.G.n. 6354/2024; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 06.02.2025, letti gli atti ed esaminata la documentazione;
pronuncia la seguente
ORDINANZA
I. Il provvedimento di sequestro conservativo concesso inaudita altera parte con decreto del
20.12.2024 non può essere confermato, perché non si ravvisa la sussistenza del requisito fondamentale del periculum in mora.
E' noto che il sequestro conservativo è un provvedimento cautelare che mira ad eliminare il pericolo da infruttuosità, cioè il pericolo per il creditore che il debitore si renda incapiente o dissolva il proprio patrimonio per il tempo necessario ad ottenere un titolo esecutivo con il conseguente rischio di vedere insoddisfatto il proprio credito. In considerazione di tale funzione si afferma che il periculum in mora del sequestro conservativo può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (Cass. Cass. Sez. 3, 13/02/2002, n. 2081, Rv. 552250 – 01). Quanto al criterio oggettivo, deve essere dato rilievo al momento in cui si manifesta il periculum. In particolare, non sono le condizioni in sé precarie del patrimonio del debitore a legittimare la concessione del sequestro conservativo, ma una diminuzione della garanzia patrimoniale rispetto al momento in cui è sorto il rapporto creditorio. In altri termini, se la situazione patrimoniale del debitore non è mutata o non è suscettibile di mutare rispetto al momento in cui l'obbligazione è sorta, la misura cautelare non può essere concessa.
Nel caso di specie non si ravvisa nessuno di detti rischi.
Non c'è nessuna allegazione di parte ricorrente circa il fatto che il patrimonio dell'arch.
sia mutato rispetto al momento in cui è sorto il diritto al compenso da parte del Per_1
ricorrente e comunque non ci sono elementi che lo comprovino. Sul piano soggettivo, a pagina1 di 2
sottrarsi all'adempimento e che abbia in maniera “disinvolta” conferitogli incarichi per poi non pagare il compenso, non ci sono elementi di prova (neanche a livelli indiziario) che possano disvelare un intento fraudolento. Ancora è da dire che la difesa del resistente, il quale afferma sostanzialmente che avrebbe solo segnalato all'arch. la possibilità di CP_1
ricevere incarichi dai proprietari degli immobili o da altri professionisti, senza la volontà di conferire egli stesso gli incarichi, ben può giustificare la volontà di non pagare.
Il ricorso dell'arch. viene, in definitiva, rigettato. Controparte_2
II. Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente, poiché soccombente. Esse sono liquidate in base allo scaglione indeterminabile a bassa complessità applicando parametri inferiori ai minimi in considerazione della mancanza di istruttoria e la semplicità delle questioni trattate.
p.t.m.
1. revoca il provvedimento di sequestro conservativo concesso a Controparte_2
nei confronti di con decreto del 21.12.2024; Controparte_3
2. rigetta il ricorso per sequestro conservativo di Controparte_2
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € Controparte_2
2.000,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CNAP come per legge.
Trieste, 10/03/2025
Si comunichi.
Il Giudice dott.ssa Monica Pacilio
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