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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8463/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DI CANDIA CLAUDIO e l'avv. CALCAGNILE STEFANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. GAUDINO GIORGIA e l'avv. GENTILE ANTONIO Controparte_1
Resistente
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: A) accertare e dichiarare che il ricorrente, nel corso dell'intero rapporto lavorativo prestato continuativamente dal 09.10.1989 sino al 31.08.2021, dapprima alle dipendenze della società Sveviapol s.r.l. poi di Sveviapol Sud s.r.l. e, sempre senza soluzione di continuità, alle dipendenze di ha svolto, in via continuativa e costante, turni di lavoro Controparte_1 quotidiani eccedenti l'ordinario orario Contrattuale di 7 ore;
B) dare atto che detto straordinario
“da turno” debba essere conteggiato nel calcolo del TFR, unitamente alla indennità sostitutiva del
Fondo Fasiv e, per l'effetto, dichiarare che al ricorrente sono dovute le somme complessivamente maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso ininterrottamente dal 09.10.1989 sino al
31.08.2021; C) Dare, altresì, atto che al ricorrente sono dovuti gli ulteriori importi di analiticamente indicati negli allegati conteggi a titolo di differenze su 13^ mensilità, straordinario non conteggiato in busta paga e per ogni altra voce ivi indicata;
D) conseguentemente e per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 10.931,44, per le ragioni sopra specificate, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi, calcolata in base al CCNL di
Categoria richiamato, o di quella maggiore e/o minore che sarà determinata in corso di causa.
La parte resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, la causa è documentale e verte principalmente su questioni di diritto.
La prova testimoniale richiesta dal ricorrente appare infatti superflua in relazione alla domanda di ricalcolo del TFR e della 13^ mensilità, in quanto fondata su lavoro straordinario ed indennità contrattuali già risultanti in busta paga (che non necessitano quindi di prova orale) ed appare invece inammissibile con riferimento alla domanda di riconoscimento di lavoro straordinario non conteggiato in busta paga, non essendo stato dedotto quando sarebbe maturato nell'arco di un rapporto di lavoro durato oltre 30 anni (deduzione necessaria tanto più ove si consideri che la domanda principale di inclusione del lavoro straordinario conteggiato in busta paga nel calcolo del TFR si fonda proprio sulla circostanza che esso fosse svolto in modo continuativo).
In particolare, con riferimento alla domanda formulata sub A) di riconoscimento di differenze sul TFR per “straordinario da turno”, il ricorrente ha dedotto che “L'azienda non ha computato nella quantificazione del TFR corrisposto al lavoratore la voce relativa allo straordinario da turno, come detto fatto eseguire in maniera non occasionale, ma abituale e costante”.
Si tratta quindi di lavoro straordinario risultante da busta paga e già retribuito;
come tale, non necessita di apposita prova orale;
la domanda di inclusione di tale voce retributiva nel calcolo del TFR si fonda sulla circostanza che esso sarebbe stato svolto strutturalmente, non sulla base di esigenze contingenti e variabili, ma in esecuzione di turni con il sistema 5+1, che comportava lo svolgimento di attività lavorativa per sei giorni a settimana (invece di 5) per 8 ore al giorno.
Tali circostanze non sono contestate in fatto dalla resistente (quantomeno con riferimento allo straordinario riconosciuto in busta paga), la quale ha però dedotto in senso contrario in diritto che “In forza del principio dell'onnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla L. 297/1982, se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione deve essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva apporti un'eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco … La contrattazione collettiva di riferimento su riportata, indica analiticamente e tassativamente quali sono gli emolumenti da prendere in considerazione come base di calcolo utile per il T.F.R.
(utilizzando l'espressione “esclusivamente”), e quali sono quelli da escludere, prevedendo fra questi ultimi, espressamente, il lavoro straordinario. La volontà delle parti sociali è, quindi, chiara ed inequivocabile, non passibile di interpretazione contraria. Se le parti sociali avessero voluto distinguere la tipologia di lavoro straordinario (c.d. da turno) da quella “occasionale” lo avrebbero regolamentato specificamente. Il che non è stato”. La tesi di parte resistente è fondata ai sensi dell'art. 2120 co. 2 c.c., che prevede che “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso
l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
2 Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi della “diversa previsione dei contratti collettivi” che giustifica l'esclusione dei compensi per lavoro straordinario dal calcolo del TFR, anche se erogati a titolo non occasionale;
l'art. 141 CCNL 8 aprile 2013 prevede infatti che: “Per determinare la base annua utile per il calcolo del t.f.r. si devono computare esclusivamente i seguenti elementi: - Stipendio o salario unico nazionale;
- Indennità di contingenza;
- Eventuali terzi elementi di cui all'art. 110; -
Eventuali scatti di anzianità; - Tredicesima e quattordicesima;
- Eventuali superminimi ed assegni
“ad personam- Quota integrativa territoriale (QU.I.T.)…”, senza includere i compensi per lavoro straordinario, i quali sono anzi espressamente esclusi dall'art. 145 CCNL 15 ottobre 2015, in base al quale: “Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di fine rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per , i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente CP_2 corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d'esecuzione della prestazione quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive”. Come correttamente dedotto dalla resistente, si tratta di un'esclusione generalizzata dei compensi per lavoro straordinario tout-court, senza distinzione tra tipologie.
Ne consegue che essa comprende anche il cd. “straordinario da turno”. Non si ritiene quindi di aderire ai principi di diritto enunciati dal Tribunale di Lecce nella sentenza allegata al ricorso, emessa in data 29.04.2024 nei confronti di all'esito del giudizio n. 5746/2021 Controparte_1
RG; nella parte motiva di tale sentenza, si legge infatti che “la predetta clausola collettiva sul calcolo del T.F.R., tenuto presente il principio di onnicomprensività sopra riportato nonchè la peculiare organizzazione dell'orario di lavoro del ricorrente, intanto può essere ritenuta legittima in quanto interpretata come riferibile solo al lavoro straordinario occasionale e non continuativo”.
Tale conclusione non appare condivisibile, in quanto il lavoro straordinario “occasionale e non continuativo” non potrebbe comunque essere incluso nel calcolo del TFR a norma dell'art. 2120 co. 2 c.c. citato, indipendentemente da eventuali “diverse previsioni dei contratti collettivi”.
Tale norma codicistica è chiara nel prevedere la legittimità di previsioni della contrattazione collettiva che escludano dal calcolo del TFR compensi erogati in modo continuativo (compresi quelli per lavoro straordinario); in tal senso, si veda la seguente massima, citata dalla resistente:
“l'art. dell'art. 46 del c.c.n.l. Federambiente del 1995 prevede un'elencazione specifica - da ritenersi tassativa - delle voci retributive da computare nel tfr, in deroga al principio di onnicomprensività ex art. 2120 c.c. (nel testo novellato dalla L. 297/1982); pertanto, va escluso il lavoro straordinario, non ricompreso fra le eccezioni nominativamente individuate in sede di contrattazione collettiva in modo chiaro ed univoco” (Cassazione civile sez. lav., 18/10/2019, n.26609); a maggior ragione tali principi sono applicabili nel caso di specie, in cui vi è un'esclusione esplicita.
3 Non depone in senso contrario Cass. 26096/2007, “secondo cui il principio di onnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. novellato, è certamente applicabile alla prestazione di lavoro straordinario non occasionale ogniqualvolta la normativa collettiva non lo escluda in termini assolutamente precisi e categorici”, posto che, per quanto già innanzi esposto, nel caso di specie sussiste invece un'esclusione chiara ed espressa.
Il ricorrente ha inoltre dedotto lo svolgimento di lavoro straordinario diurno non retribuito in busta paga, per il quale ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 2422,80 (come si evince dai conteggi); al riguardo, la resistente ha dedotto che “la domanda è caratterizzata da un difetto di allegazione non passibile di consentire alcuna istruttoria sul punto. Controparte non chiarisce in quali giornate il lavoratore avrebbe svolto lavoro straordinario, in che misura e quando in eccedenza rispetto a quanto indicato in busta paga e retribuito presso quali postazioni”.
La tesi della resistente è fondata, in quanto non è chiaro quando si collocherebbero (nell'arco di oltre 30 anni di attività lavorativa) le ore di lavoro straordinario asseritamente non retribuite;
al riguardo, si deve infatti rilevare che – come si evince dai conteggi - la domanda si fonda solo ed esclusivamente sul raffronto tra le ore di lavoro straordinario asseritamente svolte e i relativi compensi ritenuti spettanti e le somme riconosciute in busta paga a tale titolo dalla resistente nell'arco dell'intero rapporto lavorativo;
ne consegue l'inammissibilità della prova testimoniale.
Al riguardo, si deve rilevare un'evidente contraddizione nella tesi del ricorrente: la domanda di ricalcolo del TFR si fonda infatti sull'assunto che il lavoro straordinario svolto (“da turno”) fosse strutturale, continuativo, legato a turni di lavoro fissi e prestabiliti;
come tale, sarebbe stato costantemente riconosciuto in busta paga (e quindi rilevante ex art. 2120 co. 2 c.c., salva ogni questione relativa alla diversa previsione dei contratti collettivi già esaminata); ne consegue che l'ulteriore straordinario, non retribuito, dovrebbe essere stato svolto in modo occasionale, non continuativo;
era quindi onere del ricorrente collocarlo dal punto di vista temporale.
La domanda sub B) di “Differenze su TFR da indennità sostitutiva Fondo di Assistenza Integrativa
c.d. “Fondo FASIV” non può essere accolta, perché il relativo credito – ove sussistente – non è quantificato nel corpo del ricorso e non è incluso nei conteggi allegati;
poiché al punto D) delle conclusioni viene chiesta la condanna al pagamento della somma complessiva di €. 10.931,44 indicata nei conteggi, nella quale non viene inclusa tale voce, vi è difetto di domanda sul punto.
Identico discorso vale per la domanda sub D) di Inclusione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale
(IVC) negli elementi fissi della retribuzione, non essendovi quantificazione dell'eventuale credito.
La domanda sub C) di “Indennità su 13^ mensilità” è generica con riferimento alle indennità che, in concreto, non sarebbero state incluse nel calcolo della 13^ e vi è un'evidente contraddizione tra gli importi indicati in ricorso (pari a € 419,29) e quelli indicati nei conteggi (pari a € 219,52).
4 Il ricorso deve essere quindi rigettato, ma la novità delle questioni trattate e l'esistenza di un precedente favorevole alla tesi di parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 11/07/2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 21/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
5
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8463/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DI CANDIA CLAUDIO e l'avv. CALCAGNILE STEFANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. GAUDINO GIORGIA e l'avv. GENTILE ANTONIO Controparte_1
Resistente
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: A) accertare e dichiarare che il ricorrente, nel corso dell'intero rapporto lavorativo prestato continuativamente dal 09.10.1989 sino al 31.08.2021, dapprima alle dipendenze della società Sveviapol s.r.l. poi di Sveviapol Sud s.r.l. e, sempre senza soluzione di continuità, alle dipendenze di ha svolto, in via continuativa e costante, turni di lavoro Controparte_1 quotidiani eccedenti l'ordinario orario Contrattuale di 7 ore;
B) dare atto che detto straordinario
“da turno” debba essere conteggiato nel calcolo del TFR, unitamente alla indennità sostitutiva del
Fondo Fasiv e, per l'effetto, dichiarare che al ricorrente sono dovute le somme complessivamente maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso ininterrottamente dal 09.10.1989 sino al
31.08.2021; C) Dare, altresì, atto che al ricorrente sono dovuti gli ulteriori importi di analiticamente indicati negli allegati conteggi a titolo di differenze su 13^ mensilità, straordinario non conteggiato in busta paga e per ogni altra voce ivi indicata;
D) conseguentemente e per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 10.931,44, per le ragioni sopra specificate, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi, calcolata in base al CCNL di
Categoria richiamato, o di quella maggiore e/o minore che sarà determinata in corso di causa.
La parte resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, la causa è documentale e verte principalmente su questioni di diritto.
La prova testimoniale richiesta dal ricorrente appare infatti superflua in relazione alla domanda di ricalcolo del TFR e della 13^ mensilità, in quanto fondata su lavoro straordinario ed indennità contrattuali già risultanti in busta paga (che non necessitano quindi di prova orale) ed appare invece inammissibile con riferimento alla domanda di riconoscimento di lavoro straordinario non conteggiato in busta paga, non essendo stato dedotto quando sarebbe maturato nell'arco di un rapporto di lavoro durato oltre 30 anni (deduzione necessaria tanto più ove si consideri che la domanda principale di inclusione del lavoro straordinario conteggiato in busta paga nel calcolo del TFR si fonda proprio sulla circostanza che esso fosse svolto in modo continuativo).
In particolare, con riferimento alla domanda formulata sub A) di riconoscimento di differenze sul TFR per “straordinario da turno”, il ricorrente ha dedotto che “L'azienda non ha computato nella quantificazione del TFR corrisposto al lavoratore la voce relativa allo straordinario da turno, come detto fatto eseguire in maniera non occasionale, ma abituale e costante”.
Si tratta quindi di lavoro straordinario risultante da busta paga e già retribuito;
come tale, non necessita di apposita prova orale;
la domanda di inclusione di tale voce retributiva nel calcolo del TFR si fonda sulla circostanza che esso sarebbe stato svolto strutturalmente, non sulla base di esigenze contingenti e variabili, ma in esecuzione di turni con il sistema 5+1, che comportava lo svolgimento di attività lavorativa per sei giorni a settimana (invece di 5) per 8 ore al giorno.
Tali circostanze non sono contestate in fatto dalla resistente (quantomeno con riferimento allo straordinario riconosciuto in busta paga), la quale ha però dedotto in senso contrario in diritto che “In forza del principio dell'onnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla L. 297/1982, se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione deve essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva apporti un'eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco … La contrattazione collettiva di riferimento su riportata, indica analiticamente e tassativamente quali sono gli emolumenti da prendere in considerazione come base di calcolo utile per il T.F.R.
(utilizzando l'espressione “esclusivamente”), e quali sono quelli da escludere, prevedendo fra questi ultimi, espressamente, il lavoro straordinario. La volontà delle parti sociali è, quindi, chiara ed inequivocabile, non passibile di interpretazione contraria. Se le parti sociali avessero voluto distinguere la tipologia di lavoro straordinario (c.d. da turno) da quella “occasionale” lo avrebbero regolamentato specificamente. Il che non è stato”. La tesi di parte resistente è fondata ai sensi dell'art. 2120 co. 2 c.c., che prevede che “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso
l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
2 Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi della “diversa previsione dei contratti collettivi” che giustifica l'esclusione dei compensi per lavoro straordinario dal calcolo del TFR, anche se erogati a titolo non occasionale;
l'art. 141 CCNL 8 aprile 2013 prevede infatti che: “Per determinare la base annua utile per il calcolo del t.f.r. si devono computare esclusivamente i seguenti elementi: - Stipendio o salario unico nazionale;
- Indennità di contingenza;
- Eventuali terzi elementi di cui all'art. 110; -
Eventuali scatti di anzianità; - Tredicesima e quattordicesima;
- Eventuali superminimi ed assegni
“ad personam- Quota integrativa territoriale (QU.I.T.)…”, senza includere i compensi per lavoro straordinario, i quali sono anzi espressamente esclusi dall'art. 145 CCNL 15 ottobre 2015, in base al quale: “Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di fine rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per , i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente CP_2 corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d'esecuzione della prestazione quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive”. Come correttamente dedotto dalla resistente, si tratta di un'esclusione generalizzata dei compensi per lavoro straordinario tout-court, senza distinzione tra tipologie.
Ne consegue che essa comprende anche il cd. “straordinario da turno”. Non si ritiene quindi di aderire ai principi di diritto enunciati dal Tribunale di Lecce nella sentenza allegata al ricorso, emessa in data 29.04.2024 nei confronti di all'esito del giudizio n. 5746/2021 Controparte_1
RG; nella parte motiva di tale sentenza, si legge infatti che “la predetta clausola collettiva sul calcolo del T.F.R., tenuto presente il principio di onnicomprensività sopra riportato nonchè la peculiare organizzazione dell'orario di lavoro del ricorrente, intanto può essere ritenuta legittima in quanto interpretata come riferibile solo al lavoro straordinario occasionale e non continuativo”.
Tale conclusione non appare condivisibile, in quanto il lavoro straordinario “occasionale e non continuativo” non potrebbe comunque essere incluso nel calcolo del TFR a norma dell'art. 2120 co. 2 c.c. citato, indipendentemente da eventuali “diverse previsioni dei contratti collettivi”.
Tale norma codicistica è chiara nel prevedere la legittimità di previsioni della contrattazione collettiva che escludano dal calcolo del TFR compensi erogati in modo continuativo (compresi quelli per lavoro straordinario); in tal senso, si veda la seguente massima, citata dalla resistente:
“l'art. dell'art. 46 del c.c.n.l. Federambiente del 1995 prevede un'elencazione specifica - da ritenersi tassativa - delle voci retributive da computare nel tfr, in deroga al principio di onnicomprensività ex art. 2120 c.c. (nel testo novellato dalla L. 297/1982); pertanto, va escluso il lavoro straordinario, non ricompreso fra le eccezioni nominativamente individuate in sede di contrattazione collettiva in modo chiaro ed univoco” (Cassazione civile sez. lav., 18/10/2019, n.26609); a maggior ragione tali principi sono applicabili nel caso di specie, in cui vi è un'esclusione esplicita.
3 Non depone in senso contrario Cass. 26096/2007, “secondo cui il principio di onnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. novellato, è certamente applicabile alla prestazione di lavoro straordinario non occasionale ogniqualvolta la normativa collettiva non lo escluda in termini assolutamente precisi e categorici”, posto che, per quanto già innanzi esposto, nel caso di specie sussiste invece un'esclusione chiara ed espressa.
Il ricorrente ha inoltre dedotto lo svolgimento di lavoro straordinario diurno non retribuito in busta paga, per il quale ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 2422,80 (come si evince dai conteggi); al riguardo, la resistente ha dedotto che “la domanda è caratterizzata da un difetto di allegazione non passibile di consentire alcuna istruttoria sul punto. Controparte non chiarisce in quali giornate il lavoratore avrebbe svolto lavoro straordinario, in che misura e quando in eccedenza rispetto a quanto indicato in busta paga e retribuito presso quali postazioni”.
La tesi della resistente è fondata, in quanto non è chiaro quando si collocherebbero (nell'arco di oltre 30 anni di attività lavorativa) le ore di lavoro straordinario asseritamente non retribuite;
al riguardo, si deve infatti rilevare che – come si evince dai conteggi - la domanda si fonda solo ed esclusivamente sul raffronto tra le ore di lavoro straordinario asseritamente svolte e i relativi compensi ritenuti spettanti e le somme riconosciute in busta paga a tale titolo dalla resistente nell'arco dell'intero rapporto lavorativo;
ne consegue l'inammissibilità della prova testimoniale.
Al riguardo, si deve rilevare un'evidente contraddizione nella tesi del ricorrente: la domanda di ricalcolo del TFR si fonda infatti sull'assunto che il lavoro straordinario svolto (“da turno”) fosse strutturale, continuativo, legato a turni di lavoro fissi e prestabiliti;
come tale, sarebbe stato costantemente riconosciuto in busta paga (e quindi rilevante ex art. 2120 co. 2 c.c., salva ogni questione relativa alla diversa previsione dei contratti collettivi già esaminata); ne consegue che l'ulteriore straordinario, non retribuito, dovrebbe essere stato svolto in modo occasionale, non continuativo;
era quindi onere del ricorrente collocarlo dal punto di vista temporale.
La domanda sub B) di “Differenze su TFR da indennità sostitutiva Fondo di Assistenza Integrativa
c.d. “Fondo FASIV” non può essere accolta, perché il relativo credito – ove sussistente – non è quantificato nel corpo del ricorso e non è incluso nei conteggi allegati;
poiché al punto D) delle conclusioni viene chiesta la condanna al pagamento della somma complessiva di €. 10.931,44 indicata nei conteggi, nella quale non viene inclusa tale voce, vi è difetto di domanda sul punto.
Identico discorso vale per la domanda sub D) di Inclusione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale
(IVC) negli elementi fissi della retribuzione, non essendovi quantificazione dell'eventuale credito.
La domanda sub C) di “Indennità su 13^ mensilità” è generica con riferimento alle indennità che, in concreto, non sarebbero state incluse nel calcolo della 13^ e vi è un'evidente contraddizione tra gli importi indicati in ricorso (pari a € 419,29) e quelli indicati nei conteggi (pari a € 219,52).
4 Il ricorso deve essere quindi rigettato, ma la novità delle questioni trattate e l'esistenza di un precedente favorevole alla tesi di parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 11/07/2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 21/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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