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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 04/11/2024, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. 994/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. SPAGNOLI GIOVANNI Giudice dott.ssa DI ROSA JOLANDA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 994/2024 r.g. v.g. promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.02.1968, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa Di Rocco
E
, (C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore
Avv. Antonio Valentini
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Controparte_2 C.F._3
in L'Aquila (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Avv.
Antonio Valentini
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che vengano modificate le condizioni di divorzio stabilite con provvedimento del 30.12.2015, reso dal Tribunale di L'Aquila nell'ambito del procedimento n. 1879/2015 R.G., omologando le condizioni concordemente rassegnate in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso datato 05.07.2024, Parte_1 Controparte_1
e (figlia dei ricorrenti), premesso che i coniugi Controparte_2 [...]
e , in data 30.12.2015, conseguivano la cessazione Parte_1 Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in L'Aquila, il 05.09.1998, dalla cui unione è nata la figlia in data 24.04.2002, ne modificavano le Controparte_2 condizioni con provvedimento del 10.11.2021 reso nell'ambito del giudizio n.
1064/2021 R.G., chiedevano congiuntamente pronunciarsi un'ulteriore modifica delle condizioni di divorzio, essendo venuti meno i presupposti sulla base dei quali erano state fissate le condizioni attualmente vigenti.
2. Esponevano che con la suindicata pronuncia, il Tribunale di L'Aquila ha recepito le condizioni concordate tra i coniugi, le quali prevedevano, tra l'altro: (i) l'obbligo di versamento, da parte del SI. dell'importo mensile di Parte_1
€350,00 in favore della SI.ra , aumentato ad €400,00 a partire dal Controparte_1 mese di gennaio 2016, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% e oltre rivalutazione Istat a decorrere dal mese di gennaio 2017 ed ulteriormente aumentato ad €500,00 in forza del provvedimento del 10.11.2021 reso nell'ambito del procedimento n. 1064/2021
R.G.
3. Indicavano che, in ragione dell'avvenuta rivalutazione della somma, il SI.
[...]
fino al mese di maggio 2024 compreso, ha versato all'ex coniuge Parte_1
l'importo mensile di €541,60 a titolo di mantenimento ordinario per la figlia oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. CP_2
4. Deducevano che, con scrittura privata del 22.05.2024, sottoscritta per quanto di interesse anche dalla figlia regolativa anche di altri e diversi rapporti, le CP_2
parti hanno concordemente stabilito di ridurre l'importo dell'assegno mensile dovuto per il mantenimento della ragazza, divenuta maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, da €541,60 ad €250,00 mensili, rivalutabili ISTAT, con decorrenza dal mese di giugno 2024 e con versamento diretto del SI.
[...] alla figlia. Parte_1
5. Le parti, dunque, ferme tutte le altre condizioni della sentenza n. 1101/2015, intendevano far ratificare gli accordi già assunti con la richiamata scrittura privata del 22.05.2024.
6. I ricorrenti rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 28.10.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella richiesta di recepimento dell'accordo contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
7. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la modifica delle condizioni patrimoniali di divorzio, stabilite con provvedimento del 30.12.2015, reso dal
Tribunale di L'Aquila.
8. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA le condizioni patrimoniali di divorzio, così come modificate congiuntamente dalle parti, premesso di aver conseguito, con sentenza n. 1101/2015 del 30.12.2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SI.ra ed il Controparte_1
SI. in L'Aquila, in data 05.09.1998, dalla cui unione Parte_1 matrimoniale è nata una figlia, il 24.04.2002 (maggiorenne), alle condizioni del CP_2 ricorso;
1) dispone che a partire dal mese di giugno 2024, il SI. Parte_1 verserà, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia l'importo CP_2 mensile di €250,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
2) stabilisce che l'importo di cui al precedente punto sarà versato dal sig. Pt_1
direttamente in favore della figlia, entro e non oltre il giorno 5 di Controparte_2 ogni mese, mediante accredito sulle seguenti coordinate bancarie:
[...];
3) dispone che le spese straordinarie, nell'ordine del 50% ciascuno gravanti sui SIg.ri e , saranno rimborsate dal SI. Parte_1 Controparte_1 [...] in favore della SI.ra entro e non oltre 15 giorni Parte_1 Controparte_1 dall'invio al medesimo del rendiconto, come da Protocollo d'Intesa per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del 02.03.2020, recepito dal Tribunale di L'Aquila.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, il …………………….
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. SPAGNOLI GIOVANNI Giudice dott.ssa DI ROSA JOLANDA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 994/2024 r.g. v.g. promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.02.1968, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. Maria Teresa Di Rocco
E
, (C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore
Avv. Antonio Valentini
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Controparte_2 C.F._3
in L'Aquila (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Avv.
Antonio Valentini
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che vengano modificate le condizioni di divorzio stabilite con provvedimento del 30.12.2015, reso dal Tribunale di L'Aquila nell'ambito del procedimento n. 1879/2015 R.G., omologando le condizioni concordemente rassegnate in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso datato 05.07.2024, Parte_1 Controparte_1
e (figlia dei ricorrenti), premesso che i coniugi Controparte_2 [...]
e , in data 30.12.2015, conseguivano la cessazione Parte_1 Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in L'Aquila, il 05.09.1998, dalla cui unione è nata la figlia in data 24.04.2002, ne modificavano le Controparte_2 condizioni con provvedimento del 10.11.2021 reso nell'ambito del giudizio n.
1064/2021 R.G., chiedevano congiuntamente pronunciarsi un'ulteriore modifica delle condizioni di divorzio, essendo venuti meno i presupposti sulla base dei quali erano state fissate le condizioni attualmente vigenti.
2. Esponevano che con la suindicata pronuncia, il Tribunale di L'Aquila ha recepito le condizioni concordate tra i coniugi, le quali prevedevano, tra l'altro: (i) l'obbligo di versamento, da parte del SI. dell'importo mensile di Parte_1
€350,00 in favore della SI.ra , aumentato ad €400,00 a partire dal Controparte_1 mese di gennaio 2016, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% e oltre rivalutazione Istat a decorrere dal mese di gennaio 2017 ed ulteriormente aumentato ad €500,00 in forza del provvedimento del 10.11.2021 reso nell'ambito del procedimento n. 1064/2021
R.G.
3. Indicavano che, in ragione dell'avvenuta rivalutazione della somma, il SI.
[...]
fino al mese di maggio 2024 compreso, ha versato all'ex coniuge Parte_1
l'importo mensile di €541,60 a titolo di mantenimento ordinario per la figlia oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. CP_2
4. Deducevano che, con scrittura privata del 22.05.2024, sottoscritta per quanto di interesse anche dalla figlia regolativa anche di altri e diversi rapporti, le CP_2
parti hanno concordemente stabilito di ridurre l'importo dell'assegno mensile dovuto per il mantenimento della ragazza, divenuta maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, da €541,60 ad €250,00 mensili, rivalutabili ISTAT, con decorrenza dal mese di giugno 2024 e con versamento diretto del SI.
[...] alla figlia. Parte_1
5. Le parti, dunque, ferme tutte le altre condizioni della sentenza n. 1101/2015, intendevano far ratificare gli accordi già assunti con la richiamata scrittura privata del 22.05.2024.
6. I ricorrenti rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 28.10.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella richiesta di recepimento dell'accordo contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
7. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la modifica delle condizioni patrimoniali di divorzio, stabilite con provvedimento del 30.12.2015, reso dal
Tribunale di L'Aquila.
8. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA le condizioni patrimoniali di divorzio, così come modificate congiuntamente dalle parti, premesso di aver conseguito, con sentenza n. 1101/2015 del 30.12.2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SI.ra ed il Controparte_1
SI. in L'Aquila, in data 05.09.1998, dalla cui unione Parte_1 matrimoniale è nata una figlia, il 24.04.2002 (maggiorenne), alle condizioni del CP_2 ricorso;
1) dispone che a partire dal mese di giugno 2024, il SI. Parte_1 verserà, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia l'importo CP_2 mensile di €250,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
2) stabilisce che l'importo di cui al precedente punto sarà versato dal sig. Pt_1
direttamente in favore della figlia, entro e non oltre il giorno 5 di Controparte_2 ogni mese, mediante accredito sulle seguenti coordinate bancarie:
[...];
3) dispone che le spese straordinarie, nell'ordine del 50% ciascuno gravanti sui SIg.ri e , saranno rimborsate dal SI. Parte_1 Controparte_1 [...] in favore della SI.ra entro e non oltre 15 giorni Parte_1 Controparte_1 dall'invio al medesimo del rendiconto, come da Protocollo d'Intesa per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del 02.03.2020, recepito dal Tribunale di L'Aquila.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, il …………………….
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli