Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n.1555/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Trani, Eugenio
Carmine Labella, all'udienza del 01°/04/2025 – all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti – ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo, con riserva di motivazione ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, tra con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. DE SIMONE CARMINE -c.f. C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente-
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e deduzioni nei verbali di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 12/03/2021 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l' , rassegnando contro di esso le seguenti conclusioni: CP_1
“AA) Voglia, per tutte le motivazioni sopra esposte e dedotte in premessa, quivi per economia processuale da intendersi
1
Andria, al pagamento, in favore di della somma di Parte_1
€. 3.328,94 a titolo di TFR dovuto dal per i titoli e le CP_3 motivazioni richieste in atti e in domanda, oltre danno da svalutazione ed interessi di Legge, oltre alla ulteriore somma di
7.755,07, o di quella minore di € 7.150,19, a titolo crediti di lavoro ex art.2 Dlgs n.80/90 (ultime tre mensilità e ratei mensilità aggiuntive), non percepiti dal lavoratore, come specificato sub 1) della premessa, oltre al danno da svalutazione ed interessi di Legge sulla somma rivalutata ex art.429 c.p.c.;
AB) In ogni caso, Voglia condannare esso
[...] di lavoro Controparte_4 ex art.2 Dlgs n.80/90, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
I.1. - A fondamento della sua pretesa economica il ricorrente ha dedotto che, a fronte dell'insolvenza dell'ex datore di lavoro, aveva presentato telematicamente in data 16/01/2020 la sua domanda amministrativa all' – Fondo Garanzia al fine di ottenere il CP_1 pagamento del TFR e dei Crediti di lavoro, nella misura specificata ed accertata nella sentenza n.3945/2019 resa nei confronti della società dal Tribunale di Bari CP_5
Sezione Lavoro;
che aveva corredato la sua domanda amministrativa della necessaria documentazione attestante l'incapienza e l'impossidenza della LADISA PRO SRL in liquidazione;
che aveva ricevuto in data 09/03/2020 richiesta di integrazione documentale da parte dell' (tra cui la copia del decreto del Tribunale CP_1 competente di reiezione di istanza di Fallimento della società debitrice); che, in riscontro alla predetta richiesta, aveva trasmesso in data 12/03/2020 la documentazione richiesta (mandato
2 assistenza, copia documento identità Ragno, copia estratto fascicolo telematico Trib. Bari Sez. Lavoro), evidenziando che non fosse necessaria la presentazione dell'istanza di fallimento, in quanto la fattispecie rientrava nelle ipotesi di cui alla circolare n.74/2008 par.
3.1.2 lett.b) e di cui alla circolare n.32/10 (con riferimento alla lett.b); che, ciononostante, l' CP_1 gli aveva richiesto nuovamente in data 23/04/2020 l'acquisizione e/o produzione da parte sua del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento contro la società che con due note del CP_5
07/05/2020 (ricevute in data 15/05/2020) l' gli aveva CP_1 comunicato il “non accoglimento della domanda” delle domande rivolte al Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR e degli ulteriori crediti di lavoro “non essendo stato dimostrato il requisito della non assoggettabilità al fallimento dell'ex datore di lavoro”; che, consequenzialmente, aveva presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Bari per la declaratoria di fallimento della società che il Tribunale di Bari, con CP_5 provvedimento del 22/06/2020, aveva dichiarato improcedibile il ricorso per effetto dell'art.10 D.L. n.23/2020 conv. in
L.n.40/2020; che in data 08/07/2020 aveva tempestivamente comunicato all' il predetto provvedimento di improcedibilità;
CP_1 che in data 28/07/2020 l' aveva riscontrato la predetta
CP_1 integrazione documentale, sostenendo che il predetto decreto di improcedibilità non era idoneo a dimostrare la non assoggettabilità al fallimento della società ex datrice di lavoro;
che l aveva richiesto ulteriore integrazione documentale,
CP_1 prontamente inviata in data 30/07/2020; che, a fronte della insistenza dell' in ordine alla produzione del richiesto
CP_1 provvedimento di non assoggettabilità a fallimento, aveva presentato in data 03/08/2020 due ricorsi in via amministrativa avverso le due raccomandate di “non accoglimento della domanda”; che in data 04/11/2020 l' aveva comunicato il rigetto del
CP_1 ricorso, in quanto “il decreto di rigetto della istanza di fallimento è obbligatorio per dimostrare che il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale quando non risultano
3 depositati gli ultimi tre bilanci e che quello allegato non è idoneo a dimostrare la non assoggettabilità a fallimento della società ex datrice di lavoro”; che, pertanto, in data 06/08/2020 aveva depositato dinanzi al Tribunale di Bari una nuova istanza di fallimento nei confronti della società che il CP_5
Tribunale di Bari, con provvedimento del 14/12/2020, aveva rigettato l'istanza di fallimento, in quanto la società debitrice era soggetto non fallibile;
che, senza alcun risconto positivo, aveva trasmesso in data 21/12/2020 all' il predetto CP_1 provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento reso dal
Tribunale di Bari;
che, sussistendo i presupposti di legge, ha adito Questo Ufficio Giudicante per ottenere quanto spettante a titolo di TFR e ultime mensilità.
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha eccepito, in CP_1 via preliminare, l'insussistenza di una valida domanda amministrativa (incompletezza); nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto: a) con riferimento alle ultime tre mensilità, trattandosi di credito non rientrante nella copertura del fondo;
b) in generale, per mancanza della prova in merito alla non fallibilità del datore di lavoro e per difetto della prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.
III. - La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
III.1. - In particolare, occorre evidenziare che la prospettazione difensiva di parte resistente è sconfessata dalle emergenze documentali fornite dalla parte ricorrente.
III.2. - Al riguardo, si deve rimarcare che la parte ricorrente ha dedotto e provato che: a) aveva ottenuto in data 07/10/2019 dal
Tribunale di Bari – Sezione Lavoro con sentenza n.3945/2019 la condanna della al pagamento in suo favore della Controparte_5 somma lorda di € 8.051,79 a titolo di TFR e di differenze retributive (all. 4 del fascicolo di parte ricorrente); b) aveva tentato (con esito infruttuoso) di ottenere coattivamente il pagamento di quanto spettante e aveva ricercato, senza esito
4 alcuno, eventuali proprietà immobiliari in capo alla società debitrice (si vedano il verbale di pignoramento negativo del
20/11/2019 e l'ispezione ordinaria per ricerca di proprietà immobiliari negativa del 09/10/2019 – trasmessi telematicamente in data 27/10/2021 unitamente alle note di trattazione scritta); aveva avanzato in data 16/01/2020 istanza di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' , allegando tutta la CP_1 documentazione comprovante lo stato di insolvenza della società debitrice (all.5 del fascicolo di parte ricorrente); c) aveva avanzato, dopo il rigetto del ricorso avanzato in via amministrativa avverso il mancato accoglimento della domanda amministrativa, ricorso contro la stessa società Controparte_5 per ottenere la sua dichiarazione di fallimento (come da provvedimento di rigetto adottato il 14/12/2020 dal Tribunale di
Bari – Sezione Fallimentare – all. 13 del fascicolo di parte ricorrente), documentando la non assoggettabilità a procedura concorsuale della società debitrice [si veda il contenuto del provvedimento di rigetto adottato il 14/12/2020 dal Tribunale di
Bari – Sezione Fallimentare: “rilevato che dalla documentazione contabile e fiscale depositata risulta che la società debitrice, negli ultimi tre esercizi, non ha mai superato le soglie di fallibilità di cui all'art.1, comma 2, 1. fall., dovendo farsi riferimento ai bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza (2017, 2018 e 2019, essendo l'istanza stata depositata nel corso del 2020), in relazione ai quali risultano inferiori al limite normativo sia il parametro dell'attivo patrimoniale, sia quello dei ricavi lordi, sia quello relativo all'esposizione debitoria complessiva, e non potendo, al contrario, valorizzarsi il dato emergente dalla situazione economica provvisoria del 2020; ritenuta, pertanto, che non ricorrano le condizioni per la declaratoria di fallimento, con compensazione delle spese di lite, in considerazione del fatto che la dimostrazione del possesso dei requisiti di non fallibilità è comunque onere del debitore;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di
5 fallimento di cui in premessa. Compensa integralmente le spese del presente giudizio”].
III.3. - Inoltre, in diritto bisogna sottolineare che, secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità [da ultimo Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 1887 del 28/01/2020 (Rv.
656693 - 01)] e di merito [Corte di Appello di Bari – est. Dott.
Sebastiano Gentile, Sentenza n.1634/2020 pubbl. il 03/12/2020 (RG
n. 98/2018)], l'esperimento della via fallimentare non è necessariamente propedeutico all'esecuzione individuale: in altre parole, non è indispensabile che sia il Tribunale fallimentare, rigettando la richiesta del lavoratore, a verificare la non fallibilità del datore di lavoro inadempiente.
La ricognizione di tale caratteristica può avvenire, successivamente e in modo incidentale, nella controversia tra il lavoratore – il quale abbia tentato direttamente l'esecuzione individuale – e l' ; anche perché il criterio CP_1 dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali, dettato dall'art.2, comma 5, L. n.297/82, non è subordinato, ma ha una pari collocazione, beninteso, nell'ambito in cui è applicabile
[Cass. 08/05/2008, n.11379: «il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l' , è tenuto CP_1
a verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto a esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto a esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità»; Cass. 27/10/2009,
n.22647: «a norma dell'art. 2, commi dal primo al settimo, della legge 29 maggio 1982, n.297, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alle disposizioni di cui al R.D.
6 16 marzo 1942, n.267, il lavoratore, per potere ottenere l'immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda) del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l' , deve provare, oltre alla CP_1 cessazione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui versa quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore); viceversa, ove non sia possibile l'applicazione della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva di cui all'art. 1 del R.D.
n.267 del 1942, il lavoratore, allo scopo sopra indicato, oltre alla prova dell'avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l'esperimento di una procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore»; Cass. 29/05/2012, n.8529: «ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' , alle condizioni CP_1 previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva»].
In sintesi, questa giurisprudenza colloca la questione della non fallibilità del datore di lavoro sul piano dell'onere probatorio
7 incombente al lavoratore/attore in seno alla controversia previdenziale contro l' . CP_1
Peraltro, la Suprema Corte ha emesso (almeno) una sentenza orientata a configurare l'intervento del Tribunale fallimentare come una condizione necessaria: «in tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall' , la verifica da parte del Tribunale CP_1 fallimentare della non fallibilità dell'imprenditore, ex art. 15, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942, costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, per l'accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992» (Cass., ord., n. 21734 del 06/09/2018).
Tale pronuncia fa leva sulla norma che disciplina in sede fallimentare l'ipotesi di esiguità del credito (art. 15, u.c.,
r.d. 267/42: «non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila...»), giungendo alla conclusione che la assoggettabilità o meno del datore di lavoro alla procedura concorsuale deve essere accertata dal competente Tribunale fallimentare «in ragione di una soglia di rilevanza dell'insolvenza riferita all'indebitamento complessivo della impresa e non alla posizione del creditore istante per il fallimento».
Sennonchè l'interpretazione di Cass. 21734/18, da un lato, sotto il profilo delle regole processuali, collide con la regola generale dell'accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c., secondo cui il giudice scrutina le questioni pregiudiziali, con la sola eccezione dei casi in cui si debba deciderle «con efficacia di giudicato … per legge o per esplicita domanda» della parte che vanti al riguardo un interesse che travalica la controversia;
dall'altro, rischia di vanificare in concreto la finalità di
“socializzazione del rischio dell'insolvenza” del datore di lavoro
(Cass. 21/12/2001, n. 16155), sottesa all'istituzione del fondo
8 di garanzia nella prospettiva di una maggiore tutela dei CP_1 lavoratori sollecitata dalla direttiva CE 987/80.
Al riguardo, bisogna innanzitutto considerare l'oggettiva difficoltà per il lavoratore di avere accesso alla documentazione dell'azienda o ditta ex datrice, avente natura contabile e contenente riscontri precisi non reperibili aliunde, dalla quale desumere i requisiti infratriennali della fallibilità previsti dall'art.1, comma 2, lettere “a” (attivo patrimoniale annuo superiore a € 300.000), “b” (ricavo lordo annuo superiore a €
200.000) e “c” (debiti scaduti oltre € 500.000).
Inoltre, il rigetto della richiesta di fallimento può comportare la responsabilità del creditore istante a titolo di spese del procedimento e di responsabilità aggravata (art. 22, comma 2, r.d.
267/42).
Siffatto esito, d'altro canto, per effetto del complessivo ripensamento valoriale e giuridico che ha trasformato il fallimento in una «liquidazione giudiziale» (cfr. legge delega
19/10/2017, n.155, e d.lgs 12/01/2019, n.14), è divenuto più probabile, ostando all'avvio della procedura concorsuale sia la menzionata maggiore delimitazione della condizione soggettiva di cui all'art.1 r.d. 267/42, sia la condizione oggettiva ex art. 15 consistente nella c.d. esiguità dell'esposizione debitoria, alla quale, quindi, sembra doversi assegnare nella disamina un ruolo avente significato opposto, rispetto al rilievo che supporta Cass.
21734/18.
Le riforme degli ultimi anni suggeriscono di aggiungere una considerazione circa l'inutilità della procedura fallimentare in molti casi, rilevando sotto questo profilo l'introduzione dell'ipotesi di chiusura anticipata a seguito dell'accertata insufficienza dell'attivo ai sensi dell'art.118, comma 1, n. 4,
r.d. 267/42.
Infine, deriverebbe un considerevole allungamento dei tempi di attuazione dei crediti retributivi del lavoratore – destinati al soddisfacimento di primarie esigenze di vita della persona e della di lui famiglia, nella specie, in una situazione connotata per
9 definizione dalla perdita del posto e del reddito – se, prima dell'accesso al fondo di garanzia, si imponesse sempre l'esperimento dell'istruttoria prefallimentare e poi eventualmente anche di una procedura esecutiva individuale.
Di recente, la S.C. (Cass. 28/01/2020, n.1887), ritornando all'orientamento pregresso, ha statuito: «in tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall' , il presupposto della non CP_1 assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori».
Il recente ripensamento della Corte regolatrice consente di aggiungere ulteriori spunti argomentativi ai profili già esaminati dianzi in disaccordo con il criterio adottato da Cass. 1887/20: A)
«rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale cui è tenuto il Fondo di garanzia, la verifica della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali … è una questione che nessuna delle parti del processo potrebbe validamente chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato, dal momento che, svolgendosi la controversia previdenziale tra il lavoratore assicurato e l'ente previdenziale chiamato al pagamento ed essendo il datore di lavoro terzo estraneo a tale vicenda, l'accertamento che in essa dovesse essere compiuto circa la sua non assoggettabilità a fallimento non potrebbe mai far stato nei suoi confronti, in considerazione dei limiti soggettivi del giudicato stesso»; B) la tesi secondo cui l'eventuale superamento della soglia debitoria complessiva di €
30.000 potrebbe essere accertata soltanto in sede fallimentare nel concorso degli altri creditori, in realtà, vale soltanto a porre
«un problema di prova, nel senso che, ad es., non si potrebbe ritenere provata la non assoggettabilità a fallimento di un imprenditore commerciale sulla base della mera allegazione, da
10 parte del lavoratore assicurato che chieda l'intervento del Fondo, di un credito di importo inferiore alla soglia definita dall'art. 15, ult. co., l. fall.»; C) nei gradi del processo successivi al primo, conta pure il tipo di doglianza che l' abbia CP_1 prospettato, se parte impugnante, essendo necessaria la contestazione circa «la bontà dell'accertamento eseguito» nella sentenza gravata sulla «non ricorrenza in concreto delle condizioni per l'assoggettabilità a fallimento» del datore di lavoro, mentre non basta la mera censura «che a tale accertamento» abbia «proceduto il giudice» previdenziale del grado precedente
«piuttosto che il tribunale fallimentare».
III.4. - In applicazione dei predetti principi alla presente controversia, si ritiene, come innanzi anticipato, che la parte ricorrente ha documentato (già in sede amministrativa) in maniera idonea e sufficiente, oltre alla non assoggettabilità al fallimento della società debitrice, lo stato di insolvenza di quest'ultima ai fini dell'attivazione della tutela previdenziale apprestata dal fondo di garanzia. CP_1
In ordine alla latitudine del dovere di diligenza esigibile dal lavoratore/creditore procedente, è «stato … precisato … che, trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità (Cass. n.
9108/07)»; con la conseguenza che deve escludersi «la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali» (da ultimo, Cass. 07/07/2020,
n.14020).
Né l' ha fornito elementi di prova idonei a contrastare la CP_1 documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
III.5. - Infine, occorre evidenziare che la S.C. (Cass.
19/04/2010, n.9231), occupandosi del fondo di garanzia, ha ritenuto che il potere di organizzazione e regolamentazione
11 attribuito dalla legge all' , in riferimento alla CP_1 determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore.
III.6. - Ciò detto in merito alla prova dell'insolvenza della società debitrice non assoggettabile a fallimento, non è meritevole di accoglimento neppure la doglianza dell' , secondo CP_1 cui con riferimento alle ultime tre mensilità, il credito preteso non rientrerebbe nella copertura del fondo.
Invero, ai fini della copertura del fondo per i crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, occorre premettere che le ultime tre mensilità di retribuzione devono rientrare nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
III.6.1. - Al riguardo, secondo l'autorevole orientamento della
S.C. condiviso dallo scrivente [Cass. Sez. Lav., Sentenza n.33550 del 15/11/2022 (Rv. 666212 - 01)], «In caso di insolvenza del datore di lavoro, sono indennizzabili dall' , quale gestore CP_1 dell'apposito Fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982, gli ultimi tre mesi di retribuzione, purché rientranti nell'arco temporale di dodici mesi, da computarsi a ritroso dalla proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione cui abbia fatto seguito la domanda giudiziale del lavoratore;
infatti, sebbene tale termine annuale abbia funzione sollecitatoria, valendo ad istituire un collegamento causale fra insolvenza e mancato pagamento delle retribuzioni, alla luce degli artt. 410 e
12 412 bis c.p.c., "ratione temporis" applicabili, l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione rappresentava una necessaria condizione di procedibilità della successiva tutela giudiziaria in deroga al diritto di azione di cui all'art. 24
Cost., la cui durata non può andare a danno del lavoratore».
III.6.2. - In applicazione della predetta disciplina normativa, si ritiene che gli ultimi tre mesi di retribuzione richiesti dalla parte ricorrente rientrino nell'arco temporale di dodici mesi prescritto dalla legge, in quanto il pagamento delle predette ultime tre mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 era stato già richiesto in data 26/07/2012 con il ricorso monitorio
(rigettato), dopo aver avanzato richiesta di tentativo di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Bari,
a cui era seguito il deposito del ricorso ex art.414 c.p.c., da cui aveva tratto origine il giudizio contrassegnato con il n.11518/2013 R.G., che era stato definito con sentenza n.3945/2019 del 07/10/2019 di accoglimento della domanda attorea [si vedano al riguardo i seguenti atti trasmessi telematicamente in data
27/10/2021 unitamente alle note di trattazione scritta: la raccomandata a.r. del 16/12/2011 per tentativo di conciliazione presso Direzione territoriale del Lavoro;
il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto il 26/07/2012 al n.4260/2012 R.G.
(rigettato); ricorso ordinario iscritto al n.11518/2013 R.G. definito con sentenza n.3945/2019 del 07/10/2019 di accoglimento della domanda attorea].
III.7. - Per le ragioni innanzi esposte, deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere dall' il CP_1 pagamento l'importo spettante a titolo di TFR e di ultime tre mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla sorte capitale, salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91.
III.8. - In merito alla quantificazione delle somme spettanti alla parte ricorrente per complessivi Euro 6.828,08, occorre evidenziare che gli importi spettanti a titolo di ultime tre mensilità risultano (trasfusi sostanzialmente nella motivazione
13 della sentenza n.3945/2019 di condanna della società debitrice e) documentati attraverso le corrispondenti buste paga di luglio
(Euro 1.736,00), agosto (Euro 1.759,00) e settembre (Euro
1.650,08), mentre quello spettante a titolo di TFR (pari ad Euro
1.683,00) è stato riconosciuto nel suo esatto ammontare dall' CP_1 nella sua memoria difensiva [si veda quanto dedotto a pag.8: “In ogni caso, in via di estremo subordine, si rappresenta che l'importo del TFR maturato nel periodo di lavoro dal 06.08.2010 al
27.09.2011 è di € 1.683,00 e non di € 3.328,94. L'importo di €
3.328,94 richiesto nelle domande telematiche e nel presente ricorso a titolo di TFR è errato perché comprensivo della tredicesima (l'importo netto accertato in sentenza del TFR comprensivo dei ratei di tredicesima è di € 2.613,71)”].
III.9. - In conclusione, la domanda deve essere accolta per quanto di ragione con la consequenziale condanna dell' a CP_1 corrispondere in favore della parte ricorrente l'importo di Euro
6.828,08 a titolo di ultime tre mensilità e TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla sorte capitale, salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91.
IV. - Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014
e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento
(Euro 5.200,01-26.000,00) secondo valori prossimi ai minimi tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria – vanno poste a carico dell' secondo soccombenza con distrazione nei confronti del CP_1 procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere in favore della parte CP_1 ricorrente l'importo complessivo di Euro 6.828,08 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla sorte capitale, salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
14 -condanna l' a rifondere in favore della parte ricorrente CP_1 le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario;
-fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Trani, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Eugenio Carmine Labella)
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