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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 921/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE Oggi 19/02/2025, alle ore 11:37, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. ALIMENTO ADRIANO;
Parte_1
Per essuno compare, contumace;
Controparte_1 Il ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi alle deduzioni e argomentazioni svolte. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e riportandosi alle domande, principali e subordinata. Il procuratore della ricorrente si dichiara antistatario. La parte discute la causa rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi al rispettivo atto. Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 921/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ALIMENTO ADRIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., depositato in data 05/12/2024, parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, impugnando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato a mezzo lettera raccomandata a mano datata 29.08.2024, ricevuta lo stesso giorno, in quanto illegittimo per insussistenza del fatto, domandando all'uopo la tutela ex art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 23/2015 nella misura di 15 mensilità della retribuzione lorda di riferimento ed impugnando la revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo datata 16.10.2024, ricevuta lo stesso giorno, in quanto illegittima e domandando all'uopo la condanna della resistente al pagamento della retribuzione, pari a due mensilità lorde, ovvero € 3.270,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Dedotto di aver lavorato per come apprendista (da ultimo quale lavoratore CP_1 Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato, qualifica di impiegato, mansioni di “commesso di vendita”, inquadramento nel livello 5° del C.C.N.L. Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi), con orario di lavoro part time al 75%, a partire dal 27.12.2019 (data di assunzione), ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“RICORRE All'Ill.mo Tribunale di Lodi - in funzione di Giudice del lavoro - affinché Voglia fissare l'udienza di cui all'art. 415 c.p.c. e segg. alla quale dovrà comparire la (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in San Miniato (PI), alla Via Cascina Lari n. 20; contestualmente la INVITA a costituirsi nei modi e nei termini di legge e con l'avvertenza che, in difetto, si procederà in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI In via principale: - accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato dalla alla Sig.ra per i motivi esposti in narrativa- accertare e dichiarare Controparte_1 Parte_1
l'illegittimità e l'inefficacia della revoca del licenziamento intimato dalla alla Sig.ra Controparte_1 [...] per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire Parte_1 Parte_1
Pag. 2 di 8 una indennità economica pari a 15 mensilità per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, condannare la
[...]
a versare in favore della Sig.ra la somma complessiva di Euro 24.525,30 oltre interessi Controparte_1 Parte_1 legali e rivalutazione monetaria. In via subordinata: - nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle domande spiegate in via principale;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia della revoca del licenziamento intimato dalla alla Sig.ra per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che Controparte_1 Parte_1 il rapporto di lavoro tra la Sig.ra e la è ancora in essere e, pertanto, - Parte_1 Controparte_1 condannare la a versare lo stipendio dal 10 ottobre 2024 sino alla data dell'effettivo licenziamento Controparte_1 ovvero alla data del deposito del ricorso corrispondente a due mensilità e cioè Euro 3.270,04 lordi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
La società convenuta non si è costituita nel presente giudizio (nonostante la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza all'indirizzo ini-pec) ed il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
I fatti di causa meritano di essere riepilogati secondo il seguente ordine.
La ricorrente riceveva una lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo datata 29.08.2024 avente quale oggetto: “risoluzione del rapporto di lavoro”, in cui le è stato comunicato il recesso “per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, e così per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3, legge 604/66. Con il prossimo 06/10/2024, infatti, l'esercizio commerciale di CA
LA, presso cui presta la Sua Collaborazione, cesserà l'attività, con riconsegna dei locali da noi fin qui condotti in locazione alla società proprietaria. L'andamento commerciale, del negozio di CA LA e la complessa situazione generale del comparto retail non consente la ricollocazione in altri negozi e impone all'azienda una generale necessità di riduzione del numero degli addetti. Il licenziamento avrà effetto a decorrere dal termine del periodo di preavviso contrattuale, con ultimo giorno di lavoro il 10/10/2024 a cui seguirà la regolare liquidazione delle spettanze di fine rapporto” (doc. n. 2 ric.).
La ricorrente impugnava il licenziamento con lettera del 11.10.2024, contestando la sussistenza del motivo del recesso ed i suoi presupposti, lamentando la violazione del dovere di reimpiego ed al contempo ponendosi a disposizione della società per svolgere attività di lavoro anche fuori dal locale del
Centro Commerciale di CA LA (doc. n. 3 ric.).
La società resistente, a mezzo lettera raccomandata a/r datata 16.10.2024 ed avente quale oggetto: “revoca del licenziamento per g.m.o. comunicato con lettera del 28.08.2024”, revocava il licenziamento (“ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs. 23/2015, all'esito della impugnazione del licenziamento in oggetto formulata con lettera dell'Avv. Alimento dell'11 ottobre u.s., Le comunichiamo la revoca del licenziamento medesimo. Stante la chiusura dell'esercizio commerciale di CA LA a cui lei era addetta, Le comunichiamo altresì la Sua adibizione presso il nostro negozio di LA -C.C. Merlata Bloom- via Daimler 61, con le medesime mansioni, orario di lavoro e livello di inquadramento, e dunque alle stesse condizioni contrattuali, a decorrere dal giorno seguente al ricevimento della presente”,
Pag. 3 di 8 doc. n. 4 ric.). Parte_ Si noti che in tale comunicazione la contumace: a) revocava il licenziamento per b) trasferiva la ricorrente al punto vendita del Centro Commerciale “Merlata Bloom”.
La ricorrente impugnava la revoca del licenziamento, a mezzo lettera datata 28.10.2024, ravvisando discontinuità nelle condizioni di lavoro comunicate nella lettera di revoca, in quanto il mutamento del luogo di lavoro (da CA LA a ) avrebbe comportato una modifica sostanziale Controparte_2 del rapporto, da ritenersi quale nuova proposta di lavoro, non accettata dalla lavoratrice.
Con successiva lettera datata 23.10.2024, la società contumace: “facendo riferimento e seguito alla nostra revoca del licenziamento, da lei ricevuta il 17.10.2024 con la quale la abbiamo destinata provvisoriamente presso il negozio di
LA – C.C. Merlata “Bloom” – via Daimler 61- data la chiusura del negozio di CA LA a cui Lei era addetta prima del licenziamento – rimasta priva di qualunque riscontro anche operativo per comunicarLe la Sua destinazione presso il nostro negozio di Carugate-Carosello, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della presente” (doc. n. 6 ric.).
La ricorrente impugnava anche la suddetta comunicazione, censurando il presupposto illegittimo della revoca del licenziamento del 16.10.2024 in precedenza comunicata e ravvisando una modifica (parziale) delle condizioni introdotte con la lettera di revoca, reiterando le argomentazioni spese nella lettera di impugnazione del 28.10.2024 (doc. n. 7 ric.).
Così sinteticamente chiariti i fatti di causa quali emergenti dalla serie di comunicazioni prodotte, occorre ripercorrere la normativa speciale (soprattutto derogatoria rispetto ai principi del c.c.) che regola l'istituto della revoca del licenziamento.
L'art. 18 comma 10 della L. n. 300/1970 prevede: “nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo”.
L'art. 5 del d.lgs. n. 23/2015 (applicabile alla fattispecie ratione temporis per la data di assunzione della ricorrente), stabilisce: “nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto”.
Dall'art. 5 cit. applicabile alla fattispecie – derogatorio rispetto ai principi del c.c.- si evince che l'unica condizione prevista per la legittimità della revoca è il rispetto del termine temporale di 15 giorni dalla comunicazione al datore dell'impugnazione del licenziamento;
la previsione, a ben vedere, non impone al datore di lavoro di rispettare le medesime condizioni di lavoro e la questione è superflua alla luce dell'effetto ripristinatorio del rapporto di lavoro imputato alla revoca del licenziamento, rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità alle condizioni ovviamente pregresse.
Orbene, la società contumace ha inviato la revoca del licenziamento nel rispetto del termine di legge,
Pag. 4 di 8 unica condizione prevista dalla legge per la legittimità della revoca.
La comunicazione di revoca del licenziamento per con indicazione delle medesime condizioni, Pt_2 medesime mansioni, medesimo orario di lavoro ed inquadramento, eccetto per il luogo di lavoro, giustificato dalla pacifica e non contestata intervenuta chiusura del punto vendita a CA LA) è intercorsa in data 16.10.2024, a distanza di 5 giorni dalla data dell'impugnazione del licenziamento, datato
11.10.2024 e a distanza di 6 giorni dalla produzione degli effetti del licenziamento del 29.08.2024
(10.10.2024), decorso il periodo di preavviso (docc. nn. 2, 3, 4 ric.).
La soluzione è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato: “la revoca del licenziamento costituisce un diritto potestativo del datore di lavoro, che determina il ripristino ex tunc del rapporto senza necessità di una manifestazione di volontà da parte del lavoratore e senza che essa sia fonte di risarcimento del danno. Per provocare l'effetto ripristinatorio del rapporto in termini di revoca del licenziamento, essa deve essere effettuata entro il termine massimo di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione dello stesso. Nel caso della revoca del licenziamento, è sufficiente il mero invio della revoca al lavoratore nel termine prescritto e non anche la ricezione da parte dello stesso nel medesimo termine” (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 14/06/2024, n. 16630).
La Corte di Cassazione ha altresì argomentato, condivisibilmente: “la previsione della possibilità di revoca del licenziamento, nei termini e con gli effetti di cui all'art. 18, comma 10, st. lav., introdotto dalla l. n. 92 del 2012, è finalizzata a favorire il ripensamento del datore di lavoro, così da sottrarlo alle conseguenze sanzionatorie per il caso di recesso illegittimo, senza che il dato testuale della norma ovvero la sua "ratio" consentano di configurare un divieto generale di revoca del licenziamento oltre i limiti temporali ivi indicati […]” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 21/05/2018,
n. 12448).
Applicando quanto espresso dalla Corte di Cassazione, la revoca del licenziamento ha ripristinato retroattivamente il rapporto di lavoro della ricorrente, il che priva di interesse ad agire l'impugnazione del licenziamento.
Consegue che la ricorrente, a causa della revoca, è ancora alle dipendenze della contumace e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 23/2015, non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal decreto.
È dunque inammissibile la domanda di impugnazione del licenziamento.
Sia da osservarsi che la revoca è legittima, perché l'unico aspetto di difformità offerto dal mutamento del luogo di lavoro è giustificato dalla chiusura (pacifica) del punto vendita di CA LA e dall'ottemperanza (successiva al recesso) all'obbligo di reimpiego, oltre che per venire incontro alla disponibilità manifestata dalla ricorrente a riprendere il lavoro in altre sedi della resistente, compresa la sede del C.C. c.d. “Merlata Bloom”, nei cui negozi la stessa, come dichiarato nella impugnazione del licenziamento datata 11.10.2024 e confermato nei capitoli di prova in calce al ricorso (pag. 11), ha sostituito dei dipendenti nel mese di luglio 2024. Non si tratterebbe dunque di una variazione essenziale delle condizioni di lavoro tale da rappresentare una nuova proposta contrattuale a tutti gli effetti, anche
Pag. 5 di 8 per difetto di completezza della proposta, oltre che per contrasto con il regime stesso dell'istituto della revoca (che deroga ai principi del c.c.), infine per il suo oggetto: alla ricorrente viene proposta una sede di lavoro dove ha già operato in passato e che appartiene a differente società ma totalmente controllata dalla contumace, sul presupposto della chiusura del punto vendita di CA LA.
In aggiunta, la prosecuzione del rapporto a seguito della revoca che ha prodotto effetti ex tunc, impedisce di ravvisare una “nuova proposta di contratto”, di cui non è chiarito da cosa possa desumersi né quale contenuto possa avere.
Nella comunicazione di revoca, in forza dell'effetto ripristinatorio del rapporto di lavoro, la società ha chiaramente assicurato alla ricorrente le medesime mansioni ed orario di lavoro e non vi è motivo per non ritenere che il riferimento sia alle mansioni concretamente svolte ed al livello di inquadramento corrispondente.
Ancora, la revoca non necessita poi di una adesione del lavoratore, essendo espressione di un diritto potestativo del datore di lavoro.
Nella comunicazione di revoca e nella comunicazione successiva del 23.10.2024 la società dispone due trasferimenti della lavoratrice (non impugnati espressamente).
Risulta evidente, leggendo la seconda missiva, avente quale oggetto: “destinazione”, che la contumace, richiamando la comunicazione di revoca per la parte in cui era stato disposto il trasferimento al negozio del Centro Commerciale c.d. “Merlata Bloom”, con mutamento del luogo di lavoro, destina la ricorrente al negozio di Carugate-Carosello, manifestando quella che è una volontà di trasferimento e non di (ulteriore) revoca di un licenziamento già revocato (doc. n. 6 ric.).
Anzi, la seconda comunicazione rappresenta un superamento della prima comunicazione nella parte in cui dispone il trasferimento del dipendente ad un nuovo punto vendita, unità locale appartenente alla contumace (si veda la visura camerale).
L'art. 2103 c.c., per quel che rileva, prevede al comma 8: “il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
La ragione organizzativa a base del trasferimento è comprovata dalla cessazione dell'attività presso la sede sita a CA LA, circostanza riconosciuta dalla ricorrente che ha comportato la destinazione della stessa prima allo store del C.C. c.d. “Merlata Bloom”, dove opera differente società totalmente posseduta dall'odierna contumace (si veda la visura camerale prodotta su ordine del Giudice, doc. n. 11 ric.), infine, come da seconda comunicazione, nel negozio di Carugate-Carosello.
Con il secondo trasferimento, la società datrice di lavoro ha optato per la destinazione della lavoratrice ad un punto vendita gestito direttamente dalla stessa e non da altra società formalmente terza (seppur, si ribadisce, tali società siano collegate: è posseduta integralmente da Controparte_3 Controparte_1 si vedano le visure camerali prodotte su ordine del Giudice).
La ricorrente sostiene (capo 3 del ricorso) che se il Tribunale dovesse qualificare come revoca la seconda
Pag. 6 di 8 missiva del 23.10.2024, la ricorrente dovrebbe ritenersi ancora dipendente della resistente contumace, avendo diritto alla retribuzione per i due mesi di offerta della prestazione di lavoro, pari ad € 3.270,04 lordi.
L'argomentazione, pur esposta in termini impropri, merita di essere condivisa con le precisazioni che si vengono ad esporre.
La ricorrente è, in effetti, ancora dipendente della società ed ha offerto la rispettiva prestazione di lavoro nella lettera di impugnazione del licenziamento, mettendo in mora il datore di lavoro, tenuto al pagamento della retribuzione, che però è pari ad una sola mensilità per il mese di ottobre del 2024 (€ 1.635,02 lordi, pari alla metà di € 3.270,04 lordi).
Il rifiuto opposto dalla lavoratrice al primo trasferimento comunicato nella lettera di revoca del
16.10.2024, ripristinatoria del rapporto di lavoro con effetto retroattivo al 10.10.2024, è giustificato dalla presenza nel negozio di “Merlata Bloom” di differente società seppur sia posseduta Controparte_3 interamente dalla contumace).
Stessa cosa non può dirsi per il rifiuto opposto alla seconda missiva di destinazione che non rappresenta una revoca ma un legittimo trasferimento non impugnato come tale e nel quale la ricorrente reitera le argomentazioni della nuova proposta contrattuale, da non condividersi alla luce del dettato normativo (v. doc. n. 7 ric.), opponendo un rifiuto che non è giustificato e che non da titolo alla retribuzione per il secondo mese domandato.
In conclusione, la società contumace deve essere condannata a pagare alla ricorrente l'importo lordo di €
1.635,02 a titolo di retribuzione per il solo mese di ottobre, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
il ricorso non deve essere accolto per il resto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
Al riguardo sono considerati nella liquidazione i seguenti parametri: - il valore della domanda secondo quanto riconosciuto alla ricorrente;
- la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio
(detratta la liquidazione per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi). Compenso distratto in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la società contumace a pagare alla ricorrente l'importo lordo di € Controparte_1
1.635,02 a titolo di retribuzione come da parte motiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo;
2) dichiara inammissibile per il resto il ricorso;
Pag. 7 di 8 3) condanna altresì la parte contumace al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 per competenze professionali, spese generali nella misura del
15% ex art. 2 comma 2 del D.M. n. 55/2014 e ss. mod., oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore del procuratore della ricorrente, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE Oggi 19/02/2025, alle ore 11:37, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. ALIMENTO ADRIANO;
Parte_1
Per essuno compare, contumace;
Controparte_1 Il ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi alle deduzioni e argomentazioni svolte. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e riportandosi alle domande, principali e subordinata. Il procuratore della ricorrente si dichiara antistatario. La parte discute la causa rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi al rispettivo atto. Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 921/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ALIMENTO ADRIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., depositato in data 05/12/2024, parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, impugnando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato a mezzo lettera raccomandata a mano datata 29.08.2024, ricevuta lo stesso giorno, in quanto illegittimo per insussistenza del fatto, domandando all'uopo la tutela ex art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 23/2015 nella misura di 15 mensilità della retribuzione lorda di riferimento ed impugnando la revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo datata 16.10.2024, ricevuta lo stesso giorno, in quanto illegittima e domandando all'uopo la condanna della resistente al pagamento della retribuzione, pari a due mensilità lorde, ovvero € 3.270,04, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Dedotto di aver lavorato per come apprendista (da ultimo quale lavoratore CP_1 Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato, qualifica di impiegato, mansioni di “commesso di vendita”, inquadramento nel livello 5° del C.C.N.L. Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi), con orario di lavoro part time al 75%, a partire dal 27.12.2019 (data di assunzione), ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“RICORRE All'Ill.mo Tribunale di Lodi - in funzione di Giudice del lavoro - affinché Voglia fissare l'udienza di cui all'art. 415 c.p.c. e segg. alla quale dovrà comparire la (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in San Miniato (PI), alla Via Cascina Lari n. 20; contestualmente la INVITA a costituirsi nei modi e nei termini di legge e con l'avvertenza che, in difetto, si procederà in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI In via principale: - accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato dalla alla Sig.ra per i motivi esposti in narrativa- accertare e dichiarare Controparte_1 Parte_1
l'illegittimità e l'inefficacia della revoca del licenziamento intimato dalla alla Sig.ra Controparte_1 [...] per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire Parte_1 Parte_1
Pag. 2 di 8 una indennità economica pari a 15 mensilità per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, condannare la
[...]
a versare in favore della Sig.ra la somma complessiva di Euro 24.525,30 oltre interessi Controparte_1 Parte_1 legali e rivalutazione monetaria. In via subordinata: - nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle domande spiegate in via principale;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia della revoca del licenziamento intimato dalla alla Sig.ra per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che Controparte_1 Parte_1 il rapporto di lavoro tra la Sig.ra e la è ancora in essere e, pertanto, - Parte_1 Controparte_1 condannare la a versare lo stipendio dal 10 ottobre 2024 sino alla data dell'effettivo licenziamento Controparte_1 ovvero alla data del deposito del ricorso corrispondente a due mensilità e cioè Euro 3.270,04 lordi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
La società convenuta non si è costituita nel presente giudizio (nonostante la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza all'indirizzo ini-pec) ed il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
I fatti di causa meritano di essere riepilogati secondo il seguente ordine.
La ricorrente riceveva una lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo datata 29.08.2024 avente quale oggetto: “risoluzione del rapporto di lavoro”, in cui le è stato comunicato il recesso “per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, e così per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3, legge 604/66. Con il prossimo 06/10/2024, infatti, l'esercizio commerciale di CA
LA, presso cui presta la Sua Collaborazione, cesserà l'attività, con riconsegna dei locali da noi fin qui condotti in locazione alla società proprietaria. L'andamento commerciale, del negozio di CA LA e la complessa situazione generale del comparto retail non consente la ricollocazione in altri negozi e impone all'azienda una generale necessità di riduzione del numero degli addetti. Il licenziamento avrà effetto a decorrere dal termine del periodo di preavviso contrattuale, con ultimo giorno di lavoro il 10/10/2024 a cui seguirà la regolare liquidazione delle spettanze di fine rapporto” (doc. n. 2 ric.).
La ricorrente impugnava il licenziamento con lettera del 11.10.2024, contestando la sussistenza del motivo del recesso ed i suoi presupposti, lamentando la violazione del dovere di reimpiego ed al contempo ponendosi a disposizione della società per svolgere attività di lavoro anche fuori dal locale del
Centro Commerciale di CA LA (doc. n. 3 ric.).
La società resistente, a mezzo lettera raccomandata a/r datata 16.10.2024 ed avente quale oggetto: “revoca del licenziamento per g.m.o. comunicato con lettera del 28.08.2024”, revocava il licenziamento (“ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs. 23/2015, all'esito della impugnazione del licenziamento in oggetto formulata con lettera dell'Avv. Alimento dell'11 ottobre u.s., Le comunichiamo la revoca del licenziamento medesimo. Stante la chiusura dell'esercizio commerciale di CA LA a cui lei era addetta, Le comunichiamo altresì la Sua adibizione presso il nostro negozio di LA -C.C. Merlata Bloom- via Daimler 61, con le medesime mansioni, orario di lavoro e livello di inquadramento, e dunque alle stesse condizioni contrattuali, a decorrere dal giorno seguente al ricevimento della presente”,
Pag. 3 di 8 doc. n. 4 ric.). Parte_ Si noti che in tale comunicazione la contumace: a) revocava il licenziamento per b) trasferiva la ricorrente al punto vendita del Centro Commerciale “Merlata Bloom”.
La ricorrente impugnava la revoca del licenziamento, a mezzo lettera datata 28.10.2024, ravvisando discontinuità nelle condizioni di lavoro comunicate nella lettera di revoca, in quanto il mutamento del luogo di lavoro (da CA LA a ) avrebbe comportato una modifica sostanziale Controparte_2 del rapporto, da ritenersi quale nuova proposta di lavoro, non accettata dalla lavoratrice.
Con successiva lettera datata 23.10.2024, la società contumace: “facendo riferimento e seguito alla nostra revoca del licenziamento, da lei ricevuta il 17.10.2024 con la quale la abbiamo destinata provvisoriamente presso il negozio di
LA – C.C. Merlata “Bloom” – via Daimler 61- data la chiusura del negozio di CA LA a cui Lei era addetta prima del licenziamento – rimasta priva di qualunque riscontro anche operativo per comunicarLe la Sua destinazione presso il nostro negozio di Carugate-Carosello, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della presente” (doc. n. 6 ric.).
La ricorrente impugnava anche la suddetta comunicazione, censurando il presupposto illegittimo della revoca del licenziamento del 16.10.2024 in precedenza comunicata e ravvisando una modifica (parziale) delle condizioni introdotte con la lettera di revoca, reiterando le argomentazioni spese nella lettera di impugnazione del 28.10.2024 (doc. n. 7 ric.).
Così sinteticamente chiariti i fatti di causa quali emergenti dalla serie di comunicazioni prodotte, occorre ripercorrere la normativa speciale (soprattutto derogatoria rispetto ai principi del c.c.) che regola l'istituto della revoca del licenziamento.
L'art. 18 comma 10 della L. n. 300/1970 prevede: “nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo”.
L'art. 5 del d.lgs. n. 23/2015 (applicabile alla fattispecie ratione temporis per la data di assunzione della ricorrente), stabilisce: “nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto”.
Dall'art. 5 cit. applicabile alla fattispecie – derogatorio rispetto ai principi del c.c.- si evince che l'unica condizione prevista per la legittimità della revoca è il rispetto del termine temporale di 15 giorni dalla comunicazione al datore dell'impugnazione del licenziamento;
la previsione, a ben vedere, non impone al datore di lavoro di rispettare le medesime condizioni di lavoro e la questione è superflua alla luce dell'effetto ripristinatorio del rapporto di lavoro imputato alla revoca del licenziamento, rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità alle condizioni ovviamente pregresse.
Orbene, la società contumace ha inviato la revoca del licenziamento nel rispetto del termine di legge,
Pag. 4 di 8 unica condizione prevista dalla legge per la legittimità della revoca.
La comunicazione di revoca del licenziamento per con indicazione delle medesime condizioni, Pt_2 medesime mansioni, medesimo orario di lavoro ed inquadramento, eccetto per il luogo di lavoro, giustificato dalla pacifica e non contestata intervenuta chiusura del punto vendita a CA LA) è intercorsa in data 16.10.2024, a distanza di 5 giorni dalla data dell'impugnazione del licenziamento, datato
11.10.2024 e a distanza di 6 giorni dalla produzione degli effetti del licenziamento del 29.08.2024
(10.10.2024), decorso il periodo di preavviso (docc. nn. 2, 3, 4 ric.).
La soluzione è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato: “la revoca del licenziamento costituisce un diritto potestativo del datore di lavoro, che determina il ripristino ex tunc del rapporto senza necessità di una manifestazione di volontà da parte del lavoratore e senza che essa sia fonte di risarcimento del danno. Per provocare l'effetto ripristinatorio del rapporto in termini di revoca del licenziamento, essa deve essere effettuata entro il termine massimo di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione dello stesso. Nel caso della revoca del licenziamento, è sufficiente il mero invio della revoca al lavoratore nel termine prescritto e non anche la ricezione da parte dello stesso nel medesimo termine” (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 14/06/2024, n. 16630).
La Corte di Cassazione ha altresì argomentato, condivisibilmente: “la previsione della possibilità di revoca del licenziamento, nei termini e con gli effetti di cui all'art. 18, comma 10, st. lav., introdotto dalla l. n. 92 del 2012, è finalizzata a favorire il ripensamento del datore di lavoro, così da sottrarlo alle conseguenze sanzionatorie per il caso di recesso illegittimo, senza che il dato testuale della norma ovvero la sua "ratio" consentano di configurare un divieto generale di revoca del licenziamento oltre i limiti temporali ivi indicati […]” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 21/05/2018,
n. 12448).
Applicando quanto espresso dalla Corte di Cassazione, la revoca del licenziamento ha ripristinato retroattivamente il rapporto di lavoro della ricorrente, il che priva di interesse ad agire l'impugnazione del licenziamento.
Consegue che la ricorrente, a causa della revoca, è ancora alle dipendenze della contumace e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 23/2015, non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal decreto.
È dunque inammissibile la domanda di impugnazione del licenziamento.
Sia da osservarsi che la revoca è legittima, perché l'unico aspetto di difformità offerto dal mutamento del luogo di lavoro è giustificato dalla chiusura (pacifica) del punto vendita di CA LA e dall'ottemperanza (successiva al recesso) all'obbligo di reimpiego, oltre che per venire incontro alla disponibilità manifestata dalla ricorrente a riprendere il lavoro in altre sedi della resistente, compresa la sede del C.C. c.d. “Merlata Bloom”, nei cui negozi la stessa, come dichiarato nella impugnazione del licenziamento datata 11.10.2024 e confermato nei capitoli di prova in calce al ricorso (pag. 11), ha sostituito dei dipendenti nel mese di luglio 2024. Non si tratterebbe dunque di una variazione essenziale delle condizioni di lavoro tale da rappresentare una nuova proposta contrattuale a tutti gli effetti, anche
Pag. 5 di 8 per difetto di completezza della proposta, oltre che per contrasto con il regime stesso dell'istituto della revoca (che deroga ai principi del c.c.), infine per il suo oggetto: alla ricorrente viene proposta una sede di lavoro dove ha già operato in passato e che appartiene a differente società ma totalmente controllata dalla contumace, sul presupposto della chiusura del punto vendita di CA LA.
In aggiunta, la prosecuzione del rapporto a seguito della revoca che ha prodotto effetti ex tunc, impedisce di ravvisare una “nuova proposta di contratto”, di cui non è chiarito da cosa possa desumersi né quale contenuto possa avere.
Nella comunicazione di revoca, in forza dell'effetto ripristinatorio del rapporto di lavoro, la società ha chiaramente assicurato alla ricorrente le medesime mansioni ed orario di lavoro e non vi è motivo per non ritenere che il riferimento sia alle mansioni concretamente svolte ed al livello di inquadramento corrispondente.
Ancora, la revoca non necessita poi di una adesione del lavoratore, essendo espressione di un diritto potestativo del datore di lavoro.
Nella comunicazione di revoca e nella comunicazione successiva del 23.10.2024 la società dispone due trasferimenti della lavoratrice (non impugnati espressamente).
Risulta evidente, leggendo la seconda missiva, avente quale oggetto: “destinazione”, che la contumace, richiamando la comunicazione di revoca per la parte in cui era stato disposto il trasferimento al negozio del Centro Commerciale c.d. “Merlata Bloom”, con mutamento del luogo di lavoro, destina la ricorrente al negozio di Carugate-Carosello, manifestando quella che è una volontà di trasferimento e non di (ulteriore) revoca di un licenziamento già revocato (doc. n. 6 ric.).
Anzi, la seconda comunicazione rappresenta un superamento della prima comunicazione nella parte in cui dispone il trasferimento del dipendente ad un nuovo punto vendita, unità locale appartenente alla contumace (si veda la visura camerale).
L'art. 2103 c.c., per quel che rileva, prevede al comma 8: “il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
La ragione organizzativa a base del trasferimento è comprovata dalla cessazione dell'attività presso la sede sita a CA LA, circostanza riconosciuta dalla ricorrente che ha comportato la destinazione della stessa prima allo store del C.C. c.d. “Merlata Bloom”, dove opera differente società totalmente posseduta dall'odierna contumace (si veda la visura camerale prodotta su ordine del Giudice, doc. n. 11 ric.), infine, come da seconda comunicazione, nel negozio di Carugate-Carosello.
Con il secondo trasferimento, la società datrice di lavoro ha optato per la destinazione della lavoratrice ad un punto vendita gestito direttamente dalla stessa e non da altra società formalmente terza (seppur, si ribadisce, tali società siano collegate: è posseduta integralmente da Controparte_3 Controparte_1 si vedano le visure camerali prodotte su ordine del Giudice).
La ricorrente sostiene (capo 3 del ricorso) che se il Tribunale dovesse qualificare come revoca la seconda
Pag. 6 di 8 missiva del 23.10.2024, la ricorrente dovrebbe ritenersi ancora dipendente della resistente contumace, avendo diritto alla retribuzione per i due mesi di offerta della prestazione di lavoro, pari ad € 3.270,04 lordi.
L'argomentazione, pur esposta in termini impropri, merita di essere condivisa con le precisazioni che si vengono ad esporre.
La ricorrente è, in effetti, ancora dipendente della società ed ha offerto la rispettiva prestazione di lavoro nella lettera di impugnazione del licenziamento, mettendo in mora il datore di lavoro, tenuto al pagamento della retribuzione, che però è pari ad una sola mensilità per il mese di ottobre del 2024 (€ 1.635,02 lordi, pari alla metà di € 3.270,04 lordi).
Il rifiuto opposto dalla lavoratrice al primo trasferimento comunicato nella lettera di revoca del
16.10.2024, ripristinatoria del rapporto di lavoro con effetto retroattivo al 10.10.2024, è giustificato dalla presenza nel negozio di “Merlata Bloom” di differente società seppur sia posseduta Controparte_3 interamente dalla contumace).
Stessa cosa non può dirsi per il rifiuto opposto alla seconda missiva di destinazione che non rappresenta una revoca ma un legittimo trasferimento non impugnato come tale e nel quale la ricorrente reitera le argomentazioni della nuova proposta contrattuale, da non condividersi alla luce del dettato normativo (v. doc. n. 7 ric.), opponendo un rifiuto che non è giustificato e che non da titolo alla retribuzione per il secondo mese domandato.
In conclusione, la società contumace deve essere condannata a pagare alla ricorrente l'importo lordo di €
1.635,02 a titolo di retribuzione per il solo mese di ottobre, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
il ricorso non deve essere accolto per il resto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
Al riguardo sono considerati nella liquidazione i seguenti parametri: - il valore della domanda secondo quanto riconosciuto alla ricorrente;
- la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio
(detratta la liquidazione per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi). Compenso distratto in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la società contumace a pagare alla ricorrente l'importo lordo di € Controparte_1
1.635,02 a titolo di retribuzione come da parte motiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo;
2) dichiara inammissibile per il resto il ricorso;
Pag. 7 di 8 3) condanna altresì la parte contumace al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 per competenze professionali, spese generali nella misura del
15% ex art. 2 comma 2 del D.M. n. 55/2014 e ss. mod., oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore del procuratore della ricorrente, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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