Art. 1.
Il Governo del Re e' autorizzato a prorogare fino al 30 aprile 1886 la Convenzione di navigazione del 13 giugno 1862 tra l'Italia e la Francia, col mantenimento, durante lo stesso periodo, dell'attuale trattamento per la pesca del corallo in Algeria.
Il Governo del Re e' autorizzato a prorogare fino al 30 aprile 1886 la Convenzione di navigazione del 13 giugno 1862 tra l'Italia e la Francia, col mantenimento, durante lo stesso periodo, dell'attuale trattamento per la pesca del corallo in Algeria.