Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1885, n. 3583
Articolo 2
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1 gennaio 1886
Art. 1.

Il Governo del Re e' autorizzato a prorogare fino al 30 aprile 1886 la Convenzione di navigazione del 13 giugno 1862 tra l'Italia e la Francia, col mantenimento, durante lo stesso periodo, dell'attuale trattamento per la pesca del corallo in Algeria.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1886