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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 22/05/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Verbale udienza del 22/05/2025
All'udienza del 22.5.2025 è presente l'avv. Manuela Ruocco per delega dell'avv.
Domenicantonio D'ND, nell'interesse del il quale si Parte_1
riporta a tutti gli scritti difensivi, alle conclusioni ivi rassegnate nonché alle note conclusive già depositate chiedendone l'integrale accoglimento. L'avv. Ruocco chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Nell'interesse di parte appellata, Controparte_1
, è presente l'avv. AVALLONE FRANCESCO MARIA,
[...]
il quale si riporta alla memoria di costituzione ed al preverbale depositato il
20.5.2025 di cui chiede l'integrale accoglimento. Chiede che la causa sia decisa.
Il Giudice
- preso atto di quanto sopra;
- fatte precisare le conclusioni ai difensori, riportatisi a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati;
- letto l'art. 281sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza e si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia
l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dr.ssa Chiara Sangiuolo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dr.ssa Chiara Sangiuolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 851 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 562/2019 resa dal Giudice di Vallo della Lucania, vertente
TRA
( ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Domenicantonio
D'ND ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vallo della Lucania, alla via Angelo Rubino n. 64;
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesco Maria Avallone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castel San Giorgio, alla via Giuseppe Della Monica n. 71;
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
22.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 22 L. 689/1981 e art. 6 D.Lgs n. 150/2011, ritualmente depositato, il in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. prot.
8781 del 18.10.2018 emessa dal a seguito di verbale di Parte_1 accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 10/2017 del
27.08.2017, elevato dal Comando di Polizia Urbana di per Pt_1
2 violazione dell'ordinanza sindacale n. 43/2017 del 21.07.2017 e del
Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, con la quale veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 13.349,33.
In particolare, l'ingiunto si doleva della mancata notifica del verbale di accertamento, della mancata pubblicizzazione dell'ordinanza sindacale asseritamente violata nonché dell'errata e sproporzionata applicazione della sanzione irrogata.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Parte_1
, instando per il rigetto della spiegata opposizione.
[...]
Con sentenza n. 562/2019, depositata in data 10.12.2019, il giudice di prime cure - non ritenendo valida la notifica effettuata presso un luogo diverso dalla residenza della persona fisica nelle mani di un familiare convivente - accoglieva il proposto ricorso e, per l'effetto, annullava l'ordinanza-ingiunzione n. prot. 8781 del 18.10.2018 emessa dal
[...]
, con condanna di quest'ultimo alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il , in Parte_1 persona del Sindaco p.t., chiedendo l'integrale riforma della stessa e, conseguentemente, la condanna della società ingiunta al pagamento della sanzione irrogata;
il tutto con vittoria delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
L'appellante si doleva della omessa ed erronea valutazione degli atti di causa ed, in particolare, evidenziava come dal CAN – in cui si legge “La notifica a causa della Sua assenza, è stata effettuata nelle mani del sig.
che si è qualificato come al servizio del destinatario addetto Persona_1 alla ricezione delle notificazioni” - risultasse chiaro e facilmente superabile l'errore in cui era incorso l'agente postale nel barrare, per una mera svista, la casella “familiare convivente”; evidenziava l'irrilevanza, a fini della decisione, della mancata esibizione e/o produzione dell'originale della relata di notifica a mezzo posta nonché della cartolina postale di ricevimento, non essendo state dedotte dal ricorrente nel giudizio di primo grado specifiche difformità rispetto all'originale; nel merito, ribadiva oltre all'avvenuto accertamento dell'illecito in questione anche la perfetta conoscibilità dello stesso da parte del destinatario dal momento che l'ordinanza sindacale n. 43/2017 veniva non solo adeguatamente
3 pubblicizzata sul sito istituzionale del ma anche materialmente Pt_1 consegnata a tutti i commercianti del medesimo;
ribadiva altresì Pt_1 la competenza del giudice di pace adito, per non rientrare la causa nella competenza per materia o per valore del Tribunale, nonché la proporzione tra la sanzione irrogata e la protezione ai beni giuridici protetti dalla normativa violata (quiete pubblica e riposo delle persone).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t, insistendo per Controparte_1 il rigetto del proposto appello e per la conferma integrale della sentenza impugnata;
in via subordinata, chiedeva, in ogni caso la declaratoria di nullità dell'ordinanza sindacale n. 43/2017 pubblicata dal Parte_1
il 21.7.2017 e la relativa sanzione per omessa notifica della stessa
[...] all'odierno appellato;
in via ulteriormente subordinata l'applicazione delle sanzioni nelle misure richiamate dall'ordinanza ingiunzione nel testo e nell'intimazione e, quindi, nella misura da € 25 a € 500 per la violazione dell'ordinanza sindacale n. 43 del 2017 e nella misura da € 25 ad € 500 per la violazione del regolamento di igiene e sanità adottato con delibera consiliare del 2002; in via ancor più gradata, annullare la sanzione irrogata per aperta violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative e, conseguentemente, commisurarla alla condotta tenuta dal “ ” in occasione della trasgressione;
Parte_2 il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Contr In particolare, l'appellato contestava la produzione della da parte dell'opponente in quanto tardiva, non essendo stato lo stesso prodotto nel giudizio di primo grado;
specificava come la notifica, nel caso di specie, venisse effettuata al sig. quale legale rappresentante- Controparte_1 persona fisica e non alla società in forma impersonale sicché la stessa andava effettuata ex art. 145 c.p.c. presso la residenza del signor e CP_1 non presso la sede della società e che, se anche l'ente avesse voluto effettuare la notifica presso la sede società, questa sarebbe stata comunque nulla in quanto, come osservato dal giudice di primo grado,
“non può essere valida la notifica effettuata ad un familiare convivente presso la sede della società, potendosi casomai ritenere valida la notifica ad
4 un dipendente o all'incaricato di ricevere la posta, non certo ad un familiare convivente”; sulla mancata produzione degli originali, l'appellata, sottolineava la mancanza, in realtà, di una vera e propria prova documentale da parte del , non essendo stato prodotto, Parte_1 neppure in secondo grado, il frontespizio della cartolina postale inerente al verbale di accertamento e, mancando, nella descrizione del mittente l'indirizzo presso il quale veniva spedito l'atto.
Dopo alcuni rinvii, determinati da esigenze di ruolo, la causa all'odierna udienza veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, ritiene il giudicante che il proposto appello sia infondato e come tale debba essere rigettato.
Si ritiene, invero, condivisibile il percorso motivazionale seguito del giudice di prime cure in ordine alla notificazione avvenuta presso la sede legale della società nelle mani del “familiare convivente”. Sul punto la Suprema
Corte di Cassazione, nell'affrontare un caso analogo, ha chiarito che qualora la notifica avvenga presso la sede legale della società e non nel luogo di residenza del legale rappresentante della stessa, l'atto deve essere consegnato solo ai soggetti indicati dall'art. 145, comma 1, c.p.c., ossia al
“rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa”, tra i quali non è, pertanto, compreso il “familiare convivente” del legale rappresentante dell'ente, sicché è nulla la notifica eseguita nelle mani del medesimo” (Cfr.
Cass. n. 8472/2018).
A ciò si aggiunga che, anche a voler seguire la diversa soluzione interpretativa proposta dall'ente comunale e a voler, dunque, ritenere valida la notifica in oggetto, non può non considerarsi che parte appellante, nel giudizio di primo grado, nonostante l'espressa contestazione sul punto e l'ordine di esibizione del giudice di cui al verbale di udienza del 4.6.2019, non ha esibito l'originale della cartolina di ritorno della notifica del verbale n. 10/2017 del 27/8/2017.
Sul punto l'appellante si è doluto di una mancata specifica contestazione, da parte del destinatario, idonea ad assurgere a “disconoscimento”.
Ritiene allora opportuno precisare questo giudicante che - sebbene l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale e la copia fotostatica prodotta
5 in giudizio, debba essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive - una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale, come è avvenuto nel caso di specie
(cfr. Cass. n. 21054/2020).
Pertanto, deve ritenersi che il disconoscimento sia stato efficacemente, oltre che tempestivamente, effettuato dalla parte ricorrente e correttamente valutato dal primo giudice.
La mancata prova della validità della notifica, come correttamente rilevata nel giudizio di primo grado sulla base del materiale probatorio ivi acquisito, rende superfluo l'esame di ogni altra doglianza proposta dall'ente appellato, da ritenere assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente integrati e modificati, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa
Chiara Sangiuolo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
1) Condanna il , in persona del Sindaco p.t., al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge, da attribuirsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vallo della Lucania, 22.5.2025.
Il Giudice dr.ssa Chiara Sangiuolo
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Verbale udienza del 22/05/2025
All'udienza del 22.5.2025 è presente l'avv. Manuela Ruocco per delega dell'avv.
Domenicantonio D'ND, nell'interesse del il quale si Parte_1
riporta a tutti gli scritti difensivi, alle conclusioni ivi rassegnate nonché alle note conclusive già depositate chiedendone l'integrale accoglimento. L'avv. Ruocco chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Nell'interesse di parte appellata, Controparte_1
, è presente l'avv. AVALLONE FRANCESCO MARIA,
[...]
il quale si riporta alla memoria di costituzione ed al preverbale depositato il
20.5.2025 di cui chiede l'integrale accoglimento. Chiede che la causa sia decisa.
Il Giudice
- preso atto di quanto sopra;
- fatte precisare le conclusioni ai difensori, riportatisi a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati;
- letto l'art. 281sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza e si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia
l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dr.ssa Chiara Sangiuolo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dr.ssa Chiara Sangiuolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 851 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 562/2019 resa dal Giudice di Vallo della Lucania, vertente
TRA
( ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Domenicantonio
D'ND ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vallo della Lucania, alla via Angelo Rubino n. 64;
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesco Maria Avallone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castel San Giorgio, alla via Giuseppe Della Monica n. 71;
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
22.05.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 22 L. 689/1981 e art. 6 D.Lgs n. 150/2011, ritualmente depositato, il in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. prot.
8781 del 18.10.2018 emessa dal a seguito di verbale di Parte_1 accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 10/2017 del
27.08.2017, elevato dal Comando di Polizia Urbana di per Pt_1
2 violazione dell'ordinanza sindacale n. 43/2017 del 21.07.2017 e del
Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, con la quale veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 13.349,33.
In particolare, l'ingiunto si doleva della mancata notifica del verbale di accertamento, della mancata pubblicizzazione dell'ordinanza sindacale asseritamente violata nonché dell'errata e sproporzionata applicazione della sanzione irrogata.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Parte_1
, instando per il rigetto della spiegata opposizione.
[...]
Con sentenza n. 562/2019, depositata in data 10.12.2019, il giudice di prime cure - non ritenendo valida la notifica effettuata presso un luogo diverso dalla residenza della persona fisica nelle mani di un familiare convivente - accoglieva il proposto ricorso e, per l'effetto, annullava l'ordinanza-ingiunzione n. prot. 8781 del 18.10.2018 emessa dal
[...]
, con condanna di quest'ultimo alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il , in Parte_1 persona del Sindaco p.t., chiedendo l'integrale riforma della stessa e, conseguentemente, la condanna della società ingiunta al pagamento della sanzione irrogata;
il tutto con vittoria delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
L'appellante si doleva della omessa ed erronea valutazione degli atti di causa ed, in particolare, evidenziava come dal CAN – in cui si legge “La notifica a causa della Sua assenza, è stata effettuata nelle mani del sig.
che si è qualificato come al servizio del destinatario addetto Persona_1 alla ricezione delle notificazioni” - risultasse chiaro e facilmente superabile l'errore in cui era incorso l'agente postale nel barrare, per una mera svista, la casella “familiare convivente”; evidenziava l'irrilevanza, a fini della decisione, della mancata esibizione e/o produzione dell'originale della relata di notifica a mezzo posta nonché della cartolina postale di ricevimento, non essendo state dedotte dal ricorrente nel giudizio di primo grado specifiche difformità rispetto all'originale; nel merito, ribadiva oltre all'avvenuto accertamento dell'illecito in questione anche la perfetta conoscibilità dello stesso da parte del destinatario dal momento che l'ordinanza sindacale n. 43/2017 veniva non solo adeguatamente
3 pubblicizzata sul sito istituzionale del ma anche materialmente Pt_1 consegnata a tutti i commercianti del medesimo;
ribadiva altresì Pt_1 la competenza del giudice di pace adito, per non rientrare la causa nella competenza per materia o per valore del Tribunale, nonché la proporzione tra la sanzione irrogata e la protezione ai beni giuridici protetti dalla normativa violata (quiete pubblica e riposo delle persone).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t, insistendo per Controparte_1 il rigetto del proposto appello e per la conferma integrale della sentenza impugnata;
in via subordinata, chiedeva, in ogni caso la declaratoria di nullità dell'ordinanza sindacale n. 43/2017 pubblicata dal Parte_1
il 21.7.2017 e la relativa sanzione per omessa notifica della stessa
[...] all'odierno appellato;
in via ulteriormente subordinata l'applicazione delle sanzioni nelle misure richiamate dall'ordinanza ingiunzione nel testo e nell'intimazione e, quindi, nella misura da € 25 a € 500 per la violazione dell'ordinanza sindacale n. 43 del 2017 e nella misura da € 25 ad € 500 per la violazione del regolamento di igiene e sanità adottato con delibera consiliare del 2002; in via ancor più gradata, annullare la sanzione irrogata per aperta violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative e, conseguentemente, commisurarla alla condotta tenuta dal “ ” in occasione della trasgressione;
Parte_2 il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Contr In particolare, l'appellato contestava la produzione della da parte dell'opponente in quanto tardiva, non essendo stato lo stesso prodotto nel giudizio di primo grado;
specificava come la notifica, nel caso di specie, venisse effettuata al sig. quale legale rappresentante- Controparte_1 persona fisica e non alla società in forma impersonale sicché la stessa andava effettuata ex art. 145 c.p.c. presso la residenza del signor e CP_1 non presso la sede della società e che, se anche l'ente avesse voluto effettuare la notifica presso la sede società, questa sarebbe stata comunque nulla in quanto, come osservato dal giudice di primo grado,
“non può essere valida la notifica effettuata ad un familiare convivente presso la sede della società, potendosi casomai ritenere valida la notifica ad
4 un dipendente o all'incaricato di ricevere la posta, non certo ad un familiare convivente”; sulla mancata produzione degli originali, l'appellata, sottolineava la mancanza, in realtà, di una vera e propria prova documentale da parte del , non essendo stato prodotto, Parte_1 neppure in secondo grado, il frontespizio della cartolina postale inerente al verbale di accertamento e, mancando, nella descrizione del mittente l'indirizzo presso il quale veniva spedito l'atto.
Dopo alcuni rinvii, determinati da esigenze di ruolo, la causa all'odierna udienza veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, ritiene il giudicante che il proposto appello sia infondato e come tale debba essere rigettato.
Si ritiene, invero, condivisibile il percorso motivazionale seguito del giudice di prime cure in ordine alla notificazione avvenuta presso la sede legale della società nelle mani del “familiare convivente”. Sul punto la Suprema
Corte di Cassazione, nell'affrontare un caso analogo, ha chiarito che qualora la notifica avvenga presso la sede legale della società e non nel luogo di residenza del legale rappresentante della stessa, l'atto deve essere consegnato solo ai soggetti indicati dall'art. 145, comma 1, c.p.c., ossia al
“rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa”, tra i quali non è, pertanto, compreso il “familiare convivente” del legale rappresentante dell'ente, sicché è nulla la notifica eseguita nelle mani del medesimo” (Cfr.
Cass. n. 8472/2018).
A ciò si aggiunga che, anche a voler seguire la diversa soluzione interpretativa proposta dall'ente comunale e a voler, dunque, ritenere valida la notifica in oggetto, non può non considerarsi che parte appellante, nel giudizio di primo grado, nonostante l'espressa contestazione sul punto e l'ordine di esibizione del giudice di cui al verbale di udienza del 4.6.2019, non ha esibito l'originale della cartolina di ritorno della notifica del verbale n. 10/2017 del 27/8/2017.
Sul punto l'appellante si è doluto di una mancata specifica contestazione, da parte del destinatario, idonea ad assurgere a “disconoscimento”.
Ritiene allora opportuno precisare questo giudicante che - sebbene l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale e la copia fotostatica prodotta
5 in giudizio, debba essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive - una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale, come è avvenuto nel caso di specie
(cfr. Cass. n. 21054/2020).
Pertanto, deve ritenersi che il disconoscimento sia stato efficacemente, oltre che tempestivamente, effettuato dalla parte ricorrente e correttamente valutato dal primo giudice.
La mancata prova della validità della notifica, come correttamente rilevata nel giudizio di primo grado sulla base del materiale probatorio ivi acquisito, rende superfluo l'esame di ogni altra doglianza proposta dall'ente appellato, da ritenere assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente integrati e modificati, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa
Chiara Sangiuolo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
1) Condanna il , in persona del Sindaco p.t., al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge, da attribuirsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vallo della Lucania, 22.5.2025.
Il Giudice dr.ssa Chiara Sangiuolo
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