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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco UC, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.4.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4084/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Riccardo, con il Parte_1
quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, nonché dello status di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità a far data dall'epoca della domanda amministrativa del
21.9.2022. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
1 Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito l'opponente contesta l'operato del ctu della precedente fase del giudizio per aver sottostimato il quadro patologico del sig. In particolare, Pt_1 la parte lamenta che il ctu non avrebbe debitamente considerato la coxartrosi ingravescente, che determinerebbe un aggravamento della zoppia e di conseguenza la possibilità di deambulare autonomamente. Deposita, altresì, ulteriore documentazione medica che giustificherebbe il riconoscimento del beneficio richiesto.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
L'esperto, dott. , all'esito dell'accesso peritale del 6.3.2024 ha riferito di Per_1 un soggetto lucido, collaborante alla visita, orientato nel tempo, nello spazio e nelle persone, con deambulazione autonoma, al pari dei passaggi posturali, entrambi possibili anche senza appoggio. Per completezza ha, altresì, segnalato zoppia da caduta a destra nella deambulazione, in assenza di altre significative limitazioni funzionali delle grandi e piccole articolazioni. Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: « di 81 anni (è nato il [...]), 80 all'epoca di Parte_1 presentazione della domanda in fase amministrativa (21/09/2022) è affetto dalle seguenti, sostanziali infermità: - modesta ipoacusia bilaterale (percepisce con leggera difficoltà la voce parlata alla comune distanza interlocutoria); - ipertensione arteriosa complicata da retinopatia con visus corretto di 4/10 a destra e 1-2/10 a sinistra;
- esiti di remoto (2013) trattamento di TURP in attuale terapia con inibitori ormonali;
- modesti fatti artrosici diffusi;
- colon irritabile senza ripercussioni sulle condizioni generali;
- edentulia protesizzata.
Altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili né si evincono dalla documentazione sanitaria agli atti».
Così descritto il quadro diagnostico il ctu ha valutato singolarmente ciascuna delle patologie indicate, riconoscendo al ricorrente una percentuale invalidante del 100%. Al riguardo ha svolto le seguenti considerazioni: «È, quello in diagnosi, un quadro patologico capace di determinare un discreto impegno funzionale e per il quale può anche riconoscersi attualmente la difficoltà grave
100% di cui al decreto legislativo 124/98, trattandosi di un soggetto non più in età lavorativa».
Il consulente non ha invece riscontrato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dello status di
2 cui all'art. 3 comma 3 l.104/92, così argomentando al riguardo: «nessuna delle patologie obiettivate, né singolarmente prese né considerate nell'assieme, sono in grado di compromettere l'autonomia del ricorrente. In particolare - non vi è nessuna patologia che impedisca all'esaminato di deambulare autonomamente ed in sicurezza o di compiere, in autonomia ed in altrettanta sicurezza, i cambi posturali;
- l'esaminando non presenta limitazioni neuro-motorie di gravità tale da impedirgli di accudire se stessa (è, cioè, in grado di lavarsi da solo, di mangiare, di prepararsi un pasto caldo, di vestirsi, spogliarsi, provvedere all'igiene quotidiana dell'ambiente in cui vive, uscire per le piccole spese o per una passeggiata, eccetera); - l'esaminando è lucido e senza turbe dell'ideazione o del comportamento ovvero non è presente nessuna patologia neuro-psichiatrica che ne renda necessaria una sorveglianza più o meno continua.
Per le stesse considerazioni appena espresse circa l'indennità di accompagnamento credo non possa riconoscersi nemmeno l'handicap con connotazione di gravità.
In altre parole, non vi sono patologie capaci di ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, al punto tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale né, trattandosi di un soggetto perfettamente lucido, in quella di relazione».
Tutto ciò posto, a ben vedere, l'opposizione si fonda principalmente su una diversa valutazione delle patologie del sig. Pt_1
Orbene, la parte, lungi dal prospettare un vizio logico o di metodo a opera del ctu, si limita a dedurre una più grave stima del quadro patologico, sulla scorta di allegazioni documentali già valutate dal ctu in atp.
Sicché il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal ctu nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione.
Tale giudizio appare ancor più condivisibile dal Giudicante atteso che, ai fini del riconoscimento del requisito richiesto, è chiaro l'orientamento della Cassazione:
“l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr.
Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009;
Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell' indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti
3 pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr.
Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009;
Cass. n. 10281 del 2003)” (Cass. n. 8557/2018).
Va, infine, precisato che la circostanza per cui il sig. nella deambulazione Pt_1 possa aiutarsi con un bastone non è sufficiente ad integrare il requisito richiesto per l'indennità di accompagnamento. Si cita a tale scopo la Sentenza della
Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2015, (ud. 20/05/2015, dep.28/07/2015), n.
15882 in cui viene negato l'accompagnamento a persona che deambula con doppio appoggio («il CTU, sul cui giudizio si fonda la decisione impugnata, ha accertato che la ricorrente deambula autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che non rileva ai fini in esame,essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto»).
In conclusione, dunque, si ritiene, di dover rigettare la domanda di parte ricorrente, non sussistendo ragioni di fatto e di diritto per disporre la nomina di un nuovo ctu al fine di valutare lo stato di salute del sig. . Parte_1
Infine, va evidenziato che l'istante ha allegato alle note d'udienza del 31.3.2025, senza farvi alcun accenno, ulteriore nuova documentazione medica.
Occorre precisare che è principio consolidato quello per l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. -
l'omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata - presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n.
6428/1994; Cass. n. 12187/1995; Cass. n. 4095/1999).
Premesso che l'art. 149 d.a.c.p.c. si applica anche in sede di a.t.p. specie, come nel caso in questione, quando il giudizio di opposizione si basa su documentazione sanitaria sopravvenuta (Cass.30860/19), la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Cass. C21151/10, Cass.18153/16, Cass.11908/21)
4 che la violazione dell'art. 149 d.a. c.p.c. postula che dinnanzi al giudice di merito non solo sia stato dedotta e provata l'esistenza dei pretesi aggravamenti delle malattie già valutate, ma siano anche stati forniti elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 26373 del 2023).
Diversamente opinando (ritenendo cioè che il giudice debba d'ufficio, anche in assenza di alcuna istanza o deduzione di parte, valutare un eventuale aggravamento delle condizioni dell'istante), in presenza di nuova (e spesso copiosa) documentazione sanitaria si giungerebbe inesorabilmente al rinnovo/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, non disponendo il giudice degli strumenti tecnici per potere valutare, il più delle volte, la reale portata della documentazione prodotta e l'effettiva incidenza sulle condizioni della parte. Il che finirebbe per frustrare la "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla
Convenzione EDU, che è alla base dell'introduzione del sistema deineato dall'art. 445 bis cpc (Cass. n. 30869 del 2019). Nel caso di specie l'opponente si è limitato a produrre nuovi certificati medici senza nulla argomentare al riguardo e senza neppure dedurre alcun aggravamento. Ad abundatiam si osserva che nei certificati più recenti (cfr. referto specialistico ASLNAPOLI3SUD del 12.3.2025) si legge che la deambulazione è ancora possibile sebbene con appoggio e a piccoli passi e che la parte è in terapia ormonale e in follow-up per tumore alla prostata (cert.
Urologico el 2.4.2025), circostanza già valutata dal ctu.
Per tali ragioni si ritiene, in conclusione, di dover rigettare la domanda di parte ricorrente, non sussistendo ragioni di fatto e di diritto per disporre la nomina di un nuovo ctu al fine di valutare lo stato di salute del sig. Pt_1
L'opposizione va dunque rigettata.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc (con la CP_ precisazione che il reddito imponibile, anno 2022, eccepito dall' in sede di fase sommaria è inferiore a quello previsto per l'esenzione dalle spese di lite). CP_ Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
Nola, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro
5 Dott. Francesco UC
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