CA
Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/05/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti nn. 3718\2019 e 3745\2019 RG in materia di proprietà (appello av- verso la sentenza del Tribunale di Napoli 31.01.2019 n. 1155), vertente tra
, c.f. , nato a [...] il [...], , c.f. Parte_1 C.F._1 CP_1 [...]
, nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Terracciano C.F._2
e Sabino Laudadio, nonché , c.f. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
27.07.1955, , c.f. nata a [...] il [...], , CP_3 C.F._4 CP_4
c.f. , nata a [...] il [...] e , c.f. C.F._5 Controparte_5 C.F._6
rappresentati e difesi, oltre che dagli avv.ti Mario Terracciano e Sabino Laudadio, anche dall'avv. Alfredo Affaitati, c.f. , appellanti / ap- C.F._7
pellati e
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Cerulli, Controparte_6
appellata / appellante nonché
e appellati contumaci Controparte_7 Controparte_8
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24.09.2024.
1 Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 24.09.2024 con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memo- rie di replica, la Corte osserva quanto segue.
-1-
Il primo grado di giudizio. Nell'anno 2011, l Parte_2
(d'ora innanzi, per brevità, indicata anche semplicemente come
[...] Pt_3
conveniva in giudizio , , , , Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_3 CP_9
[... e , in proprio e quali eredi di , per sentirsi dichiarare esclusi- Controparte_5 Persona_1
va proprietaria dei terreni e fabbricati siti in alla via Petrarca n. 85 identificati al Cata- CP_8
sto del Comune di alla part. 3651, fog. 220, particelle 65, 66, 67, 68, 69 e 92, e per CP_8
sentir condannare i convenuti al rilascio dei beni in questione in quanto detentori sine titulo previo ripristino dello stato dei luoghi se possibile o, in alternativa, con acquisizione ad essa attrice ex artt. 934 e 936 c.c. dei cespiti realizzati sull'area dai . Pt_1
Precisava l'azienda ospedaliera che, in attuazione del riassetto anche patrimoniale conse- guente alla L. 833/1978, che aveva istituito il servizio sanitario nazionale, era divenuta pro- prietaria di un fondo agricolo di mq 22.000 in on accesso dalla via Petrarca n. 56 e n. CP_8
85 (identificativi catastali come sopra indicati), ad essa pervenuto dal Comune di pre- CP_8
cedente proprietario, con atto per notaio , trascritto presso l'Agenzia del Territo- Persona_2
rio il 4.04.2005 al n. 74, Registro n. 11049/5313, giusta DPGRC n. 358/2004 e n. 3490/2000, ai sensi della n.32/1994; e di averne avuto la disponibilità materiale con ver- CP_10
bale di consegna datato 1.01.2009, a seguito di verbale di conciliazione del giugno 2008.
Esponeva ancora l'azienda ospedaliera che, a seguito di ricorso per ATP ex art.696 c.p.c., era emerso che parte del fondo agricolo (p.lle 65, 66, 67, 68 e 69) risultava occupata sine ti- tulo dai convenuti , i quali avevano trasformato i primigeni fabbricati rurali in immobili Pt_1
a uso abitativo, con ampliamenti e frazionamenti, provvedendo ad accatastare i suddetti immobili, oggi identificati al N.C.E.U. di fog. 220, p.lle 461, 459, 457, 462 e 464. CP_8
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande e spiegando riconvenzionale al fine di accertare e dichiarare il loro avvenuto acquisto per usucapione degli immobili siti in alla via Petrarca n. 85, facendo valere il possesso ininterrotto pacifico e continuato CP_8
per oltre vent'anni – prima del loro genitore e poi di essi stessi – dei beni contesi. In via su- bordinata, chiedevano il pagamento dell'importo pari all'aumento di valore, ex art. 2041 c.c.,
2 apportato ai fondi dalle migliorie da loro messe in atto.
A seguito della domanda riconvenzionale, l'azienda ospedaliera veniva autorizzata alla chiamata in causa della e del al fine di essere manleva- Controparte_7 Controparte_8
ta e garantita per le somme in ipotesi dovute ai . Pt_1
Si costituivano la ed il chiedendo il rigetto delle do- Controparte_7 Controparte_8
mande di manleva formulate nei propri confronti.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 31.01.2019 n. 1155, rigettava sia la domanda di ri- vendica proposta dall'azienda ospedaliera sia la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione dei convenuti.
In motivazione il giudice di prime cure qualificava la domanda attrice in termini di rivendi- cazione ma la riteneva infondata per difetto di prova di un valido acquisto a titolo derivativo oppure originario, considerando i provvedimenti amministrativi richiamati dall'azienda ospedaliera non sufficienti alla dimostrazione della piena proprietà sul patrimonio immobi- liare oggetto di causa.
Il Tribunale rigettava, altresì, la domanda dei convenuti , poiché dall'esame della do- Pt_1
cumentazione in atti non emergeva “la piena prova per poter pronunciare un acquisto per usucapione”. In particolare, il Tribunale reputava di nessuna rilevanza probatoria:
-- la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11351/92, la quale accertava l'intervenuta usucapio- ne da parte di di una particella attigua ai fondi oggetto di causa ed avente Persona_1
anch'esso accesso dal civico 85 di via Petrarca;
-- la circostanza che i convenuti e, prima ancora il loro dante causa , ave- Pt_1 Persona_1
vano sempre avuto la residenza in Via Petrarca n.85;
-- l'aver provveduto all'intestazione catastale dei beni immobili in questione e l'aver ottenuto la licenza per l'allacciamento alla rete fognaria;
-- l'aver coltivato per molti anni il fondo agricolo sito in Via Petrarca n.85.
Il Tribunale considerava, infine, di particolare rilevanza la circostanza che , Persona_1
nel presentare la domanda di condono edilizio n.16674 del 1995, si era qualificato affittuario del fondo, espressamente riconoscendo quale proprietario il “Municipio di . CP_8
-2-
L'appello di , , , , e Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_3 CP_4 [...]
. Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_4
rigettato la domanda riconvenzionale in quanto non provata. Il Tribunale avrebbe omesso di
3 apprezzare adeguatamente i documenti prodotti e le circostanze allegate come la coltivazio- ne dei fondi con messa a dimora delle piante, l'apposizione di cancelli, la trasformazione dei ruderi in civili abitazioni con il trasferimento della residenza formale e sostanziale, il muta- mento di destinazione da agricola in residenziale, l'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria, l'allacciamento delle utenze, il pagamento degli oneri fiscali e tributari, le istanze di condono, l'intervenuta usucapione accertata dal Tribunale di Napoli per un fondo contiguo a quelli di cui è causa, l'intestazione catastale degli immobili, tutti elementi che valutati glo- balmente avrebbero dovuto convincere della piena signoria sugli immobili protratta per un lasso di tempo ultraventennale, contrapposta all'inerzia del proprietario.
In subordine, hanno ribadito la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e hanno reiterato le richieste istruttorie, rassegnando infine le seguenti conclu- sioni: “A) ritenere fondato e ammissibile l'appello proposto dai sigg. (…) e per l'effetto, Pt_1
in parziale riforma della sentenza n. 1155/2019, dichiarare l'acquisto per usucapione dei ce- spiti oggetto di causa in favore dei sigg. , , , Parte_1 CP_1 CP_3 CP_11
, , ; B) ritenere infondata l'impugnativa di controparte e
[...] CP_4 Controparte_5
per l'effetto confermare l'integrale rigetto della domanda dell Controparte_12
così come statuito dalla sentenza di I grado;
C) In via subordinata e nella de-
[...]
negata ipotesi in cui l'ecc.ma Corte ritenesse provato il diritto di proprietà e infondata la domanda di usucapione, condannare l al paga- Controparte_6
mento di quell'importo da determinarsi in corso di causa, anche a seguito di CTU, pari all'aumento di valore recato ai fondi di cui è causa (…), nonché alle spese sostenute per le migliorie apportate, anche ai sensi del 936 secondo comma c.c.. e art. 2041 c.c.. In ogni caso
D) condannare l'azienda ospedaliera al pagamento in favore degli ap- Controparte_13
pellanti delle spese e competenze di giudizio di I e II grado secondo il tariffario vigente”.
-3-
Costituzione e appello dell . Controparte_14
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.12.2019 si è costituita l dedu- Pt_3
cendo l'infondatezza dell'appello, perché sui beni oggetto di lite non è configurabile il pos- sesso ad usucapionem, in quanto assoggettati a vincolo di destinazione e inseriti, ex lege, nel patrimonio indisponibile. L' ha contestato anche la domanda subordinata dai cir- Pt_3 Pt_1
ca l'indennizzo per arricchimento senza causa, rimarcando l'illiceità edilizia e urbanistica del- le trasformazioni operate dagli appellanti, già accertata in sede penale.
4 Con separato appello (i giudizi sono stati poi riuniti) l' ha chiesto riformarsi la senten- Pt_3
za impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato il proprio diritto dominicale sui ce- spiti rivendicati, sottolineando che le vicende traslative dei beni oggetto di causa, ampia- mente ricostruite negli atti di causa, si sono automaticamente verificate ope legis. Ha chiesto la condanna dei all'immediato rilascio del fondo e al ripristino dei luoghi con elimina- Pt_1
zione degli abusi commessi o, in subordine, nel caso di materiale impossibilità del ripristino, dichiarando, ai sensi degli artt. 934 e 936 c.c., l'acquisizione in capo alla di tutti i cespiti Pt_3
e fabbricati abusivamente realizzati dai sul fondo di via Petrarca n. 85, previo rimborso Pt_1
delle somme spese per le costruzioni. Con vittoria di spese.
-4-
L'appello dell è fondato e va accolto. Va premesso che chi agisca in rivendica ai sensi Pt_3
dell'art. 948 c.c. deve fornire prova rigorosa della proprietà, dimostrando un titolo di acqui- sto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquista- to a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possideo. Man- cando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe anche quando il pos- sesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo.
Chiariti tali principi, l'azienda ospedaliera ha dato prova della titolarità del cespite, riper- correndo le vicende traslative dei beni rivendicati:
-- la legge 833/1978, che nell'istituire il Servizio Sanitario Nazionale, ha disposto che i beni dei disciolti enti ospedalieri venissero devoluti ai Comuni competenti territorialmente, con vincolo di destinazione;
-- la legge n.63/1980, che ha statuito che il Presidente della Regione do- Controparte_7
vesse attuare tale trasferimento, come poi avvenuto con il DPGRC 2694/1982;
-- il d.lgs. 30.12.1992 n. 502, che ha riconosciuto la personalità giuridica pubblica alle aziende Co sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, con il conseguente trasferimento, alle AA. e di tutti beni mobili e immobili che facevano parte del patrimonio dei comuni e del- CP_16
le provincie ai sensi della L. 833/1978;
-- la legge n. 32\1994 che disponeva all'art. 26 che “Tutti i beni mobili, Controparte_7
immobili, ivi compresi quelli da reddito, le attrezzature che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 502/92 facevano parte del patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle sono trasferiti al patrimonio delle e delle Pt_5 Controparte_17 Parte_6
[..
[...] , trasferimento da attuarsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale;
[...]
-- i DPGRC n. 3490/2000 e n. 358/2004 che hanno attuato il trasferimento, tra l'altro, dei be- ni oggetto di causa;
-- il verbale di conciliazione tra il e l Controparte_8 Controparte_18
del 17 giugno 2008 ed il verbale di consegna del 1 gennaio 2009.
[...]
Orbene, la Suprema Corte chiamata a pronunciarsi per una fattispecie promossa dall Pt_3
del tutto affine a quella in esame ha statuito che “i provvedimenti amministrativi che dimo- stravano la proprietà dell'immobile, provvedimenti che erano stati prodotti (v. Decreti Presi- denziali della Giunta Regionale della Campania nn. 3490/2000, 358/2004 e 2694/1982, il verbale di conciliazione e il verbale di consegna dell'1.01.2009, tutti richiamati nella sentenza impugnata… attestavano inequivocabilmente il trasferimento della proprietà del bene dal all : l'onere della prova a suo carico è stato dunque Controparte_8 Controparte_6
pienamente assolto” (Cass.
8.06.2018 n. 14903).
Quanto innanzi consente di affermare la piena ed esclusiva proprietà in capo all'azienda ospedaliera dei beni immobili identificati in Catasto Terreni del Comune di lla partita CP_8
n. 3651, foglio 220, particelle 65, 66, 67, 68, 69 e 92, oggi identificati al N.C.E.U. di CP_8
fog. 220, p.lle 461, 459, 457, 462 e 464.
Accertata, pertanto, la proprietà degli immobili, va ora esaminata la domanda dei di Pt_1
acquisto per intervenuta usucapione e pro quota della proprietà dei cespiti oggetto di causa.
L'art. 7 del d.l. 264 del 1974 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della rifor- ma sanitaria”), convertito dalla L. 386 del 1974, prevedeva per quanto qui d'interesse che:
“Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è fatto divieto agli enti ospedalieri di proce- dere ad alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi salve le deroghe consentite con autorizzazione della regione. La predetta autorizzazione è di competenza della giunta regionale fatte salve le at- tribuzioni del consiglio regionale o di altri organi della regione eventualmente previsti dallo statuto o da leggi della regione. Gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli”.
Con l'art. 66 della legge 833/1978 è stato previsto che “Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali: … b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri… È affidata alle unità sanitarie lo- cali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-
6 sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico sanitaria. Le Regioni adottano gli atti legislativi e amministrativi necessari per realiz- zare i trasferimenti di cui ai precedenti commi e per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 61. … Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego e il reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sa- nitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi”. Part
Con d.lgs. n.502/1992 sono state soppresse le e istituite le nuove ASL, dotate di perso- nalità giuridica e autonomia patrimoniale ed è stato previsto (art. 5, come modificato dal d.lgs. 517/93) che i beni di cui all'art. 65 erano trasferiti con provvedimento regionale al pa- trimonio di queste ultime”.
Per quel che riguarda la , il trasferimento è avvenuto con la legge Controparte_7 [...]
n. 32 del 3.11.1994. In particolare, al Titolo IV (Patrimonio, Finanziamento e CP_19
Contabilità) - art. 26 (Patrimonio delle aziende) ha statuito: “1. Tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, le attrezzature che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.
502 del 1992 facevano parte del patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle sono trasferiti al patrimonio delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospeda- Parte_5
liere. Sono parimenti trasferiti al patrimonio delle sanitarie locali i beni di cui all'art. CP_17
65, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come sostituito dall'art. 21 del D.L.
12 settembre 1993, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1993, n.
638. 2. I beni di cui al comma 1 sono classificati in: a. beni destinati all'erogazione dei servizi sanitari;
b. beni destinati a fornire rendite patrimoniali nonché, beni culturali ed artistico monumentali.
3. La Giunta regionale individua, con apposito provvedimento le modalità per il trasferimento dei suddetti beni alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere adottando tutte le misure e gli atti necessari.
4. Il trasferimento dei beni di cui al presente ar- ticolo è effettuato, al termine delle operazioni di cui al comma 3, con decreto del Presidente della Giunta regionale che costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni”.
I Decreti del Presidente della Giunta Regionale della n. 3490/00 e n. 358/04, per CP_7
quel che interessa in questa sede, hanno attuato il trasferimento.
Al riguardo, la Cassazione ha precisato che dal richiamato quadro normativo discende che i
7 beni compresi nel patrimonio dei disciolti enti ospedalieri non sono suscettibili di possesso ad usucapionem, dalla data di entrata in vigore del richiamato D.L. n. 264/1974, convertito in
Legge n.386/1974, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospe- daliero (Cass. n. 30720/2018; Cass. 21573/2020; Cass. 29560/2023; 34123/2024).
Accertato il vincolo di destinazione e la conseguente non suscettibilità di possesso ad usu- capionem dei beni oggetto di causa, occorre infine esaminare la domanda dall di con- Pt_3
danna, in capo agli originari convenuti , al ripristino dello stato dei luoghi e la domanda Pt_1
dei di condanna dell'azienda ospedaliera al pagamento dell'aumento di valore recato Pt_1
ai fondi di cui è causa per le migliorie apportate ai sensi degli artt. 936 e 2041 c.c..
È pacifico, come del resto accertato dal CTU Ing. in sede di ATP, che sui Persona_3
fondi oggetto di causa sono state edificate dai opere abusive che hanno trasformato Pt_1
l'originaria destinazione rurale dei beni in un complesso residenziale, formato da due fabbri- cati composti, il primo da tre ed il secondo da quattro unità abitative, oltre a due capannoni, con accesso dalla via Petrarca, da cui, oltrepassato un cancello ben rifinito, attraverso una rampa carrabile e pavimentata, si arriva alle diverse unità abitative indipendenti collegate tra loro da stradine ricavate da terrazzamenti.
È infondata, quindi, la domanda spiegata dai nei confronti dell'azienda ospedaliera di Pt_1
condanna al pagamento dell'aumento di valore per le migliorie asseritamente apportate ai fondi di cui è causa perché, quando le opere sono abusive, il proprietario del suolo non è te- nuto al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 936 c.c., essendo i manufatti abusivi privi di valore ed esposti alla demolizione amministrativa (Cass. 21.12.2016 n. 26509; Cass.
25.02.2011 n. 4731).
Ne consegue che i vanno condannati alla rimozione di tutte le opere edificate sui Pt_1
fondi di proprietà dell'azienda ospedaliera e al ripristino dello stato dei luoghi nella loro ori- ginaria consistenza;
indi alla restituzione degli stessi.
-5-
Le spese. La parziale riforma della sentenza impugnata comporta un nuovo regolamento delle spese di primo grado che, al pari di quelle del presente grado, vanno poste a carico de- gli appellanti secondo soccombenza, ragguagliate allo scaglione tariffario corrispon- Pt_1
dente al valore indeterminabile della controversia e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri medi per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12) di cui al d.m. n. 55/2014, come integrati dal d.m. 147/2022.
8 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115, per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di , , , , Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_3 CP_9
[... e . Controparte_5
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti n. 3718\2019 e 3745/2019 RG, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 31 gennaio
2019 n. 1155, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello proposto dall Parte_2
e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l
[...] [...]
proprietaria dei fondi e fabbricati siti in Controparte_20
alla via Petrarca n. 85, già identificati al catasto terreni del Comune di lla par- CP_8 CP_8
tita 3651, foglio 220, particelle 65, 66, 67, 68 e 69, oggi identificati al N.C.E.U. di sez. CP_8
CHI, foglio 30, particelle 66, 459, 437, 462 e 464;
b) condanna , , , , e Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_3 CP_4 [...]
a rimuovere tutte le opere edificate sui predetti fondi, a ripristinare lo stato dei Parte_4
luoghi nella loro originaria consistenza e quindi a restituire i fondi all
[...]
; Controparte_14
c) rigetta l'appello proposto da , , , , Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_3
e ; CP_4 Controparte_5
d) condanna , , , , e Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_3 CP_4 [...]
, in solido, alla refusione, in favore dell Parte_4 Controparte_14
delle spese di lite, liquidate: per il primo grado, in euro 8.000,00 per
[...]
compensi ed euro 1.200,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre spese di
ATP, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato dovuto ed effettivamente pagato;
per il presente grado, in euro 10.000,00 per compensi ed euro 1.500,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato dovuto ed effetti- vamente pagato;
e) dispone che il competente Ufficio di Pubblicità Immobiliare proceda alle trascrizioni e annotazioni di rito;
f) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , , , Parte_1 Controparte_2 CP_1
9 , e di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a CP_3 CP_4 Controparte_5
titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 29 aprile 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
10
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti nn. 3718\2019 e 3745\2019 RG in materia di proprietà (appello av- verso la sentenza del Tribunale di Napoli 31.01.2019 n. 1155), vertente tra
, c.f. , nato a [...] il [...], , c.f. Parte_1 C.F._1 CP_1 [...]
, nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Terracciano C.F._2
e Sabino Laudadio, nonché , c.f. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
27.07.1955, , c.f. nata a [...] il [...], , CP_3 C.F._4 CP_4
c.f. , nata a [...] il [...] e , c.f. C.F._5 Controparte_5 C.F._6
rappresentati e difesi, oltre che dagli avv.ti Mario Terracciano e Sabino Laudadio, anche dall'avv. Alfredo Affaitati, c.f. , appellanti / ap- C.F._7
pellati e
, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Cerulli, Controparte_6
appellata / appellante nonché
e appellati contumaci Controparte_7 Controparte_8
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24.09.2024.
1 Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 24.09.2024 con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memo- rie di replica, la Corte osserva quanto segue.
-1-
Il primo grado di giudizio. Nell'anno 2011, l Parte_2
(d'ora innanzi, per brevità, indicata anche semplicemente come
[...] Pt_3
conveniva in giudizio , , , , Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_3 CP_9
[... e , in proprio e quali eredi di , per sentirsi dichiarare esclusi- Controparte_5 Persona_1
va proprietaria dei terreni e fabbricati siti in alla via Petrarca n. 85 identificati al Cata- CP_8
sto del Comune di alla part. 3651, fog. 220, particelle 65, 66, 67, 68, 69 e 92, e per CP_8
sentir condannare i convenuti al rilascio dei beni in questione in quanto detentori sine titulo previo ripristino dello stato dei luoghi se possibile o, in alternativa, con acquisizione ad essa attrice ex artt. 934 e 936 c.c. dei cespiti realizzati sull'area dai . Pt_1
Precisava l'azienda ospedaliera che, in attuazione del riassetto anche patrimoniale conse- guente alla L. 833/1978, che aveva istituito il servizio sanitario nazionale, era divenuta pro- prietaria di un fondo agricolo di mq 22.000 in on accesso dalla via Petrarca n. 56 e n. CP_8
85 (identificativi catastali come sopra indicati), ad essa pervenuto dal Comune di pre- CP_8
cedente proprietario, con atto per notaio , trascritto presso l'Agenzia del Territo- Persona_2
rio il 4.04.2005 al n. 74, Registro n. 11049/5313, giusta DPGRC n. 358/2004 e n. 3490/2000, ai sensi della n.32/1994; e di averne avuto la disponibilità materiale con ver- CP_10
bale di consegna datato 1.01.2009, a seguito di verbale di conciliazione del giugno 2008.
Esponeva ancora l'azienda ospedaliera che, a seguito di ricorso per ATP ex art.696 c.p.c., era emerso che parte del fondo agricolo (p.lle 65, 66, 67, 68 e 69) risultava occupata sine ti- tulo dai convenuti , i quali avevano trasformato i primigeni fabbricati rurali in immobili Pt_1
a uso abitativo, con ampliamenti e frazionamenti, provvedendo ad accatastare i suddetti immobili, oggi identificati al N.C.E.U. di fog. 220, p.lle 461, 459, 457, 462 e 464. CP_8
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande e spiegando riconvenzionale al fine di accertare e dichiarare il loro avvenuto acquisto per usucapione degli immobili siti in alla via Petrarca n. 85, facendo valere il possesso ininterrotto pacifico e continuato CP_8
per oltre vent'anni – prima del loro genitore e poi di essi stessi – dei beni contesi. In via su- bordinata, chiedevano il pagamento dell'importo pari all'aumento di valore, ex art. 2041 c.c.,
2 apportato ai fondi dalle migliorie da loro messe in atto.
A seguito della domanda riconvenzionale, l'azienda ospedaliera veniva autorizzata alla chiamata in causa della e del al fine di essere manleva- Controparte_7 Controparte_8
ta e garantita per le somme in ipotesi dovute ai . Pt_1
Si costituivano la ed il chiedendo il rigetto delle do- Controparte_7 Controparte_8
mande di manleva formulate nei propri confronti.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 31.01.2019 n. 1155, rigettava sia la domanda di ri- vendica proposta dall'azienda ospedaliera sia la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione dei convenuti.
In motivazione il giudice di prime cure qualificava la domanda attrice in termini di rivendi- cazione ma la riteneva infondata per difetto di prova di un valido acquisto a titolo derivativo oppure originario, considerando i provvedimenti amministrativi richiamati dall'azienda ospedaliera non sufficienti alla dimostrazione della piena proprietà sul patrimonio immobi- liare oggetto di causa.
Il Tribunale rigettava, altresì, la domanda dei convenuti , poiché dall'esame della do- Pt_1
cumentazione in atti non emergeva “la piena prova per poter pronunciare un acquisto per usucapione”. In particolare, il Tribunale reputava di nessuna rilevanza probatoria:
-- la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11351/92, la quale accertava l'intervenuta usucapio- ne da parte di di una particella attigua ai fondi oggetto di causa ed avente Persona_1
anch'esso accesso dal civico 85 di via Petrarca;
-- la circostanza che i convenuti e, prima ancora il loro dante causa , ave- Pt_1 Persona_1
vano sempre avuto la residenza in Via Petrarca n.85;
-- l'aver provveduto all'intestazione catastale dei beni immobili in questione e l'aver ottenuto la licenza per l'allacciamento alla rete fognaria;
-- l'aver coltivato per molti anni il fondo agricolo sito in Via Petrarca n.85.
Il Tribunale considerava, infine, di particolare rilevanza la circostanza che , Persona_1
nel presentare la domanda di condono edilizio n.16674 del 1995, si era qualificato affittuario del fondo, espressamente riconoscendo quale proprietario il “Municipio di . CP_8
-2-
L'appello di , , , , e Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_3 CP_4 [...]
. Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_4
rigettato la domanda riconvenzionale in quanto non provata. Il Tribunale avrebbe omesso di
3 apprezzare adeguatamente i documenti prodotti e le circostanze allegate come la coltivazio- ne dei fondi con messa a dimora delle piante, l'apposizione di cancelli, la trasformazione dei ruderi in civili abitazioni con il trasferimento della residenza formale e sostanziale, il muta- mento di destinazione da agricola in residenziale, l'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria, l'allacciamento delle utenze, il pagamento degli oneri fiscali e tributari, le istanze di condono, l'intervenuta usucapione accertata dal Tribunale di Napoli per un fondo contiguo a quelli di cui è causa, l'intestazione catastale degli immobili, tutti elementi che valutati glo- balmente avrebbero dovuto convincere della piena signoria sugli immobili protratta per un lasso di tempo ultraventennale, contrapposta all'inerzia del proprietario.
In subordine, hanno ribadito la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e hanno reiterato le richieste istruttorie, rassegnando infine le seguenti conclu- sioni: “A) ritenere fondato e ammissibile l'appello proposto dai sigg. (…) e per l'effetto, Pt_1
in parziale riforma della sentenza n. 1155/2019, dichiarare l'acquisto per usucapione dei ce- spiti oggetto di causa in favore dei sigg. , , , Parte_1 CP_1 CP_3 CP_11
, , ; B) ritenere infondata l'impugnativa di controparte e
[...] CP_4 Controparte_5
per l'effetto confermare l'integrale rigetto della domanda dell Controparte_12
così come statuito dalla sentenza di I grado;
C) In via subordinata e nella de-
[...]
negata ipotesi in cui l'ecc.ma Corte ritenesse provato il diritto di proprietà e infondata la domanda di usucapione, condannare l al paga- Controparte_6
mento di quell'importo da determinarsi in corso di causa, anche a seguito di CTU, pari all'aumento di valore recato ai fondi di cui è causa (…), nonché alle spese sostenute per le migliorie apportate, anche ai sensi del 936 secondo comma c.c.. e art. 2041 c.c.. In ogni caso
D) condannare l'azienda ospedaliera al pagamento in favore degli ap- Controparte_13
pellanti delle spese e competenze di giudizio di I e II grado secondo il tariffario vigente”.
-3-
Costituzione e appello dell . Controparte_14
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.12.2019 si è costituita l dedu- Pt_3
cendo l'infondatezza dell'appello, perché sui beni oggetto di lite non è configurabile il pos- sesso ad usucapionem, in quanto assoggettati a vincolo di destinazione e inseriti, ex lege, nel patrimonio indisponibile. L' ha contestato anche la domanda subordinata dai cir- Pt_3 Pt_1
ca l'indennizzo per arricchimento senza causa, rimarcando l'illiceità edilizia e urbanistica del- le trasformazioni operate dagli appellanti, già accertata in sede penale.
4 Con separato appello (i giudizi sono stati poi riuniti) l' ha chiesto riformarsi la senten- Pt_3
za impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato il proprio diritto dominicale sui ce- spiti rivendicati, sottolineando che le vicende traslative dei beni oggetto di causa, ampia- mente ricostruite negli atti di causa, si sono automaticamente verificate ope legis. Ha chiesto la condanna dei all'immediato rilascio del fondo e al ripristino dei luoghi con elimina- Pt_1
zione degli abusi commessi o, in subordine, nel caso di materiale impossibilità del ripristino, dichiarando, ai sensi degli artt. 934 e 936 c.c., l'acquisizione in capo alla di tutti i cespiti Pt_3
e fabbricati abusivamente realizzati dai sul fondo di via Petrarca n. 85, previo rimborso Pt_1
delle somme spese per le costruzioni. Con vittoria di spese.
-4-
L'appello dell è fondato e va accolto. Va premesso che chi agisca in rivendica ai sensi Pt_3
dell'art. 948 c.c. deve fornire prova rigorosa della proprietà, dimostrando un titolo di acqui- sto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquista- to a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possideo. Man- cando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe anche quando il pos- sesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo.
Chiariti tali principi, l'azienda ospedaliera ha dato prova della titolarità del cespite, riper- correndo le vicende traslative dei beni rivendicati:
-- la legge 833/1978, che nell'istituire il Servizio Sanitario Nazionale, ha disposto che i beni dei disciolti enti ospedalieri venissero devoluti ai Comuni competenti territorialmente, con vincolo di destinazione;
-- la legge n.63/1980, che ha statuito che il Presidente della Regione do- Controparte_7
vesse attuare tale trasferimento, come poi avvenuto con il DPGRC 2694/1982;
-- il d.lgs. 30.12.1992 n. 502, che ha riconosciuto la personalità giuridica pubblica alle aziende Co sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, con il conseguente trasferimento, alle AA. e di tutti beni mobili e immobili che facevano parte del patrimonio dei comuni e del- CP_16
le provincie ai sensi della L. 833/1978;
-- la legge n. 32\1994 che disponeva all'art. 26 che “Tutti i beni mobili, Controparte_7
immobili, ivi compresi quelli da reddito, le attrezzature che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 502/92 facevano parte del patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle sono trasferiti al patrimonio delle e delle Pt_5 Controparte_17 Parte_6
[..
[...] , trasferimento da attuarsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale;
[...]
-- i DPGRC n. 3490/2000 e n. 358/2004 che hanno attuato il trasferimento, tra l'altro, dei be- ni oggetto di causa;
-- il verbale di conciliazione tra il e l Controparte_8 Controparte_18
del 17 giugno 2008 ed il verbale di consegna del 1 gennaio 2009.
[...]
Orbene, la Suprema Corte chiamata a pronunciarsi per una fattispecie promossa dall Pt_3
del tutto affine a quella in esame ha statuito che “i provvedimenti amministrativi che dimo- stravano la proprietà dell'immobile, provvedimenti che erano stati prodotti (v. Decreti Presi- denziali della Giunta Regionale della Campania nn. 3490/2000, 358/2004 e 2694/1982, il verbale di conciliazione e il verbale di consegna dell'1.01.2009, tutti richiamati nella sentenza impugnata… attestavano inequivocabilmente il trasferimento della proprietà del bene dal all : l'onere della prova a suo carico è stato dunque Controparte_8 Controparte_6
pienamente assolto” (Cass.
8.06.2018 n. 14903).
Quanto innanzi consente di affermare la piena ed esclusiva proprietà in capo all'azienda ospedaliera dei beni immobili identificati in Catasto Terreni del Comune di lla partita CP_8
n. 3651, foglio 220, particelle 65, 66, 67, 68, 69 e 92, oggi identificati al N.C.E.U. di CP_8
fog. 220, p.lle 461, 459, 457, 462 e 464.
Accertata, pertanto, la proprietà degli immobili, va ora esaminata la domanda dei di Pt_1
acquisto per intervenuta usucapione e pro quota della proprietà dei cespiti oggetto di causa.
L'art. 7 del d.l. 264 del 1974 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della rifor- ma sanitaria”), convertito dalla L. 386 del 1974, prevedeva per quanto qui d'interesse che:
“Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è fatto divieto agli enti ospedalieri di proce- dere ad alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi salve le deroghe consentite con autorizzazione della regione. La predetta autorizzazione è di competenza della giunta regionale fatte salve le at- tribuzioni del consiglio regionale o di altri organi della regione eventualmente previsti dallo statuto o da leggi della regione. Gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli”.
Con l'art. 66 della legge 833/1978 è stato previsto che “Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali: … b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri… È affidata alle unità sanitarie lo- cali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-
6 sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico sanitaria. Le Regioni adottano gli atti legislativi e amministrativi necessari per realiz- zare i trasferimenti di cui ai precedenti commi e per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 61. … Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego e il reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sa- nitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi”. Part
Con d.lgs. n.502/1992 sono state soppresse le e istituite le nuove ASL, dotate di perso- nalità giuridica e autonomia patrimoniale ed è stato previsto (art. 5, come modificato dal d.lgs. 517/93) che i beni di cui all'art. 65 erano trasferiti con provvedimento regionale al pa- trimonio di queste ultime”.
Per quel che riguarda la , il trasferimento è avvenuto con la legge Controparte_7 [...]
n. 32 del 3.11.1994. In particolare, al Titolo IV (Patrimonio, Finanziamento e CP_19
Contabilità) - art. 26 (Patrimonio delle aziende) ha statuito: “1. Tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, le attrezzature che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.
502 del 1992 facevano parte del patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle sono trasferiti al patrimonio delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospeda- Parte_5
liere. Sono parimenti trasferiti al patrimonio delle sanitarie locali i beni di cui all'art. CP_17
65, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come sostituito dall'art. 21 del D.L.
12 settembre 1993, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1993, n.
638. 2. I beni di cui al comma 1 sono classificati in: a. beni destinati all'erogazione dei servizi sanitari;
b. beni destinati a fornire rendite patrimoniali nonché, beni culturali ed artistico monumentali.
3. La Giunta regionale individua, con apposito provvedimento le modalità per il trasferimento dei suddetti beni alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere adottando tutte le misure e gli atti necessari.
4. Il trasferimento dei beni di cui al presente ar- ticolo è effettuato, al termine delle operazioni di cui al comma 3, con decreto del Presidente della Giunta regionale che costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni”.
I Decreti del Presidente della Giunta Regionale della n. 3490/00 e n. 358/04, per CP_7
quel che interessa in questa sede, hanno attuato il trasferimento.
Al riguardo, la Cassazione ha precisato che dal richiamato quadro normativo discende che i
7 beni compresi nel patrimonio dei disciolti enti ospedalieri non sono suscettibili di possesso ad usucapionem, dalla data di entrata in vigore del richiamato D.L. n. 264/1974, convertito in
Legge n.386/1974, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospe- daliero (Cass. n. 30720/2018; Cass. 21573/2020; Cass. 29560/2023; 34123/2024).
Accertato il vincolo di destinazione e la conseguente non suscettibilità di possesso ad usu- capionem dei beni oggetto di causa, occorre infine esaminare la domanda dall di con- Pt_3
danna, in capo agli originari convenuti , al ripristino dello stato dei luoghi e la domanda Pt_1
dei di condanna dell'azienda ospedaliera al pagamento dell'aumento di valore recato Pt_1
ai fondi di cui è causa per le migliorie apportate ai sensi degli artt. 936 e 2041 c.c..
È pacifico, come del resto accertato dal CTU Ing. in sede di ATP, che sui Persona_3
fondi oggetto di causa sono state edificate dai opere abusive che hanno trasformato Pt_1
l'originaria destinazione rurale dei beni in un complesso residenziale, formato da due fabbri- cati composti, il primo da tre ed il secondo da quattro unità abitative, oltre a due capannoni, con accesso dalla via Petrarca, da cui, oltrepassato un cancello ben rifinito, attraverso una rampa carrabile e pavimentata, si arriva alle diverse unità abitative indipendenti collegate tra loro da stradine ricavate da terrazzamenti.
È infondata, quindi, la domanda spiegata dai nei confronti dell'azienda ospedaliera di Pt_1
condanna al pagamento dell'aumento di valore per le migliorie asseritamente apportate ai fondi di cui è causa perché, quando le opere sono abusive, il proprietario del suolo non è te- nuto al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 936 c.c., essendo i manufatti abusivi privi di valore ed esposti alla demolizione amministrativa (Cass. 21.12.2016 n. 26509; Cass.
25.02.2011 n. 4731).
Ne consegue che i vanno condannati alla rimozione di tutte le opere edificate sui Pt_1
fondi di proprietà dell'azienda ospedaliera e al ripristino dello stato dei luoghi nella loro ori- ginaria consistenza;
indi alla restituzione degli stessi.
-5-
Le spese. La parziale riforma della sentenza impugnata comporta un nuovo regolamento delle spese di primo grado che, al pari di quelle del presente grado, vanno poste a carico de- gli appellanti secondo soccombenza, ragguagliate allo scaglione tariffario corrispon- Pt_1
dente al valore indeterminabile della controversia e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri medi per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12) di cui al d.m. n. 55/2014, come integrati dal d.m. 147/2022.
8 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115, per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di , , , , Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_3 CP_9
[... e . Controparte_5
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti n. 3718\2019 e 3745/2019 RG, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 31 gennaio
2019 n. 1155, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello proposto dall Parte_2
e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l
[...] [...]
proprietaria dei fondi e fabbricati siti in Controparte_20
alla via Petrarca n. 85, già identificati al catasto terreni del Comune di lla par- CP_8 CP_8
tita 3651, foglio 220, particelle 65, 66, 67, 68 e 69, oggi identificati al N.C.E.U. di sez. CP_8
CHI, foglio 30, particelle 66, 459, 437, 462 e 464;
b) condanna , , , , e Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_3 CP_4 [...]
a rimuovere tutte le opere edificate sui predetti fondi, a ripristinare lo stato dei Parte_4
luoghi nella loro originaria consistenza e quindi a restituire i fondi all
[...]
; Controparte_14
c) rigetta l'appello proposto da , , , , Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_3
e ; CP_4 Controparte_5
d) condanna , , , , e Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_3 CP_4 [...]
, in solido, alla refusione, in favore dell Parte_4 Controparte_14
delle spese di lite, liquidate: per il primo grado, in euro 8.000,00 per
[...]
compensi ed euro 1.200,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre spese di
ATP, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato dovuto ed effettivamente pagato;
per il presente grado, in euro 10.000,00 per compensi ed euro 1.500,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato dovuto ed effetti- vamente pagato;
e) dispone che il competente Ufficio di Pubblicità Immobiliare proceda alle trascrizioni e annotazioni di rito;
f) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , , , Parte_1 Controparte_2 CP_1
9 , e di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a CP_3 CP_4 Controparte_5
titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 29 aprile 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
10