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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/09/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai Magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Est.
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 452/2025
promossa da
C.F ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Bendia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, a Jesi in Via Pasquinelli 2/A
APPELLANTE
Contro
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Controparte_1 C.F._2
Ricci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Jesi in Via San Francesco 1
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
e con l'intervento di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di N. 1930/2024 del Tribunale di Ancona del
13 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza N. 1930/2024 del Tribunale di Ancona del 13 novembre 2024 che in pagina 1 di 3 parziale accoglimento del ricorso proposto da - per ottenere la modifica CP_1 delle condizioni della separazione statuite con sentenza n. 729 del 14-21/04/2020 pronunciata dal medesimo ufficio giudiziario- stabiliva la riduzione pari ad €
300,00 dell'assegno dovuto dallo per il mantenimento dei figli, dichiarava CP_1 inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla compensava Pt_1 nella misura di un terzo le spese di lite, ponendo la restante parte a carico della
Pt_1
La difesa della parte appellante invocava la nullità della sentenza per le ragioni meglio specificate nell'atto di appello, lamentava l'omesso esame della domanda riconvenzionale di accertamento e di condanna inerente le spese straordinarie sostenute dalla nell'interesse dei figli, insistendo per la pronuncia sulla Pt_1 domanda;
si doleva infine della statuizione sulle spese giudiziali. si è costituito in giudizio invocando il rigetto dell'appello in Controparte_1 quanto infondato e formulando appello incidentale, chiedeva una maggiore riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli.
Con istanza depositata in data 4 settembre 2025 la difesa dell'appellante rappresentava che con atto notificato in data 1/9/2025 alla parte appellata presso il suo difensore, la sig.ra rinunciava agli atti del giudizio di appello Pt_1 avverso la sentenza N. 1930/2024, a spese compensate e che con atto notificato in data 3/09/2025 la parte appellata-appellante incidentale accettava la rinuncia agli atti, rinunciando a sua volta al proposto appello incidentale, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Con nota depositata in data 4 settembre 2025 la difesa della parte appellata produceva a sua volta la rinuncia agli atti da parte dell'appellante, l'accettazione della rinuncia da parte dell'appellato, la rinuncia all'appello incidentale e l'accettazione della rinuncia all'appello incidentale da parte dell'appellante, chiedendo l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Va dunque dichiarata, ai sensi degli artt.306 e 359 cpc, l'estinzione del presente giudizio.
Preso atto dell'accettazione degli appellati deve disporsi l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, come dalle parti convenuto. pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, del 23 /09/2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai Magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Est.
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 452/2025
promossa da
C.F ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Bendia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, a Jesi in Via Pasquinelli 2/A
APPELLANTE
Contro
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Controparte_1 C.F._2
Ricci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Jesi in Via San Francesco 1
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
e con l'intervento di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di N. 1930/2024 del Tribunale di Ancona del
13 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza N. 1930/2024 del Tribunale di Ancona del 13 novembre 2024 che in pagina 1 di 3 parziale accoglimento del ricorso proposto da - per ottenere la modifica CP_1 delle condizioni della separazione statuite con sentenza n. 729 del 14-21/04/2020 pronunciata dal medesimo ufficio giudiziario- stabiliva la riduzione pari ad €
300,00 dell'assegno dovuto dallo per il mantenimento dei figli, dichiarava CP_1 inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla compensava Pt_1 nella misura di un terzo le spese di lite, ponendo la restante parte a carico della
Pt_1
La difesa della parte appellante invocava la nullità della sentenza per le ragioni meglio specificate nell'atto di appello, lamentava l'omesso esame della domanda riconvenzionale di accertamento e di condanna inerente le spese straordinarie sostenute dalla nell'interesse dei figli, insistendo per la pronuncia sulla Pt_1 domanda;
si doleva infine della statuizione sulle spese giudiziali. si è costituito in giudizio invocando il rigetto dell'appello in Controparte_1 quanto infondato e formulando appello incidentale, chiedeva una maggiore riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli.
Con istanza depositata in data 4 settembre 2025 la difesa dell'appellante rappresentava che con atto notificato in data 1/9/2025 alla parte appellata presso il suo difensore, la sig.ra rinunciava agli atti del giudizio di appello Pt_1 avverso la sentenza N. 1930/2024, a spese compensate e che con atto notificato in data 3/09/2025 la parte appellata-appellante incidentale accettava la rinuncia agli atti, rinunciando a sua volta al proposto appello incidentale, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Con nota depositata in data 4 settembre 2025 la difesa della parte appellata produceva a sua volta la rinuncia agli atti da parte dell'appellante, l'accettazione della rinuncia da parte dell'appellato, la rinuncia all'appello incidentale e l'accettazione della rinuncia all'appello incidentale da parte dell'appellante, chiedendo l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Va dunque dichiarata, ai sensi degli artt.306 e 359 cpc, l'estinzione del presente giudizio.
Preso atto dell'accettazione degli appellati deve disporsi l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, come dalle parti convenuto. pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, del 23 /09/2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 3 di 3