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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2567/2024 promossa da:
(c.f. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Nord), con il patrocinio dell'avv. KUNTNER ANGELA ed elettivamente domiciliata in VIA
BARBERIA 22 40123 BOLOGNA presso il difensore;
- parte attrice - contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. BOTTURA KATIA e BARTOLACCIO ANDREA, elettivamente domiciliato in
VIA GALVANI NR.6 39100 BOLZANO presso i difensori;
- parte convenuta -
in punto: Impugnazione di delibera di assemblea condominiale causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 25/2/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice Parte_1
“voglia l'Ill.mo giudice adito, contraris rejectis,
- in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva delle delibere condominiali decise all'adunanza del 28.07.2024
- nel merito annullare le delibere condominiali del 28.07.2024 per violazione delle prescrizioni di legge e più specificamente dell'art. 66,3 disp. att. del codice civile,
- in ogni caso, condannare la parte opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento oltre IVA e C.A.”
pagina 1 di 5 Insiste nelle proprie richieste in via istruttoria per la parte convenuta : Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni di cui in narrativa da intendersi integralmente richiamate,
➢ respingere e/o rigettare la domanda preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera condominiale del 28.07.2024 per carenza dei presupposti di legge o comunque perché infondata in fatto ed in diritto;
➢ respingere e/o rigettare ogni domanda formulata nel merito dal sig. in quanto Parte_1
infondata in fatto ed in diritto e comunque qualsiasi domanda svolta contro il Controparte_2
[...]
Con rimborso del compenso e delle spese, anche forfettarie, ivi comprese spese per eventuali CTU e
CTP nonché spese per il procedimento di mediazione, il tutto oltre a CAP ed IVA se ed in quanto dovuti.”
Insiste nelle proprie richieste in via istruttoria.
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza il signor impugna, nella sua qualità di condomino munito di Parte_1
interesse, le delibere dell'assemblea del corrente in Lana alla Via Ultimo Controparte_2
2/B, assunte in data 28/7/2024, deducendone l'annullabilità a motivo della convocazione tardiva rispetto ai termini previsti dall'art. 66, comma III, disp. att., c.c.. Lo stesso rappresenta infatti che l'avviso di convocazione a detta assemblea gli sarebbe stato “consegnato tramite il servizio postale … soltanto in data 24.07.2024 e dunque oltre il termine perentorio previsto dalla legge” (così pag. 4 dell'atto di citazione) e quindi meno di cinque giorni prima di quelli previsti dalla normativa.
Con comparsa dd. 7/11/2024 si è costituito il contestando la circostanza Controparte_2 dell'irregolare convocazione.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava udienza per la discussione orale. La vertenza veniva quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. all'esito della discussione orale all'udienza del 25/2/2025.
2. Premesso che in sede di verbale d'udienza dd. 3/2/2025 la difesa attorea sosteneva l'illegittimità della nomina dell'amministratore costituitosi per il , omettendo tuttavia di allegarne e CP_2
provarne le ragioni, sì che tale eccezione preliminare deve andare disattesa, in quanto infondata, occorre esaminare la questione se l'avviso di convocazione dell'assemblea del 28/7/2024 sia stato pagina 2 di 5 ritualmente comunicato al signor Parte_1
2.1. A tal fine va innanzitutto fatto richiamo all'art. 66, comma III, disp. att., c.c. che così dispone:
“L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Tale norma viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che “con riguardo all'avviso di convocazione di assemblea ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., (nel testo ratione temporis vigente), posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata (del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari) e in particolare quale atto unilaterale recettizio ai sensi dell'art. 1335 c.c., al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il
(sottoposto al relativo onere), in applicazione della presunzione dell'art. 1335 c.c., CP_2
richiamato, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata (cui il testo dell'art. 66 disp. att. c.c., affianca, nel testo successivo alla riforma di cui alla L. 11 dicembre 2012, n. 220, altre modalità partecipative), e questa non sia stata consegnata per
l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza). …
… correttamente è … ritenuta validamente raggiunta, attraverso la prova della spedizione della raccomandata contenente l'avviso di convocazione in data 25.05.2006, la presunzione di ricezione dello stesso da parte della destinataria, sulla quale gravava, pertanto, l'onere di controllare assiduamente la corrispondenza a lei diretta, per un riscontro della tempestività o meno dell'inserimento dell'avviso medesimo nel rispetto dei cinque giorni previsti dalla disposizione
pagina 3 di 5 invocata” (così inter alia Cassazione civile sez. II, 25/03/2019, n.8275).
2.2. Nel caso di specie risulta provato documentalmente che l'avviso di giacenza della raccomandata contenente la convocazione è stato consegnato in data 19/7/2024 e quindi nei termini di legge rispetto all'assemblea programmata in prima convocazione per il 27/7/2024 e svoltasi effettivamente in seconda convocazione il 28/7/2024 (cfr. avviso di convocazione, doc. 1 di parte attrice e dettaglio di spedizione postale, doc. 7 di parte convenuta).
2.2.1. Va a questo punto dato atto che non colgono nel segno le difese svolte dall'attore in base alle quali lo stesso, a motivo delle misure cautelari personali del giudice penale che gli impedivano all'epoca della convocazione l'accesso allo stabile condominiale, si sarebbe trovato senza sua colpa nell'impossibilità di avere notizia dell'avviso di giacenza.
2.2.2. Invero, considerato che conservava e conserva residenza presso lo stabile Parte_1
condominiale in via Ultimo 2/B Lana, lo stesso, pur attinto da detta misure cautelari, aveva onere di incaricare familiari o terzi della verifica della posta e degli avvisi di giacenza a lui indirizzati. In tale ottica si può infatti ritenere che l'avviso di giacenza sia pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'attore sin dalla data del 19/7/2024 e quindi nel pieno rispetto dei termini di legge per l'assemblea programmata in prima convocazione per il 27/7/2024 e svoltasi effettivamente in seconda convocazione il 28/7/2024.
2.2.3. Va del resto evidenziato che lo si trovava attinto dal divieto di avvicinamento ai Pt_1
condomini e dal divieto di dimora in Lana in ragione di gravi condotte di violenza e minaccia proprio in danno dei condomini stessi, come risulta dai provvedimenti giudiziari riversati in atti (doc. 3, 4 e 5 del e cfr. doc. 6 verbale d'udienza di interrogatorio). La situazione addotta a CP_2
giustificazione dalla difesa attorea è quindi conseguenza della condotta dolosa e penalmente rilevante di Parte_1
3. In considerazione della comprovata validità della convocazione dell'assemblea del Controparte_2
svoltasi in data 28/7/2024 e per tutte le ragioni sopra addotte, va rigettata la domanda
[...] dell'attore.
4. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
pagina 4 di 5 5. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'attore va condannato Parte_1
a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio che sono liquidate ai Controparte_2
sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modificazioni.
Considerato che le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00 e tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché della mancata assunzione di prove costituende (cfr. art. 4
d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (valori indicati nelle
“tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, in misura ridotta, Tab. 2 tutte le fasi, Tab. 25 bis soltanto le fasi di attivazione e negoziazione): Euro 4.611,50 per compenso totale, nonché Euro 122,00 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m.
10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice Parte_1
- condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese del Parte_1 Controparte_2
presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 4.611,50 per compenso totale, nonché Euro
122,00 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e
IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 25/2/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2567/2024 promossa da:
(c.f. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Nord), con il patrocinio dell'avv. KUNTNER ANGELA ed elettivamente domiciliata in VIA
BARBERIA 22 40123 BOLOGNA presso il difensore;
- parte attrice - contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. BOTTURA KATIA e BARTOLACCIO ANDREA, elettivamente domiciliato in
VIA GALVANI NR.6 39100 BOLZANO presso i difensori;
- parte convenuta -
in punto: Impugnazione di delibera di assemblea condominiale causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 25/2/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice Parte_1
“voglia l'Ill.mo giudice adito, contraris rejectis,
- in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva delle delibere condominiali decise all'adunanza del 28.07.2024
- nel merito annullare le delibere condominiali del 28.07.2024 per violazione delle prescrizioni di legge e più specificamente dell'art. 66,3 disp. att. del codice civile,
- in ogni caso, condannare la parte opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento oltre IVA e C.A.”
pagina 1 di 5 Insiste nelle proprie richieste in via istruttoria per la parte convenuta : Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni di cui in narrativa da intendersi integralmente richiamate,
➢ respingere e/o rigettare la domanda preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera condominiale del 28.07.2024 per carenza dei presupposti di legge o comunque perché infondata in fatto ed in diritto;
➢ respingere e/o rigettare ogni domanda formulata nel merito dal sig. in quanto Parte_1
infondata in fatto ed in diritto e comunque qualsiasi domanda svolta contro il Controparte_2
[...]
Con rimborso del compenso e delle spese, anche forfettarie, ivi comprese spese per eventuali CTU e
CTP nonché spese per il procedimento di mediazione, il tutto oltre a CAP ed IVA se ed in quanto dovuti.”
Insiste nelle proprie richieste in via istruttoria.
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza il signor impugna, nella sua qualità di condomino munito di Parte_1
interesse, le delibere dell'assemblea del corrente in Lana alla Via Ultimo Controparte_2
2/B, assunte in data 28/7/2024, deducendone l'annullabilità a motivo della convocazione tardiva rispetto ai termini previsti dall'art. 66, comma III, disp. att., c.c.. Lo stesso rappresenta infatti che l'avviso di convocazione a detta assemblea gli sarebbe stato “consegnato tramite il servizio postale … soltanto in data 24.07.2024 e dunque oltre il termine perentorio previsto dalla legge” (così pag. 4 dell'atto di citazione) e quindi meno di cinque giorni prima di quelli previsti dalla normativa.
Con comparsa dd. 7/11/2024 si è costituito il contestando la circostanza Controparte_2 dell'irregolare convocazione.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava udienza per la discussione orale. La vertenza veniva quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. all'esito della discussione orale all'udienza del 25/2/2025.
2. Premesso che in sede di verbale d'udienza dd. 3/2/2025 la difesa attorea sosteneva l'illegittimità della nomina dell'amministratore costituitosi per il , omettendo tuttavia di allegarne e CP_2
provarne le ragioni, sì che tale eccezione preliminare deve andare disattesa, in quanto infondata, occorre esaminare la questione se l'avviso di convocazione dell'assemblea del 28/7/2024 sia stato pagina 2 di 5 ritualmente comunicato al signor Parte_1
2.1. A tal fine va innanzitutto fatto richiamo all'art. 66, comma III, disp. att., c.c. che così dispone:
“L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Tale norma viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che “con riguardo all'avviso di convocazione di assemblea ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., (nel testo ratione temporis vigente), posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata (del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari) e in particolare quale atto unilaterale recettizio ai sensi dell'art. 1335 c.c., al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il
(sottoposto al relativo onere), in applicazione della presunzione dell'art. 1335 c.c., CP_2
richiamato, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata (cui il testo dell'art. 66 disp. att. c.c., affianca, nel testo successivo alla riforma di cui alla L. 11 dicembre 2012, n. 220, altre modalità partecipative), e questa non sia stata consegnata per
l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza). …
… correttamente è … ritenuta validamente raggiunta, attraverso la prova della spedizione della raccomandata contenente l'avviso di convocazione in data 25.05.2006, la presunzione di ricezione dello stesso da parte della destinataria, sulla quale gravava, pertanto, l'onere di controllare assiduamente la corrispondenza a lei diretta, per un riscontro della tempestività o meno dell'inserimento dell'avviso medesimo nel rispetto dei cinque giorni previsti dalla disposizione
pagina 3 di 5 invocata” (così inter alia Cassazione civile sez. II, 25/03/2019, n.8275).
2.2. Nel caso di specie risulta provato documentalmente che l'avviso di giacenza della raccomandata contenente la convocazione è stato consegnato in data 19/7/2024 e quindi nei termini di legge rispetto all'assemblea programmata in prima convocazione per il 27/7/2024 e svoltasi effettivamente in seconda convocazione il 28/7/2024 (cfr. avviso di convocazione, doc. 1 di parte attrice e dettaglio di spedizione postale, doc. 7 di parte convenuta).
2.2.1. Va a questo punto dato atto che non colgono nel segno le difese svolte dall'attore in base alle quali lo stesso, a motivo delle misure cautelari personali del giudice penale che gli impedivano all'epoca della convocazione l'accesso allo stabile condominiale, si sarebbe trovato senza sua colpa nell'impossibilità di avere notizia dell'avviso di giacenza.
2.2.2. Invero, considerato che conservava e conserva residenza presso lo stabile Parte_1
condominiale in via Ultimo 2/B Lana, lo stesso, pur attinto da detta misure cautelari, aveva onere di incaricare familiari o terzi della verifica della posta e degli avvisi di giacenza a lui indirizzati. In tale ottica si può infatti ritenere che l'avviso di giacenza sia pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'attore sin dalla data del 19/7/2024 e quindi nel pieno rispetto dei termini di legge per l'assemblea programmata in prima convocazione per il 27/7/2024 e svoltasi effettivamente in seconda convocazione il 28/7/2024.
2.2.3. Va del resto evidenziato che lo si trovava attinto dal divieto di avvicinamento ai Pt_1
condomini e dal divieto di dimora in Lana in ragione di gravi condotte di violenza e minaccia proprio in danno dei condomini stessi, come risulta dai provvedimenti giudiziari riversati in atti (doc. 3, 4 e 5 del e cfr. doc. 6 verbale d'udienza di interrogatorio). La situazione addotta a CP_2
giustificazione dalla difesa attorea è quindi conseguenza della condotta dolosa e penalmente rilevante di Parte_1
3. In considerazione della comprovata validità della convocazione dell'assemblea del Controparte_2
svoltasi in data 28/7/2024 e per tutte le ragioni sopra addotte, va rigettata la domanda
[...] dell'attore.
4. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
pagina 4 di 5 5. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'attore va condannato Parte_1
a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio che sono liquidate ai Controparte_2
sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modificazioni.
Considerato che le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00 e tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché della mancata assunzione di prove costituende (cfr. art. 4
d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (valori indicati nelle
“tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, in misura ridotta, Tab. 2 tutte le fasi, Tab. 25 bis soltanto le fasi di attivazione e negoziazione): Euro 4.611,50 per compenso totale, nonché Euro 122,00 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m.
10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice Parte_1
- condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese del Parte_1 Controparte_2
presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 4.611,50 per compenso totale, nonché Euro
122,00 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e
IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 25/2/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Laus
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