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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Presidente
- dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1394/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- C. F. ) residente a [...] C.F._1
Giacomo Matteotti n. 38F, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Riccardo
LANZO (C. F. ), presso il cui studio legale in Novara Corso Cavallotti n. 40 è C.F._2
elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notificazioni e comunicazioni del presente procedimento presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Fax n.: 0321.1813973
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 21 - (C. F. ) nata nella Repubblica Popolare Cinese il CP_1 C.F._3
27.08.1981 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro BERZAGHI (C. F. – pec: C.F._4
– fax: 02.49665319), presso il cui studio legale in Milano via Email_2
Galvano Fiamma n. 26 è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
E
- (C. F. ) residente in [...] C.F._5
Bornago n. 21/D, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesca LA PENNA
(C. F. – pec: – fax 0321.399854 C.F._6 Email_3
– e-mail: , presso il cui studio legale in Novara Rotonda Massimo Email_4
D'Azeglio n. 7 è elettivamente domiciliato,
APPRELLATO-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E
- (C. F. – P. IV ) con sede legale in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
Bologna via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. CP_4
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore PICCI (C. F.
[...]
), presso il cui studio legale in Pavia Viale C. Battisti n. 33 è elettivamente C.F._7
domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notifiche del presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_5
[... fax: 0382.403343
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.)
Sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 21 per appellante principale Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accogliere in totale e/o parziale riforma della sentenza n.
609/2021 emessa in data 2.04.2024 dal Tribunale Ordinario di Pavia, in via principale
- accertare e dichiarare non provata l'esistenza di vizi e difetti dell'opera posta la carenza dell'attività istruttoria e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla signora CP_1 dall'odierno appellante in relazione agli esborsi legati all'eliminazione dei vizi.
- Dichiarare non dovuti in favore della signora da parte del geom. CP_1 Parte_1
i seguenti importi: euro 9.218,85 a titolo di rimborso delle spese del procedimento
[...]
ATP; euro 5.268,80 per anticipazioni ed euro 17.930,00 per compensi professionali, oltre spese di CTU, per tutte le motivazioni esposte in atti
In via subordinata
- Nel caso di accertamento dell'esistenza dei vizi dell'opera riquantificare l'importo dovuto a titolo di eliminazione dei vizi, limitato alle sole opere di responsabilità in capo al Geom.
, individuandola nel 10% del risarcimento complessivo o in quella minore Parte_1
percentuale che verrà eventualmente accertata in forma di quanto esposto in atti.
- Disporre la rideterminazione delle spese di lite nel rispetto del tariffario forense, individuandolo in capo al geom. la sol quota del 10%. Parte_1
In via istruttoria
- ammettere l'istanza di istruttoria peritale e disporre idonea consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare lo stato dell'immobile e l'eventuale sussistenza di vizi e difetti dell'opera con loro quantificazione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Per , appellata, CP_1 voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento di quanto dedotto in atti e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in rito:
- respingere il gravame proposto dal Geom. e l'appello incidentale proposto Parte_1
dall'Arch. poiché inammissibili ex art. 342 comma 1 c.p.c. e per tardività Controparte_2
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;
pagina 3 di 21 ne merito:
- accertare e dichiarare le concorrenti responsabilità del geom. ex artt. Parte_1
1667, 1668 e 1669 c.c. e dell'Arch. ex artt. 1218, 2222 e ss c.c., 1667, Controparte_2
1668 e 2043 c.c. respingere il gravame proposto dal Geom. e l'appello Parte_1
incidentale proposto dall'Arch. , poiché infondati in fatto e in diritto e Controparte_2
per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in via istruttoria:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 696 bis comma 5 c.p.c. e dell'art. 698 c.p.c. dichiarare ammissibile e ordinare l'acquisizione agli atti del presente giudizio di merito della relazione depositata dal CTU Arch. in data 8.10.2021 e del fascicolo di ufficio del Persona_1 procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. r.g. n. 491/2020 svoltosi avanti all'ecc.mo Tribunale
Ordinario di Pavia tra le odierne parti e avente il medesimo oggetto
- ammettere le prove per testimoni sui capitoli come da istanza già articolata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. in atti che qui si hanno per integralmente riportati.
- Rigettare tutte le istanze istruttorie avversaria.
Con vittoria di spese, onorari e competenze di lite, con espressa richiesta di liquidazione delle maggiorazioni previste dall'art. 4 commi 1 bia e 2 del d.m. n. 55/2014 e ss.mm.ii. e del rimborso forfettario delle spese generali 15%.
Per appellato – appellante in via incidentale Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa, in via istruttoria, rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, o sua integrazione nei termini richiesti dall'appellato , valutando la eventuale sostituzione del CTU, rispetto a CP_2
quello nominato in primo grado, in principalità
- in riforma della sentenza impugnata, respingere tutte le domande proposte nei confronti del convenuto;
CP_2
in subordine
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale, delle domande proposte dalla signora
, dichiarare tenuta a garantire il convenuto CP_1 Controparte_5
, mallevandolo completamente rispetto agli effetti dell'eventuale Controparte_2
pagina 4 di 21 accoglimento delle domande, proposte dall'attrice, in forza della polizza assicurativa Multirischi
– RC professionale n. 1/2141/122/165671275 e conseguentemente condannare
[...]
a rimborsare a tutto le somme che quest'ultimo fosse Controparte_5 Controparte_2
condannato a pagare;
- dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello proposto da nei Parte_2
confronti di in via subordinata. Controparte_2
In ogni caso con il favore delle spese di giudizio di entrambi di gradi di giudizio ivi incluse quelle dell'ATP.
per appellata Controparte_5
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione disattesa, fermo restando in caso di accoglimento dell'appello azionato dal geom. (motivo n. 1 CP_6
atto di citazione in appello;
in caso di accogliento assorbente gli altri motivi), e/o appello incidentale azionato dall'Arch (motivi 1, 2, 3, 5, 6) con il conseguente rigetto delle Controparte_7
domande attoree nei confronti degli stessi (con conseguente assorbimento della domanda di garanzia azionata nei confronti di dall'assicurato ), il diritto di di CP_5 CP_2 CP_5
ottenere la restituzione e ripetizione delle somma pagate in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza (pagate con riserva di appello e animo di ottenere la restituzione/ripetizione) così giudicare: in via principale
- accertare e dichiarare il diritto di e ciò nel caso di accoglimento dell'appello CP_5
azionato dal geom. (motivo 1 atto di citazione;
in caso di accoglimento Parte_1 assorbente gli altri motivi) e /o dell'appello incidentale azionato dall'Arch.
[...]
(motivi 1, 2, 3, 5, 6) con il conseguente assorbimento delle domande attoree nei CP_7
confronti degli stessi (con conseguente assorbimento della domanda di garanzia azionata nei confronti di dall'assicurato ) di ottenere le restituzione e ripetizione CP_5 CP_2
delle somme pagate in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza (pagate con riserva di appello e animo di ottenere la restituzione/ripetizione), e conseguentemente condannare alla restituzione a favore di da parte della signora Controparte_5 CP_1 dell'importo di euro 27.529,41 e da parte dell'Arch. di euro 10.288,98, oltre
[...] CP_2
interessi dalla data del pagamento a quella della restituzione.
In via subordinata:
pagina 5 di 21 - confermare la sentenza n. 609/2024 resa dal Tribunale di Pavia;
in estremo subordine
- nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere responsabile l'Arch
[...]
dei danni lamentati da e in accoglimento del motivo n. 4 CP_2 CP_1 dell'appello incidentale dallo stesso azionato ritenere operante, ai fini della richiesta malleva azionata da quest'ultimo nei confronti di la polizza n. Controparte_5
1/2141/122/156571275 a determinare in termini di percentuale l'incidenza dell'operato dell'Arch. nel determinismo con relativa quantificazione dell'importo Controparte_2
risarcibile a mezzo di nuova espletanda CTU ovvero confermare, sul punto, le risultanze già emerse nella CTUI espletata in primo grado;
- contenere la richiesta garanzia e malleva nei limiti dei massimali di polizza previsti nelle condizioni particolari con relative franchigie e/o scoperto di euro 20.000,00) con esclusione della solidarietà di cui al punto clausola 3.9 pag. 18 di 33 doc. 3 “vincolo di solidarietà”;
- dare atto in ogni caso che ha già versato alla parte attrice in primo grado in CP_5
esecuzione della sentenza ex adverso impugnata euro 27.528,41 con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i giudizi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 609/2024 pubblicata in data 2.04.2024, il Tribunale Ordinario di Pavia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvedeva:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna e Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Parte_1
euro 55.750,92 oltre interessi specificati al punto 3.3.1.;
- condanna, inoltre, e , in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 Parte_3
in favore di parte attrice della somma di euro 9.218,85 oltre accessori specificati al punto 3.5.1. della presente sentenza;
- condanna altresì e in solido tra loro al pagamento in Controparte_2 Parte_3
favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 5.268,80 per anticipazioni ed in euro 17.930,00 per compensi professionali oltre spese generali pari al 15% dei compensi c.p.a. nonché iva, se prevista, secondo le aliquote di legge;
pagina 6 di 21 - accoglie parzialmente la domanda di manleva svolta da e, per Controparte_2
l'effetto, condanna a mantenere indenne l'assicurato nella Controparte_5
misura di due terzi di tutti gli esborsi da lui sostenuti in forza dei punti 2 e 3 del presente dispositivo;
- condanna la l pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_5
che si liquidano al netto della indicata compensazione in euro 7.051,50 Controparte_2
per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonché
c.p.a. ed iva, se prevista, e secondo le aliquote di legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. l'attrice promuoveva innanzi al Tribunale CP_1
Ordinario di Pavia procedimento per accertamento preventivo volto ad accertare mediante CTU tecnica la presenza e l'entità di vizi in relazione alle opere appaltate alla ditta di titolarità di
[...]
ed eseguite sotto la direzione dell'Arch. nella qualità di direttore dei Pt_1 Controparte_2 lavori, all'esito del quale il nominato CTU, descritto lo stato delle opere, individuava la presenza dei vizi lamentati, indicando le opere necessarie alla relativa eliminazione.
Su tali basi conveniva in giudizio innanzi al Tribunale ordinario di Pavia il geom. CP_1
quale titolare dell'impresa esecutrice delle opere e l'Arch. Parte_1 [...]
, nella qualità di direttore dei lavori, per sentire dichiarare la loro concorrente CP_2
responsabilità in relazione ai vizi presenti nelle opere commissionate alla ditta del LENGUA e dalla stessa eseguite presso l'immobile dell'attrice in forza del relativo contratto di appalto e conseguentemente condannare il geom. e l'Arch. , in via Parte_1 Controparte_2 solidale, a risarcire all'attrice tutti i danni conseguentemente derivati, comprensivi delle spese necessarie alla rimozione dei vizi e/o difformità delle opere eseguite oltre alle spese tecniche e professionali occorrenti per il rifacimento delle stesse secondo le regole dell'arte.
- Si costituiva in giudizio il geom. contestando integralmente il libello introduttivo Parte_1
e chiedendone il rigetto. Eccepiva in primis l'insussistenza dei presupposti richiesti dal dettato dell'art. 1669 c.c. per l'esercizio della relativa azione di garanzia per vizi e/o difformità; eccepiva, inoltre, la maturata decadenza in relazione alla garanzia per vizi per decorrenza del termine di denuncia, nonché
pagina 7 di 21 la prescrizione delle azioni di garanzia ex artt. 1667 e 1668. Infine, adduceva l'insussistenza dei danni lamentati in relazione alle opere eseguite, contestando le conclusioni formulate dal CTU in esito all'accertamento tecnico preventivo ante causam.
- Si costituiva in giudizio l'Arch. contestando integralmente la domanda nei Controparte_2 propri confronti proposta dall'attrice e ne chiedeva il rigetto, e, previa autorizzazione, chiamava in causa la compagnia assicuratrice spiegando domanda di Controparte_5
manleva per quanto eventualmente chiamato a pagare nei confronti della parte attrice in relazione alle opere in oggetto.
- Si costituiva in giudizio a quale, contestando gli avversi dedotti, Controparte_5
eccepiva l'inoperatività della polizza richiamata dal chiamante, esulando il sinistro dalla copertura assicurativa. In subordine invocava l'operatività delle franchigie contrattualmente previste in relazione alle poste richieste.
La causa era istruita con la disposizione di una integrazione peritale, volta alla quantificazione delle opere necessarie alla rimozione dei vizi e delle difformità individuate in sede di ATP.
Al deposito dell'elaborato peritale, fatte precisare le conclusioni, la causa era posta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado accoglieva la domanda attorea e conseguentemente condannava in solido i convenuti e Parte_1 Controparte_2
nei rispettivi ruoli di esecutore delle opere il primo e di direttore dei lavori il secondo, alla corresponsione in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 55.750,92 oltre CP_1
accessori di legge, necessaria per la rimozione e il rifacimento delle opere affette da vizi e difformità, nonché al pagamento della somma di euro 9.218,85 per spese sostenute oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5.268,80 per anticipazioni ed euro 17.930,00 per compensi professionali difensivi oltre iva e c.p.a. come dovuti.
In parziale accogliento della domanda di manleva articolata da condannava Controparte_2
a tenere indenne l'assicurato nella misura di due terzi di tutti gli Controparte_5
esborsi da egli sostenuti in forza della sentenza.
Condannava infine alla rifusione in favore di Controparte_5 CP_2
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 7.051,50 al netto della compensazione innanzi
[...]
indicata, oltre accessori di legge come dovuti.
***
pagina 8 di 21 Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado, recependo acriticamente le conclusioni formulate del CTU, riteneva comprovata la sussistenza dei lamentati vizi nella realizzazione delle opere di contratto, quando invece, dall'esito degli accertamenti peritali, non emergevano elementi comprovanti la presenza di vizi o difformità delle opere.
Al riguardo lamentava altresì la mancata disposizione di integrazioni peritali volte alla individuazione delle cause delle infiltrazioni lamentate.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata in ordine alla determinazione della percentuale di responsabilità ascritta all'appellante in misura eccessiva, rilevando come l'organo giudicante di primo grado si sia discostato acriticamente dalle percentuali di responsabilità determinate dal CTU, adducendo al riguardo la minimale incidenza della responsabilità ascrivibile all'appellante.
Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata in ordine ai criteri seguiti nella quantificazione degli esborsi al cui pagamento l'appellante è stato condannato.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza impugnata in ordine alla quantificazione delle spese di lite ritenendo violato il principio di inderogabilità delle tariffe professionali forensi.
- Si costituiva in giudizio nella qualità di direttore dei lavori proponendo Controparte_2
appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale adduceva che le modalità di montaggio delle lastre di copertura, ritenute non conformi a quanto indicato dalla scheda tecnica, al contrario, erano state correttamente montate non essendo emersi elementi certi in ordine ai ritenuti difetti di esecuzione dell'opera.
Con il secondo motivo di appello incidentale adduceva l'assenza di uno specifico accertamento in ordine alle cause delle infiltrazioni, non potendo ritenersi comprovato, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, che le stesse provenissero dalle fessurazioni presenti lungo i punti di appoggio e fissaggio, fatto questo dedotto in via soltanto presuntiva dall'organo giudicante di primo grado e non oggetto di specifico accertamento tecnico.
Con il terzo motivo di appello incidentale lamentava la mancata disposta integrazione peritale necessarie alla verifica in ordine alla idoneità del tetto a contenere le infiltrazioni e dunque ad individuarne le cause.
pagina 9 di 21 Con il quarto motivo di appello incidentale lamentava la carenza e mancanza di motivazione in ordine all'accoglimento dell'eccezione di inoperatività della polizza professionale multirischio stipulata da con in ordine alla ritenuta non comprensione CP_2 Controparte_5
dei vizi e difformità riscontrate tra i gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c.
Con il quinto motivo di appello incidentale censurava la sentenza impugnata in ordine alla regolamentazione e determinazione delle spese al cui pagamento i convenuti sono stati condannati
Con il sesto motivo di appello incidentale adduceva che l'importo di euro 9.215,85, liquidato con la sentenza impugnata e posto a carico dei convenuti, non era dovuto e comunque non correttamente determinato.
- Si costituiva in giudizio contestando il gravame proposto nei Controparte_5 propri confronti dall'appellante incidentale, invocando il contenimento degli importi a proprio carico liquidati e richiamando le franchigie e esclusioni di polizza da invocate nel primo grado di giudizio.
All'udienza del 23.01.2025 la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del
29.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'attrice , nella qualità di committente, agendo nei confronti della ditta CP_1
esecutrice, ha fatto valere la garanzia per vizi e difformità in relazione alle opere di rifacimento della copertura dell'immobile meglio descritto in atti, consistenti nella rimozione della vecchia copertura e nella realizzazione della nuova, previa istallazione della c.d. linea vita, per un importo complessivo delle opere di euro 30.000,00 oltre accessori, di cui al contratto di appalto concluso con il convenuto ed odierno appellante la cui direzione dei lavori era affidata all'Arch. Parte_1 [...]
. CP_2
***
Tanto premesso, deve ritenersi definitivamente superata la questione, sollevata nel primo grado di giudizio, in ordine alla asserita decadenza dalla garanzia per vizi.
Vale al riguardo rilevare che con la sentenza di primo grado, rilevata la tardività della costituzione del convenuto eccipiente, preclusiva alla proponibilità di eccezioni sostanziali non rilevabili di ufficio, quali sono quelle di decadenza e prescrizione di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., è stata dichiarata pagina 10 di 21 l'inammissibilità delle eccezioni di decadenza e prescrizione dalla garanzia per vizi e difformità sollevate dalla parte convenuta.
Tali statuizioni non sono state fatte oggetto di gravame e pertanto non sono devolute alla cognizione del presente giudizio di appello.
***
Venendo alla disamina del primo motivo e del secondo motivo di appello principale e del primo motivo e del secondo motivo di appello incidentale – con cui si lamenta il mancato accertamento della sussistenza dei vizi e delle difformità lamentate ed individuate in sede di ATP, il mancato accertamento delle cause delle infiltrazioni ed il grado del concorso di responsabilità dei convenuti – che possono essere congiuntamente esaminati attenendo a medesime questioni, occorre rilevare che in sede di accertamento tecnico preventivo espletato ante causa, in esito alle verifiche svolte, il CTU ha accertato la non corretta installazione delle nuove lastre di copertura, rilevando che copertura sono state posate in opera e fissate alla struttura muraria tramite un listello di legno a sua volta fissato alla trave in c.a. prefabbricato>> e ciò scheda tecnica fornita dal produttore, in cui il fissaggio della lastra alla struttura è previsto tramite
l'utilizzo di scossalina metallica antigoccia con la foratura di fissaggio nella parte bassa della sagoma di lastra e non nella parte alta, come realizzato in opera e documentato dall'immagine n. 21>>.
Il CTU ha inoltre accertato la presenza di di appoggio del listello in legno rispetto alla trave in c.a.>> dando atto che presente in tutti i punti di appoggio e fissaggio delle nuove lastre di copertura al listello in legno come sopra fissato alla struttura muraria>>.
Conseguentemente, secondo quanto ritenuto dal CTU, la fessurazione lungo tutti i punti di appoggio della lastra alla trave in c.a. costituisce oggettivamente la causa delle infiltrazioni di acqua piovana lamentate dalla derivando le predette infiltrazioni dalle acque meteoriche che si infiltrano CP_8
in tali interspazi.
La circostanza appare inoltre documentata dal compendio delle immagini prodotte in atti da parte attrice, la cui autenticità non è stata oggetto contestazione, documentanti un gocciolamento di acqua proveniente dalla linea di contatto tra la copertura del tetto e la trave preesistente.
Sulla base di quanto evidenziato in perizia e della tipologia dei vizi riscontrati, determinati dalla non corretta posa in opera e dal non corretto fissaggio delle lastre di copertura, e dalle fessurazioni che ne sono derivate, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la causa delle pagina 11 di 21 infiltrazioni delle acque meteoriche lamentate da parte attrice, la cui presenza è dimostrata da quanto documentato dalle immagini acquisite al giudizio – le quali, in quanto non oggetto di disconoscimento, hanno piena efficacia probatoria in di quanto in esse documentato – va individuata, come rilevato dal
CTU, nelle linee di fessurazione causate dalla non corretta esecuzione delle opere di contratto e segnatamente nella non corretta installazione delle lastre di coperture, operata in modo non conforme a quanto prescritto dalla scheda tecnica offerta dal produttore. Al riguardo il CTU, premesso che sistema di posa utilizzato diverge in modo sostanziale dai suggerimenti tecnici forniti dal produttore>>ha puntualmente rilevato che posa produce un giunto di fissaggio non in grado di assicurare la perfetta tenuta all'infiltrazione dell'acqua meteorica durante gli eventi piovosi>>.
Ne consegue che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, il CTU, previa analitica disamina dello stato dei luoghi di causa, accertata la presenza vizi nella esecuzione delle opere di fissaggio delle lastre di copertura e la conseguente causazione di continue linee di fessurazione, dovute al non corretto fissaggio delle lastre, all'esito di compiute valutazioni tecniche, ha correttamente individuato la fonte eziologica delle infiltrazioni lamentate dalle parti nella non corretta esecuzione delle opere di fissaggio e posa in opera dele lastre di copertura. Pertanto contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, l'individuazione delle cause delle infiltrazioni risulta improntata a criteri eziologici oggettivi.
Vanno pertanto condivise, in quanto improntate ad oggettive ed esaustive valutazioni tecniche, le conclusioni formulate all'esito degli accertamenti peritali ante causam dal CTU che ha individuato e descritto i vizi e difformità delle opere di contratto e segnatamente di vizi nell'opera di posa e fissaggio delle lastre di copertura, eseguite in modo non conforme a quanto previsto dalle regole tecniche applicabili e a quanto previsto dalle schede tecniche fornite dal produttore. Peraltro, la posa in opera ed il fissaggio in modo difforme da quanto previsto dalle schede tecniche non appare contestata dalla deducente, le cui doglianze sono focalizzate sulla individuazione delle causali delle infiltrazioni e sulla consistenza e valutazione dei vizi e difformità.
Consegue l'irrilevanza delle argomentazioni critiche formulate dagli appellanti, inidonee a scalfire la portata delle conclusioni peritali e il risultato probatorio al quale correttamente è giunto l'organo giudicante di primo grado in applicazione delle conclusioni formulate dal CTU all'esito degli accertamenti peritali.
pagina 12 di 21 La circostanza che le condizioni dell'immobile siano ancore buone e che non ci siano state rilevate conseguenze palesi di danni da infiltrazioni allo stato degli accertamenti e delle verifiche peritali è elemento irrilevante in ordine alla configurazione del vizio, atteso che parte attrice non ha chiesto di essere risarcita dei danni eventualmente derivati dalle infiltrazioni ma ha chiesto di essere ristorata dei costi necessari per l'eliminazione del vizio costituito dalla fessurazione anzidetta.
Su tali basi deve ribadirsi anche in questa sede la non necessarietà dell'invocato rinnovo delle operazioni peritali in ordine alla individuazione dei vizi e delle difformità, che possono e devono ritenersi, conformemente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, ampiamente ed obbiettivamente accertati.
In ordine alla progettazione delle opere il CTU ha rilevato che destinata in quanto i terminali di ancoraggio devono essere fissati a strutture stabili quali ad esempio pannelli di tamponamento o travi come previste dalle norme tecniche di riferimento (as es. UNI 11560)
e non ai pannelli di copertura come rilevabile dalla foto n. 22>>.
Ciò costituisce pertanto errore di progettazione dell'opera.
In relazione ai costi per l'eliminazione dei vizi il CTU ha evidenziato che l'eliminazione delle fessurazioni riscontrate lungo la copertura comporta la necessità di rifare il fissaggio della lastra alla struttura della rave in c.a. seguendo le indicazioni tecniche del produttore, e che per eseguire tale operazioni occorre procedere alla fine di poter applicare la scossalina metallica che garantirà u idoneo fissaggio e la corretta protezione all'infiltrazione dell'acqua meteorica>>.
Tanto rilevato ha evidenziato come utilizzabili in quanto l'attuale fissaggio sulla costa della nervatura ha danneggiato la lastra i quanto il fissaggio sarebbe dovuto avvenire mediante vite nella parte bassa della nervatura, così come evidenziato nell'immagine n. 16, mentre il fissaggio attuale ha forato la parte superiore delle nervatura …(sicché) … l'eventuale riutilizzo delle attuali lastre non esclude il pericolo di nuove infiltrazioni per la difficoltà di sigillatura degli innumerevoli fori praticati sulla nervatura superiore e in conseguenza a tale rischio non si rispetterebbe nuovamente la corretta posa suggerita dal costruttore>>. Conseguentemente appare corretta la valutazione peritale che indica l'impossibilità di riutilizzare le lastre in conseguenza del non corretto montaggio delle stesse non potendo, in ragione della presenza dei fori in parte non prevista dalla scheda tecnica, essere riutilizzate nel rifacimento dell'opera secondo le prescrizioni tecniche innanzi individuate.
pagina 13 di 21 A tali specificazioni i CTP di parte non hanno offerto oggettivi argomenti di confutazione idonei a superare le valutazioni tecniche puntualmente svolte dal CTU in ordine alle opere da effettuare per l'eliminazione definitiva dei vizi lamentati ed accertati.
Ne consegue che gli esborsi che la committente deve necessariamente sostenere per l'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrate nelle opere appaltate alla impresa convenuta appaiono correttamente quantificati dal CTU nell'importo complessivo determinato in euro 55.750,92 oltre IV come per legge e cassa previdenziale.
Tuttavia, vale al riguardo rilevare che risultando i costi necessari per l'eliminazione dei vizi accertati – liquidati in complessivi euro 55.750,92 – attualizzati al momento della determinazione peritale, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante con la sentenza impugnata, la rivalutazione monetaria da applicare su tale importo va riconosciuta dalla data della CTU, e dunque dal 6.11.2023, fino all'effettivo soddisfo.
***
In ordine alla imputabilità dei vizi, oggetto del secondo motivo dell'appello principale, è incontestato che nel caso di specie l'Arch. abbia assunto il ruolo di progettista e direttore dei lavori CP_2
e titolare dell'imprese appaltatrice, di esecutore dei lavori. Parte_1
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, (Cass. Civ. Sez. III, 24.05.2023 n. 14378), in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dalla committenza, è improntata al vincolo della solidarietà secondo il dettato del combinato degli artt. 2055 comma 1 c.c. e 1292 c.c.
La responsabilità solidale del progettista implica che questi è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati ai sensi dell'art. 2055 c.c. all'identica obbligazione risarcitoria dell'appaltatore avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte.
In tema di contratto di appalto il vincolo di responsabilità solidale fra appaltatore e progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. Civ. n. 14650/2012). Pertanto, ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di pagina 14 di 21 ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a procurare l'univo evento dannoso (Cfr. Cass. Civ. n.
20294/2004; Cass. Civ. n. 5103/1995). L'interpretazione corrente dell'art. 2055 c.c. fonda la ragione della responsabilità solidale nel concorso di più soggetti in una condotta produttiva di danno riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti.
Nello specifico, costituisce obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di esse in relazione al capitolato contrattuale o alle regole della tecnica e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllare l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed in difetto di riferirne alla committenza (Cass.
Civ. Sez. II, 29.08.2000 n. 11359).
Del pari l'appaltatore, nell'esecuzione delle opere, anche quando si attenga al progetto esecutivo ed alle direttive impartite dal direttore dei lavori, resta responsabile dei vizi esecutivi che era tenuto a rilevare e segnalare alla committenza ed all'organo di progettazione.
Secondo il dettato dell'art. 1176 c.c. l'appaltatore deve realizzare l'opera a regola d'arte osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura dell'attività esercitata volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Ne consegue che quand'anche l'appaltatore si attenga al progetto esecutivo predisposto dal committente ed alle indicazione fornite dallo stesso, deve ritenersi comunque responsabile dei vizi dell'opera se nell'eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute non abbia segnalato eventuali carenza ed errori, in quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione di eventuali errori progettuali, configurandosi la responsabilità esclusiva del committente o del progettista soltanto quanto l'attività dell'appaltatore è stata completamente vincolata alle direttive progettuali o a quelle impartite dal committente, tanto da neutralizzare completamente il fascio decisionale dell'appaltatore (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 17.10.2014 n. 22036).
Pertanto, l'appaltatore anche quando è chiamato a realizzare un progetto altrui è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è conseguentemente soggetto alla responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, e tale responsabilità non viene meno neanche in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori se l'appaltatore, accortosi del vizio, non lo abbia denunziato tempestivamente al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non pagina 15 di 21 abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto in relazione all'attività esecutiva a lui deputata.
In tale ipotesi la responsabilità dell'appaltatore può concorrere con quella del committente o del progettista e direttore dei lavori se gli errori di progettazione e direzione siano a lui imputabili e si tratti di vizi facilmente riconoscibili anche da un soggetto non dotato di specifiche competenze tecniche progettuali, ed è esclusiva qualora la sua ingerenza o quella del direttore dei lavori abbiano per previsione contrattuale escluso ogni potere di iniziativa e valutazione critica dell'appaltatore relegandolo nella posizione di nudus minister (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 26.07.1999 n. 8075).
Ne conseguentemente l'appaltatore è tenuto contrattualmente non solo alla esecuzione secondo regola d'arte del progetto ma anche a controllarne, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche sue proprie, la congruità e la completezza del progetto e della direzione lavori con obblighi di pronta segnalazione alla committenza di eventuali anomalie o deficienze riscontrate
(Cass. Civ. Sez. II, 5.05.2003 n. 6754).
***
Nel caso di specie, appare evidente che l'appaltatore, e segnatamente l'impresa di titolarità del
, abbia dato esecuzione ad un progetto non conforme alle regole tecniche avendo provveduto Pt_1
a posare le lastre di coperture del tetto e la nuova linea vite in modo inidoneo e comunque non conforme a quanto previsto dalla scheda tecnica offerta dal fornitore delle lastre e in modo non conforme alle regole tecniche applicabili.
Gli evidenziati errori esecutivi sono direttamente connessi ad erronee scelte progettuali, ascrivibili alla direzione dei lavori affidata all'Arch. , consistite nell'aver previsto Controparte_2
l'istallazione delle lastre di copertura secondo modalità del tutto difformi da quelle indicate nelle schede tecniche fornite dal costruttore, che hanno causato una fessurazione lungo tutta l'area di contatto tra la copertura e la trave di sostegno, fonte delle infiltrazioni delle acquee meteoriche lamentate ed accertate in sede peritale, nonché nella installazione della linea vita in modo difforme alla normativa tecnica direttamente applicabile.
Al riguardo il CTU ha rilevato come l'esame della documentazione progettuale a corredo degli atti depositati che riconducano ad una elaborazione progettuale che tenga conto delle linee guida di installazione contenute nella scheda tecnica del prodotto utilizzato>>, rilevando come in particolare posa utilizzato diverge in modo sostanziale dai suggerimenti tecnici forniti dal produttore>> sicché
pagina 16 di 21 <<tali inosservanze delle indicazioni e dei suggerimenti di posa produce un giunto fissaggio non in>
grado di assicurare la perfetta tenuta all'infiltrazione dell'acqua meteorica durante gli eventi piovosi>>.
Tali inosservanze sono direttamente imputabili all'Arch. quale direttore dei Controparte_2
lavori non avendo lo stesso valutato le conseguenze che le divergenze esecutive avrebbero comportato sul piano funzionale.
Del pari sono imputabili anche al geom. che quale appaltatore delle opere ne è Parte_1
responsabile per la corretta esecuzione. L'impiego della ordinaria diligenza richiesta nella esecuzione delle opere commissionate ed in esecuzione del progetto esecutivo delle stesse, avrebbe dovuto porre l'esecutore nella condizione di riscontrare la non conformità alle regole tecniche e quantomeno interpellare committenza e direzione progettuale in ordine alle modalità esecutive.
Ne consegue la diretta responsabilità del geom. quale titolare dell'impresa CP_6
esecutrice delle opere commissionate, non avendo rilevato gli evidenti errori esecutivi nella posa in opera delle lastre di copertura, direttamente rilevabili dalle prescrizioni tecniche offerte dal produttore in relazione alle tecniche di installazione suggerite.
Tuttavia, nel concorso di responsabilità, deve ritenersi prevalente e di maggior grado la responsabilità del direttore dei lavori e segnatamente dell'Arch. in ragione dello specifico ruolo di CP_2
direttore dei lavori rivestito ed in quanto tale preposto alla direzione delle fasi esecutive della realizzazione dell'opera oggetto di contratto, la cui responsabilità risulta prevalente rispetto a quello dell'appaltatore atteso che nel ruolo di progettista e direttore dei lavori avrebbe dovuto vigilare sulle modalità esecutive, verificare la correttezza delle tecniche difformi rispetto a quelle previste dalle tecniche impiegate e riscontrarne la difettosità.
Al riguardo, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, non emergono ragioni per discostarsi dalle valutazioni percentuali svolte dal CTU in ordine all'incidenza delle singole condotte negligenti nella determinazione dei vizi accertati, e determinate nella misura del 10% a carico dell'appaltatore e nella misura del 90 % a carico del direttore dei lavori.
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In ordine alla domanda di manleva spiegata dall'Arch. nei confronti della Controparte_2 terza chiamata oggetto del quarto motivo dell'appello incidentale, è Controparte_5 documentato che l'Arch. ha stipulato con una CP_2 Controparte_5 polizza multirischio, e, relativamente alla responsabilità civile, la “garanzia base”.
pagina 17 di 21 Al riguardo l'art.
3.3 n. 5 delle condizioni generali prevede che per i danni subiti dalle opere in costruzione e/o costruite la garanzia è operante solo se conseguente a rovina totale delle opere o a rovina grave o difetti gravi di parte delle opere realizzate, destinate per loro natura a lunga durata, tali da compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità solidità e durata dell'opera.
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, è emerso che i vizi accertati, per tipologia e morfologia, non incidono sulla stabilità, solidità e durata dell'opera, il che, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, esclude la garanzia invocata in via principale dal . CP_2
Resta però operativa la copertura assicurativa in relazione alle ulteriori conseguenze patrimoniali subite dal in ragione dalla propria responsabilità professionale. CP_2
Infatti, le condizioni di polizza prevedono espressamente l'obbligo per l'assicurazione di tenere indenne l'assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in polizza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia assicuratrice, non sono applicabile al caso di specie le preclusioni invocate dalla compagnia assicuratrice attenendo le stesse a fattispecie diversa da quella integrata dalla fattispecie in esame.
Inoltre, in relazione alla perdita garanzie patrimoniali, le condizioni generali di polizza, non prevedono alcuna franchigia, prevista solo per danni alle opere per i quali però la polizza è stata dichiarata non operativa.
Pertanto, la terza chiamata resta tenuta a tenere indenne l'Arch. ma Controparte_2
diversamente da quanto statuito con la sentenza appellata, nei limiti del 90% degli esborsi, percentuale per la quale l'assicurato è tenuto a risarcire i danni oggetto di causa, e ciò in ragione della percentuale di responsabilità da ascrivere all'assicurato nei termini innanzi esplicati.
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Infine, va rilevato che la regolamentazione delle spese di lite operata dall'organo giudicante è stata improntata alla regola della comune soccombenza dei convenuti e Parte_1
in relazione alla domanda giudiziale proposta da parte attrice, essendo emersa Controparte_2
la concorsuale responsabilità degli stessi in relazione alle opere oggetto del contratto di appalto e del relativo vincolo di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c.
pagina 18 di 21 Nelle spese di lite vanno ricomprese anche le spese di CTU e CTP, nonché le spese legali sostenute dal ricorrente nella fase di ATP ante causam, che restano regolate secondo la regola della soccombenza.
Tanto premesso va rilevato che la liquidazione delle spese di lite appare corretta sia in ordine alle spese relative al procedimento di ATP sia in ordine a quelle relative al giudizio ordinario di cognizione, in quanto improntata alle tariffe professionali vigenti, in applicazione delle quali, in ragione dell'attività difensiva svolta, nonché del valore della causa, compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00. Pertanto, le spese di lite risultano congruamente liquidate in euro 3.827,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% cpa ed iva come per legge quanto a quelle relative alla fase di
ATP, ed in euro 14.103,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali cpa ed iva come per legge, quanto a quelle relative alla fase di cognizione, attestandosi la liquidazione delle singole fasi procedimentali in prossimità dei valori tariffari medi.
Pertanto, l'importo complessivi di euro 17.930,00 a tale tiolo liquidato deve ritenersi correttamente e congruamente determinato.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, le spese di accertamento tecnico preventivo ante causam, a carico della parte ricorrente in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, vanno valutate, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri dettati dagli artt. 91 e ss c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 26.05.21020 n. 9735). Ne consegue che le stesse, anticipate dalla parte ricorrente, all'esito del successivo giudizio di merito, restano assoggettate al principio della soccombenza regolante quelle del giudizio di cognizione.
Pertanto, sotto tali profili risulta corretta la regolamentazione delle spese di lite operata dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata.
In ordine alle ulteriori somme liquidate con la sentenza impugnata a titolo di spese, esse corrispondono alle anticipazioni sostenute dalla parte attrice nel procedimento di ATP e di merito, come analiticamente specificate nella comparsa di costituzione nel presente giudizio.
Il parziale accoglimento della domanda di manleva giustifica la compensazione disposta dall'organo giudicante di primo grado in ordine alle spese tra le rispettive parti.
Segue il rigetto del quarto motivo dell'appello principale e del quinto motivo e del sesto motivo dell'appello incidentale.
***
Nei predetti termini va parzialmente riformata la sentenza appellata che resta nel resto confermata.
***
pagina 19 di 21 Le spese di lite del presente giudizio seguono la regola della soccombenza in relazione al rapporto processuale tra gli appellanti e la appellata , essendo gli stessi risultati soccombenti in CP_1
relazione alla domanda principale proposta da parte attrice.
Pertanto, e vanno condannati in solido, alla rifusione in Parte_1 Controparte_2
favore di delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano in ragione CP_1 dell'attività difensiva svolta, e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
In relazione al rapporto processuale tra la posizione di e la terza chiamata Controparte_2
in ragione dell'esito del gravame, sussistono congrue ragioni per Controparte_5
disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da nei confronti di Pt_1 Controparte_2 CP_1
e terza chiamata, avverso la sentenza n. 609/2024, pubblicata il Controparte_5
2.04.2024, del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina nella misura del 90% la responsabilità ascrivibile all'Arch. e nella misura del restante 10% quella ascrivibile a Controparte_2
nella causazione dei danni derivati a e dispone che gli Parte_1 CP_1
interessi da rivalutazione monetaria da riconoscere sull'importo di euro 55.750,92, già liquidato con la sentenza in favore di a titolo di risarcimento dei danni, decorrano dalla data CP_1 della CTU (6.11.2023) fino all'effettivo soddisfo;
- ridetermina l'importo per cui è tenuta a manlevare Controparte_5
nella misura del 90% degli esborsi che il predetto sia tenuto a sostenere Controparte_2
in forza della presente sentenza;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
pagina 20 di 21 - condanna e in solido, alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro CP_1
10.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- dispone che restino compensate le spese di lite del presente giudizio tra CP_2
e
[...] Controparte_5
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Presidente
- dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1394/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- C. F. ) residente a [...] C.F._1
Giacomo Matteotti n. 38F, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Riccardo
LANZO (C. F. ), presso il cui studio legale in Novara Corso Cavallotti n. 40 è C.F._2
elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notificazioni e comunicazioni del presente procedimento presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Fax n.: 0321.1813973
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 21 - (C. F. ) nata nella Repubblica Popolare Cinese il CP_1 C.F._3
27.08.1981 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro BERZAGHI (C. F. – pec: C.F._4
– fax: 02.49665319), presso il cui studio legale in Milano via Email_2
Galvano Fiamma n. 26 è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
E
- (C. F. ) residente in [...] C.F._5
Bornago n. 21/D, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesca LA PENNA
(C. F. – pec: – fax 0321.399854 C.F._6 Email_3
– e-mail: , presso il cui studio legale in Novara Rotonda Massimo Email_4
D'Azeglio n. 7 è elettivamente domiciliato,
APPRELLATO-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E
- (C. F. – P. IV ) con sede legale in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
Bologna via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. CP_4
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore PICCI (C. F.
[...]
), presso il cui studio legale in Pavia Viale C. Battisti n. 33 è elettivamente C.F._7
domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notifiche del presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_5
[... fax: 0382.403343
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.)
Sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 21 per appellante principale Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accogliere in totale e/o parziale riforma della sentenza n.
609/2021 emessa in data 2.04.2024 dal Tribunale Ordinario di Pavia, in via principale
- accertare e dichiarare non provata l'esistenza di vizi e difetti dell'opera posta la carenza dell'attività istruttoria e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla signora CP_1 dall'odierno appellante in relazione agli esborsi legati all'eliminazione dei vizi.
- Dichiarare non dovuti in favore della signora da parte del geom. CP_1 Parte_1
i seguenti importi: euro 9.218,85 a titolo di rimborso delle spese del procedimento
[...]
ATP; euro 5.268,80 per anticipazioni ed euro 17.930,00 per compensi professionali, oltre spese di CTU, per tutte le motivazioni esposte in atti
In via subordinata
- Nel caso di accertamento dell'esistenza dei vizi dell'opera riquantificare l'importo dovuto a titolo di eliminazione dei vizi, limitato alle sole opere di responsabilità in capo al Geom.
, individuandola nel 10% del risarcimento complessivo o in quella minore Parte_1
percentuale che verrà eventualmente accertata in forma di quanto esposto in atti.
- Disporre la rideterminazione delle spese di lite nel rispetto del tariffario forense, individuandolo in capo al geom. la sol quota del 10%. Parte_1
In via istruttoria
- ammettere l'istanza di istruttoria peritale e disporre idonea consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare lo stato dell'immobile e l'eventuale sussistenza di vizi e difetti dell'opera con loro quantificazione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Per , appellata, CP_1 voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento di quanto dedotto in atti e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in rito:
- respingere il gravame proposto dal Geom. e l'appello incidentale proposto Parte_1
dall'Arch. poiché inammissibili ex art. 342 comma 1 c.p.c. e per tardività Controparte_2
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;
pagina 3 di 21 ne merito:
- accertare e dichiarare le concorrenti responsabilità del geom. ex artt. Parte_1
1667, 1668 e 1669 c.c. e dell'Arch. ex artt. 1218, 2222 e ss c.c., 1667, Controparte_2
1668 e 2043 c.c. respingere il gravame proposto dal Geom. e l'appello Parte_1
incidentale proposto dall'Arch. , poiché infondati in fatto e in diritto e Controparte_2
per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in via istruttoria:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 696 bis comma 5 c.p.c. e dell'art. 698 c.p.c. dichiarare ammissibile e ordinare l'acquisizione agli atti del presente giudizio di merito della relazione depositata dal CTU Arch. in data 8.10.2021 e del fascicolo di ufficio del Persona_1 procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. r.g. n. 491/2020 svoltosi avanti all'ecc.mo Tribunale
Ordinario di Pavia tra le odierne parti e avente il medesimo oggetto
- ammettere le prove per testimoni sui capitoli come da istanza già articolata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. in atti che qui si hanno per integralmente riportati.
- Rigettare tutte le istanze istruttorie avversaria.
Con vittoria di spese, onorari e competenze di lite, con espressa richiesta di liquidazione delle maggiorazioni previste dall'art. 4 commi 1 bia e 2 del d.m. n. 55/2014 e ss.mm.ii. e del rimborso forfettario delle spese generali 15%.
Per appellato – appellante in via incidentale Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa, in via istruttoria, rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, o sua integrazione nei termini richiesti dall'appellato , valutando la eventuale sostituzione del CTU, rispetto a CP_2
quello nominato in primo grado, in principalità
- in riforma della sentenza impugnata, respingere tutte le domande proposte nei confronti del convenuto;
CP_2
in subordine
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale, delle domande proposte dalla signora
, dichiarare tenuta a garantire il convenuto CP_1 Controparte_5
, mallevandolo completamente rispetto agli effetti dell'eventuale Controparte_2
pagina 4 di 21 accoglimento delle domande, proposte dall'attrice, in forza della polizza assicurativa Multirischi
– RC professionale n. 1/2141/122/165671275 e conseguentemente condannare
[...]
a rimborsare a tutto le somme che quest'ultimo fosse Controparte_5 Controparte_2
condannato a pagare;
- dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello proposto da nei Parte_2
confronti di in via subordinata. Controparte_2
In ogni caso con il favore delle spese di giudizio di entrambi di gradi di giudizio ivi incluse quelle dell'ATP.
per appellata Controparte_5
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione disattesa, fermo restando in caso di accoglimento dell'appello azionato dal geom. (motivo n. 1 CP_6
atto di citazione in appello;
in caso di accogliento assorbente gli altri motivi), e/o appello incidentale azionato dall'Arch (motivi 1, 2, 3, 5, 6) con il conseguente rigetto delle Controparte_7
domande attoree nei confronti degli stessi (con conseguente assorbimento della domanda di garanzia azionata nei confronti di dall'assicurato ), il diritto di di CP_5 CP_2 CP_5
ottenere la restituzione e ripetizione delle somma pagate in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza (pagate con riserva di appello e animo di ottenere la restituzione/ripetizione) così giudicare: in via principale
- accertare e dichiarare il diritto di e ciò nel caso di accoglimento dell'appello CP_5
azionato dal geom. (motivo 1 atto di citazione;
in caso di accoglimento Parte_1 assorbente gli altri motivi) e /o dell'appello incidentale azionato dall'Arch.
[...]
(motivi 1, 2, 3, 5, 6) con il conseguente assorbimento delle domande attoree nei CP_7
confronti degli stessi (con conseguente assorbimento della domanda di garanzia azionata nei confronti di dall'assicurato ) di ottenere le restituzione e ripetizione CP_5 CP_2
delle somme pagate in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza (pagate con riserva di appello e animo di ottenere la restituzione/ripetizione), e conseguentemente condannare alla restituzione a favore di da parte della signora Controparte_5 CP_1 dell'importo di euro 27.529,41 e da parte dell'Arch. di euro 10.288,98, oltre
[...] CP_2
interessi dalla data del pagamento a quella della restituzione.
In via subordinata:
pagina 5 di 21 - confermare la sentenza n. 609/2024 resa dal Tribunale di Pavia;
in estremo subordine
- nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere responsabile l'Arch
[...]
dei danni lamentati da e in accoglimento del motivo n. 4 CP_2 CP_1 dell'appello incidentale dallo stesso azionato ritenere operante, ai fini della richiesta malleva azionata da quest'ultimo nei confronti di la polizza n. Controparte_5
1/2141/122/156571275 a determinare in termini di percentuale l'incidenza dell'operato dell'Arch. nel determinismo con relativa quantificazione dell'importo Controparte_2
risarcibile a mezzo di nuova espletanda CTU ovvero confermare, sul punto, le risultanze già emerse nella CTUI espletata in primo grado;
- contenere la richiesta garanzia e malleva nei limiti dei massimali di polizza previsti nelle condizioni particolari con relative franchigie e/o scoperto di euro 20.000,00) con esclusione della solidarietà di cui al punto clausola 3.9 pag. 18 di 33 doc. 3 “vincolo di solidarietà”;
- dare atto in ogni caso che ha già versato alla parte attrice in primo grado in CP_5
esecuzione della sentenza ex adverso impugnata euro 27.528,41 con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i giudizi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 609/2024 pubblicata in data 2.04.2024, il Tribunale Ordinario di Pavia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvedeva:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna e Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Parte_1
euro 55.750,92 oltre interessi specificati al punto 3.3.1.;
- condanna, inoltre, e , in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 Parte_3
in favore di parte attrice della somma di euro 9.218,85 oltre accessori specificati al punto 3.5.1. della presente sentenza;
- condanna altresì e in solido tra loro al pagamento in Controparte_2 Parte_3
favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 5.268,80 per anticipazioni ed in euro 17.930,00 per compensi professionali oltre spese generali pari al 15% dei compensi c.p.a. nonché iva, se prevista, secondo le aliquote di legge;
pagina 6 di 21 - accoglie parzialmente la domanda di manleva svolta da e, per Controparte_2
l'effetto, condanna a mantenere indenne l'assicurato nella Controparte_5
misura di due terzi di tutti gli esborsi da lui sostenuti in forza dei punti 2 e 3 del presente dispositivo;
- condanna la l pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_5
che si liquidano al netto della indicata compensazione in euro 7.051,50 Controparte_2
per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonché
c.p.a. ed iva, se prevista, e secondo le aliquote di legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU.
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La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
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- Con ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. l'attrice promuoveva innanzi al Tribunale CP_1
Ordinario di Pavia procedimento per accertamento preventivo volto ad accertare mediante CTU tecnica la presenza e l'entità di vizi in relazione alle opere appaltate alla ditta di titolarità di
[...]
ed eseguite sotto la direzione dell'Arch. nella qualità di direttore dei Pt_1 Controparte_2 lavori, all'esito del quale il nominato CTU, descritto lo stato delle opere, individuava la presenza dei vizi lamentati, indicando le opere necessarie alla relativa eliminazione.
Su tali basi conveniva in giudizio innanzi al Tribunale ordinario di Pavia il geom. CP_1
quale titolare dell'impresa esecutrice delle opere e l'Arch. Parte_1 [...]
, nella qualità di direttore dei lavori, per sentire dichiarare la loro concorrente CP_2
responsabilità in relazione ai vizi presenti nelle opere commissionate alla ditta del LENGUA e dalla stessa eseguite presso l'immobile dell'attrice in forza del relativo contratto di appalto e conseguentemente condannare il geom. e l'Arch. , in via Parte_1 Controparte_2 solidale, a risarcire all'attrice tutti i danni conseguentemente derivati, comprensivi delle spese necessarie alla rimozione dei vizi e/o difformità delle opere eseguite oltre alle spese tecniche e professionali occorrenti per il rifacimento delle stesse secondo le regole dell'arte.
- Si costituiva in giudizio il geom. contestando integralmente il libello introduttivo Parte_1
e chiedendone il rigetto. Eccepiva in primis l'insussistenza dei presupposti richiesti dal dettato dell'art. 1669 c.c. per l'esercizio della relativa azione di garanzia per vizi e/o difformità; eccepiva, inoltre, la maturata decadenza in relazione alla garanzia per vizi per decorrenza del termine di denuncia, nonché
pagina 7 di 21 la prescrizione delle azioni di garanzia ex artt. 1667 e 1668. Infine, adduceva l'insussistenza dei danni lamentati in relazione alle opere eseguite, contestando le conclusioni formulate dal CTU in esito all'accertamento tecnico preventivo ante causam.
- Si costituiva in giudizio l'Arch. contestando integralmente la domanda nei Controparte_2 propri confronti proposta dall'attrice e ne chiedeva il rigetto, e, previa autorizzazione, chiamava in causa la compagnia assicuratrice spiegando domanda di Controparte_5
manleva per quanto eventualmente chiamato a pagare nei confronti della parte attrice in relazione alle opere in oggetto.
- Si costituiva in giudizio a quale, contestando gli avversi dedotti, Controparte_5
eccepiva l'inoperatività della polizza richiamata dal chiamante, esulando il sinistro dalla copertura assicurativa. In subordine invocava l'operatività delle franchigie contrattualmente previste in relazione alle poste richieste.
La causa era istruita con la disposizione di una integrazione peritale, volta alla quantificazione delle opere necessarie alla rimozione dei vizi e delle difformità individuate in sede di ATP.
Al deposito dell'elaborato peritale, fatte precisare le conclusioni, la causa era posta in decisione.
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Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado accoglieva la domanda attorea e conseguentemente condannava in solido i convenuti e Parte_1 Controparte_2
nei rispettivi ruoli di esecutore delle opere il primo e di direttore dei lavori il secondo, alla corresponsione in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 55.750,92 oltre CP_1
accessori di legge, necessaria per la rimozione e il rifacimento delle opere affette da vizi e difformità, nonché al pagamento della somma di euro 9.218,85 per spese sostenute oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5.268,80 per anticipazioni ed euro 17.930,00 per compensi professionali difensivi oltre iva e c.p.a. come dovuti.
In parziale accogliento della domanda di manleva articolata da condannava Controparte_2
a tenere indenne l'assicurato nella misura di due terzi di tutti gli Controparte_5
esborsi da egli sostenuti in forza della sentenza.
Condannava infine alla rifusione in favore di Controparte_5 CP_2
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 7.051,50 al netto della compensazione innanzi
[...]
indicata, oltre accessori di legge come dovuti.
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pagina 8 di 21 Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado, recependo acriticamente le conclusioni formulate del CTU, riteneva comprovata la sussistenza dei lamentati vizi nella realizzazione delle opere di contratto, quando invece, dall'esito degli accertamenti peritali, non emergevano elementi comprovanti la presenza di vizi o difformità delle opere.
Al riguardo lamentava altresì la mancata disposizione di integrazioni peritali volte alla individuazione delle cause delle infiltrazioni lamentate.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata in ordine alla determinazione della percentuale di responsabilità ascritta all'appellante in misura eccessiva, rilevando come l'organo giudicante di primo grado si sia discostato acriticamente dalle percentuali di responsabilità determinate dal CTU, adducendo al riguardo la minimale incidenza della responsabilità ascrivibile all'appellante.
Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata in ordine ai criteri seguiti nella quantificazione degli esborsi al cui pagamento l'appellante è stato condannato.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza impugnata in ordine alla quantificazione delle spese di lite ritenendo violato il principio di inderogabilità delle tariffe professionali forensi.
- Si costituiva in giudizio nella qualità di direttore dei lavori proponendo Controparte_2
appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale adduceva che le modalità di montaggio delle lastre di copertura, ritenute non conformi a quanto indicato dalla scheda tecnica, al contrario, erano state correttamente montate non essendo emersi elementi certi in ordine ai ritenuti difetti di esecuzione dell'opera.
Con il secondo motivo di appello incidentale adduceva l'assenza di uno specifico accertamento in ordine alle cause delle infiltrazioni, non potendo ritenersi comprovato, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, che le stesse provenissero dalle fessurazioni presenti lungo i punti di appoggio e fissaggio, fatto questo dedotto in via soltanto presuntiva dall'organo giudicante di primo grado e non oggetto di specifico accertamento tecnico.
Con il terzo motivo di appello incidentale lamentava la mancata disposta integrazione peritale necessarie alla verifica in ordine alla idoneità del tetto a contenere le infiltrazioni e dunque ad individuarne le cause.
pagina 9 di 21 Con il quarto motivo di appello incidentale lamentava la carenza e mancanza di motivazione in ordine all'accoglimento dell'eccezione di inoperatività della polizza professionale multirischio stipulata da con in ordine alla ritenuta non comprensione CP_2 Controparte_5
dei vizi e difformità riscontrate tra i gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c.
Con il quinto motivo di appello incidentale censurava la sentenza impugnata in ordine alla regolamentazione e determinazione delle spese al cui pagamento i convenuti sono stati condannati
Con il sesto motivo di appello incidentale adduceva che l'importo di euro 9.215,85, liquidato con la sentenza impugnata e posto a carico dei convenuti, non era dovuto e comunque non correttamente determinato.
- Si costituiva in giudizio contestando il gravame proposto nei Controparte_5 propri confronti dall'appellante incidentale, invocando il contenimento degli importi a proprio carico liquidati e richiamando le franchigie e esclusioni di polizza da invocate nel primo grado di giudizio.
All'udienza del 23.01.2025 la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del
29.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'attrice , nella qualità di committente, agendo nei confronti della ditta CP_1
esecutrice, ha fatto valere la garanzia per vizi e difformità in relazione alle opere di rifacimento della copertura dell'immobile meglio descritto in atti, consistenti nella rimozione della vecchia copertura e nella realizzazione della nuova, previa istallazione della c.d. linea vita, per un importo complessivo delle opere di euro 30.000,00 oltre accessori, di cui al contratto di appalto concluso con il convenuto ed odierno appellante la cui direzione dei lavori era affidata all'Arch. Parte_1 [...]
. CP_2
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Tanto premesso, deve ritenersi definitivamente superata la questione, sollevata nel primo grado di giudizio, in ordine alla asserita decadenza dalla garanzia per vizi.
Vale al riguardo rilevare che con la sentenza di primo grado, rilevata la tardività della costituzione del convenuto eccipiente, preclusiva alla proponibilità di eccezioni sostanziali non rilevabili di ufficio, quali sono quelle di decadenza e prescrizione di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., è stata dichiarata pagina 10 di 21 l'inammissibilità delle eccezioni di decadenza e prescrizione dalla garanzia per vizi e difformità sollevate dalla parte convenuta.
Tali statuizioni non sono state fatte oggetto di gravame e pertanto non sono devolute alla cognizione del presente giudizio di appello.
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Venendo alla disamina del primo motivo e del secondo motivo di appello principale e del primo motivo e del secondo motivo di appello incidentale – con cui si lamenta il mancato accertamento della sussistenza dei vizi e delle difformità lamentate ed individuate in sede di ATP, il mancato accertamento delle cause delle infiltrazioni ed il grado del concorso di responsabilità dei convenuti – che possono essere congiuntamente esaminati attenendo a medesime questioni, occorre rilevare che in sede di accertamento tecnico preventivo espletato ante causa, in esito alle verifiche svolte, il CTU ha accertato la non corretta installazione delle nuove lastre di copertura, rilevando che copertura sono state posate in opera e fissate alla struttura muraria tramite un listello di legno a sua volta fissato alla trave in c.a. prefabbricato>> e ciò scheda tecnica fornita dal produttore, in cui il fissaggio della lastra alla struttura è previsto tramite
l'utilizzo di scossalina metallica antigoccia con la foratura di fissaggio nella parte bassa della sagoma di lastra e non nella parte alta, come realizzato in opera e documentato dall'immagine n. 21>>.
Il CTU ha inoltre accertato la presenza di di appoggio del listello in legno rispetto alla trave in c.a.>> dando atto che presente in tutti i punti di appoggio e fissaggio delle nuove lastre di copertura al listello in legno come sopra fissato alla struttura muraria>>.
Conseguentemente, secondo quanto ritenuto dal CTU, la fessurazione lungo tutti i punti di appoggio della lastra alla trave in c.a. costituisce oggettivamente la causa delle infiltrazioni di acqua piovana lamentate dalla derivando le predette infiltrazioni dalle acque meteoriche che si infiltrano CP_8
in tali interspazi.
La circostanza appare inoltre documentata dal compendio delle immagini prodotte in atti da parte attrice, la cui autenticità non è stata oggetto contestazione, documentanti un gocciolamento di acqua proveniente dalla linea di contatto tra la copertura del tetto e la trave preesistente.
Sulla base di quanto evidenziato in perizia e della tipologia dei vizi riscontrati, determinati dalla non corretta posa in opera e dal non corretto fissaggio delle lastre di copertura, e dalle fessurazioni che ne sono derivate, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la causa delle pagina 11 di 21 infiltrazioni delle acque meteoriche lamentate da parte attrice, la cui presenza è dimostrata da quanto documentato dalle immagini acquisite al giudizio – le quali, in quanto non oggetto di disconoscimento, hanno piena efficacia probatoria in di quanto in esse documentato – va individuata, come rilevato dal
CTU, nelle linee di fessurazione causate dalla non corretta esecuzione delle opere di contratto e segnatamente nella non corretta installazione delle lastre di coperture, operata in modo non conforme a quanto prescritto dalla scheda tecnica offerta dal produttore. Al riguardo il CTU, premesso che sistema di posa utilizzato diverge in modo sostanziale dai suggerimenti tecnici forniti dal produttore>>ha puntualmente rilevato che posa produce un giunto di fissaggio non in grado di assicurare la perfetta tenuta all'infiltrazione dell'acqua meteorica durante gli eventi piovosi>>.
Ne consegue che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, il CTU, previa analitica disamina dello stato dei luoghi di causa, accertata la presenza vizi nella esecuzione delle opere di fissaggio delle lastre di copertura e la conseguente causazione di continue linee di fessurazione, dovute al non corretto fissaggio delle lastre, all'esito di compiute valutazioni tecniche, ha correttamente individuato la fonte eziologica delle infiltrazioni lamentate dalle parti nella non corretta esecuzione delle opere di fissaggio e posa in opera dele lastre di copertura. Pertanto contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, l'individuazione delle cause delle infiltrazioni risulta improntata a criteri eziologici oggettivi.
Vanno pertanto condivise, in quanto improntate ad oggettive ed esaustive valutazioni tecniche, le conclusioni formulate all'esito degli accertamenti peritali ante causam dal CTU che ha individuato e descritto i vizi e difformità delle opere di contratto e segnatamente di vizi nell'opera di posa e fissaggio delle lastre di copertura, eseguite in modo non conforme a quanto previsto dalle regole tecniche applicabili e a quanto previsto dalle schede tecniche fornite dal produttore. Peraltro, la posa in opera ed il fissaggio in modo difforme da quanto previsto dalle schede tecniche non appare contestata dalla deducente, le cui doglianze sono focalizzate sulla individuazione delle causali delle infiltrazioni e sulla consistenza e valutazione dei vizi e difformità.
Consegue l'irrilevanza delle argomentazioni critiche formulate dagli appellanti, inidonee a scalfire la portata delle conclusioni peritali e il risultato probatorio al quale correttamente è giunto l'organo giudicante di primo grado in applicazione delle conclusioni formulate dal CTU all'esito degli accertamenti peritali.
pagina 12 di 21 La circostanza che le condizioni dell'immobile siano ancore buone e che non ci siano state rilevate conseguenze palesi di danni da infiltrazioni allo stato degli accertamenti e delle verifiche peritali è elemento irrilevante in ordine alla configurazione del vizio, atteso che parte attrice non ha chiesto di essere risarcita dei danni eventualmente derivati dalle infiltrazioni ma ha chiesto di essere ristorata dei costi necessari per l'eliminazione del vizio costituito dalla fessurazione anzidetta.
Su tali basi deve ribadirsi anche in questa sede la non necessarietà dell'invocato rinnovo delle operazioni peritali in ordine alla individuazione dei vizi e delle difformità, che possono e devono ritenersi, conformemente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, ampiamente ed obbiettivamente accertati.
In ordine alla progettazione delle opere il CTU ha rilevato che destinata in quanto i terminali di ancoraggio devono essere fissati a strutture stabili quali ad esempio pannelli di tamponamento o travi come previste dalle norme tecniche di riferimento (as es. UNI 11560)
e non ai pannelli di copertura come rilevabile dalla foto n. 22>>.
Ciò costituisce pertanto errore di progettazione dell'opera.
In relazione ai costi per l'eliminazione dei vizi il CTU ha evidenziato che l'eliminazione delle fessurazioni riscontrate lungo la copertura comporta la necessità di rifare il fissaggio della lastra alla struttura della rave in c.a. seguendo le indicazioni tecniche del produttore, e che per eseguire tale operazioni occorre procedere alla fine di poter applicare la scossalina metallica che garantirà u idoneo fissaggio e la corretta protezione all'infiltrazione dell'acqua meteorica>>.
Tanto rilevato ha evidenziato come utilizzabili in quanto l'attuale fissaggio sulla costa della nervatura ha danneggiato la lastra i quanto il fissaggio sarebbe dovuto avvenire mediante vite nella parte bassa della nervatura, così come evidenziato nell'immagine n. 16, mentre il fissaggio attuale ha forato la parte superiore delle nervatura …(sicché) … l'eventuale riutilizzo delle attuali lastre non esclude il pericolo di nuove infiltrazioni per la difficoltà di sigillatura degli innumerevoli fori praticati sulla nervatura superiore e in conseguenza a tale rischio non si rispetterebbe nuovamente la corretta posa suggerita dal costruttore>>. Conseguentemente appare corretta la valutazione peritale che indica l'impossibilità di riutilizzare le lastre in conseguenza del non corretto montaggio delle stesse non potendo, in ragione della presenza dei fori in parte non prevista dalla scheda tecnica, essere riutilizzate nel rifacimento dell'opera secondo le prescrizioni tecniche innanzi individuate.
pagina 13 di 21 A tali specificazioni i CTP di parte non hanno offerto oggettivi argomenti di confutazione idonei a superare le valutazioni tecniche puntualmente svolte dal CTU in ordine alle opere da effettuare per l'eliminazione definitiva dei vizi lamentati ed accertati.
Ne consegue che gli esborsi che la committente deve necessariamente sostenere per l'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrate nelle opere appaltate alla impresa convenuta appaiono correttamente quantificati dal CTU nell'importo complessivo determinato in euro 55.750,92 oltre IV come per legge e cassa previdenziale.
Tuttavia, vale al riguardo rilevare che risultando i costi necessari per l'eliminazione dei vizi accertati – liquidati in complessivi euro 55.750,92 – attualizzati al momento della determinazione peritale, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante con la sentenza impugnata, la rivalutazione monetaria da applicare su tale importo va riconosciuta dalla data della CTU, e dunque dal 6.11.2023, fino all'effettivo soddisfo.
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In ordine alla imputabilità dei vizi, oggetto del secondo motivo dell'appello principale, è incontestato che nel caso di specie l'Arch. abbia assunto il ruolo di progettista e direttore dei lavori CP_2
e titolare dell'imprese appaltatrice, di esecutore dei lavori. Parte_1
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, (Cass. Civ. Sez. III, 24.05.2023 n. 14378), in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dalla committenza, è improntata al vincolo della solidarietà secondo il dettato del combinato degli artt. 2055 comma 1 c.c. e 1292 c.c.
La responsabilità solidale del progettista implica che questi è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati ai sensi dell'art. 2055 c.c. all'identica obbligazione risarcitoria dell'appaltatore avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte.
In tema di contratto di appalto il vincolo di responsabilità solidale fra appaltatore e progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. Civ. n. 14650/2012). Pertanto, ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di pagina 14 di 21 ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a procurare l'univo evento dannoso (Cfr. Cass. Civ. n.
20294/2004; Cass. Civ. n. 5103/1995). L'interpretazione corrente dell'art. 2055 c.c. fonda la ragione della responsabilità solidale nel concorso di più soggetti in una condotta produttiva di danno riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti.
Nello specifico, costituisce obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di esse in relazione al capitolato contrattuale o alle regole della tecnica e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllare l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed in difetto di riferirne alla committenza (Cass.
Civ. Sez. II, 29.08.2000 n. 11359).
Del pari l'appaltatore, nell'esecuzione delle opere, anche quando si attenga al progetto esecutivo ed alle direttive impartite dal direttore dei lavori, resta responsabile dei vizi esecutivi che era tenuto a rilevare e segnalare alla committenza ed all'organo di progettazione.
Secondo il dettato dell'art. 1176 c.c. l'appaltatore deve realizzare l'opera a regola d'arte osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura dell'attività esercitata volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Ne consegue che quand'anche l'appaltatore si attenga al progetto esecutivo predisposto dal committente ed alle indicazione fornite dallo stesso, deve ritenersi comunque responsabile dei vizi dell'opera se nell'eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute non abbia segnalato eventuali carenza ed errori, in quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione di eventuali errori progettuali, configurandosi la responsabilità esclusiva del committente o del progettista soltanto quanto l'attività dell'appaltatore è stata completamente vincolata alle direttive progettuali o a quelle impartite dal committente, tanto da neutralizzare completamente il fascio decisionale dell'appaltatore (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 17.10.2014 n. 22036).
Pertanto, l'appaltatore anche quando è chiamato a realizzare un progetto altrui è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è conseguentemente soggetto alla responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, e tale responsabilità non viene meno neanche in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori se l'appaltatore, accortosi del vizio, non lo abbia denunziato tempestivamente al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non pagina 15 di 21 abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto in relazione all'attività esecutiva a lui deputata.
In tale ipotesi la responsabilità dell'appaltatore può concorrere con quella del committente o del progettista e direttore dei lavori se gli errori di progettazione e direzione siano a lui imputabili e si tratti di vizi facilmente riconoscibili anche da un soggetto non dotato di specifiche competenze tecniche progettuali, ed è esclusiva qualora la sua ingerenza o quella del direttore dei lavori abbiano per previsione contrattuale escluso ogni potere di iniziativa e valutazione critica dell'appaltatore relegandolo nella posizione di nudus minister (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 26.07.1999 n. 8075).
Ne conseguentemente l'appaltatore è tenuto contrattualmente non solo alla esecuzione secondo regola d'arte del progetto ma anche a controllarne, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche sue proprie, la congruità e la completezza del progetto e della direzione lavori con obblighi di pronta segnalazione alla committenza di eventuali anomalie o deficienze riscontrate
(Cass. Civ. Sez. II, 5.05.2003 n. 6754).
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Nel caso di specie, appare evidente che l'appaltatore, e segnatamente l'impresa di titolarità del
, abbia dato esecuzione ad un progetto non conforme alle regole tecniche avendo provveduto Pt_1
a posare le lastre di coperture del tetto e la nuova linea vite in modo inidoneo e comunque non conforme a quanto previsto dalla scheda tecnica offerta dal fornitore delle lastre e in modo non conforme alle regole tecniche applicabili.
Gli evidenziati errori esecutivi sono direttamente connessi ad erronee scelte progettuali, ascrivibili alla direzione dei lavori affidata all'Arch. , consistite nell'aver previsto Controparte_2
l'istallazione delle lastre di copertura secondo modalità del tutto difformi da quelle indicate nelle schede tecniche fornite dal costruttore, che hanno causato una fessurazione lungo tutta l'area di contatto tra la copertura e la trave di sostegno, fonte delle infiltrazioni delle acquee meteoriche lamentate ed accertate in sede peritale, nonché nella installazione della linea vita in modo difforme alla normativa tecnica direttamente applicabile.
Al riguardo il CTU ha rilevato come l'esame della documentazione progettuale a corredo degli atti depositati che riconducano ad una elaborazione progettuale che tenga conto delle linee guida di installazione contenute nella scheda tecnica del prodotto utilizzato>>, rilevando come in particolare posa utilizzato diverge in modo sostanziale dai suggerimenti tecnici forniti dal produttore>> sicché
pagina 16 di 21 <<tali inosservanze delle indicazioni e dei suggerimenti di posa produce un giunto fissaggio non in>
grado di assicurare la perfetta tenuta all'infiltrazione dell'acqua meteorica durante gli eventi piovosi>>.
Tali inosservanze sono direttamente imputabili all'Arch. quale direttore dei Controparte_2
lavori non avendo lo stesso valutato le conseguenze che le divergenze esecutive avrebbero comportato sul piano funzionale.
Del pari sono imputabili anche al geom. che quale appaltatore delle opere ne è Parte_1
responsabile per la corretta esecuzione. L'impiego della ordinaria diligenza richiesta nella esecuzione delle opere commissionate ed in esecuzione del progetto esecutivo delle stesse, avrebbe dovuto porre l'esecutore nella condizione di riscontrare la non conformità alle regole tecniche e quantomeno interpellare committenza e direzione progettuale in ordine alle modalità esecutive.
Ne consegue la diretta responsabilità del geom. quale titolare dell'impresa CP_6
esecutrice delle opere commissionate, non avendo rilevato gli evidenti errori esecutivi nella posa in opera delle lastre di copertura, direttamente rilevabili dalle prescrizioni tecniche offerte dal produttore in relazione alle tecniche di installazione suggerite.
Tuttavia, nel concorso di responsabilità, deve ritenersi prevalente e di maggior grado la responsabilità del direttore dei lavori e segnatamente dell'Arch. in ragione dello specifico ruolo di CP_2
direttore dei lavori rivestito ed in quanto tale preposto alla direzione delle fasi esecutive della realizzazione dell'opera oggetto di contratto, la cui responsabilità risulta prevalente rispetto a quello dell'appaltatore atteso che nel ruolo di progettista e direttore dei lavori avrebbe dovuto vigilare sulle modalità esecutive, verificare la correttezza delle tecniche difformi rispetto a quelle previste dalle tecniche impiegate e riscontrarne la difettosità.
Al riguardo, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, non emergono ragioni per discostarsi dalle valutazioni percentuali svolte dal CTU in ordine all'incidenza delle singole condotte negligenti nella determinazione dei vizi accertati, e determinate nella misura del 10% a carico dell'appaltatore e nella misura del 90 % a carico del direttore dei lavori.
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In ordine alla domanda di manleva spiegata dall'Arch. nei confronti della Controparte_2 terza chiamata oggetto del quarto motivo dell'appello incidentale, è Controparte_5 documentato che l'Arch. ha stipulato con una CP_2 Controparte_5 polizza multirischio, e, relativamente alla responsabilità civile, la “garanzia base”.
pagina 17 di 21 Al riguardo l'art.
3.3 n. 5 delle condizioni generali prevede che per i danni subiti dalle opere in costruzione e/o costruite la garanzia è operante solo se conseguente a rovina totale delle opere o a rovina grave o difetti gravi di parte delle opere realizzate, destinate per loro natura a lunga durata, tali da compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità solidità e durata dell'opera.
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, è emerso che i vizi accertati, per tipologia e morfologia, non incidono sulla stabilità, solidità e durata dell'opera, il che, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, esclude la garanzia invocata in via principale dal . CP_2
Resta però operativa la copertura assicurativa in relazione alle ulteriori conseguenze patrimoniali subite dal in ragione dalla propria responsabilità professionale. CP_2
Infatti, le condizioni di polizza prevedono espressamente l'obbligo per l'assicurazione di tenere indenne l'assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in polizza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia assicuratrice, non sono applicabile al caso di specie le preclusioni invocate dalla compagnia assicuratrice attenendo le stesse a fattispecie diversa da quella integrata dalla fattispecie in esame.
Inoltre, in relazione alla perdita garanzie patrimoniali, le condizioni generali di polizza, non prevedono alcuna franchigia, prevista solo per danni alle opere per i quali però la polizza è stata dichiarata non operativa.
Pertanto, la terza chiamata resta tenuta a tenere indenne l'Arch. ma Controparte_2
diversamente da quanto statuito con la sentenza appellata, nei limiti del 90% degli esborsi, percentuale per la quale l'assicurato è tenuto a risarcire i danni oggetto di causa, e ciò in ragione della percentuale di responsabilità da ascrivere all'assicurato nei termini innanzi esplicati.
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Infine, va rilevato che la regolamentazione delle spese di lite operata dall'organo giudicante è stata improntata alla regola della comune soccombenza dei convenuti e Parte_1
in relazione alla domanda giudiziale proposta da parte attrice, essendo emersa Controparte_2
la concorsuale responsabilità degli stessi in relazione alle opere oggetto del contratto di appalto e del relativo vincolo di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c.
pagina 18 di 21 Nelle spese di lite vanno ricomprese anche le spese di CTU e CTP, nonché le spese legali sostenute dal ricorrente nella fase di ATP ante causam, che restano regolate secondo la regola della soccombenza.
Tanto premesso va rilevato che la liquidazione delle spese di lite appare corretta sia in ordine alle spese relative al procedimento di ATP sia in ordine a quelle relative al giudizio ordinario di cognizione, in quanto improntata alle tariffe professionali vigenti, in applicazione delle quali, in ragione dell'attività difensiva svolta, nonché del valore della causa, compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00. Pertanto, le spese di lite risultano congruamente liquidate in euro 3.827,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% cpa ed iva come per legge quanto a quelle relative alla fase di
ATP, ed in euro 14.103,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali cpa ed iva come per legge, quanto a quelle relative alla fase di cognizione, attestandosi la liquidazione delle singole fasi procedimentali in prossimità dei valori tariffari medi.
Pertanto, l'importo complessivi di euro 17.930,00 a tale tiolo liquidato deve ritenersi correttamente e congruamente determinato.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, le spese di accertamento tecnico preventivo ante causam, a carico della parte ricorrente in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, vanno valutate, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri dettati dagli artt. 91 e ss c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 26.05.21020 n. 9735). Ne consegue che le stesse, anticipate dalla parte ricorrente, all'esito del successivo giudizio di merito, restano assoggettate al principio della soccombenza regolante quelle del giudizio di cognizione.
Pertanto, sotto tali profili risulta corretta la regolamentazione delle spese di lite operata dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata.
In ordine alle ulteriori somme liquidate con la sentenza impugnata a titolo di spese, esse corrispondono alle anticipazioni sostenute dalla parte attrice nel procedimento di ATP e di merito, come analiticamente specificate nella comparsa di costituzione nel presente giudizio.
Il parziale accoglimento della domanda di manleva giustifica la compensazione disposta dall'organo giudicante di primo grado in ordine alle spese tra le rispettive parti.
Segue il rigetto del quarto motivo dell'appello principale e del quinto motivo e del sesto motivo dell'appello incidentale.
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Nei predetti termini va parzialmente riformata la sentenza appellata che resta nel resto confermata.
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pagina 19 di 21 Le spese di lite del presente giudizio seguono la regola della soccombenza in relazione al rapporto processuale tra gli appellanti e la appellata , essendo gli stessi risultati soccombenti in CP_1
relazione alla domanda principale proposta da parte attrice.
Pertanto, e vanno condannati in solido, alla rifusione in Parte_1 Controparte_2
favore di delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano in ragione CP_1 dell'attività difensiva svolta, e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
In relazione al rapporto processuale tra la posizione di e la terza chiamata Controparte_2
in ragione dell'esito del gravame, sussistono congrue ragioni per Controparte_5
disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da nei confronti di Pt_1 Controparte_2 CP_1
e terza chiamata, avverso la sentenza n. 609/2024, pubblicata il Controparte_5
2.04.2024, del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina nella misura del 90% la responsabilità ascrivibile all'Arch. e nella misura del restante 10% quella ascrivibile a Controparte_2
nella causazione dei danni derivati a e dispone che gli Parte_1 CP_1
interessi da rivalutazione monetaria da riconoscere sull'importo di euro 55.750,92, già liquidato con la sentenza in favore di a titolo di risarcimento dei danni, decorrano dalla data CP_1 della CTU (6.11.2023) fino all'effettivo soddisfo;
- ridetermina l'importo per cui è tenuta a manlevare Controparte_5
nella misura del 90% degli esborsi che il predetto sia tenuto a sostenere Controparte_2
in forza della presente sentenza;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
pagina 20 di 21 - condanna e in solido, alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro CP_1
10.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- dispone che restino compensate le spese di lite del presente giudizio tra CP_2
e
[...] Controparte_5
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino
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