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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5056 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Di Giuseppe Hasani, presso il cui studio a Partinico
(PA), vicolo Tarollo n. 3, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Maurizio Cannizzo, presso il cui studio a Palermo, via Resuttana n. 366, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 22/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
2. La ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito proposta originariamente in ricorso, non coltivando la domanda nel corso del giudizio neanche dal punto di vista istruttorio e non insistendo nella stessa all'ultima udienza di precisazione delle conclusioni;
in detta udienza,
1 inoltre, la ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di previsione di un contributo per il mantenimento del figlio nato il [...]. Per_1
3. Quanto alla domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale, va ricordato che la legge consente l'assegnazione della casa al genitore che conviva con figli minorenni o maggiorenni ma non indipendenti economicamente;
trattasi di una norma posta ad esclusiva tutela dell'habitat domestico della prole “inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
Nella specie, in assenza di prole da tutelare (il figlio ha l'età di 32 anni e non risulta, Per_1 peraltro, vivere nella casa coniugale, come documentato dal certificato di stato di famiglia prodotto dal resistente) alcun potere ha il Tribunale, adito in sede di separazione, di assegnare l'immobile coniugale ad una delle parti, con la conseguenza che per il relativo godimento devono riprendere vigore le regole ordinarie del diritto di proprietà.
4. La ricorrente ha, infine, chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé di
€ 250,00 al mese;
il resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
Va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”; le condizioni alle quali è sottoposto il diritto al mantenimento consistono nella non addebitabilità della separazione, nella mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi;
l'assegno, inoltre, deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare al beneficiario un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che lo stesso non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione.
5. Nella specie, dall'ascolto dei coniugi risulta, intanto, che gli stessi continuano ancora a convivere nella casa coniugale.
La ricorrente (classe 1962) ha allegato di essersi sempre dedicata in costanza di matrimonio alla crescita dei tre figli ed alla cura della casa;
ha depositato attestazione dell'Agenzia delle
Entrate, da cui si evinche la mancata percezione di redditi negli anni 2021 e 2022 e la percezione di un reddito di € 6.300,00 nell'anno 2023 (di cui si sconosce, tuttavia, la fonte).
Il resistente (classe 1958) ha dichiarato di percepire una pensione di € 800,00 al mese;
ha depositato sentenza della Corte di Appello-Sezione Lavoro, con cui è stato accolto l'appello dell' ed annullata la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del per il CP_2 CP_1 riconoscimento della pensione di vecchiaia (la Corte ha, in particolare, evidenziato che il
2 ricorso di primo grado era inammissibile, in quanto il aveva chiesto soltanto CP_1
l'accertamento dell'invalidità e non aveva, peraltro, allegato, né dimostrato il requisito assicurativo necessario per il riconoscimento della pensione di vecchiaia); all'udienza dell'11/10/2024 la stessa difesa del ha comunque rappresentato che è stata presentata CP_1 ulteriore istanza per regolarizzare la pratica, essendo, invero, il resistente nelle condizioni per continuare a beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata.
Infine, le circostanze allegate dal resistente, secondo cui la ricorrente svolgererebbe attività lavorativa come addetta alle pulizie, sono rimaste sfornite di prova;
lo stesso ha, invece, CP_1 dichiarato di svolgere qualche lavoretto in campagna o in campo edile.
6. Alla luce della pacifica percezione da parte del resistente di un emolumento pensionistico di € 800,00 al mese (sospeso solo temporaneamente), della capacità lavorativa dello stesso, dell'età raggiunta dalla ricorrente (quasi 63 anni) e della conseguente difficoltà della medesima di reperire un'attività lavorativa (fermo restando il dato ancora incerto circa le modalità del futuro godimento della casa coniugale), ricorrono i presupposti per ritenere sussistente una sperequazione economica tra i coniugi, tale da giustificare la corresponsione da parte di in favore di di un assegno di mantenimento di € CP_1 Parte_1
150,00 al mese.
7. La natura della lite e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(PA) il 18/08/1962 ( ) e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
14/09/1958 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a Partinico (PA) C.F._2 il 20/09/1980.
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento di € 150,00 al mese, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
c) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente.
d) Compensa le spese processuali tra le parti.
e) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Partinico (PA) al n. 131, p. II, serie A, dell'anno 1980).
3 Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 30/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5056 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Di Giuseppe Hasani, presso il cui studio a Partinico
(PA), vicolo Tarollo n. 3, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Maurizio Cannizzo, presso il cui studio a Palermo, via Resuttana n. 366, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 22/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
2. La ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito proposta originariamente in ricorso, non coltivando la domanda nel corso del giudizio neanche dal punto di vista istruttorio e non insistendo nella stessa all'ultima udienza di precisazione delle conclusioni;
in detta udienza,
1 inoltre, la ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di previsione di un contributo per il mantenimento del figlio nato il [...]. Per_1
3. Quanto alla domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale, va ricordato che la legge consente l'assegnazione della casa al genitore che conviva con figli minorenni o maggiorenni ma non indipendenti economicamente;
trattasi di una norma posta ad esclusiva tutela dell'habitat domestico della prole “inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
Nella specie, in assenza di prole da tutelare (il figlio ha l'età di 32 anni e non risulta, Per_1 peraltro, vivere nella casa coniugale, come documentato dal certificato di stato di famiglia prodotto dal resistente) alcun potere ha il Tribunale, adito in sede di separazione, di assegnare l'immobile coniugale ad una delle parti, con la conseguenza che per il relativo godimento devono riprendere vigore le regole ordinarie del diritto di proprietà.
4. La ricorrente ha, infine, chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé di
€ 250,00 al mese;
il resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
Va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”; le condizioni alle quali è sottoposto il diritto al mantenimento consistono nella non addebitabilità della separazione, nella mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi;
l'assegno, inoltre, deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare al beneficiario un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che lo stesso non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione.
5. Nella specie, dall'ascolto dei coniugi risulta, intanto, che gli stessi continuano ancora a convivere nella casa coniugale.
La ricorrente (classe 1962) ha allegato di essersi sempre dedicata in costanza di matrimonio alla crescita dei tre figli ed alla cura della casa;
ha depositato attestazione dell'Agenzia delle
Entrate, da cui si evinche la mancata percezione di redditi negli anni 2021 e 2022 e la percezione di un reddito di € 6.300,00 nell'anno 2023 (di cui si sconosce, tuttavia, la fonte).
Il resistente (classe 1958) ha dichiarato di percepire una pensione di € 800,00 al mese;
ha depositato sentenza della Corte di Appello-Sezione Lavoro, con cui è stato accolto l'appello dell' ed annullata la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del per il CP_2 CP_1 riconoscimento della pensione di vecchiaia (la Corte ha, in particolare, evidenziato che il
2 ricorso di primo grado era inammissibile, in quanto il aveva chiesto soltanto CP_1
l'accertamento dell'invalidità e non aveva, peraltro, allegato, né dimostrato il requisito assicurativo necessario per il riconoscimento della pensione di vecchiaia); all'udienza dell'11/10/2024 la stessa difesa del ha comunque rappresentato che è stata presentata CP_1 ulteriore istanza per regolarizzare la pratica, essendo, invero, il resistente nelle condizioni per continuare a beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata.
Infine, le circostanze allegate dal resistente, secondo cui la ricorrente svolgererebbe attività lavorativa come addetta alle pulizie, sono rimaste sfornite di prova;
lo stesso ha, invece, CP_1 dichiarato di svolgere qualche lavoretto in campagna o in campo edile.
6. Alla luce della pacifica percezione da parte del resistente di un emolumento pensionistico di € 800,00 al mese (sospeso solo temporaneamente), della capacità lavorativa dello stesso, dell'età raggiunta dalla ricorrente (quasi 63 anni) e della conseguente difficoltà della medesima di reperire un'attività lavorativa (fermo restando il dato ancora incerto circa le modalità del futuro godimento della casa coniugale), ricorrono i presupposti per ritenere sussistente una sperequazione economica tra i coniugi, tale da giustificare la corresponsione da parte di in favore di di un assegno di mantenimento di € CP_1 Parte_1
150,00 al mese.
7. La natura della lite e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(PA) il 18/08/1962 ( ) e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
14/09/1958 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a Partinico (PA) C.F._2 il 20/09/1980.
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento di € 150,00 al mese, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
c) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente.
d) Compensa le spese processuali tra le parti.
e) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Partinico (PA) al n. 131, p. II, serie A, dell'anno 1980).
3 Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 30/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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