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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/09/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6718/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6718/2025 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRETI Parte_1 C.F._1 BARBARA e dell'avv. AQUITANI SILVIA ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PRETI BARBARA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRITTELLA STEFANIA CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FRITTELLA STEFANIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] S. Pietro (Bo) il giorno 19/09/1950 e nata a [...] Parte_1 CP_1
(BO) il giorno 14 maggio 1955 hanno contratto matrimonio concordatario, con atto trascritto nei registri di stato civile del detto Comune dell'anno 1975, n. 18, parte 2, serie A, in regime di comunione dei beni. Dalla loro unione sono nati a Bologna due figli: in data 21 gennaio 1987 e in data 11 aprile Persona_1 Persona_2
1980, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Nella causa n. 16551/2023 R.G. promossa da contro con udienza di comparizione personale delle parti fissata al 26.03.2024, il Parte_1 CP_1
Tribunale di Bologna, Sez. I, emetteva sentenza n. 3299/2024, pubblicata in data 19 dicembre 2023 e notificata in data 8 gennaio 2025, con la quale pronunciava la separazione personale dei coniugi e poneva a favore della moglie il pagamento di un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 400,00.
La separazione prosegue ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi avanti al Tribunale, il
26.03.2024, senza che vi sia stata riconciliazione fra i coniugi, per cui ricorrono le condizioni di cui agli artt. 1 e
3 n. 2 lett. b) della legge 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.9.2025 hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a ER di NO (BO) il 17 agosto 1975, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 18, Parte 2, Serie A, anno
1975 tra , nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
14.05.1955, disponendo che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER di NO (BO) proceda all'annotazione della sentenza;
dà atto che, in base all'accordo tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
1) L'abitazione coniugale sita in ER di NO (BO) alla via E.W. Pierantoni n. 25 di proprietà del figlio maggiore rimarrà in usufrutto a favore del signor il quale continuerà ad Persona_1 Parte_1 abitarvi,
pagina 2 di 3 2) il signor , corrisponderà alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 CP_1 assegno divorzile una somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) a decorrere dal mese di aprile 2025 compreso e sino al mese di dicembre 2025 compreso. A partire dalla mensilità di gennaio 2026 compreso l'importo dell'assegno divorzile mensile a favore della ex moglie sarà pari ad euro 325,00
(trecentoventicinque/00), con rivalutazione ISTAT a partire dal mese di gennaio 2027;
3) con l'esatto reciproco adempimento delle obbligazioni tutte da entrambi qui assunte i signori Parte_1
e si danno atto, per sé ed i propri aventi causa per quanto occorrer possa, di avere
[...] CP_1 regolamentato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale attuale, trascorso e pendente, di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro - e di avere così definito ogni rapporto di carattere familiare, patrimoniale ed economico;
4) Nulla sulle spese.
Coì è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 16.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6718/2025 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRETI Parte_1 C.F._1 BARBARA e dell'avv. AQUITANI SILVIA ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PRETI BARBARA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRITTELLA STEFANIA CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FRITTELLA STEFANIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] S. Pietro (Bo) il giorno 19/09/1950 e nata a [...] Parte_1 CP_1
(BO) il giorno 14 maggio 1955 hanno contratto matrimonio concordatario, con atto trascritto nei registri di stato civile del detto Comune dell'anno 1975, n. 18, parte 2, serie A, in regime di comunione dei beni. Dalla loro unione sono nati a Bologna due figli: in data 21 gennaio 1987 e in data 11 aprile Persona_1 Persona_2
1980, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Nella causa n. 16551/2023 R.G. promossa da contro con udienza di comparizione personale delle parti fissata al 26.03.2024, il Parte_1 CP_1
Tribunale di Bologna, Sez. I, emetteva sentenza n. 3299/2024, pubblicata in data 19 dicembre 2023 e notificata in data 8 gennaio 2025, con la quale pronunciava la separazione personale dei coniugi e poneva a favore della moglie il pagamento di un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 400,00.
La separazione prosegue ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi avanti al Tribunale, il
26.03.2024, senza che vi sia stata riconciliazione fra i coniugi, per cui ricorrono le condizioni di cui agli artt. 1 e
3 n. 2 lett. b) della legge 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.9.2025 hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a ER di NO (BO) il 17 agosto 1975, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 18, Parte 2, Serie A, anno
1975 tra , nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
14.05.1955, disponendo che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER di NO (BO) proceda all'annotazione della sentenza;
dà atto che, in base all'accordo tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
1) L'abitazione coniugale sita in ER di NO (BO) alla via E.W. Pierantoni n. 25 di proprietà del figlio maggiore rimarrà in usufrutto a favore del signor il quale continuerà ad Persona_1 Parte_1 abitarvi,
pagina 2 di 3 2) il signor , corrisponderà alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 CP_1 assegno divorzile una somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) a decorrere dal mese di aprile 2025 compreso e sino al mese di dicembre 2025 compreso. A partire dalla mensilità di gennaio 2026 compreso l'importo dell'assegno divorzile mensile a favore della ex moglie sarà pari ad euro 325,00
(trecentoventicinque/00), con rivalutazione ISTAT a partire dal mese di gennaio 2027;
3) con l'esatto reciproco adempimento delle obbligazioni tutte da entrambi qui assunte i signori Parte_1
e si danno atto, per sé ed i propri aventi causa per quanto occorrer possa, di avere
[...] CP_1 regolamentato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale attuale, trascorso e pendente, di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro - e di avere così definito ogni rapporto di carattere familiare, patrimoniale ed economico;
4) Nulla sulle spese.
Coì è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 16.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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