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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17622 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43976/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 16.12.2025, alle ore 11,36, davanti al giudice dott. NL IT, è presente per parte attrice l'avv. SABRINA CHIOFFI in sostituzione dell'avv. ALESSANDRO ANTICHI.
Il giudice invita il difensore a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Chioffi si riporta agli scritti depositati, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella seconda memoria istruttoria del 19.04.2021 e reiterate nelle note di trattazione scritta dell'08.09.2025; chiede l'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate.
Dopo breve discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Alle ore 12,03, terminata la Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza, dandone lettura.
Il giudice
NL IT
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43976/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Alessandro Antichi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Grosseto, Piazza S. Michele n. 3, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la chiedendo Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrarie domande ed eccezioni disattese, così provvedere: - accertare e dichiarare la sussistenza di vizi e/o difetti della merce consegnata da a Controparte_1 Pt_1
con ogni conseguente provvedimento;
- per l'effetto Parte_1 pagina 2 di 6 condannare a restituire a il prezzo Controparte_1 Parte_1 pagato per la merce viziata, nonché a risarcire ai sensi dell'art. 1218 c.c. tutti i danni patiti dalla da quantificarsi in corso di causa. Con Parte_1 vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”.
Esponeva la società attrice a sostegno: di avere acquistato dalla Controparte_1 tavoli, sedie ed altri complementi di arredo esterno per il dehors del proprio ristorante sito in Firenze (FI), Largo Pietro Annigoni, 9A/B; che parte della merce le era stata consegnata viziata ed aveva riconosciuto detti vizi, Controparte_1 impegnandosi all'eliminazione della problematica dei piani da esterno installati mediante preparazione e montaggio a sue spese di appositi rinforzi;
che CP_1 aveva ritirato dunque i tavoli non conformi nel marzo 2018 e ad oggi non aveva
[...] più dato aggiornamenti in ordine alla prosecuzione dell'operazione di riparazione concordata;
che, stante l'avvenuto riconoscimento e l'intervenuto accordo sulla loro riparazione, con lettera di diffida del 26 aprile 2018 essa attrice aveva intimato l'eliminazione dei vizi come sopra descritti, con riserva di quantificazione dei danni subiti;
che era stato così introdotto un procedimento di negoziazione assistita, che tuttavia non era andato a buon fine;
che tuttora, quindi, l'arredamento del dehors mancava del tavolino ritirato, di un altro totalmente inutilizzabile e dei restanti non idonei all'uso per il quale erano stati acquistati;
che, poiché ancora Controparte_1 non aveva sostituito i tavoli, peraltro interamente pagati, essa attrice aveva subito un ingente danno patrimoniale sull'annata 2018-2019, ove era stato registrato un calo di fatturato di oltre € 100.000 per l'impossibilità di utilizzo del dehors esterno come da conteggio allegato (doc. 7).
La ritualmente citata a comparire, non si costituiva ed era, Controparte_1 pertanto, dichiarata contumace all'udienza del 16.03.2021, allorché venivano, altresì, assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c..
La causa – respinte le richieste istruttorie di parte attrice in quanto generiche
– veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza odierna, all'esito di svariati rinvii dovuti, tra l'altro, alla scopertura del ruolo.
Va premesso in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L.,
pagina 3 di 6 n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07;) il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.
Graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
Con riguardo, peraltro, ai contratti a prestazioni corrispettive, la giurisprudenza è dell'avviso che il principio generale che regola la condanna all'adempimento comporta che chi chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (o, il che è lo stesso, la risoluzione del contratto per mancata esecuzione della prestazione a carico della controparte) non deve essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni devono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto alla propria obbligazione, se essa precede l'adempimento cui la controparte è tenuta, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (v., tra le altre, Cass. civ. n. 7763/24)
Tornando al caso che ci occupa, è documentalmente provato il titolo della pretesa azionata dalla costituito dal Parte_1 contratto di compravendita di tavoli, sedie ed altri complementi di arredo esterno per il dehors del ristorante sito in Firenze (FI), Largo Pietro Annigoni, 9A/B, intervenuto con la venditrice il 23.03.2017 (v. all. 1 al fascicolo di parte attrice). Controparte_1
Parte attrice ha lamentato, al riguardo, l'esistenza di vizi nei tavoli oggetto della fornitura, facendo riferimento a una “problematica dei piani da esterno installati” e allegando il riconoscimento dei vizi stessi da parte della convenuta e l'impegno non onorato della soc. alla riparazione dei prodotti viziati. CP_1
Alla stregua dell'impostazione sopra richiamata la soc. Parte_1
– che agisce per ottenere la risoluzione del contratto in ragione dell'asserito
[...] inadempimento della venditrice all'obbligo di consegnare beni non viziati e la restituzione del prezzo asseritamente pagato - avrebbe dovuto dimostrare di avere adempiuto all'obbligazione a suo carico e, cioè, di avere pagato il prezzo convenuto: ciò che non è, viceversa, avvenuto, essendo state prodotte mere fatture che, come noto, sono prive, in sé, di efficacia probatoria, tanto più se non accompagnate da pagina 4 di 6 una quietanza o da un'accettazione ( v. Cass. n. 3582/24; 15176/15; n. 15832/11)
e considerato, altresì, che in una delle mail intercorse con la convenuta la soc.
[...]
dichiara espressamente di avere sospeso i pagamenti in ragione Parte_1 degli asseriti vizi, il che avvalora ulteriormente i dubbi in ordine all'avvenuto pagamento.
La lacuna probatoria di cui sopra risulta ancora più grave ed incolmabile in considerazione della contumacia di parte convenuta che, come noto, costituisce mera strategia processuale neutra ai fini probatori, essendo stato a più riprese affermato che, in presenza di una parte contumace, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace e che, in tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace (v., da ultimo, Cass. civ. n. 25/2025).
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, le domande di parte attrice devono essere respinte, essendo rimaste sfornite di prova, sotto i profili sopra considerati.
Non luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge tutte le domande proposte dalla nei Parte_1 confronti della Controparte_1
• non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
Roma, 16.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 16.12.2025, alle ore 11,36, davanti al giudice dott. NL IT, è presente per parte attrice l'avv. SABRINA CHIOFFI in sostituzione dell'avv. ALESSANDRO ANTICHI.
Il giudice invita il difensore a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Chioffi si riporta agli scritti depositati, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella seconda memoria istruttoria del 19.04.2021 e reiterate nelle note di trattazione scritta dell'08.09.2025; chiede l'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate.
Dopo breve discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Alle ore 12,03, terminata la Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza, dandone lettura.
Il giudice
NL IT
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43976/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Alessandro Antichi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Grosseto, Piazza S. Michele n. 3, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la chiedendo Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrarie domande ed eccezioni disattese, così provvedere: - accertare e dichiarare la sussistenza di vizi e/o difetti della merce consegnata da a Controparte_1 Pt_1
con ogni conseguente provvedimento;
- per l'effetto Parte_1 pagina 2 di 6 condannare a restituire a il prezzo Controparte_1 Parte_1 pagato per la merce viziata, nonché a risarcire ai sensi dell'art. 1218 c.c. tutti i danni patiti dalla da quantificarsi in corso di causa. Con Parte_1 vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”.
Esponeva la società attrice a sostegno: di avere acquistato dalla Controparte_1 tavoli, sedie ed altri complementi di arredo esterno per il dehors del proprio ristorante sito in Firenze (FI), Largo Pietro Annigoni, 9A/B; che parte della merce le era stata consegnata viziata ed aveva riconosciuto detti vizi, Controparte_1 impegnandosi all'eliminazione della problematica dei piani da esterno installati mediante preparazione e montaggio a sue spese di appositi rinforzi;
che CP_1 aveva ritirato dunque i tavoli non conformi nel marzo 2018 e ad oggi non aveva
[...] più dato aggiornamenti in ordine alla prosecuzione dell'operazione di riparazione concordata;
che, stante l'avvenuto riconoscimento e l'intervenuto accordo sulla loro riparazione, con lettera di diffida del 26 aprile 2018 essa attrice aveva intimato l'eliminazione dei vizi come sopra descritti, con riserva di quantificazione dei danni subiti;
che era stato così introdotto un procedimento di negoziazione assistita, che tuttavia non era andato a buon fine;
che tuttora, quindi, l'arredamento del dehors mancava del tavolino ritirato, di un altro totalmente inutilizzabile e dei restanti non idonei all'uso per il quale erano stati acquistati;
che, poiché ancora Controparte_1 non aveva sostituito i tavoli, peraltro interamente pagati, essa attrice aveva subito un ingente danno patrimoniale sull'annata 2018-2019, ove era stato registrato un calo di fatturato di oltre € 100.000 per l'impossibilità di utilizzo del dehors esterno come da conteggio allegato (doc. 7).
La ritualmente citata a comparire, non si costituiva ed era, Controparte_1 pertanto, dichiarata contumace all'udienza del 16.03.2021, allorché venivano, altresì, assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c..
La causa – respinte le richieste istruttorie di parte attrice in quanto generiche
– veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza odierna, all'esito di svariati rinvii dovuti, tra l'altro, alla scopertura del ruolo.
Va premesso in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L.,
pagina 3 di 6 n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07;) il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.
Graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
Con riguardo, peraltro, ai contratti a prestazioni corrispettive, la giurisprudenza è dell'avviso che il principio generale che regola la condanna all'adempimento comporta che chi chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (o, il che è lo stesso, la risoluzione del contratto per mancata esecuzione della prestazione a carico della controparte) non deve essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni devono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto alla propria obbligazione, se essa precede l'adempimento cui la controparte è tenuta, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (v., tra le altre, Cass. civ. n. 7763/24)
Tornando al caso che ci occupa, è documentalmente provato il titolo della pretesa azionata dalla costituito dal Parte_1 contratto di compravendita di tavoli, sedie ed altri complementi di arredo esterno per il dehors del ristorante sito in Firenze (FI), Largo Pietro Annigoni, 9A/B, intervenuto con la venditrice il 23.03.2017 (v. all. 1 al fascicolo di parte attrice). Controparte_1
Parte attrice ha lamentato, al riguardo, l'esistenza di vizi nei tavoli oggetto della fornitura, facendo riferimento a una “problematica dei piani da esterno installati” e allegando il riconoscimento dei vizi stessi da parte della convenuta e l'impegno non onorato della soc. alla riparazione dei prodotti viziati. CP_1
Alla stregua dell'impostazione sopra richiamata la soc. Parte_1
– che agisce per ottenere la risoluzione del contratto in ragione dell'asserito
[...] inadempimento della venditrice all'obbligo di consegnare beni non viziati e la restituzione del prezzo asseritamente pagato - avrebbe dovuto dimostrare di avere adempiuto all'obbligazione a suo carico e, cioè, di avere pagato il prezzo convenuto: ciò che non è, viceversa, avvenuto, essendo state prodotte mere fatture che, come noto, sono prive, in sé, di efficacia probatoria, tanto più se non accompagnate da pagina 4 di 6 una quietanza o da un'accettazione ( v. Cass. n. 3582/24; 15176/15; n. 15832/11)
e considerato, altresì, che in una delle mail intercorse con la convenuta la soc.
[...]
dichiara espressamente di avere sospeso i pagamenti in ragione Parte_1 degli asseriti vizi, il che avvalora ulteriormente i dubbi in ordine all'avvenuto pagamento.
La lacuna probatoria di cui sopra risulta ancora più grave ed incolmabile in considerazione della contumacia di parte convenuta che, come noto, costituisce mera strategia processuale neutra ai fini probatori, essendo stato a più riprese affermato che, in presenza di una parte contumace, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace e che, in tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace (v., da ultimo, Cass. civ. n. 25/2025).
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, le domande di parte attrice devono essere respinte, essendo rimaste sfornite di prova, sotto i profili sopra considerati.
Non luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge tutte le domande proposte dalla nei Parte_1 confronti della Controparte_1
• non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
Roma, 16.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6