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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. RE Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.12348/21 R.G. tra in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Ivan Parte_1
AD e AN EL NN come da procura speciale in calce al ricorso opponente ed
(anche per , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Petrucci e Oreste Manzi, come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato come da CP_3 procura generale richiamata nella memoria difensiva nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_4 dall'Avv. Grazia Brescia come da procura speciale in calce alla memoria difensiva opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05920219000610867000, notificata a mezzo pec in data 29.10.2021, con specifico riferimento ai crediti portati nelle seguenti cartelle di pagamento CP_ emesse per il presunto mancato pagamento di premi assicurativi (anni 2016-2018): 1) n.
05920180021016748, presuntivamente notificata 23.07.2018; 2) n. 05920190028487055000, presuntivamente notificata il 02.09.2019; nonché con riferimento ai crediti riportati nei seguenti avvisi di addebito emessi per il presunto mancato pagamento di contributi da “Modello DM 10 e sanzioni”, per gli anni 2013-2019: 3) n. 35920150003061528000, presuntivamente notificato il 15.10.2015; 4) n.
35920150003387432000, presuntivamente notificato il 22.12.2015; n.5) 35920160002584476000, 1 presuntivamente notificato il 29.08.2016; 6) n. 35920160002648061000, presuntivamente notificato il
13.09.2016; 7) n. 35920170003951054000, presuntivamente notificato il 30.11.2017; 8) n.
35920180000385392000, presuntivamente notificato il 16.06.2018; 9) n. 35920180002993238000, presuntivamente notificato il 14.09.2018; 10) n. 35920180003726322000, presuntivamente notificato il
20.12.2018; 11) n. 35920190000006406000, presuntivamente notificato il 16.01.2019; 12) n.
35920190000229909000, presuntivamente notificato il 13.03.2019; 13) n. 35920190000565820000, presuntivamente notificato il 11.05.2019; 14) n. 35920190000565921000, presuntivamente notificato il
11.05.2019; 15) n. 35920190000584218000, presuntivamente notificato il 11.05.2019; 16) n.
35920190003026474000, presuntivamente notificato il 13.09.2019; 17) n. 35920190003555463000, presuntivamente notificato il 28.10.2019; 18) n. 35920200000012550000, presuntivamente notificato il
29.01.2020.
In particolare, eccepiva la giuridica inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata in quanto eseguita da un indirizzo Pec del mittente non risultante dal Registro degli indirizzi della Pubblica amministrazione;
di aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito opposti e l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Dichiarato il non luogo a provvedere sulla istanza di sospensiva della esecutorietà della intimazione di pagamento opposta per mancata comparizione delle parti ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 05920219000610867000, in quanto proveniente da un indirizzo pec dell' Controparte_5 non iscritto nei pubblici registri.
Secondo il disposto dell'art.
3-bis della L. 53/1994 “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Tale norma, introdotta con l'art. 16 quater del decreto-Legge n°179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è inserita nella legge n°53/94 che ha introdotto la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. L'art. 26 del D.P.R.
n°602/73, al secondo comma, prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n°68, anche a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC)”, norma
2 quest'ultima introdotta a decorrere dal 22 ottobre 2015 con l'art. 14 del decreto 159/2015.
Orbene, va rilevato che la norma specifica in materia di notifica della cartella di pagamento, introdotta peraltro dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 bis legge n°53/94 (l'art. 3 bis è stato inserito nella legge n°53/94 nel 2012 mentre la noma di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n°602/73 è stata introdotta nel
2015), prescrive che l'indirizzo del destinatario della notifica a mezzo PEC sia quello presente nell'INI-
PEC e nulla prescrive, a differenza della norma di cui anzidetto art. 3 bis, in ordine a quello del mittente.
Pertanto, deve ritenersi valida la notifica della intimazione di pagamento n. 05920219000610867000 in data 29.10.2021 effettuata dall'indirizzo pec “ t.”. Email_1
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ., Sez.V, sent. ord. n.18684/23; conf. Cass. Civ., Sez. V, ord. n.26682/2024).
Passando al merito della controversia, giova evidenziare che nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n.
78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti, risulta che le cartelle di pagamento 1) n.
05920180021016748 e 2) n. 05920190028487055000 sono state regolarmente notificate a mezzo pec rispettivamente in data 23.07.2018 e 02.09.2019 (v. alleg n.2 e 3 memoria difensiva . CP_6
3 Risultano, altresì, regolarmente notificati a mezzo pec i seguenti avvisi di addebito: 10) n.
35920180003726322000, in data 20.12.2018; 11) n. 35920190000006406000, in data 16.01.2019; 12) n.
35920190000229909000, in data 13.03.2019; 13) n. 35920190000565820000, in data 11.05.2019; 14) n.
35920190000565921000, in data 11.05.2019; 15) n. 35920190000584218000, in data 11.05.2019; 16) n.
35920190003026474000, in data 13.09.2019; 17) n. 35920190003555463000, in data 28.10.2019; 18) n.
35920200000012550000, in data 29.01.2020 (v. alleg. dal n.10 al n. 18 memoria difensiva . CP_6
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, riguardo alla cartella di pagamento 1) n. 05920180021016748, notificata il 23.07.2018, il concessionario della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante notificazione della intimazione di pagamento n. 05920209003852039000, eseguita a mezzo pec in data 12.02.2020 (v. all. n.
22 memoria difensiva), anteriore alla intimazione di pagamento opposta con il presente giudizio.
Quanto alla cartella di pagamento 2) n. 05920190028487055000, notificata il 02.09.2019 ed ai seguenti avvisi di addebito:
10) n. 35920180003726322000, notificato il 20.12.2018;
11) n. 35920190000006406000, notificato il 16.01.2019;
12) n. 35920190000229909000, notificato il 13.03.2019;
13) n. 35920190000565820000, notificato il 11.05.2019;
14) n. 35920190000565921000, notificato il 11.05.2019;
15) n. 35920190000584218000, notificato il 11.05.2019;
16) n. 35920190003026474000, notificato il 13.09.2019;
17) n. 35920190003555463000, notificato il 28.10.2019;
18) n. 35920200000012550000, notificato il 29.01.2020; il decorso del termine quinquennale è stato interrotto direttamente mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920219000610867000 in data 29.10.2021, oggetto dell'odierno giudizio.
* * *
Considerazioni differenti vanno fatte per l'avviso di addebito n. 35920150003061528000 (n.3 dell'elenco), relativo a contributi DM dal 10/2013 al 5/2014, in relazione al quale non risulta prodotto alcun documento valido a dimostrare la sua regolare notificazione;
ed invero, ha allegato Controparte_4 all'avviso due ricevute pec prive del numero identificativo dell'avviso di addebito notificato.
Il primo atto con cui parte ricorrente è venuta a conoscenza dei suindicati contributi previdenziali è stata l'intimazione di pagamento n. 05920169005453331000 (all. 21 memoria notificata in Controparte_4 data 29.09.2016; successivamente, ha interrotto il decorso del termine di Controparte_4 prescrizione mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 05920209003852039000, in data
4 12.02.2020 (v. all. 22) ed attraverso intimazione di pagamento n. 05920213000610867000 in data
29.10.2021, oggetto dell'odierno giudizio.
Analoghe considerazioni valgono per gli avvisi 4) n. 35920150003387432000 (contributi 5-6/2015), 5) n.
35920160002584476000 (contributi 4/2016), 6) n. 35920160002648061000 (contributi 5/2015), 7) n.
35920170003951054000 (contributi 4-5-6/2017), 8) n. 35920180000385392000 (contributi dal 12/2017 al 03/2018) e 9) n. 35920180002993238000 (contributi dal 6/2015 al 01/2018), in relazione ai quali non risulta prodotto alcun documento valido a dimostrare la regolare notificazione;
ed invero, CP_4
ha allegato ai singoli avvisi delle ricevute pec prive del numero identificativo dell'avviso di
[...] addebito notificato.
Il primo atto con cui parte ricorrente è venuta a conoscenza dei contributi previdenziali, portati dai suindicati avvisi, è stata l'intimazione di pagamento n. 05920209003852039000, notificata il 12.02.2020
(v. all. n. 22 memoria difensiva); ha poi interrotto il decorso del termine di Controparte_4 prescrizione mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 05920213000610867000 in data
29.10.2021, oggetto dell'odierno giudizio.
Per le ragioni che precedono, non essendosi verificata la fattispecie estintiva per nessuno degli atti richiamati, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali sostenute dagli enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute dall' liquidate in € 3.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
CP_1
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute da , liquidate in € 3.200,00 oltre rimborso Controparte_4 forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali Parte_1
CP_ sostenute dall' liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to RE Basta)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. RE Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.12348/21 R.G. tra in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Ivan Parte_1
AD e AN EL NN come da procura speciale in calce al ricorso opponente ed
(anche per , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Petrucci e Oreste Manzi, come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato come da CP_3 procura generale richiamata nella memoria difensiva nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_4 dall'Avv. Grazia Brescia come da procura speciale in calce alla memoria difensiva opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05920219000610867000, notificata a mezzo pec in data 29.10.2021, con specifico riferimento ai crediti portati nelle seguenti cartelle di pagamento CP_ emesse per il presunto mancato pagamento di premi assicurativi (anni 2016-2018): 1) n.
05920180021016748, presuntivamente notificata 23.07.2018; 2) n. 05920190028487055000, presuntivamente notificata il 02.09.2019; nonché con riferimento ai crediti riportati nei seguenti avvisi di addebito emessi per il presunto mancato pagamento di contributi da “Modello DM 10 e sanzioni”, per gli anni 2013-2019: 3) n. 35920150003061528000, presuntivamente notificato il 15.10.2015; 4) n.
35920150003387432000, presuntivamente notificato il 22.12.2015; n.5) 35920160002584476000, 1 presuntivamente notificato il 29.08.2016; 6) n. 35920160002648061000, presuntivamente notificato il
13.09.2016; 7) n. 35920170003951054000, presuntivamente notificato il 30.11.2017; 8) n.
35920180000385392000, presuntivamente notificato il 16.06.2018; 9) n. 35920180002993238000, presuntivamente notificato il 14.09.2018; 10) n. 35920180003726322000, presuntivamente notificato il
20.12.2018; 11) n. 35920190000006406000, presuntivamente notificato il 16.01.2019; 12) n.
35920190000229909000, presuntivamente notificato il 13.03.2019; 13) n. 35920190000565820000, presuntivamente notificato il 11.05.2019; 14) n. 35920190000565921000, presuntivamente notificato il
11.05.2019; 15) n. 35920190000584218000, presuntivamente notificato il 11.05.2019; 16) n.
35920190003026474000, presuntivamente notificato il 13.09.2019; 17) n. 35920190003555463000, presuntivamente notificato il 28.10.2019; 18) n. 35920200000012550000, presuntivamente notificato il
29.01.2020.
In particolare, eccepiva la giuridica inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata in quanto eseguita da un indirizzo Pec del mittente non risultante dal Registro degli indirizzi della Pubblica amministrazione;
di aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito opposti e l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Dichiarato il non luogo a provvedere sulla istanza di sospensiva della esecutorietà della intimazione di pagamento opposta per mancata comparizione delle parti ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
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In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 05920219000610867000, in quanto proveniente da un indirizzo pec dell' Controparte_5 non iscritto nei pubblici registri.
Secondo il disposto dell'art.
3-bis della L. 53/1994 “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Tale norma, introdotta con l'art. 16 quater del decreto-Legge n°179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è inserita nella legge n°53/94 che ha introdotto la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. L'art. 26 del D.P.R.
n°602/73, al secondo comma, prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n°68, anche a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC)”, norma
2 quest'ultima introdotta a decorrere dal 22 ottobre 2015 con l'art. 14 del decreto 159/2015.
Orbene, va rilevato che la norma specifica in materia di notifica della cartella di pagamento, introdotta peraltro dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 bis legge n°53/94 (l'art. 3 bis è stato inserito nella legge n°53/94 nel 2012 mentre la noma di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n°602/73 è stata introdotta nel
2015), prescrive che l'indirizzo del destinatario della notifica a mezzo PEC sia quello presente nell'INI-
PEC e nulla prescrive, a differenza della norma di cui anzidetto art. 3 bis, in ordine a quello del mittente.
Pertanto, deve ritenersi valida la notifica della intimazione di pagamento n. 05920219000610867000 in data 29.10.2021 effettuata dall'indirizzo pec “ t.”. Email_1
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ., Sez.V, sent. ord. n.18684/23; conf. Cass. Civ., Sez. V, ord. n.26682/2024).
Passando al merito della controversia, giova evidenziare che nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n.
78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti, risulta che le cartelle di pagamento 1) n.
05920180021016748 e 2) n. 05920190028487055000 sono state regolarmente notificate a mezzo pec rispettivamente in data 23.07.2018 e 02.09.2019 (v. alleg n.2 e 3 memoria difensiva . CP_6
3 Risultano, altresì, regolarmente notificati a mezzo pec i seguenti avvisi di addebito: 10) n.
35920180003726322000, in data 20.12.2018; 11) n. 35920190000006406000, in data 16.01.2019; 12) n.
35920190000229909000, in data 13.03.2019; 13) n. 35920190000565820000, in data 11.05.2019; 14) n.
35920190000565921000, in data 11.05.2019; 15) n. 35920190000584218000, in data 11.05.2019; 16) n.
35920190003026474000, in data 13.09.2019; 17) n. 35920190003555463000, in data 28.10.2019; 18) n.
35920200000012550000, in data 29.01.2020 (v. alleg. dal n.10 al n. 18 memoria difensiva . CP_6
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, riguardo alla cartella di pagamento 1) n. 05920180021016748, notificata il 23.07.2018, il concessionario della riscossione ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante notificazione della intimazione di pagamento n. 05920209003852039000, eseguita a mezzo pec in data 12.02.2020 (v. all. n.
22 memoria difensiva), anteriore alla intimazione di pagamento opposta con il presente giudizio.
Quanto alla cartella di pagamento 2) n. 05920190028487055000, notificata il 02.09.2019 ed ai seguenti avvisi di addebito:
10) n. 35920180003726322000, notificato il 20.12.2018;
11) n. 35920190000006406000, notificato il 16.01.2019;
12) n. 35920190000229909000, notificato il 13.03.2019;
13) n. 35920190000565820000, notificato il 11.05.2019;
14) n. 35920190000565921000, notificato il 11.05.2019;
15) n. 35920190000584218000, notificato il 11.05.2019;
16) n. 35920190003026474000, notificato il 13.09.2019;
17) n. 35920190003555463000, notificato il 28.10.2019;
18) n. 35920200000012550000, notificato il 29.01.2020; il decorso del termine quinquennale è stato interrotto direttamente mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920219000610867000 in data 29.10.2021, oggetto dell'odierno giudizio.
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Considerazioni differenti vanno fatte per l'avviso di addebito n. 35920150003061528000 (n.3 dell'elenco), relativo a contributi DM dal 10/2013 al 5/2014, in relazione al quale non risulta prodotto alcun documento valido a dimostrare la sua regolare notificazione;
ed invero, ha allegato Controparte_4 all'avviso due ricevute pec prive del numero identificativo dell'avviso di addebito notificato.
Il primo atto con cui parte ricorrente è venuta a conoscenza dei suindicati contributi previdenziali è stata l'intimazione di pagamento n. 05920169005453331000 (all. 21 memoria notificata in Controparte_4 data 29.09.2016; successivamente, ha interrotto il decorso del termine di Controparte_4 prescrizione mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 05920209003852039000, in data
4 12.02.2020 (v. all. 22) ed attraverso intimazione di pagamento n. 05920213000610867000 in data
29.10.2021, oggetto dell'odierno giudizio.
Analoghe considerazioni valgono per gli avvisi 4) n. 35920150003387432000 (contributi 5-6/2015), 5) n.
35920160002584476000 (contributi 4/2016), 6) n. 35920160002648061000 (contributi 5/2015), 7) n.
35920170003951054000 (contributi 4-5-6/2017), 8) n. 35920180000385392000 (contributi dal 12/2017 al 03/2018) e 9) n. 35920180002993238000 (contributi dal 6/2015 al 01/2018), in relazione ai quali non risulta prodotto alcun documento valido a dimostrare la regolare notificazione;
ed invero, CP_4
ha allegato ai singoli avvisi delle ricevute pec prive del numero identificativo dell'avviso di
[...] addebito notificato.
Il primo atto con cui parte ricorrente è venuta a conoscenza dei contributi previdenziali, portati dai suindicati avvisi, è stata l'intimazione di pagamento n. 05920209003852039000, notificata il 12.02.2020
(v. all. n. 22 memoria difensiva); ha poi interrotto il decorso del termine di Controparte_4 prescrizione mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 05920213000610867000 in data
29.10.2021, oggetto dell'odierno giudizio.
Per le ragioni che precedono, non essendosi verificata la fattispecie estintiva per nessuno degli atti richiamati, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali sostenute dagli enti convenuti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute dall' liquidate in € 3.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
CP_1
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute da , liquidate in € 3.200,00 oltre rimborso Controparte_4 forfettario spese generali, IVA e CPA;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali Parte_1
CP_ sostenute dall' liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to RE Basta)
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