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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 10244/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1
via Galliari 2 bis, presso lo studio degli avv. Marco Ottino e Sergio, che la rappresentano e difendono, con gli avv. Alessandro Sciolla e Giovanni Battista
Bramard, per delega in atti;
attrice;
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Torino, via Assarotti Controparte_1
11, presso lo studio dell'avv. Adelaide Piterà, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “nel merito: -disapplicare, si sensi e per gli effetti dell'art. 4, all. E, della L. 2248/1865, la nota del Direttore della Parte_2
Prot. n. 74642/2021 in data 10/08/2021;
[...]
-accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a percepire l'indennità di disagiata residenza per il biennio 2020/2021 di cui agli artt. 115 del Testo Unico Leggi
Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934 ed art. 2 della L. 221/1968, ed a beneficiare dei connessi benefici relativi alle quote di sconto riconosciute alle farmacie rurali sussidiate dagli artt. 2, co. 1, della L. 549/1995 e 1, co. 40, della L. 669/1996, e per l'effetto,
-condannare la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a versare all'attrice
[...]
l'indennità di disagiata residenza relativa al biennio 2020/2021 ed a riconoscerle gli sconti previsti dagli artt. 2, co. 1, della L. 549/1995 e 1, co. 40, della L. 669/1996, procedendo al ricalcolo del fatturato per il biennio 2020/2021.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Convenuta:
“in via principale respingere tutte le domande avversarie formulate con l'atto di citazione in riassunzione;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, salvo gravame, limitare la condanna dell' convenuta, per quanto CP_1
riguarda la scontistica, al solo mese di giugno 2021. ...
Con vittoria di spese anche generali e compensi di cassa.”
MOTIVAZIONE
1. Le domande attoree hanno a oggetto l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di disagiata residenza per il biennio 2020/2021 di cui agli artt.
115 del Rd n. 1265/1934 e 2 della L. 221/1968, nonché del diritto a beneficiare dei connessi benefici relativi alle quote di sconto riconosciute alle farmacie rurali sussidiate dagli artt. 2, co. 1, della L. 549/1995 e 1, co. 40, della L. 662/1996 - previa disapplicazione della nota dell' Prot. n. 74642/2021 del 10/08/2021, CP_1 che ha respinto l'istanza del 29/07/2021 presentata dall'attrice - con conseguente
2 condanna della convenuta al versamento alla corresponsione dell'indennità e al riconoscimento dei connessi benefici.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande avversarie - sostenendo che l'istanza del 29/07/2021 sarebbe stata legittimamente respinta in quanto tardiva, sul presupposto che il termine di presentazione della stessa debba essere considerato perentorio – e, con specifico riferimento alle somme da riconoscere a titolo di sconto, ha contestato all'attrice di appartenere alla diversa categoria di “Farmacia urbana o rurale non sussidiata con fatturato compreso tra 150.000 e € 300.000” – (cfr. doc. 4 fasc. att.) – e chiesto che l'eventuale condanna sia limitata, in ogni caso, “al solo mese di giugno 2021, avendo l'attrice beneficiato dei maggiori sconti previsti per le farmacie rurali sussidiate per gli altri mesi” (mem. ex art. 171 ter n. 1).
2. Va anzitutto osservato che, in base alla comune prospettazione delle parti, l'attrice riveste la qualifica di “farmacia rurale” ai sensi dell'art. 1 della L.
221/1968 e presenta, in quanto tale, i requisiti necessari ai fini dell'ottenimento dell'indennità da disagiata residenza.
È pacifica, inoltre, la circostanza in base alla quale l'istanza per l'ottenimento di tale indennità, con riferimento al biennio 2020/2021, è stata presentata tardivamente, considerato che la stessa attrice ha affermato di non avere provveduto “a richiedere l'indennità di sede disagiata ex lege n. 221/1968 per il biennio 2020/2021 entro il termine del 31/03/2020” (cit. p. 4).
Dai documenti prodotti in giudizio risulta, in particolare, che tale istanza è stata presentata in data 29/07/2021 (doc. 5 fasc. att.).
Con la nota del 10/08/2021, l ha affermato Parte_3 che “il termine fissato dalla legge 221/1968 per la presentazione delle istanze è perentorio in ragione della disposizione di legge che definisce la decisione della
Commissione definitiva e, soprattutto, in considerazione delle implicazioni di carattere organizzativo e finanziario che tale procedimento comporta” (doc. 6 fasc. att. p. 2).
Ciò premesso, l'oggetto della presente controversia rende necessario affrontare la questione relativa alla natura del termine stabilito dall'art. 4 della L.
221/1968, in materia di provvidenze a favore dei farmacisti rurali, per l'invio dell'istanza volta all'ottenimento dell'indennità da disagiata residenza prevista
3 dall'art. 115 del Rd n. 1265/1934.
La disposizione in esame stabilisce che “I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacia rurali ed i sanitari gestori incaricati dei dispensari farmaceutici, aspiranti alla indennità, devono, entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, presentare apposita istanza in bollo al medico provinciale […]”.
L'attrice ha contestato la prospettazione avversaria relativa alla perentorietà del termine di presentazione dell'istanza, considerata la mancanza di una espressa previsione legislativa che qualifichi tale termine come perentorio o che indichi le conseguenze relative alla violazione dello stesso, con conseguente l'applicazione del principio di ordinarietà dei termini di cui all'art. 152 Cpc.
Tale tesi non è condivisibile per i motivi che seguono.
Va anzitutto sottolineato che, sebbene l'art. 4 della L. 221/1968 non faccia conseguire al mancato rispetto del termine la decadenza dal potere di presentare l'istanza, la giurisprudenza amministrativa in materia, richiamata da entrambe le parti, ha più volte chiarito che la perentorietà dei termini di atti di procedimenti amministrativi può essere dedotta da altri elementi, tra cui le finalità della norma, che pongano in evidenza esigenze organizzative e di tempestiva definizione delle procedure (Tar Basilicata n. 547/2000, Tar Liguria n. 577/2023 e Tar Puglia n.
2947/2004).
Nel caso di specie, la convenuta, con la nota del 10/08/2021, ha dettagliatamente esposto le ragioni di carattere organizzativo e finanziario che hanno determinato il rigetto dell'istanza, specificando, in particolare, che la
Commissione provinciale con il compito di deliberare in merito all'indennità si è riunita il 10/06/2020 con “decisione definitiva” ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della L. 221/1968; il servizio farmaceutico, con determinazione dirigenziale n. 997 dell'08/07/2020, ha provveduto a liquidare l'indennità di residenza e di gestione dispensariale, relativa all'anno 2020, ai farmacisti titolari e/o direttori di farmacie rurali nella misura stabilita dalla commissione;
con tale provvedimento è stata impegnata la spesa per l'anno 2020 nell'ambito del budget assegnato alla struttura.
La stessa convenuta ha anche precisato che “il riconoscimento retroattivo dell'indennità di residenza, ossia ben oltre un anno dopo la scadenza del termine fissato dalla legge, da un lato vanificherebbe i lavori della per la CP_3 disagiata residenza … e di segno più rilevante, implicherebbe un incremento di
4 spesa per l'esercizio 2020 non consentito” (doc. 6 fasc. att.).
La ricostruzione della convenuta è condivisibile, considerato il tenore delle disposizioni della L. 221/1968, che indicano la decisione della Commissione come
“definitiva” (art. 5) e prevedono scadenze definite per la liquidazione della quota di indennità spettante al Comune, per la liquidazione dell'indennità spettante allo
Stato e per la liquidazione della quota di competenza dello Stato in caso di indennità di gestione del dispensario farmaceutico e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale (art. 4 e 6).
La natura perentoria del termine di cui all'art. 4 della L. 221/1960 può desumersi anche dalla Legge n. 37/1979, che, all'art. 3 c. 2, dispone che “i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ed i farmacisti incaricati della gestione dei dispensari farmaceutici che siano autorizzati all'apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo degli anni pari, in località con popolazione inferiore a tremila abitanti, possono presentare l'istanza per la concessione dell'indennità o contributo entro il 31 marzo dell'anno successivo …”
e, all'art. 4, stabilisce che “In caso di trasferimento della titolarità successivamente al 31 marzo degli anni pari, l'acquirente, indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento della titolarità, dovrà chiedere, entro il 90° giorno dall'atto di acquisto, la erogazione a proprio favore dell'indennità già determinata per il precedente titolare o per la quale quest'ultimo abbia presentato la istanza nei termini …”, con ciò regolamentando in modo specifico proprio le ipotesi in cui la verificazione di alcune circostanze rende impossibile il rispetto del suddetto termine.
3. L'attrice ha poi asserito che, in base all'art. 103 c. 2 del Dl 18/2020, il riconoscimento dell'indennità precedentemente ottenuto con riferimento al biennio
2018/2019 e scadente al momento della presentazione della domanda per il successivo biennio, è stato prorogato ex lege sino al 90° giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e che, pertanto, “il provvedimento con il quale l aveva riconosciuto all'attrice l'indennità per CP_1
sede disagiata con riferimento al biennio 2018/2019 era ancora vigente e dunque
l'attrice aveva titolo per percepire la predetta indennità e beneficiare della scontistica agevolata per tutto il biennio 2020/2021, a prescindere dall'intervenuta presentazione della nuova istanza” (cit. p. 16).
5 Tale ricostruzione attorea non è condivisibile, posto che, nel caso di specie - come osservato in uno specifico precedente di questo Tribunale, che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc – “non può dirsi che l'Amministrazione provveda in questo caso alla rimozione di un ostacolo all'esercizio di un'attività, che è di per sé già autorizzata e correntemente svolta … né che si abbia esercizio di discrezionalità tecnica nella valutazione dei presupposti che consentono la percezione del beneficio, di cui dev'essere solo accertata l'esistenza, come sarebbe in caso di autorizzazione o abilitazione;
piuttosto, l'amministrazione riconosce il diritto alla percezione dell'indennità in quanto vi è una presunzione di minor redditività della farmacia sita in sede disagiata …” (Trib. Torino 5430/2024).
La natura di sussidio e di sovvenzione della misura dell'indennità da sede disagiata e della fruizione di sconti agevolati in favore del Servizio Sanitario
Nazionale, prospettata anche dalla convenuta, rende quindi la norma inapplicabile al caso di specie, perché nelle categorie di provvedimenti elencati all'art. 103 c. 2 del Dl n. 18/2020 – che indica, nello specifico, “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati …” - non rientrano i sussidi e le sovvenzioni di cui all'art. 12 della L. 241/1990.
4. L'attrice, infine, ha affermato l'illegittimità della nota dell'
[...]
del 10/08/2021, in quanto non preceduta dal preavviso di Controparte_1 rigetto di cui all'art. 10 bis L. 241/1990.
Sul punto, va sottolineato, anzitutto, che, qualora la posizione attivata dal soggetto sia quella di diritto soggettivo, il preavviso di diniego del provvedimento ex art. 10 bis L. 241/1990 non assume rilievo, essendo il giudizio instaurato dinanzi al giudice ordinario finalizzato unicamente ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del diritto soggettivo.
Va inoltre rilevato che, in base all'attuale formulazione dell'art. 21 octies c. 2 della L. 241/1990 – secondo cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è dunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
6 La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'art. 10 bis” – la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta, nell'ambito di un provvedimento di natura vincolata, l'annullabilità del provvedimento stesso.
A tal proposito si ritiene che, nel caso di specie, la convenuta abbia adottato un provvedimento a carattere vincolato, considerato che la verifica che l'amministrazione svolge in merito alla sussistenza dei presupposti per la concessione dell'indennità è priva di qualunque aspetto discrezionale, in quanto la stessa - con specifico riferimento ai Comuni con un numero di abitanti inferiore a tremila unità - deve limitarsi a valutare l'esistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per la concessione dell'indennità da residenza disagiata.
Essendo pacifico che l'istanza è stata presentata, tardivamente, ben oltre il
31/08/2020 – termine ultimo per l'ottenimento dell'indennità per il biennio
2020/2021 – l'amministrazione ha correttamente rigettato l'istanza del 29/07/2021, riconoscendo che mancasse un presupposto per la concessione del beneficio richiesto dall'attrice.
Tali considerazioni assorbono la questione relativa al riconoscimento delle quote di sconto per gli anni 2020/2021, in quanto tale riconoscimento – come si evince dall'art. 2 c. 1 della L. 549/1995, secondo il quale “Il Servizio sanitario nazionale, nel precedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota pari al 3 per cento dell'importo al loro dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento …”, e dall'art. 1 c. 40 della L.
662/1996, secondo il quale “Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968 n. 221, e successive modificazioni … restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 …” - risulta essere collegato alla corresponsione dell'indennità da residenza disagiata.
Le domande attoree non possono trovare accoglimento e devono pertanto essere rigettate.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 6.713 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di
7 studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta le domande proposte dalla Parte_1 nei confronti dell' ;
[...] Controparte_1 condanna la a rimborsare all' Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in € 6.713,00 per compenso, Controparte_1
oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 14/04/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Con Sentenza redatta con l'assistenza della funzionaria dell dr.ssa Ylenia Perdichizzi.
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