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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5835/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Mormino n.53, cod. fiscale , elettivamente domiciliata in C.F._1
Palermo, via Marchese di Villabianca n. 21 presso lo studio dell'Avv. Paolo Palma che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria
Ciancimino
Resistente
Oggetto: assegno ordinario di invalidità.
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 28.03.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' tutte le spese di CTU che liquida come da CP_1
separato decreto. E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.04.2024, parte ricorrente, conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo di “ritenere e dichiarare che in capo al ricorrente sussistono le condizioni sanitarie legittimanti l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art.1 della legge 222/84, sin dalla data della visita di revisione del 3.9.2022, ovvero da altra, secondo parere medico-legale della disponenda C.T.U.”.
Con il favore delle spese di lite.
Contestava le risultanze della ctu della fase sommaria.
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto CP_2
della domanda.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata al Dr. . Persona_1
All'esito, all'udienza di oggi, i procuratori delle parti hanno rassegnate le conclusioni e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente nominato nella fase di merito ha confermato il giudizio espresso dal
Ctu della fase sommaria, ritenendo insussistenti i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Premesso che al ricorrente era stata riconosciuto dalla Commissione medica per l'invalidità civile una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 e che sottoposto a visita di revisione, con verbale notificato in data 26.09.2022, non era stata riconosciuta la permanenza dei requisiti sanitari per la prestazione di invalidità, promuoveva giudizio ex art. 445 bis cpc.
Nella fase sommaria il consulente, esaminata la documentazione prodotta e dopo l'esame obiettivo, aveva concluso disconoscendo la sussistenza dei presupposti per la pretesa richiesta. Le conclusioni del CTU (dott.ssa E. ) venivano puntualmente Persona_2
contestate, di talchè si rendeva necessario nominare altro consulente al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per il diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Ebbene, anche il CTU incaricato, Dott. , confermava le risultanze della Persona_1
perizia redatta dalla Dott.ssa . Persona_2
Invero il consulente, dopo avere ricordato il presupposto normativo che dà luogo all'assegno ordinario di invalidità, ha sottolineato che “Nella valutazione medico- legale della sussistenza di uno stato di invalidità, il legislatore ha previsto che
l'incidenza invalidante delle affezioni riscontrate deve essere riferita non al lavoro specifico svolto dal soggetto ma più in generale a tutte quelle attività confacenti alle attitudini lavorative dell'assicurato. Si considerano confacenti alle attitudini di un assicurato tutte quelle occupazioni, anche diverse da quelle esercitate abitualmente prima del sopraggiungere della causa invalidante, che si dimostrino realmente adeguate alla personalità del lavoratore, alla sua preparazione, alla sua competenza tecnica, al suo addestramento, ai suoi interessi, e quindi anche alla sua età ed al sesso. Si deve comunque trattare di attività per le quali l'assicurato è in grado di utilizzare le residue capacità lavorative senza sforzo o fatica eccessivi, senza lungo tirocinio, senza declassamento”.
Ha ritenuto, sulla scorta dell'esame obiettivo e dei referti medici in atti, che “le affezioni di cui soffre il periziando non sono di entità tale da essere ritenute in grado di determinare importanti limitazioni nell'espletamento di proficuo lavoro confacente alle attitudini lavorative dell'assicurato e, dunque, non sono giudicate in grado di determinare una riduzione della capacità di lavoro in modo permanente
a meno di un terzo”.
Le conclusioni del CTU appaiono correttamente motivate, esenti da vizi e pertanto vengono condivise da questo giudice, tenuto conto dell'uniformità di giudizio con quello espresso in sede sommaria.
* Conclusivamente il ricorrente non presenta il requisito sanitario per il diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Nulla sulle spese attesa la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite.
Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 28.03.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5835/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Mormino n.53, cod. fiscale , elettivamente domiciliata in C.F._1
Palermo, via Marchese di Villabianca n. 21 presso lo studio dell'Avv. Paolo Palma che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria
Ciancimino
Resistente
Oggetto: assegno ordinario di invalidità.
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 28.03.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' tutte le spese di CTU che liquida come da CP_1
separato decreto. E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.04.2024, parte ricorrente, conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo di “ritenere e dichiarare che in capo al ricorrente sussistono le condizioni sanitarie legittimanti l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art.1 della legge 222/84, sin dalla data della visita di revisione del 3.9.2022, ovvero da altra, secondo parere medico-legale della disponenda C.T.U.”.
Con il favore delle spese di lite.
Contestava le risultanze della ctu della fase sommaria.
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto CP_2
della domanda.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata al Dr. . Persona_1
All'esito, all'udienza di oggi, i procuratori delle parti hanno rassegnate le conclusioni e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente nominato nella fase di merito ha confermato il giudizio espresso dal
Ctu della fase sommaria, ritenendo insussistenti i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Premesso che al ricorrente era stata riconosciuto dalla Commissione medica per l'invalidità civile una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 e che sottoposto a visita di revisione, con verbale notificato in data 26.09.2022, non era stata riconosciuta la permanenza dei requisiti sanitari per la prestazione di invalidità, promuoveva giudizio ex art. 445 bis cpc.
Nella fase sommaria il consulente, esaminata la documentazione prodotta e dopo l'esame obiettivo, aveva concluso disconoscendo la sussistenza dei presupposti per la pretesa richiesta. Le conclusioni del CTU (dott.ssa E. ) venivano puntualmente Persona_2
contestate, di talchè si rendeva necessario nominare altro consulente al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per il diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Ebbene, anche il CTU incaricato, Dott. , confermava le risultanze della Persona_1
perizia redatta dalla Dott.ssa . Persona_2
Invero il consulente, dopo avere ricordato il presupposto normativo che dà luogo all'assegno ordinario di invalidità, ha sottolineato che “Nella valutazione medico- legale della sussistenza di uno stato di invalidità, il legislatore ha previsto che
l'incidenza invalidante delle affezioni riscontrate deve essere riferita non al lavoro specifico svolto dal soggetto ma più in generale a tutte quelle attività confacenti alle attitudini lavorative dell'assicurato. Si considerano confacenti alle attitudini di un assicurato tutte quelle occupazioni, anche diverse da quelle esercitate abitualmente prima del sopraggiungere della causa invalidante, che si dimostrino realmente adeguate alla personalità del lavoratore, alla sua preparazione, alla sua competenza tecnica, al suo addestramento, ai suoi interessi, e quindi anche alla sua età ed al sesso. Si deve comunque trattare di attività per le quali l'assicurato è in grado di utilizzare le residue capacità lavorative senza sforzo o fatica eccessivi, senza lungo tirocinio, senza declassamento”.
Ha ritenuto, sulla scorta dell'esame obiettivo e dei referti medici in atti, che “le affezioni di cui soffre il periziando non sono di entità tale da essere ritenute in grado di determinare importanti limitazioni nell'espletamento di proficuo lavoro confacente alle attitudini lavorative dell'assicurato e, dunque, non sono giudicate in grado di determinare una riduzione della capacità di lavoro in modo permanente
a meno di un terzo”.
Le conclusioni del CTU appaiono correttamente motivate, esenti da vizi e pertanto vengono condivise da questo giudice, tenuto conto dell'uniformità di giudizio con quello espresso in sede sommaria.
* Conclusivamente il ricorrente non presenta il requisito sanitario per il diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Nulla sulle spese attesa la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite.
Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 28.03.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.