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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/06/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Marino Merlo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n°728\2021 Reg. Gen. e vertente
TRA
, c.f. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Barcellona Pozzo di Gotto, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. SAJA
SILVESTRO ROSARIO;
- attore -
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Direttore Generale FF e legale rappresentante, (P.IVA: ), con sede in P.IVA_1
via La Farina n. 263, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Giovanni Pt_1
Marchese;
- convenuto-
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: all'udienza del 4 aprile 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio L Parte_1 [...]
, esponendo che da tempo immemorabile e comunque Controparte_2 da oltre venti anni, ha il pacifico possesso, continuo ed ininterrotto, animo domini, di appezzamenti di terreni individuabili al catasto terreni del Comune di Barcellona P.G. al Foglio 44 particelle: n. 31 in catasto fabbricato rurale;
n.26 su cui insiste un rudere di fabbricato vetusto e fatiscente;
n.37; n. 93 (oggi Foglio 44 part. 1765 e 1766);
n.199; n.234; n.235; n.241; n.242; rendita-reddito di € 33.574,00; immobili ubicati in
C.da Torre Mollica della frazione Gala, coltivati a seminativo arborato irriguo ed uliveto;
che egli ha acquisito la proprietà esclusiva degli immobili suddetti per maturata usucapione. Ha concluso chiedendo di ritenere e dichiarare che egli è proprietario degli immobili descritti, avendone acquisito il diritto per maturata usucapione;
conseguentemente, di ordinare in favore dell'attore la trascrizione e la voltura, presso i competenti uffici, degli immobili consistenti in appezzamenti di terreno coltivato, sito in agro di Barcellona P.G., in catasto individuabile al Foglio 44 particelle 31 catasto fabbricati;
part. 26 su cui insiste un fabbricato vetusto e fatiscente;
37; 93 (ora al Foglio 44 part. 1765 e 1766); 199; 234; 235; 241; 242.
Si è costituita l che ha contestato quanto sostenuto ex adverso e, CP_3
segnatamente, ha affermato: l'insussistenza del possesso “uti dominio” “pacifico, continuo ed ininterrotto” “da tempo immemorabile e comunque da oltre venti anni” in capo all'attore; che il fondo costituito dalla torre e dal terreno a coltivazione circostante è oggetto di locazione tra i diversi proprietari pubblici, che si sono succeduti, l'Ospedale Cutroni Zodda, l' l'Azienda USL e, quindi, l'Asp Pt_2 Pt_3
di Messina, e , congiunto dell'attore; che il fabbricato risulta Persona_1
sottoposto a vincolo della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di che risulta Pt_1
stipulato un contratto di locazione in data 20.6.1966, tra e l'allora Persona_1
Ospedale Cutroni Zodda, giusta scrittura privata, senza che sia intervenuta alcuna tempestiva disdetta né recesso, nei termini ed ai sensi della legge n. 203/1982; che in ogni caso la domanda avanzata dall'attore è inammissibile perché generica. Ha concluso chiedendo: di ritenere e dichiarare che non ha mai posseduto Parte_1
“uti domino”, né il terreno né l'immobile ricadente al suo interno, detenuto in locazione dal suo congiunto , in virtù del contratto del 20.6.1966, Persona_1 prorogato “ex lege” a decorrere dal 6.5.1982 per anni 15 fino al 6.5.1997, e, poi, rinnovatosi tacitamente, in difetto di disdetta tempestiva, il 5.5.2012, e, quindi, ulteriormente, tacitamente, per mancanza di tempestiva disdetta, fino al 5.5.2027; in ogni caso, anche subordinatamente, di ritenere e dichiarare che il fondo in questione Contr appartiene in proprietà esclusiva all di sia in virtù di tutti i titoli di Pt_1
provenienza che, anche a prescindere da questi, per usucapione decennale e/o ventennale per possesso continuato “uti domino” sui beni in questione.
In corso di causa è stata espletata la prova testimoniale e all'udienza del 4 aprile
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è infondata e va rigettata.
Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. n. 975 del 2000). Infatti, solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà (Cass. n.
9325 del 2011).
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che “l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento”
(Cass. II, n. 4807/1992).
La giurisprudenza, inoltre, ha evidenziato che “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta
“uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cassazione, Sez. VI, n.6123 del
05.03.2020). Tale principio è ancor più di recente affermato dal Supremo Collegio, il quale ribadisce che: “ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (Cass. civile sez. II, 22/10/2021, n.29594).
Se, dunque, in linea generale la coltivazione del fondo non costituisce attività di per sé idonea e sufficiente a dimostrare in maniera inequivoca l'intento del coltivatore di possedere uti dominus un terreno, ciò vale ancor di più allorché quest'ultimo, in qualità di affittuario del fondo, certamente non possiede ma tutt'al più detiene il bene. In tale evenienza egli, dunque, è gravato dall'onere di provare in primis di aver mutato la detenzione in possesso mediante “interversio possesionis”, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore e non già, semplicemente, per un mero mutamento dell'animus. In tali termini si è espresso il Supremo Collegio, affermando il seguente, granitico, principio di diritto: “Poiché l'interversione del possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, da cui sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio con correlata sostituzione al precedente,
"animus detinendi", dell'"animus sibi habendi", tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in modo da consentirgli di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e deve tradursi in atti dai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso, ricorrendo in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene” (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 12007 del 01/07/2004).
Nel caso di specie, le prove assunte nel corso del giudizio non dimostrano i presupposti per l'usucapione e, come anticipato, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
È da evidenziare, infatti, la sussistenza del contratto di affitto stipulato dal genitore dell'attore in data del 20.6.1996, con l'allora proprietario Ospedale Cutroni
Zodda di Barcellona P.G.. Sebbene il detto contratto sia stato stipulato da Per_1
e l'Ospedale Cutroni Zodda e l'attore deduca di aver posseduto il
[...]
predetto terreno, tale affermazione è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio, non avendo egli dimostrato che le attività poste in essere, in forza delle quali la detenzione era stata costituita, si sono tradotte in atti di esercizio del possesso, invece che in un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. Ed invero, il possesso utile ai fini dell'usucapione non è stato nemmeno dimostrato nel corso dell'istruttoria mediante prova testimoniale.
Infatti, il teste si è limitato a dare atto della Testimone_1
coltivazione del fondo da parte dell'attore, esponendo “io sono nato nello stesso quartiere dove si trova l'immobile oggetto di causa e da che ne ho memoria ricordo che il sig. coltivava e curava il terreno… preciso che da più di 40 Parte_1
anni, io vedo il sig. occuparsi del terreno, preciso altresì che dal Pt_1
2001/2002 non abito più là però continuo a frequentare i luoghi in quanto ho un terreno vicino a quello del che curo personalmente e vado a trovare mia Pt_1
madre che abita in quella zona.” Tali affermazioni, in disparte ogni considerazione in ordine alla loro genericità, per quanto esposto, non sono sufficienti a dimostrare che il abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome Pt_1
altrui e abbia iniziato a possedere uti dominus.
Inoltre, il teste ha affermato “Mio padre era amico e Tes_2
coetaneo del sig. , padre di e fin da piccolo io Persona_1 Parte_1
andavo a giocare sul terreno del sig. Risponde al vero la circostanza Persona_2
a) delle note 183 n. 3 di parte convenuta”, così confermando la circostanza articolata nella memoria ex art. 183 c.6 n.3 del 15.2.2022 “(a) vero o no che il fondo in questione era coltivato dal sig. . E ancora ha aggiunto Persona_1
“Ricordo che fino a quando era vivo si è occupato del terreno, …”. Ancora, lo stesso teste ha dichiarato che “Risponde al vero la circostanza B), ciò l'ho sentito dire dalla famiglia ”, confermando la circostanza articolata nelle memorie Pt_1
ex art. 183 c.6 n.3 del 15.2.2022 (“b) vero o no che il “fondo era in affitto al sig.
”. Il teste ha inoltre confermato la circostanza di cui alla lettera Persona_1
c), ovvero che è il figlio di . Parte_1 Persona_1
Tali elementi avvalorano la tesi sostenuta dall
[...]
, ovvero che il rapporto tra l'attore e il fondo va Controparte_1
qualificato come di mera detenzione del fondo e senza che sia mai mutato in possesso (considerata l'assenza di elementi dai quali desumere l'interversio possessionis). Come noto, la disponibilità del bene non è sufficiente ai fini della prova del possesso “uti dominus”, poiché tale relazione è astrattamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario;
pertanto, risultando, all'esito dell'istruttoria,
l'infondatezza della domanda di usucapione spiegata dall'attore, questa deve essere rigettata.
La domanda avanzata in via subordinata da parte convenuta (“In via subordinata, da valere sia come eccezione riconvenzionale che come domanda riconvenzionale, si rivendica il diritto di proprietà del bene” (cfr. p.3 comparsa di costituzione)) risulta assorbita dal rigetto della domanda principale avanzata dal , così come Pt_1
affermato dalla stessa parte convenuta a pag. 7 della propria comparsa conclusionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 8 aprile 2014 n. 55, e successive modifiche, applicando lo scaglione previsto in ragione del valore della controversia, fino a €
52.000,00 ed i valori medi per tutte le fasi del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica e nella persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- dichiara assorbita dal rigetto della domanda principale avanzata dall'attore, la domanda avanzata in via subordinata da parte convenuta;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali
(di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 29/06/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Marino Merlo)