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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 5927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5927 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 3394 / 2025 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti MENALE GIUSEPPE e VERDE FRANCO
ricorrente
E
, nato il [...], rapp.to e difeso dall' avv.to CAFIERO FRANCESCO Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.02.2025, la società epigrafata ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1435/2024, emesso in data 2/11/2024, con il quale questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ha ingiunto il pagamento in favore di dipendente della società Controparte_1 opponente sino al'8.07.2024, della somma di euro 41.362,62, oltre spese, a titolo di tfr, chiedendone la revoca.
In particolare, la società eccepiva l'erroneità e l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo non teneva conto delle somme già corrisposte a titolo di TFR e delle trattenute operate in ragione di procedure esecutive pendenti.
In particolare la opponente , premesso che lo , già alle dipendenze della Marina di Castello S.p.A. dal CP_1
01.02.2002 al 30.10.2023, era divenuto , a far data dal 01.11.2023, suo dipendente in ragione di un contratto di affitto di ramo di azienda tra la Marina di Castello s.p.a. e la del 31.10.2023, e che Parte_1 il predetto rapporto lavorativo era terminato in data 08.07.2024, per licenziamento, deduceva:
• che nel corso del rapporto di lavoro la Marina di Castello S.p.A. aveva già corrisposto su richiesta dello vari anticipi sul TFR per un importo complessivo lordo di euro 11.705,00, di talchè - ammontando il CP_1
TFR maturato alla data del 31.12. 2023 ad euro 41.362,62 - l'importo lordo ancora da riceversi per TFR era pari ad euro 29.657,62;
1 • di avere in data 11/10/2024, a mezzo bonifico bancario, essa stessa versato un ulteriore acconto su tfr a favore di er la somma di euro 5.000,00; Controparte_1
• che agli importi già erogati a titolo di acconto su tfr doveva aggiungersi la somma di euro 6.263,21 dovuta alla creditore del lavoratore, in forza dell'ordinanza di assegnazione somme n. RG Controparte_2
14815/2018 emessa dal Tribunale di Napoli in data 24.01.2020 e notificata al datore-terzo pignorato il 27 maggio 2024.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto, il quale in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di opposizione per omessa notifica degli atti conformi agli originali telematici, per la violazione dell'art.414 cpc, nonché per la nullità della procura;
nel merito, ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via gradata e subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, chiedeva accertarsi l'esatto importo dovuto a titolo di TFR , con condanna della società opponente alla relativa corresponsione.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 26/06/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
L'opposizione è quasi del tutto infondata e pertanto va in massima parte respinta nei termini di cui appresso
In via preliminare va disattesa ogni doglianza preliminare sollevata dall'opposto nelle propria comparsa, atteso, da un lato, che trattasi di mere irregolarità degli atti, sanabili, e, dall'altro, in considerazione del fatto che alcun vulnus difensivo appare essere stato cagionato dalle stesse essendosi lo costituito CP_1 tempestivamente con difesa sul merito della opposizione.
a fondato la sua pretesa relativa al tfr sulla base delle risultanze della certificazione CUD Controparte_1
2024, che indica quale somma dovuta a titolo di tfr l'importo di euro 41.096,50.
Trattasi di documento formato dalla stessa società opponente.
La opponente nell'odierno giudizio ha revocato in dubbio la valenza probatoria di detta certificazione affermando di essere incorsa in errore all'atto della formazione della stess, non avendo tenuto conto - nella parte riservata alla indicazione del maturato per tfr - degli importi già erogati a tale titolo nel periodo ottobre
2004 -ottobre 2020 in favore del ricorrente da parte della società Marina di Castello spa, precedente datrice di lavoro dello iannone;
importi ammontanti a complessivi euro 11.705,00 .
La parte opposta, di tutte le somme indicate come anticipate dalla Marina di Castello a tale titolo, ha riconosciuto soltanto di cui la difesa di parte opponente ha fatto menzione, ha riconosciuto, soltanto:
-il versamento di euro 1.000,00 in data 20 ottobre 2014,
-il versamento di euro 400,00 in data 16 ottobre 2020.
La opposta ha riconosciuto inoltre di avere ricevuto- sempre a titolo di acconto su tfr - in data 11 ottobre
2024, successivamente deposito del ricorso in sede monitoria (avvenuto il 5.09.2024) da parte della società opponente, la ulteriore somma di euro 5.000,00.
Tali somme andranno senz'altro poste in detrazione rispetto all'importo ingiunto.
Ciò posto, non può viceversa tenersi conto degli altri acconti su TFR asseritamente erogati in favore dello dalla società Marina di Castello spa negli anni dal 2004 al 2016; a fronte della deduzione in giudizio CP_1 da parte della opponente del versamento in favore dello di tali ulteriori acconti su tfr, la attenta difesa CP_1 dell'opposto ha dedotto inequivoci, condivisibili argomenti tali da destituire tale allegazione di fondamento.
Ha segnalato infatti che in relazione ad alcuni di tali asserite erogazioni mancava qualunque documento a supporto, e che in altri casi si trattava di pagamenti che recavano una causale, in bonifico, diversa dal tfr ( id
2 est: prestito, pagam. retrib.). Alla luce di tali fondate censure, che trovano supporto anche nella argomentazione logica secondo cui non è realistico ipotizzare che – come indicato nell'atto di opposizione - acconti versati tra l'anno 2004 e 2016 siano stati poi contabilizzati solo nella busta paga dell'anno 2016, le uniche detrazioni che andranno effettuate dal dovuto per tfr indicato nel modello CUD 2024 sono quelle relative agli acconti per i quali vi è stato riconoscimento da parte del ricorrente, sopra riportati.
Solo per completezza motivazionale va rilevato che non valgono a provare la contestata erogazione di acconti per tfr nella misura di euro 11.705,00 neppure le annotazioni sul modello Cud 2025 in atti , che deve ritenersi recare dati non veritieri per le condivisibili considerazioni espresse nella memoria di costituzione dell'opposto in merito alle contraddittorietà di cui alla sezione 801 e 802 del predetto modello, cui integralmente si rinvia.
Né ricorrono motivi che autorizzino la detrazione dal dovuto a titolo di tfr in favore dello dell'importo CP_1 di Euro 6.263,21, di cui all'ordinanza di assegnazione somme nr. 14815/2018 di questo medesimo Tribunale, non avendo la – che non risulta avere rivestito in detta procedura la qualità di terzo Parte_1 debitore ex lege – provato in giudizio di avere versato tale somma alla Controparte_2
Pertanto, tenuto conto di quanto spontaneamente erogato a titolo di anticipazione su tfr dalla società opponente nelle more della fase monitoria e dalla Marina di Castello spa come sopra meglio precisato, risulta tuttora un credito dello per TFR per la somma di euro 34.696,50 ( somma cui si perviene CP_1 detraendo dall'importo di euro 41.096,50 la somma di euro 6.400,00 già anticipata ).
In conclusione, in accoglimento parziale dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la società opponente va condannata al pagamento del minore importo dovuto pari ad euro 34.696,50, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito (coincidente con la data del 8.07.2024, dì del licenziamento, al saldo effettivo;
Tali somme sono da considerare al lordo delle ritenute di legge (v. Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842; conformi: Cass. lav., 16.5.96, n. 4534; Cass. lav., 9.6.95, n. 6537; Cass. lav., 30.12.92, n. 13735; Cass., 7.8.91, n. 8591; Cass.,
24.8.90, n. 8634; Cass., 19.4.90, n. 3226; Cass., 9.6.89, n. 2818; Cass., 23.3.89, n. 1486; Cass., 29.1.88, n. 816;
Cass., 8.8.87, n. 6806; Cass., 17.4.87, n. 3871; Cass., 17.10.86, n. 6095; Cass., 25.7.86, n. 4792; Cass., 17.10.85,
n. 5121; Cass., 28.10.83, n. 6407).
Circa il governo delle spese, atteso il riconoscimento della fondatezza – tra le tante proposte - della sola difesa della opponente di detrazione di euro 1.400,00 quale somma già anticipata a titolo di acconto su tfr prima del deposito del ricorso monitorio, le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 4.600,00, vanno compensate per un quinto. I residui quattro quinti, liquidati come da dispositivo, vanno posti a carico della opponente, condannata alla rifusione in favore dell'opposto Controparte_1
P.Q.M.
in accoglimento parziale dell'opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna la al pagamento in favore di ella somma di euro 34.696,50, oltre Parte_1 Controparte_1 interessi sulle somme via via rivalutate dalla data del 8.07.2024 al saldo effettivo;
compensa per un quinto le spese di lite;
pone i residui quattro quinti, liquidati in euro 3.680,00 oltre iva, cpa e rimborsi a carico della , condannata alla rifusione in favore dell' opposto Parte_1 CP_1
[...]
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 16.07.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
3
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 3394 / 2025 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti MENALE GIUSEPPE e VERDE FRANCO
ricorrente
E
, nato il [...], rapp.to e difeso dall' avv.to CAFIERO FRANCESCO Controparte_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.02.2025, la società epigrafata ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1435/2024, emesso in data 2/11/2024, con il quale questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ha ingiunto il pagamento in favore di dipendente della società Controparte_1 opponente sino al'8.07.2024, della somma di euro 41.362,62, oltre spese, a titolo di tfr, chiedendone la revoca.
In particolare, la società eccepiva l'erroneità e l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo non teneva conto delle somme già corrisposte a titolo di TFR e delle trattenute operate in ragione di procedure esecutive pendenti.
In particolare la opponente , premesso che lo , già alle dipendenze della Marina di Castello S.p.A. dal CP_1
01.02.2002 al 30.10.2023, era divenuto , a far data dal 01.11.2023, suo dipendente in ragione di un contratto di affitto di ramo di azienda tra la Marina di Castello s.p.a. e la del 31.10.2023, e che Parte_1 il predetto rapporto lavorativo era terminato in data 08.07.2024, per licenziamento, deduceva:
• che nel corso del rapporto di lavoro la Marina di Castello S.p.A. aveva già corrisposto su richiesta dello vari anticipi sul TFR per un importo complessivo lordo di euro 11.705,00, di talchè - ammontando il CP_1
TFR maturato alla data del 31.12. 2023 ad euro 41.362,62 - l'importo lordo ancora da riceversi per TFR era pari ad euro 29.657,62;
1 • di avere in data 11/10/2024, a mezzo bonifico bancario, essa stessa versato un ulteriore acconto su tfr a favore di er la somma di euro 5.000,00; Controparte_1
• che agli importi già erogati a titolo di acconto su tfr doveva aggiungersi la somma di euro 6.263,21 dovuta alla creditore del lavoratore, in forza dell'ordinanza di assegnazione somme n. RG Controparte_2
14815/2018 emessa dal Tribunale di Napoli in data 24.01.2020 e notificata al datore-terzo pignorato il 27 maggio 2024.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto, il quale in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di opposizione per omessa notifica degli atti conformi agli originali telematici, per la violazione dell'art.414 cpc, nonché per la nullità della procura;
nel merito, ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via gradata e subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, chiedeva accertarsi l'esatto importo dovuto a titolo di TFR , con condanna della società opponente alla relativa corresponsione.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 26/06/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
L'opposizione è quasi del tutto infondata e pertanto va in massima parte respinta nei termini di cui appresso
In via preliminare va disattesa ogni doglianza preliminare sollevata dall'opposto nelle propria comparsa, atteso, da un lato, che trattasi di mere irregolarità degli atti, sanabili, e, dall'altro, in considerazione del fatto che alcun vulnus difensivo appare essere stato cagionato dalle stesse essendosi lo costituito CP_1 tempestivamente con difesa sul merito della opposizione.
a fondato la sua pretesa relativa al tfr sulla base delle risultanze della certificazione CUD Controparte_1
2024, che indica quale somma dovuta a titolo di tfr l'importo di euro 41.096,50.
Trattasi di documento formato dalla stessa società opponente.
La opponente nell'odierno giudizio ha revocato in dubbio la valenza probatoria di detta certificazione affermando di essere incorsa in errore all'atto della formazione della stess, non avendo tenuto conto - nella parte riservata alla indicazione del maturato per tfr - degli importi già erogati a tale titolo nel periodo ottobre
2004 -ottobre 2020 in favore del ricorrente da parte della società Marina di Castello spa, precedente datrice di lavoro dello iannone;
importi ammontanti a complessivi euro 11.705,00 .
La parte opposta, di tutte le somme indicate come anticipate dalla Marina di Castello a tale titolo, ha riconosciuto soltanto di cui la difesa di parte opponente ha fatto menzione, ha riconosciuto, soltanto:
-il versamento di euro 1.000,00 in data 20 ottobre 2014,
-il versamento di euro 400,00 in data 16 ottobre 2020.
La opposta ha riconosciuto inoltre di avere ricevuto- sempre a titolo di acconto su tfr - in data 11 ottobre
2024, successivamente deposito del ricorso in sede monitoria (avvenuto il 5.09.2024) da parte della società opponente, la ulteriore somma di euro 5.000,00.
Tali somme andranno senz'altro poste in detrazione rispetto all'importo ingiunto.
Ciò posto, non può viceversa tenersi conto degli altri acconti su TFR asseritamente erogati in favore dello dalla società Marina di Castello spa negli anni dal 2004 al 2016; a fronte della deduzione in giudizio CP_1 da parte della opponente del versamento in favore dello di tali ulteriori acconti su tfr, la attenta difesa CP_1 dell'opposto ha dedotto inequivoci, condivisibili argomenti tali da destituire tale allegazione di fondamento.
Ha segnalato infatti che in relazione ad alcuni di tali asserite erogazioni mancava qualunque documento a supporto, e che in altri casi si trattava di pagamenti che recavano una causale, in bonifico, diversa dal tfr ( id
2 est: prestito, pagam. retrib.). Alla luce di tali fondate censure, che trovano supporto anche nella argomentazione logica secondo cui non è realistico ipotizzare che – come indicato nell'atto di opposizione - acconti versati tra l'anno 2004 e 2016 siano stati poi contabilizzati solo nella busta paga dell'anno 2016, le uniche detrazioni che andranno effettuate dal dovuto per tfr indicato nel modello CUD 2024 sono quelle relative agli acconti per i quali vi è stato riconoscimento da parte del ricorrente, sopra riportati.
Solo per completezza motivazionale va rilevato che non valgono a provare la contestata erogazione di acconti per tfr nella misura di euro 11.705,00 neppure le annotazioni sul modello Cud 2025 in atti , che deve ritenersi recare dati non veritieri per le condivisibili considerazioni espresse nella memoria di costituzione dell'opposto in merito alle contraddittorietà di cui alla sezione 801 e 802 del predetto modello, cui integralmente si rinvia.
Né ricorrono motivi che autorizzino la detrazione dal dovuto a titolo di tfr in favore dello dell'importo CP_1 di Euro 6.263,21, di cui all'ordinanza di assegnazione somme nr. 14815/2018 di questo medesimo Tribunale, non avendo la – che non risulta avere rivestito in detta procedura la qualità di terzo Parte_1 debitore ex lege – provato in giudizio di avere versato tale somma alla Controparte_2
Pertanto, tenuto conto di quanto spontaneamente erogato a titolo di anticipazione su tfr dalla società opponente nelle more della fase monitoria e dalla Marina di Castello spa come sopra meglio precisato, risulta tuttora un credito dello per TFR per la somma di euro 34.696,50 ( somma cui si perviene CP_1 detraendo dall'importo di euro 41.096,50 la somma di euro 6.400,00 già anticipata ).
In conclusione, in accoglimento parziale dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la società opponente va condannata al pagamento del minore importo dovuto pari ad euro 34.696,50, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito (coincidente con la data del 8.07.2024, dì del licenziamento, al saldo effettivo;
Tali somme sono da considerare al lordo delle ritenute di legge (v. Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842; conformi: Cass. lav., 16.5.96, n. 4534; Cass. lav., 9.6.95, n. 6537; Cass. lav., 30.12.92, n. 13735; Cass., 7.8.91, n. 8591; Cass.,
24.8.90, n. 8634; Cass., 19.4.90, n. 3226; Cass., 9.6.89, n. 2818; Cass., 23.3.89, n. 1486; Cass., 29.1.88, n. 816;
Cass., 8.8.87, n. 6806; Cass., 17.4.87, n. 3871; Cass., 17.10.86, n. 6095; Cass., 25.7.86, n. 4792; Cass., 17.10.85,
n. 5121; Cass., 28.10.83, n. 6407).
Circa il governo delle spese, atteso il riconoscimento della fondatezza – tra le tante proposte - della sola difesa della opponente di detrazione di euro 1.400,00 quale somma già anticipata a titolo di acconto su tfr prima del deposito del ricorso monitorio, le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 4.600,00, vanno compensate per un quinto. I residui quattro quinti, liquidati come da dispositivo, vanno posti a carico della opponente, condannata alla rifusione in favore dell'opposto Controparte_1
P.Q.M.
in accoglimento parziale dell'opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna la al pagamento in favore di ella somma di euro 34.696,50, oltre Parte_1 Controparte_1 interessi sulle somme via via rivalutate dalla data del 8.07.2024 al saldo effettivo;
compensa per un quinto le spese di lite;
pone i residui quattro quinti, liquidati in euro 3.680,00 oltre iva, cpa e rimborsi a carico della , condannata alla rifusione in favore dell' opposto Parte_1 CP_1
[...]
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 16.07.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
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