Art. 1.
Il limite massimo di eta', stabilito dai vigenti ordinamenti, compresi quelli speciali, per l'ammissione ai concorsi pubblici e per le nomine dirette nei casi previsti dalla legge, nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, nonche' delle aziende dipendenti, e' elevato di cinque anni, sino al 31 dicembre 1954.
L'elevazione del limite massimo di eta' prevista dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purche' complessivamente non superino i quarantacinque anni.
Il limite massimo di eta', stabilito dai vigenti ordinamenti, compresi quelli speciali, per l'ammissione ai concorsi pubblici e per le nomine dirette nei casi previsti dalla legge, nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, nonche' delle aziende dipendenti, e' elevato di cinque anni, sino al 31 dicembre 1954.
L'elevazione del limite massimo di eta' prevista dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purche' complessivamente non superino i quarantacinque anni.