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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2024, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1191 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1191/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FALCONE MAURIZIO, giusta Parte_1
procura in atti, elettivamente domiciliata in San Severo, in Via Iannarelli n. 38
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.11.2024, sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in data 21.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 9.03.2024, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo: di aver contratto matrimonio con il resistente in San Severo in data 1.09.2000 e
[...] che dall'unione sono nate due figlie: (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Per_1 Per_2
Severo il 9.10.2007); che le parti si sono separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Foggia n. 6255/2016 del 3.05.2016 e, da quel momento, non è mai ripresa la comunione materiale e spirituale;
che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
che lo non ha mai adeguato, secondo gli indici ISTAT, il mantenimento relativo alle figlie e, CP_1
mentre la figlia è ormai divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 Per_2
è minorenne e frequenta la scuola superiore.
La ricorrente, pertanto, chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di confermare l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
di porre, a carico del resistente, un assegno mensile di mantenimento per la figlia minore di almeno 300,00 euro, Per_2
oltre a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50%; di porre a carico del resistente un assegno divorzile nei suoi riguardi;
di disporre la percezione dell'A.U.U. esclusivamente in suo favore.
Inoltre, specificava che nulla andava cambiato rispetto alle condizioni della separazione consensuale in ordine all'affido condiviso della figlia al diritto di visita paterno e al pagamento del mutuo Per_2
gravante sulla residenza familiare.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.2024, la ricorrente ribadiva le conclusioni del suo atto introduttivo, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili, anche eventualmente con sentenza parziale, con contestuale richiesta di emanazione dei provvedimenti provvisori.
Il Giudice delegato, in data 11.06.2024, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, rilevata la ritualità della notifica nei confronti del resistente e ritenuto non necessario ascoltare la minore, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. nei seguenti termini “• affida la figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocata stabilmente presso la Per_2 madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre- figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì
e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 17:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo ad Agosto dal 1 al
15 con il padre e dal 16 al 31 con la madre, ad anni alterni;
• assegna alla la casa familiare, Pt_1 con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme alla figlia minore;
• nulla per la figlia , maggiorenne economicamente autosufficiente;
• pone, con decorrenza dalla domanda, a Per_1 carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, Controparte_1
versando alla moglie entro il 5 di ogni mese la somma mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli;
autorizza ciascun coniuge a richiedere e percepire il 50% dell'A.U.U. spettante per i figli, come per legge;
• nulla a titolo di mantenimento in favore della ricorrente, la quale ha dichiarato di essere economicamente autosufficiente”; inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, constatata la mancata articolazione di mezzi istruttori, fissava l'udienza del 18.11.2024 per la discussione della causa.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.2024, parte ricorrente ribadiva le conclusioni e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio, senza concessione dei termini.
******
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, seppur regolarmente Controparte_1
citato in giudizio, non si è costituito.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970
(e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza del decreto di omologazione n.
6255/2016 del 3.05.2016 emesso dal Tribunale di Foggia;
avverso tale decreto non è stato proposto reclamo e, quindi, è divenuto efficace.
È, inoltre, decorso, dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione fino alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili, un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni di parte ricorrente, la contumacia del resistente e, dunque, il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
2. Sull'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso della figlia minore già stabilito in sede di separazione e con l'ordinanza del Per_2
Giudice dell'11.06.2024, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise e severe controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
deve, inoltre, confermarsi il collocamento della minore presso la madre, con cui ha sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori.
Per quanto riguarda il diritto di visita paterno, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 17:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo ad Agosto dal 1 al 15 con il padre e dal 16 al 31 con la madre, ad anni alterni.
La ricorrente, inoltre, richiede che venga posto l'obbligo, a carico del resistente, di contribuire al mantenimento della figlia minore con un assegno mensile di mantenimento non inferiore Per_2
ad euro 300,00, oltre a concorrere alle spese straordinarie della minore, nella misura del 50%.
In sede di separazione le parti si erano accordate nel porre, a carico del resistente, in favore delle due figlie, un assegno di mantenimento di 400,00 euro (200,00 euro per ciascuna figlia); ad oggi, la primogenita è diventata maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Tenuto conto di questo, la richiede un assegno di mantenimento per la figlia minore Pt_1
aumentato a 300,00 euro.
Nel caso di specie, è pacifico che deve essere previsto un assegno di mantenimento a carico del resistente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento della figlia minore, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
In ordine al quantum va osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli. Sul punto, occorre confermare, non essendo provate circostanze sopravvenute anche in forza della contumacia del resistente, l'importo del mantenimento già disposto dal Giudice con ordinanza dell'11.06.2024.
Pertanto, tenuto conto che entrambe le parti lavorano, la ricorrente come addetta preparazione cibi e il resistente come carpentiere, che le esigenze della minore, ad oggi diciassettenne e studentessa di scuola superiore, sono aumentate rispetto alla data della separazione e, considerato che il resistente ora dovrà contribuire al mantenimento di una sola figlia, stante l'indipendenza economica della figlia
va posto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Per_1 CP_1
versando a , entro il 5 di ciascun mese, la somma mensile di € Per_2 Parte_1
300,00 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, così come individuate nel Protocollo del 18/3/2016 intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
La ha domandato, inoltre, di porsi a suo favore la riscossione del 100% dell'assegno unico Pt_1
in favore della figlia, stante il collocamento di quest'ultima presso di lei.
Tale richiesta va disattesa, disponendosi che l'assegno unico universale per la figlia sia percepito, come per legge, da ciascun coniuge nella misura del 50%, atteso che, in tema di erogazione dell'A.U.U. per i figli a carico (beneficio economico istituito con d.lgs. 230/2021 ed entrato in vigore dal 1° marzo 2022) nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio, costituisce regola generale che, in assenza di diverse previsioni, l'assegno unico sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli;
tale principio generale, fissato per legge, può essere derogato soltanto ove vi sia un'intesa tra i coniugi nello stabilire diverse percentuali, ovvero quando, pur in assenza di accordo, ciò risulti opportuno per meglio regolare gli assetti economici tra le parti.
Nel caso in esame, non si ritiene di dover derogare allo schema generale previsto per legge, non essendovi uno squilibrio tra le posizioni delle parti tale da giustificare l'erogazione al 100% dell'assegno unico nei confronti di un solo genitore.
Pertanto, entrambe le parti sono autorizzate a richiedere e percepire, nella misura del 50%, l'A.U.U. spettante per la figlia.
3. Sull'assegnazione della casa coniugale.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, con le relative pertinenze, occorre rilevare che, stante il collocamento della figlia minore presso la madre, la casa coniugale deve continuare ad Per_2
essere assegnata alla (come già stabilito dal Giudice in ordinanza), trattandosi di Pt_1 provvedimento funzionale a garantire l'interesse della prole alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13, 22394/08, 11035/07, 1545/06).
4. Sull'assegno divorzile.
Sulla domanda della ricorrente di disporsi in suo favore un assegno divorzile (domanda formulata nelle conclusioni del ricorso e ribadita in sede di note conclusive), il Giudice, già in sede di emissione di provvedimenti temporanei ed urgenti stabiliti in ordinanza, aveva statuito che nulla era dovuto a titolo di mantenimento, in quanto la ha dichiarato, nel ricorso introduttivo, di essere Pt_1
economicamente autosufficiente.
Preliminarmente giova evidenziare che, diversamente da quanto previsto in materia di assegno di mantenimento in sede di separazione, l'assegno c.d. divorzile disposto a sensi dell'art. 5, c. 6, L. n.
898/1970, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 74/1987, assolve una finalità assistenziale in senso ampio, in quanto trova il proprio fondamento nel c.d. obbligo di solidarietà postconiugale che avvince coloro che sono stati uniti in matrimonio, assicurando al coniuge, che sia privo di mezzi adeguati o che comunque non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive, un appropriato sostentamento.
Di recente, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 18287/2018) ha affermato che il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi e all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari;
l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare;
tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente, sicché ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Inoltre, il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico- patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che nel giudizio di divorzio spetta al richiedente l'assegno dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 5 L. n. 898/1970 e, di conseguenza, l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato alcun elemento volto a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, ma, anzi, ha dichiarato di essere economicamente autosufficiente. Infatti, dagli atti emerge che lavora come addetta alla preparazione cibi, con un reddito annuo complessivo di 9.881,00 euro (cfr. modello 730/2023 in atti).
Né è stato allegato dalla stessa un significativo squilibrio esistente nella situazione economico- patrimoniale dei coniugi, tale da giustificare l'imposizione a carico del resistente di assegno divorzile.
Tenuto conto di quanto appena esposto, la richiesta di assegno divorzile deve essere rigettata.
5. Sulle spese del giudizio.
In considerazione dell'esito della lite (con parziale accoglimento delle richieste della ricorrente), della pronuncia costitutiva sullo status e della contumacia del resistente, nulla va disposto in merito alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Severo (FG) in data 1.09.2000 tra , nato a [...] il [...] e Controparte_1 Parte_1
, nata a [...] il [...] (Atto n. 218 – Parte II – Serie A – Anno 2000);
[...]
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocata stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4) autorizza ciascun genitore all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
5) disciplina il diritto di visita paterno come da parte motiva;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
minore mediante il versamento a , entro il giorno 5 di ogni Per_2 Parte_1 mese, della somma di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della predetta figlia, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
autorizza ciascun coniuge a richiedere e percepire il 50% dell'A.U.U. spettante per i figli, come per legge;
7) rigetta la richiesta di volta a percepire interamente l'A.U.U. dovuto Parte_1
per la figlia;
8) assegna la casa familiare a , affinché continui ad abitarla assieme alla Pt_1 Parte_1
figlia minore Per_2
9) rigetta la richiesta di assegno divorzile avanzata da;
Parte_1
10) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 28 novembre 2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1191/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FALCONE MAURIZIO, giusta Parte_1
procura in atti, elettivamente domiciliata in San Severo, in Via Iannarelli n. 38
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.11.2024, sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in data 21.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 9.03.2024, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo: di aver contratto matrimonio con il resistente in San Severo in data 1.09.2000 e
[...] che dall'unione sono nate due figlie: (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Per_1 Per_2
Severo il 9.10.2007); che le parti si sono separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Foggia n. 6255/2016 del 3.05.2016 e, da quel momento, non è mai ripresa la comunione materiale e spirituale;
che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
che lo non ha mai adeguato, secondo gli indici ISTAT, il mantenimento relativo alle figlie e, CP_1
mentre la figlia è ormai divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 Per_2
è minorenne e frequenta la scuola superiore.
La ricorrente, pertanto, chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di confermare l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
di porre, a carico del resistente, un assegno mensile di mantenimento per la figlia minore di almeno 300,00 euro, Per_2
oltre a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50%; di porre a carico del resistente un assegno divorzile nei suoi riguardi;
di disporre la percezione dell'A.U.U. esclusivamente in suo favore.
Inoltre, specificava che nulla andava cambiato rispetto alle condizioni della separazione consensuale in ordine all'affido condiviso della figlia al diritto di visita paterno e al pagamento del mutuo Per_2
gravante sulla residenza familiare.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.2024, la ricorrente ribadiva le conclusioni del suo atto introduttivo, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili, anche eventualmente con sentenza parziale, con contestuale richiesta di emanazione dei provvedimenti provvisori.
Il Giudice delegato, in data 11.06.2024, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, rilevata la ritualità della notifica nei confronti del resistente e ritenuto non necessario ascoltare la minore, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. nei seguenti termini “• affida la figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocata stabilmente presso la Per_2 madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre- figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì
e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 17:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo ad Agosto dal 1 al
15 con il padre e dal 16 al 31 con la madre, ad anni alterni;
• assegna alla la casa familiare, Pt_1 con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme alla figlia minore;
• nulla per la figlia , maggiorenne economicamente autosufficiente;
• pone, con decorrenza dalla domanda, a Per_1 carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, Controparte_1
versando alla moglie entro il 5 di ogni mese la somma mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli;
autorizza ciascun coniuge a richiedere e percepire il 50% dell'A.U.U. spettante per i figli, come per legge;
• nulla a titolo di mantenimento in favore della ricorrente, la quale ha dichiarato di essere economicamente autosufficiente”; inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, constatata la mancata articolazione di mezzi istruttori, fissava l'udienza del 18.11.2024 per la discussione della causa.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.2024, parte ricorrente ribadiva le conclusioni e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio, senza concessione dei termini.
******
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, seppur regolarmente Controparte_1
citato in giudizio, non si è costituito.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970
(e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza del decreto di omologazione n.
6255/2016 del 3.05.2016 emesso dal Tribunale di Foggia;
avverso tale decreto non è stato proposto reclamo e, quindi, è divenuto efficace.
È, inoltre, decorso, dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione fino alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili, un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni di parte ricorrente, la contumacia del resistente e, dunque, il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
2. Sull'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso della figlia minore già stabilito in sede di separazione e con l'ordinanza del Per_2
Giudice dell'11.06.2024, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise e severe controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
deve, inoltre, confermarsi il collocamento della minore presso la madre, con cui ha sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori.
Per quanto riguarda il diritto di visita paterno, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 17:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo ad Agosto dal 1 al 15 con il padre e dal 16 al 31 con la madre, ad anni alterni.
La ricorrente, inoltre, richiede che venga posto l'obbligo, a carico del resistente, di contribuire al mantenimento della figlia minore con un assegno mensile di mantenimento non inferiore Per_2
ad euro 300,00, oltre a concorrere alle spese straordinarie della minore, nella misura del 50%.
In sede di separazione le parti si erano accordate nel porre, a carico del resistente, in favore delle due figlie, un assegno di mantenimento di 400,00 euro (200,00 euro per ciascuna figlia); ad oggi, la primogenita è diventata maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Tenuto conto di questo, la richiede un assegno di mantenimento per la figlia minore Pt_1
aumentato a 300,00 euro.
Nel caso di specie, è pacifico che deve essere previsto un assegno di mantenimento a carico del resistente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento della figlia minore, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
In ordine al quantum va osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli. Sul punto, occorre confermare, non essendo provate circostanze sopravvenute anche in forza della contumacia del resistente, l'importo del mantenimento già disposto dal Giudice con ordinanza dell'11.06.2024.
Pertanto, tenuto conto che entrambe le parti lavorano, la ricorrente come addetta preparazione cibi e il resistente come carpentiere, che le esigenze della minore, ad oggi diciassettenne e studentessa di scuola superiore, sono aumentate rispetto alla data della separazione e, considerato che il resistente ora dovrà contribuire al mantenimento di una sola figlia, stante l'indipendenza economica della figlia
va posto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Per_1 CP_1
versando a , entro il 5 di ciascun mese, la somma mensile di € Per_2 Parte_1
300,00 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, così come individuate nel Protocollo del 18/3/2016 intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
La ha domandato, inoltre, di porsi a suo favore la riscossione del 100% dell'assegno unico Pt_1
in favore della figlia, stante il collocamento di quest'ultima presso di lei.
Tale richiesta va disattesa, disponendosi che l'assegno unico universale per la figlia sia percepito, come per legge, da ciascun coniuge nella misura del 50%, atteso che, in tema di erogazione dell'A.U.U. per i figli a carico (beneficio economico istituito con d.lgs. 230/2021 ed entrato in vigore dal 1° marzo 2022) nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio, costituisce regola generale che, in assenza di diverse previsioni, l'assegno unico sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli;
tale principio generale, fissato per legge, può essere derogato soltanto ove vi sia un'intesa tra i coniugi nello stabilire diverse percentuali, ovvero quando, pur in assenza di accordo, ciò risulti opportuno per meglio regolare gli assetti economici tra le parti.
Nel caso in esame, non si ritiene di dover derogare allo schema generale previsto per legge, non essendovi uno squilibrio tra le posizioni delle parti tale da giustificare l'erogazione al 100% dell'assegno unico nei confronti di un solo genitore.
Pertanto, entrambe le parti sono autorizzate a richiedere e percepire, nella misura del 50%, l'A.U.U. spettante per la figlia.
3. Sull'assegnazione della casa coniugale.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, con le relative pertinenze, occorre rilevare che, stante il collocamento della figlia minore presso la madre, la casa coniugale deve continuare ad Per_2
essere assegnata alla (come già stabilito dal Giudice in ordinanza), trattandosi di Pt_1 provvedimento funzionale a garantire l'interesse della prole alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13, 22394/08, 11035/07, 1545/06).
4. Sull'assegno divorzile.
Sulla domanda della ricorrente di disporsi in suo favore un assegno divorzile (domanda formulata nelle conclusioni del ricorso e ribadita in sede di note conclusive), il Giudice, già in sede di emissione di provvedimenti temporanei ed urgenti stabiliti in ordinanza, aveva statuito che nulla era dovuto a titolo di mantenimento, in quanto la ha dichiarato, nel ricorso introduttivo, di essere Pt_1
economicamente autosufficiente.
Preliminarmente giova evidenziare che, diversamente da quanto previsto in materia di assegno di mantenimento in sede di separazione, l'assegno c.d. divorzile disposto a sensi dell'art. 5, c. 6, L. n.
898/1970, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 74/1987, assolve una finalità assistenziale in senso ampio, in quanto trova il proprio fondamento nel c.d. obbligo di solidarietà postconiugale che avvince coloro che sono stati uniti in matrimonio, assicurando al coniuge, che sia privo di mezzi adeguati o che comunque non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive, un appropriato sostentamento.
Di recente, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 18287/2018) ha affermato che il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi e all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari;
l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare;
tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente, sicché ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Inoltre, il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico- patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che nel giudizio di divorzio spetta al richiedente l'assegno dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 5 L. n. 898/1970 e, di conseguenza, l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato alcun elemento volto a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, ma, anzi, ha dichiarato di essere economicamente autosufficiente. Infatti, dagli atti emerge che lavora come addetta alla preparazione cibi, con un reddito annuo complessivo di 9.881,00 euro (cfr. modello 730/2023 in atti).
Né è stato allegato dalla stessa un significativo squilibrio esistente nella situazione economico- patrimoniale dei coniugi, tale da giustificare l'imposizione a carico del resistente di assegno divorzile.
Tenuto conto di quanto appena esposto, la richiesta di assegno divorzile deve essere rigettata.
5. Sulle spese del giudizio.
In considerazione dell'esito della lite (con parziale accoglimento delle richieste della ricorrente), della pronuncia costitutiva sullo status e della contumacia del resistente, nulla va disposto in merito alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Severo (FG) in data 1.09.2000 tra , nato a [...] il [...] e Controparte_1 Parte_1
, nata a [...] il [...] (Atto n. 218 – Parte II – Serie A – Anno 2000);
[...]
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocata stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4) autorizza ciascun genitore all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
5) disciplina il diritto di visita paterno come da parte motiva;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
minore mediante il versamento a , entro il giorno 5 di ogni Per_2 Parte_1 mese, della somma di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della predetta figlia, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
autorizza ciascun coniuge a richiedere e percepire il 50% dell'A.U.U. spettante per i figli, come per legge;
7) rigetta la richiesta di volta a percepire interamente l'A.U.U. dovuto Parte_1
per la figlia;
8) assegna la casa familiare a , affinché continui ad abitarla assieme alla Pt_1 Parte_1
figlia minore Per_2
9) rigetta la richiesta di assegno divorzile avanzata da;
Parte_1
10) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 28 novembre 2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro