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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/09/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
4142 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4142 del Registro Generale Contenzioso 2025 ;
TRA
nato a [...]/SP, Brasile, in data 19.07.1985, C.I. Parte_1
n. CA23212NT, C.F. n. , cittadino italiano, residente in [...]
Vittorio Emanuele Secondo, n. 37, in suo nome e nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore: - cittadina brasiliana, Controparte_1 nata in [...] il [...], C.I. n. , C.F. , residente C.F._2 C.F._3
in Firenze, Via Anton Francesco Doni, n. 22; , rappresentato e difeso dall'avv. CASSIGOLI
PAOLO ;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_2
dello Stato di Firenze;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalita
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 25/03/2025 RAMOS DA
[...]
in proprio e quale genitore di ha chiesto Parte_1 Controparte_1 riconoscersi la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 14 della L. 91/1992 in favore della figlia negata data l'assenza di una stabile convivenza di fatto con il ricorrente.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato oao Parte_1
in particolare, ha presentato domanda di cittadinanza, per sé e per la figlia minore CP_1
(e per gli altri di lui figli avuti con altra moglie), ex art. 9 L. 91/1992 presso il Comune di
Firenze, in data 29.09.2018, ovvero quando lo stesso era sposato e convivente sia con la moglie, sia con la figlia minore nell'abitazione in Via Controparte_3 CP_1
Anton Francesco Doni, n. 22, Firenze, di residenza della famiglia. Durante le more del detto procedimento amministrativo è intervenuto il divorzio del ricorrente, a seguito di sentenza del
Tribunale brasiliano allegata del 20.06.2021. Il suddetto provvedimento di divorzio, che è stato poi confermato in Italia con accordo tra le parti, con scrittura privata del 16.06.2022 (all.
2 – Scrittura privata accordo concordato fra le parti), che stabiliva, in sintesi, le seguenti condizioni: affidamento condiviso della figlia;
possibilità di pernottamento di dal CP_1
padre due weekend al mese e comunque possibilità di vedere la figlia per tre pomeriggi a settimana;
obbligo di versamento dal padre alla madre dell'assegno di mantenimento di €.
300,00 in favore della figlia In ragione di tale provvedimento il Sig. CP_1 Parte_1
[... mutava la propria residenza anagrafica, andando a vivere nell'immobile in Parte_1
Via Vittorio Emanuele Secondo n. 37, Firenze: dunque, al momento del riconoscimento della cittadinanza italiana in capo al ricorrente, non sussisteva una formale residenza anagrafica comune con la figlia Inoltre, successivamente al divorzio, il ricorrente si è risposato CP_1
ed ha creato una nuova famiglia con la sig.ra avendo con la stessa i Parte_2 figli e Questi ultimi sono stati riconosciuti italiani per la Controparte_4 Per_1 Per_2
comune residente con il padre nella nuova abitazione. Sempre in ragione del suddetto provvedimento, tuttavia, la figlia primogenita invece, rimaneva a vivere nella casa CP_1
coniugale insieme alla madre assegnataria del predetto immobile. A seguito del riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 9 L. 91/1992 in capo al Sig. Parte_1 nel 2022 (all. 3 – Certificato di cittadinanza), l'Ufficiale dello stato civile del
[...]
Comune di Firenze tramite mail del 2022, mentre da un lato riconosceva la cittadinanza ai figli minori e residenti con il padre, dall'altro lato opponeva un diniego al riconoscimento
2 della cittadinanza italiana della figlia con omissione delle relative iscrizioni e CP_1
trascrizioni nei Registri dello Stato Civile. Tuttavia, il ricorrente, oltre ad aver sempre adempiuto a tutti gli obblighi di cui al suddetto accordo in sede di divorzio (e ciò può facilmente essere provato con dichiarazione scritta della madre e della nuova moglie), è sempre stato presente e responsabile, anche dopo il divorzio, nei confronti della figlia primogenita sussisteva, in altri termini, una completa ed effettiva condivisione di CP_1 vita, una frequentazione regolare nonché un costante aiuto e sostegno sia morale sia economico e ciò anche al momento del giuramento in sede di procedimento per la cittadinanza. Si osserva quanto segue, onde documentare la “frequentazione continuativa e stabile” del Sig. con la figlia minore sia in data Parte_1 CP_1
antecedente al giuramento dello stesso (avvenuto dopo il divorzio) nel procedimento di cittadinanza italiana, sia in data successiva, e ciò pur difettando la formale residenza anagrafica comune. La predetta convivenza sostanziale, del resto, persiste anche allo stato attuale.
Non si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e quindi va dichiarata la contumacia di parte convenuta.
All'udienza del 16.09.2025 svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. il giudice dichiarata la contumacia di parte convenuta riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.3 c.p.c..
Orbene nel caso di specie la richiesta di riconoscimento della cittadinanza è avvenuta ai sensi dell'art. 14 legge 5 febbraio I992, n. 9 I, a mente del quale "i figli minori di chi acquista
o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana".
Inoltre, l'art. 12 D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 stabilisce che: "ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge, l'acquisto della cittadinanza da parie dei figli minori di chi acquista
o riacquista la cittadinanza italiana si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestala con idonea documentazione”.
La convivenza che permette la trasmissione della cittadinanza dal genitore ai figli minori, secondo l'orientamento del Tribunale, non deve essere intesa in senso formale (ossia come una mera residenza anagrafica formale), ma sostanziale, caratterizzandosi il legame
3 familiare nel complesso di rapporti che attengono alla condivisione all'aiuto morale e al sostegno morale.
Nelle famiglie con figli minori, infatti, il diritto all'unità familiare deve essere considerato e quindi bilanciato con gli a1tri interessi sottesi alle nonne sull'ingresso e permanenza nel territorio dello Stato, alla luce del principio dell'interesse preminente del fanciullo, come previsto dall'articolo 28 terzo comma del testo unico sull'immigrazione, secondo il quale "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzali a dare attuazione al diritto all'unità .familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del .fanciullo, conformemente a quanto previsto da 'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Ne consegue quindi l'accoglimento del ricorso avendo il ricorrente dimostrato l'effettiva convivenza con la figlia dati gli accordi di separazione rispettati nonché le foto depositate.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) data la novità della questione
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. E per l'effetto dichiara cittadina brasiliana, nata in [...] Controparte_1
il 25.02.2011, C.I. n. , C.F. , residente in C.F._2 C.F._3
Firenze, Via Anton Francesco Doni, n. 22 cittadina italiana;
3. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_2
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4. Compensa integralmente le spese di lite;
Si comunichi
Firenze 27/09/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4142 del Registro Generale Contenzioso 2025 ;
TRA
nato a [...]/SP, Brasile, in data 19.07.1985, C.I. Parte_1
n. CA23212NT, C.F. n. , cittadino italiano, residente in [...]
Vittorio Emanuele Secondo, n. 37, in suo nome e nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore: - cittadina brasiliana, Controparte_1 nata in [...] il [...], C.I. n. , C.F. , residente C.F._2 C.F._3
in Firenze, Via Anton Francesco Doni, n. 22; , rappresentato e difeso dall'avv. CASSIGOLI
PAOLO ;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_2
dello Stato di Firenze;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalita
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 25/03/2025 RAMOS DA
[...]
in proprio e quale genitore di ha chiesto Parte_1 Controparte_1 riconoscersi la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 14 della L. 91/1992 in favore della figlia negata data l'assenza di una stabile convivenza di fatto con il ricorrente.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato oao Parte_1
in particolare, ha presentato domanda di cittadinanza, per sé e per la figlia minore CP_1
(e per gli altri di lui figli avuti con altra moglie), ex art. 9 L. 91/1992 presso il Comune di
Firenze, in data 29.09.2018, ovvero quando lo stesso era sposato e convivente sia con la moglie, sia con la figlia minore nell'abitazione in Via Controparte_3 CP_1
Anton Francesco Doni, n. 22, Firenze, di residenza della famiglia. Durante le more del detto procedimento amministrativo è intervenuto il divorzio del ricorrente, a seguito di sentenza del
Tribunale brasiliano allegata del 20.06.2021. Il suddetto provvedimento di divorzio, che è stato poi confermato in Italia con accordo tra le parti, con scrittura privata del 16.06.2022 (all.
2 – Scrittura privata accordo concordato fra le parti), che stabiliva, in sintesi, le seguenti condizioni: affidamento condiviso della figlia;
possibilità di pernottamento di dal CP_1
padre due weekend al mese e comunque possibilità di vedere la figlia per tre pomeriggi a settimana;
obbligo di versamento dal padre alla madre dell'assegno di mantenimento di €.
300,00 in favore della figlia In ragione di tale provvedimento il Sig. CP_1 Parte_1
[... mutava la propria residenza anagrafica, andando a vivere nell'immobile in Parte_1
Via Vittorio Emanuele Secondo n. 37, Firenze: dunque, al momento del riconoscimento della cittadinanza italiana in capo al ricorrente, non sussisteva una formale residenza anagrafica comune con la figlia Inoltre, successivamente al divorzio, il ricorrente si è risposato CP_1
ed ha creato una nuova famiglia con la sig.ra avendo con la stessa i Parte_2 figli e Questi ultimi sono stati riconosciuti italiani per la Controparte_4 Per_1 Per_2
comune residente con il padre nella nuova abitazione. Sempre in ragione del suddetto provvedimento, tuttavia, la figlia primogenita invece, rimaneva a vivere nella casa CP_1
coniugale insieme alla madre assegnataria del predetto immobile. A seguito del riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 9 L. 91/1992 in capo al Sig. Parte_1 nel 2022 (all. 3 – Certificato di cittadinanza), l'Ufficiale dello stato civile del
[...]
Comune di Firenze tramite mail del 2022, mentre da un lato riconosceva la cittadinanza ai figli minori e residenti con il padre, dall'altro lato opponeva un diniego al riconoscimento
2 della cittadinanza italiana della figlia con omissione delle relative iscrizioni e CP_1
trascrizioni nei Registri dello Stato Civile. Tuttavia, il ricorrente, oltre ad aver sempre adempiuto a tutti gli obblighi di cui al suddetto accordo in sede di divorzio (e ciò può facilmente essere provato con dichiarazione scritta della madre e della nuova moglie), è sempre stato presente e responsabile, anche dopo il divorzio, nei confronti della figlia primogenita sussisteva, in altri termini, una completa ed effettiva condivisione di CP_1 vita, una frequentazione regolare nonché un costante aiuto e sostegno sia morale sia economico e ciò anche al momento del giuramento in sede di procedimento per la cittadinanza. Si osserva quanto segue, onde documentare la “frequentazione continuativa e stabile” del Sig. con la figlia minore sia in data Parte_1 CP_1
antecedente al giuramento dello stesso (avvenuto dopo il divorzio) nel procedimento di cittadinanza italiana, sia in data successiva, e ciò pur difettando la formale residenza anagrafica comune. La predetta convivenza sostanziale, del resto, persiste anche allo stato attuale.
Non si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e quindi va dichiarata la contumacia di parte convenuta.
All'udienza del 16.09.2025 svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. il giudice dichiarata la contumacia di parte convenuta riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.3 c.p.c..
Orbene nel caso di specie la richiesta di riconoscimento della cittadinanza è avvenuta ai sensi dell'art. 14 legge 5 febbraio I992, n. 9 I, a mente del quale "i figli minori di chi acquista
o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana".
Inoltre, l'art. 12 D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 stabilisce che: "ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge, l'acquisto della cittadinanza da parie dei figli minori di chi acquista
o riacquista la cittadinanza italiana si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestala con idonea documentazione”.
La convivenza che permette la trasmissione della cittadinanza dal genitore ai figli minori, secondo l'orientamento del Tribunale, non deve essere intesa in senso formale (ossia come una mera residenza anagrafica formale), ma sostanziale, caratterizzandosi il legame
3 familiare nel complesso di rapporti che attengono alla condivisione all'aiuto morale e al sostegno morale.
Nelle famiglie con figli minori, infatti, il diritto all'unità familiare deve essere considerato e quindi bilanciato con gli a1tri interessi sottesi alle nonne sull'ingresso e permanenza nel territorio dello Stato, alla luce del principio dell'interesse preminente del fanciullo, come previsto dall'articolo 28 terzo comma del testo unico sull'immigrazione, secondo il quale "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzali a dare attuazione al diritto all'unità .familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del .fanciullo, conformemente a quanto previsto da 'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Ne consegue quindi l'accoglimento del ricorso avendo il ricorrente dimostrato l'effettiva convivenza con la figlia dati gli accordi di separazione rispettati nonché le foto depositate.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) data la novità della questione
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. E per l'effetto dichiara cittadina brasiliana, nata in [...] Controparte_1
il 25.02.2011, C.I. n. , C.F. , residente in C.F._2 C.F._3
Firenze, Via Anton Francesco Doni, n. 22 cittadina italiana;
3. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_2
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4. Compensa integralmente le spese di lite;
Si comunichi
Firenze 27/09/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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