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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NT, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
IA GR - CE
Anna CARBONARA - CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3490/2025 r.g. v.g. avente ad oggetto:
divorzio congiunto
a domanda congiunta di
, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONELLA Parte_1
MASTRANGELO, come da mandato in atti;
E
, rappresentato e difeso dall'avv. GIANCARLO CP_1
IACCA, come da mandato in atti;
con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 30/10/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/04/1998 in
Per_ AN (TA); che dalla loro unione erano nati i figli e CP_2
rispettivamente il 31/07/1998 e il 24/09/2002; e che il Tribunale di NT
con decreto n. 2683/2008 del giorno 12/05/2008 aveva omologato la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 03/12/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto n.
2683/2008 del Tribunale di NT del giorno 12/05/2008. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
2 Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b)
L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74,
nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate per l'udienza a trattazione scritta del 25/11/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La
piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto,
al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 30/10/2025 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 02/04/1998 nel Comune di AN (TA) da nata a Parte_1
NT (TA) l'08/12/1977, e , nato a [...] il CP_1
30/12/1971, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di AN
(TA) dell'anno 1998, parte II, serie A, numero 3;
3 2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti la prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e delle successive note di trattazione scritta depositate per l'udienza a trattazione scritta del 25/11/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
3 e 10 L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in NT, nella camera di consiglio del 28/11/2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott. Martino Casavola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NT, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
IA GR - CE
Anna CARBONARA - CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3490/2025 r.g. v.g. avente ad oggetto:
divorzio congiunto
a domanda congiunta di
, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONELLA Parte_1
MASTRANGELO, come da mandato in atti;
E
, rappresentato e difeso dall'avv. GIANCARLO CP_1
IACCA, come da mandato in atti;
con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 30/10/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/04/1998 in
Per_ AN (TA); che dalla loro unione erano nati i figli e CP_2
rispettivamente il 31/07/1998 e il 24/09/2002; e che il Tribunale di NT
con decreto n. 2683/2008 del giorno 12/05/2008 aveva omologato la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 03/12/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto n.
2683/2008 del Tribunale di NT del giorno 12/05/2008. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
2 Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b)
L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74,
nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate per l'udienza a trattazione scritta del 25/11/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La
piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto,
al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 30/10/2025 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 02/04/1998 nel Comune di AN (TA) da nata a Parte_1
NT (TA) l'08/12/1977, e , nato a [...] il CP_1
30/12/1971, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di AN
(TA) dell'anno 1998, parte II, serie A, numero 3;
3 2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti la prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e delle successive note di trattazione scritta depositate per l'udienza a trattazione scritta del 25/11/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
3 e 10 L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in NT, nella camera di consiglio del 28/11/2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott. Martino Casavola
4