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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/10/2024, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1204/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALLO ARMANDO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento negativo del diritto dell' alla CP_1 ripetizione delle somme versate in favore della parte ricorrente a titolo di prestazione assistenziale cat.INVCIV n.07028223 dall'1/1/2019 al 31/12/2019 (richieste dall' con missiva del 30/8/2021 in atti) e, per l'effetto, la condanna dell CP_2 CP_1 alla restituzione delle eventuali somme indebitamente trattenute.
L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
“In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Sez. Un., n.18046/2010).
Come precisato da Cass., sez. lav., n.198/2011, il suddetto principio trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al
1 percettore della prestazione previdenziale/assistenziale, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza.
Nel caso di specie è dunque applicabile il suesposto principio, atteso che dalla missiva impugnata dalla parte ricorrente e dalla memoria di costituzione dell' si evince CP_1 che il presunto indebito oggetto di recupero trae origine dal superamento nell'anno
2018 del limite reddituale previsto dalla legge per beneficiare della prestazione assistenziale cat.INVCIV in argomento. A fronte di tale specifica allegazione dell' , la parte ricorrente non ha assolto CP_2 al proprio onere probatorio ex art.2697 (co.1) c.c., non avendo dimostrato la sussistenza dei fatti costitutivi della prestazione assistenziale cat.INVCIV prima liquidata e poi revocata dall' con provvedimento del 30/8/2021 in atti (e, in CP_1 particolare, il mancato superamento del limite reddituale previsto dalla legge per beneficiare del trattamento assistenziale in discorso). Dalla “DICHIARAZIONE RED” in atti (proveniente dalla stessa parte ricorrente), anzi, emerge che nel 2018 quest'ultima ha percepito un reddito annuo da “pensione diretta erogata da Stato estero” pari a euro 16.994 (e, quindi, superiore alla soglia prevista dalla legge per beneficiare della prestazione di invalidità civile).
Deve inoltre essere rigettata l'eccezione di irripetibilità delle somme pretese dall' CP_1 sollevata dalla parte ricorrente, in quanto nella fattispecie in esame non operano gli artt.52, l.88/1989 e 13, l.412/1991 (applicabili solo alle prestazioni pensionistiche e all'assegno sociale). Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Crotone, 04/10/2024.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1204/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALLO ARMANDO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento negativo del diritto dell' alla CP_1 ripetizione delle somme versate in favore della parte ricorrente a titolo di prestazione assistenziale cat.INVCIV n.07028223 dall'1/1/2019 al 31/12/2019 (richieste dall' con missiva del 30/8/2021 in atti) e, per l'effetto, la condanna dell CP_2 CP_1 alla restituzione delle eventuali somme indebitamente trattenute.
L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
“In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Sez. Un., n.18046/2010).
Come precisato da Cass., sez. lav., n.198/2011, il suddetto principio trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al
1 percettore della prestazione previdenziale/assistenziale, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza.
Nel caso di specie è dunque applicabile il suesposto principio, atteso che dalla missiva impugnata dalla parte ricorrente e dalla memoria di costituzione dell' si evince CP_1 che il presunto indebito oggetto di recupero trae origine dal superamento nell'anno
2018 del limite reddituale previsto dalla legge per beneficiare della prestazione assistenziale cat.INVCIV in argomento. A fronte di tale specifica allegazione dell' , la parte ricorrente non ha assolto CP_2 al proprio onere probatorio ex art.2697 (co.1) c.c., non avendo dimostrato la sussistenza dei fatti costitutivi della prestazione assistenziale cat.INVCIV prima liquidata e poi revocata dall' con provvedimento del 30/8/2021 in atti (e, in CP_1 particolare, il mancato superamento del limite reddituale previsto dalla legge per beneficiare del trattamento assistenziale in discorso). Dalla “DICHIARAZIONE RED” in atti (proveniente dalla stessa parte ricorrente), anzi, emerge che nel 2018 quest'ultima ha percepito un reddito annuo da “pensione diretta erogata da Stato estero” pari a euro 16.994 (e, quindi, superiore alla soglia prevista dalla legge per beneficiare della prestazione di invalidità civile).
Deve inoltre essere rigettata l'eccezione di irripetibilità delle somme pretese dall' CP_1 sollevata dalla parte ricorrente, in quanto nella fattispecie in esame non operano gli artt.52, l.88/1989 e 13, l.412/1991 (applicabili solo alle prestazioni pensionistiche e all'assegno sociale). Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Crotone, 04/10/2024.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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