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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/11/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2516/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
Dott.ssa Daniela BOSIO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2516/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. PIGNATTA ROBERTO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in Marocco il 21/05/1998, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Manta al n. 23, parte II, Serie C, dell'anno 2025; che dal matrimonio sono nate le figlie a Saluzzo il 21.7.2000, e , a Savigliano il Per_1 Per_2
26.11.2008; che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 30/11/1971 a CASABLANCA (MAROCCO), Parte_1
E
, n. il 10/04/1956 a EL AD (MAROCCO), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
Dott.ssa Daniela BOSIO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2516/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. PIGNATTA ROBERTO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in Marocco il 21/05/1998, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Manta al n. 23, parte II, Serie C, dell'anno 2025; che dal matrimonio sono nate le figlie a Saluzzo il 21.7.2000, e , a Savigliano il Per_1 Per_2
26.11.2008; che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 30/11/1971 a CASABLANCA (MAROCCO), Parte_1
E
, n. il 10/04/1956 a EL AD (MAROCCO), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi