Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 10 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 15446/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da Avv. Nicola Putignano
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1
rappr. e dif. da Avv. Elio Vulpis
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
, premesso di aver lavorato dal 18.05.2011 al 31.05.2024 Parte_1 alle dipendenze della società resistente, con qualifica di “operaio” impiegato come “addetto alla custodia” di cui al V livello di inquadramento professionale del CCNL “Commercio Confcommercio”, ha esposto che, con nota del 29.05.2024, la società resistente gli contestava quanto segue:
“Oggetto: contestazione disciplinare per omessa comunicazione di procedimento penale ed omessa comunicazione esito dello stesso.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n° 300/1970, delle norme disciplinari previste nel CCNL di categoria e del Codice etico di
1
A seguito di verifica resasi necessaria per ragioni prudenziali all'esito delle notizie apparse in cronaca, la scrivente ha richiesto certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di tutti i dipendenti.
Dall'esame della certificazione che La riguarda, è emerso che Lei ha omesso, in spregio delle previsioni di cui al punto 3.2.15 del Codice Etico di comportamento adottato dalla Società così come aggiornato nella sua ultima versione in data 14.09.2023, la comunicazione tempestiva dell'avvio di procedimento penale a Suo carico e comunque non oltre dieci giorni dalla notifica dello stesso, nonché dell'esito del procedimento penale a Suo carico e comunque non oltre dieci giorni dalla notifica dello stesso.
In particolare, ci riferiamo alle seguenti posizioni: procedimento PM
2017/2266 GIP 2018/918 CAP 2023/996: rinvio al giudizio abbreviato datato
07.09.2021 e sentenza di condanna alla reclusione di anni 1 e mesi 4 e multa di € 1.000,00 per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi
1 e 6 – art.. 110 e 81 c.p. commessi in data 11 e 12 novembre 2017 presso
Palo del Colle;
procedimento PM 1017/2266 GIP 2018/918 CAP 2023/996: rinvio a giudizio
(U.P.) del 16.04.2021, provvedimento Sviluppo del 07.09.2021 per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 – art.. 81 e 110 c.p. commessi in data 11 e 12 novembre 2017 presso Palo del Colle;
procedimento PM 2017/2266 GIP 2018/918 CAP 2023/996: appello ordinario del 23.03.2023 – data udienza 24.11.2023 e sentenza di condanna alla reclusione di anni 1, mesi 1 e giorni 10 unitamente alla multa di € 800,00 per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990,
art. 73, commi 1 e 6 – art.. 81 e 110 c.p. commessi in data 11 e 12 novembre 2017 presso Palo del Colle;
Prima di valutare disciplinarmente quanto sopra, La si invita a presentare, ove lo ritenga, ogni giustificazione in merito, all'uopo concedendoLe il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della presente contestazione.
Stante la delicatezza dei fatti oggetto della presente, si dispone l'immediata Sua sospensione cautelare dal servizio.
2 Questa Società si riserva, in ogni caso, sempre nel rispetto della normativa vigente, ogni ulteriore iniziativa connessa e conseguente all'accertamento dei fatti.
Ad ogni effetto di legge e contrattuale, si richiamano i Suoi precedenti disciplinari:
- dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione con provvedimento del 16.02.2024 prot. n. 382, a fronte della contestazione prot.n. 277 del 02.02.2024”.
Il ricorrente riscontrava la contestazione con nota del 4.06.2024 formulando richiesta di audizione personale.
Nel corso dell'audizione il sig. dichiarava “innanzitutto devo Pt_1 chiedere umilmente scusa per non aver comunicato le pendenze a cui fate riferimento ma questo è dovuto solo ed esclusivamente alla mia mancata conoscenza dell'obbligo di comunicazioni in quanto non ho letto approfonditamente ciò che dispone il codice etico aziendale in merito ma vi posso assicurare che la mancanza non è dovuta a mia malafede. Tra l'altro ero convinto che queste pendenze, che risalgono al lontano 2017 e sono tuttora sospese perché il procedimento non si è concluso con sentenza passata in giudicato, avrei dovuto comunicarle solo in caso di condanna definitiva anche perché sono convinto della mia innocenza tanto che il mio legale sta procedendo per ricorso in cassazione. Se necessario sono disponibile anche a produrre tutta la documentazione nelle mani del mio legale a dimostrazione di quanto da me asserito.
Vi prego di voler considerare reale la mia buonafede in questa vicenda e rinnovando le mie scuse per aver mancato ai miei obblighi di comunicazione confido nella vostra comprensione e mi prometto una maggiore attenzione per il futuro”.
Successivamente con lettera del 17.06.2024 la società resistente lo licenziava per giusta causa, nei termini che seguono:
3 “Considerato che:
- le condotte di cui al presente procedimento disciplinare, avviato con ns. nota 1381 del 29/05/2024, sono state da Lei riconosciute e confermate anche in sede di audizione dell'11/06/2024;
- i fatti commessi e la natura degli stessi, oggetto dei procedimenti penali richiamati nella lettera di contestazione disciplinare, rivestono oggettivamente carattere di particolare delicatezza;
- le omissioni, anch'esse riconosciute, sono avvenute a Sua opera in maniera reiterata e prolungata (nel tempo) ed hanno riguardato non solo l'avvio bensì anche la pendenza nonché gli esiti dei procedimenti penali richiamati nella lettera di addebito;
- l'esistenza di precedente disciplinare peraltro recente, anch'esso espressamente richiamato nella contestazione del 29.5.2024, rende oltremodo inaccettabili le dichiarazioni rese in sede di audizione;
- Lei non ha fornito valide giustificazioni né devono ritenersi tali quelle rese nel corso dell'audizione dell'11 giugno 2024;
- Lei ha leso definitivamente ed irrimediabilmente il rapporto fiduciario, indispensabile per il proseguimento del rapporto di lavoro;
deve ritenersi improcrastinabile la risoluzione del contratto di lavoro attualmente in essere e pertanto Le comunichiamo il Suo licenziamento con effetto immediato alla data della disposta Sua sospensione cautelare dal servizio”.
Inoltre, prima della contestazione che ha portato al licenziamento, con nota del 02.02.2024 la società resistente contestava al ricorrente, quanto segue:
“In data 31.01.2024, in occasione di una visita periodica di usuale controllo organizzativo dell'attività lavorativa, effettuata dalla
Responsabile del Servizio di Custodia, sig.ra presso la Parte_2
Ripartizione Anagrafe di Bari – Largo Fraccacreta, ove Lei svolge mansioni di custode, Lei si rivolgeva alla sig.ra e si lamentava della Pt_2
4 circostanza per la quale la Società aveva disposto l'apertura degli armadietti predetti.
Lamentava l'apertura di un armadietto che conteneva oggetti di sua proprietà.
Raccolte tali Sue affermazioni, vanivano avviate indagini a seguito delle quali è stato appurato che Le utilizzava, senza averne titolo, un armadietto di proprietà dell'azienda.
A ciò si aggiunga che, nel predetto armadietto, veniva rinvenuto un astuccio in plastica contenente una pistola con munizioni.
Investita l'autorità di polizia in data odierna, Lei ha confermato telefonicamente all'agente che l'ha interessata, di essere il proprietario di detta pistola.
La gravità della Sua condotta e le modalità con le quali è stata posta in essere, configurano anche sottrazione intenzionale all'esercizio del potere gerarchico e di controllo da parte del datore di lavoro, oltre che esposizione della Società e dei Suoi colleghi a gravi rischi e pericoli, atteso che ha posto all'interno di un armadietto ubicato nella sede aziendale, una pistola con munizioni.
Con ciò Lei ha violato le previsioni contenute nel contratto collettivo di categoria (art. 233 Obbligo del prestatore di lavoro) e nel Codice Etico di Comportamento che Lei stesso in data 12.10.2023 ha dichiarato di accettare e di rispettare in ogni sua previsione. A tal proposito, si richiamano gli articoli 3.2.6 – Condotta etica del personale e 3.2.15 Comportamento in servizio, quarto capoverso”.
Parte ricorrente, richiesta audizione personale, con verbale di audizione del 15.02.2024, forniva le seguenti giustificazioni:
“tengo a precisare che non ho visto ne l'avviso affisso in bacheca ne quello successivo applicato sugli armadietti da liberare ne tanto meno sono stato avvisato da alcuno che ci fosse questa esigenza;
l'armadietto l'ho utilizzato quando ero destinato al settore verde una decina di anni fa e l'ho conservato perché di tanto in tanto vengo destinato a fare il servizio di custodia presso la sede o per la chiusura del giardini;
non immaginavo
5 che dovessi restituire l'armadietto anche perché fino ad ora nessuno mi ha chiesto di rilasciarlo;
non immaginavo di commettere una infrazione nel continuare ad utilizzarlo e a lasciare all'interno degli oggetti personali che, comprendo, solo ora, avrebbero potuto creare problemi all'azienda; chiedo umilmente scusa dell'accaduto, mi auguro che vogliate prendere in considerazione il mio sincero pentimento e nel promettere che non si ripeterà mai più un fatto come quello in questione attenderò con fiducia la decisione che l'azienda vorra prendere nei miei confronti”.
Con nota del 16.02.2024, a conclusione del procedimento disciplinare, la società resistente comunicava:
“le giustificazioni non appaiono idonee a far venir meno la fondatezza dell'addebito ed, al contrario, confermano la rilevanza disciplinare della sua condotta.
Pertanto, non ritenendo accettabili le Sue giustificazioni, Le irroghiamo il provvedimento disciplinare della sospensione di n. 10 giorni dal servizio e dalla retribuzione.
Le verranno comunicati successivamente i giorni in cui verrà data esecuzione a detto provvedimento. Ci auguriamo che il provvedimento disciplinare inflittoLe eviti per il futuro il reiterarsi di comportamenti disciplinari sanzionabili”.
Pertanto, chiede: Parte_1
“1) In via principale. Accertare e dichiarare per le ragioni indicate in premessa, che la sanzione disciplinare del 15.02.2024 nonché il successivo licenziamento del 17.06.2024 intimato dalla resistente siano nulli CP_2
e/o illegittimi e per l'effetto annullare i suddetto provvedimenti e condannare la in persona del rappresentante legale Controparte_1 protempore, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre accessori di legge;
6 2) in via subordinata. Nella denegata ipotesi in cui nel presente giudizio dovesse accertarsi la sussistenza e l'illeceità delle condotte contestate, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità per la violazione della procedura disciplinare e/o carenza di proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata rispetto agli addebiti e per l'effetto condannare la in persona del rappresentante legale Controparte_1 protempore, al risarcimento massimo del danno, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre accessori di legge;
3) In estremo subordine, accertare e dichiarare per le ragioni indicate in premessa il pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di mancato preavviso per l'importo di euro 2.523,84 ovvero quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
costituitasi in giudizio, afferma la Controparte_1 legittimità del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.
Nel merito della questione, bisogna valutare se le condotte sopraindicate possano considerarsi motivo di giusta causa del licenziamento irrogato con lettera del 17.06.2024.
Quanto alla legittimità dei procedimenti disciplinari posti in essere dalla resistente, si ritiene che la stessa abbia applicato tutte le CP_2 tutele a difesa del ricorrente rispettando le varie fasi del procedimento disciplinate dalla normativa vigente.
In ogni caso, le vicende, prima il ritrovamento di arma giocattolo con munizioni a salve riconducibile al in armadietto di esclusivo uso Pt_1 della società resistente e poi omissione della comunicazione tempestiva dell'avvio dei procedimenti penali a suo carico ed omessa comunicazione esito dello stesso, sono state confermate in maniera chiara dal ricorrente con le giustificazioni fornite al proprio datore di lavoro.
7 L'articolo 242 del CCNL applicabile alla presente fattispecie, avente ad oggetto “Recesso ex art. 2119 c.c.”, prevede:
“Ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto e a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione del motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
- l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi.
Se Il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l'indennità" di cui al successivo art. 248.
Allo stesso modo, si ritiene che prima le condotte e poi le omissioni poste in essere dal ricorrente nei confronti della resistente, tutte confermate, sono causa per che non consentiva la Controparte_1 prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro in questione, atteso il venir meno del vincolo fiduciario che legava le parti.
8
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Ogni altra questione è assorbita dalla presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
in relazione al ricorso rubricato al n. 15446/2024 R.G., proposto da Pt_1
nei confronti di disattesa ogni diversa
[...] Controparte_1 istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite che liquida in € 3.500, oltre iva, cpa e rimborso spese generali 15%.
Bari, 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
9