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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5977/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5977/2020 R.G., avente ad oggetto “responsabilità professionale”, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Mongelli, come da mandato in Parte_1
atti;
- attore –
CONTRO
, rappresentato e difeso da sé medesimo nonché dall'avv. Controparte_1
Alessandro Pozzi, come da mandato in atti;
- convenuto-
Conclusioni: come da verbale odierno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11.3.2020 il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Avvocato affinché il Tribunale provvedesse ad «-accertare e dichiarare la Controparte_1
responsabilità professionale ex art. 1176 c.c.; -per l'effetto condannare l'Avv. Mario Francesco
Vernole (con studio in Santo Spirito alla Via Firenze n. 18 -Cod. Fisc. ), C.F._1
all'integrale risarcimento del danno equivalente, per il mancato espletamento del mandato conferitogli ovvero per la negligenza e imperizia mostrata nell'espletamento dello stesso, e che ha impedito di ottenere il risarcimento dei danni tutti subiti dal Sig. quantificati nella misura pari Parte_1
ad € 134.550,00 secondo le Tabelle di Milano per il danno da lesioni macro-permanenti da infortunio sul lavoro. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
In particolare, l'attore ha allegato di essere un «ex operaio presso C.M.P. di e Controparte_2
che «in data 23.4.2002, mentre lavorava rimaneva con la mano sinistra incastrata in un meccanismo a
pagina 1 di 6 puleggia/cavo di acciaio che gli procurava un trauma complesso alla mano sn. con amputazione del 2° dito a livello della diafisi della falange intermedia;
del 3° dito al livello del 1/3 prossimale alla falange intermedia;
del 4° dito a livello della testa articolare della falange prossimale;
del 5° dito a livello del
1/3 prossimale della falange intermedia». Trattato nell'immediatezza presso il PS dell'Ospedale di
Molfetta, veniva poi trasportato d'urgenza presso la sezione di Chirurgia plastica del Policlinico di
Bari. A seguito dell'incidente, l'attore, assistito dall'avv. proponeva ricorso presso Controparte_1
la Direzione Provinciale del lavoro di Bari, al fine di veder riconoscere «un risarcimento danni a seguito dell'infortunio subito dallo stesso sul posto di lavoro». Convocato il datore di lavoro, questo non compariva e, dunque, si procedeva con il verbale di mancata conciliazione. Quindi l'attore conferiva mandato all'avv. di promuovere azione giudiziaria per il ristoro dei danni subiti a CP_1
causa dell'infortunio sul lavoro nei confronti della C.M.P. di con sede in Giovinazzo. Controparte_2
Negli anni a seguire il professionista non aveva dato contezza del suo mandato e “quelle poche volte in cui il riusciva a conferire con lo stesso, veniva tranquillizzato del fatto che la causa era in Parte_1
corso ed i tempi della Giustizia molto lunghi…Sino a quando, divenute più pressanti le richieste di chiarimenti da parte del , il professionista rifiutava di riceverlo e, infine, gli diceva di Parte_1 ritirarsi le carte perché non voleva più saperne di difenderlo”.
Dunque, in quel momento, il si recava da un nuovo difensore il quale, «dapprima ha tentato Parte_1
di capire, scrivendo direttamente al Collega (cfr. Racc. 9.10.16, All. 1) cosa fosse successo e poi, stante il mancato riscontro, si è attivato presso la Cancelleria del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, per verificare se ci fosse pendente un qualsiasi ricorso proposto a nome del ». Parte_1
L'istante apprendeva poi, tramite interrogazione telematica del fascicolo (Cfr. All. 2), che era stato iscritto a ruolo solo un ricorso per sequestro conservativo nei confronti della CMP Snc di OR
G. e N. a firma dell'avv. ma dopo ciò non era stata portata avanti alcuna attività giudiziale ed CP_1
anzi ai tentativi del Sig. di mettersi in contatto con l'Avv. quest'ultimo, come detto, Parte_1 CP_1
si era sempre negato.
Sicché, per il tramite del nuovo difensore, l'attore aveva proposto ricorso per la conciliazione dinanzi al
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bari alla cui udienza l'avv. non era comparso. CP_1
Avendo, quindi, il subito un grave infortunio a seguito dell'incidente sul lavoro, cui era Parte_1
seguita una invalidità del 23-24%, ed essendo stata omessa qualsivoglia attività difensiva volta all'ottenimento delle relative somme, l'attore ha introdotto il giudizio per ottenere l'accertamento della responsabilità dell'avv. concludendo come sopra riportato. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.10.2020, si è costituito in giudizio l'Avv.
, il quale ha sostenuto di aver sin da subito chiarito al «che nonostante la Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 6 gravità dell'infortunio, vi sarebbero state pochissime speranze e comunque notevoli difficoltà per ottenere in primis la reintegra nel posto di lavoro e, soprattutto, la liquidazione del TFR visto che la
Società presso cui lavorava era in grosse difficoltà economiche».
Inoltre, a parere del convenuto, «vi era l'impossibilità ad ottenere un risarcimento del danno visto e considerato che non vi erano prove in merito alla responsabilità del suo datore di lavoro (la C.M.P. snc) e della Ditta presso cui si stava eseguendo l'intervento al momento del sinistro (Pirelli cavi spa)».
Ciononostante il convenuto ha allegato di aver provveduto a redigere «una denunzia –querela ai danni dei presunti responsabili» e a presentare «una richiesta di sequestro conservativo» per «ottenere quantomeno l'immediata liquidazione delle spettanze di fine lavoro».
Il procedimento «incardinato a seguito della denuncia –querela presentata dal Sig. venne Parte_1
archiviato in data 31/03/2004», mentre «il ricorso per sequestro conservativo non venne più coltivato poiché il datore di lavoro, la CMP snc, provvide banco iudicis (all'udienza del 01/09/2004) al pagamento della somma 4.735,38 oltre interessi e svalutazione monetaria».
Il convenuto ha, inoltre, specificato di non essersi occupato, dopo l'archiviazione del detto procedimento penale, «di altre attività» e di non aver accettato alcun altro mandato «tanto è vero che tutta la pratica volta ad ottenere il risarcimento o la pensione di invalidità presso l'INPS e l' CP_3
venne affidata integralmente ad altro difensore».
In ragione di tanto, il convenuto ha dedotto di aver accettato il mandato «teso ad ottenere solo la reintegra nel posto di lavoro e, nel contempo, la liquidazione delle ultime spettanze di lavoro compreso il Trattamento di fine rapporto».
Ha dunque concluso domandando di «rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore che allo stato risulta non provata e destituita di ogni fondamento;
per l'effetto chiede condannarsi la parte attrice al pagamento degli onorari e competenze di causa».
Con il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI n. 1 cpc l'attore ha replicato a tali assunti sostenendo di essersi rivolto «a seguito dell'infortunio occorsogli sul posto di lavoro […] all'avv. Mario
Francesco Vernole, sia per impugnare il licenziamento ingiustamente comminatogli a seguito della malattia, sia e soprattutto per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell'infortunio medesimo. L'avv. infatti, aveva attivato la procedura di sequestro conservativo nei confronti CP_1
della datrice di lavoro CMP Snc di OR proprio in funzione del detto risarcimento» e non per la sola liquidazione delle ultime spettanze di lavoro, compreso il Trattamento di fine rapporto, e per la reintegra nel posto di lavoro.
Poi, in replica a quanto asserito dal convenuto (secondo cui «vi era l'impossibilità ad ottenere un risarcimento del danno visto e considerato che non vi erano prove in merito alla responsabilità del suo
pagina 3 di 6 datore di lavoro»), il ha sostenuto che «all'epoca dei fatti per cui è causa, pur in assenza Parte_1
della più recente normativa in maggior favore del lavoratore, era ed è pur sempre vigente la norma di cui all'importantissimo art. 2087 c.c., che fa carico al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica oltre che la personalità morale del prestatore di lavoro».
Inoltre, per ciò che concerne l'allegato abbandono da parte del del procedimento avviato per CP_1
l'ottenimento del sequestro conservativo in ragione dell'offerta del datore di lavoro del Parte_1
«accettata e considerata congrua di € 4.735,38», quest'ultimo ha replicato affermando «che è paradossale considerare che detta procedura fosse stata intentata per ottenere il dovuto TFR (…). È più che evidente che la procedura serviva per ottenere il più che dovuto risarcimento del danno che però l'attore non ha ottenuto, senza neppure sapere cosa sia successo».
Istruita con prove documentali e prove orali (ascolto di due testi addotti da parte attrice), la causa all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
In via preliminare ed in rito deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto all'udienza del 26.6.2023 di invalidità della testimonianza resa da nella parte in cui Testimone_1
avrebbe avuto ad oggetto un contratto (quello di conferimento di incarico professionale oggetto di causa) per il quale è prevista la forma scritta («eccepisce la nullità della prova espletata in data odierna con riferimento al capitolo di prova n. 3 dell'atto di citazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2725 c.c.»).
L'eccezione è infondata.
Per la validità del contratto d'opera professionale, infatti, non è prevista la forma scritta ad substantiam salvo che per la pattuizione del compenso, ragione per cui non è qui applicabile l'art. 2725 c.c.
Nemmeno rileva che all'udienza del 6.2.2024 nel ribadire l'eccezione, il difensore abbia fatto riferimento al limite di valore di cui all'art 2721 c.c. e non più all'art. 2725 c.c.: invero il fatto stesso che il giudice abbia ammesso la prova orale deve far ritenere pianamente superata l'eccezione, considerato che l'art. 2721, co. 2 c.c. consente che l'autorità giudiziaria possa «consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza»
Passando ora ad esaminare il merito del giudizio, l'attore ha domandato accertarsi la responsabilità professionale dell'avv. sulla scorta dell'inadempimento al mandato conferitogli “di Controparte_1 promuovere azione giudiziaria per il ristoro dei danni subiti a causa dell'infortunio sul lavoro” da lui subito.
La domanda è infondata e va respinta.
pagina 4 di 6 Com'è noto in tema di responsabilità contrattuale il creditore che agisca per far valere l'inadempimento del debitore è tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
il debitore convenuto – ovviamente, solo ove la prova del credito sia stata fornita - è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Ebbene, nel caso di specie né dalla documentazione in atti né dalle testimonianze raccolte si trae la prova, il cui onere gravava su parte attrice, che il e l'avv. abbiano concluso un Parte_1 CP_1
contratto d'opera professionale avente ad oggetto lo svolgimento di attività difensiva volta a ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito dal a seguito di incidente sul lavoro. Parte_1
L'unico punto certo, perché provato (doc. n. 2 fasc. ) e comunque non in contestazione tra le Parte_1
parti, risulta essere il fatto che fu effettivamente conferito dal un incarico difensivo all'avv. Parte_1
a seguito del quale il 7.7.2004 fu proposto ricorso per sequestro conservativo innanzi alla CP_1
sezione lavoro del Tribunale di Bari e che il mandato fosse teso (almeno) «ad ottenere … la reintegra nel posto di lavoro e, nel contempo, la liquidazione delle ultime spettanze di lavoro compreso il
Trattamento di fine rapporto».
Ciò posto, nessuna delle parti ha prodotto in atti copia del ricorso per sequestro conservativo redatto dal professionista convenuto né tantomeno copia della relativa procura ad litem: l'esibizione di tali documenti sarebbe stata fondamentale per dissipare tutti i dubbi in merito all'effettiva estensione dell'oggetto del mandato conferito all'avv. CP_1
Al riguardo l'attore ha lamentato l'impossibilità di reperire tale documentazione (v. citazione p. 2 punto
7), tuttavia la doglianza non può esonerare la parte dall'onere probatorio su di essa incombente considerando, peraltro, che non vi è in atti prova che sia mai stato richiesto al professionista convenuto il rilascio della medesima documentazione (nella missiva allegata viene chiesto solo «lo stato delle due pratiche», senza alcun riferimento alla consegna della procura o del ricorso v. all. 1 fasc. attore).
Ciò posto, risulta del tutto sfornita di prova la circostanza secondo cui l'avv. sarebbe stato CP_1
incaricato di occuparsi -oltre che della liquidazione delle ultime spettanze di lavoro compreso il
Trattamento di fine rapporto- anche dell'attività volta a ottenere il ristoro dei danni subiti dal Parte_1
a seguito del sinistro patito.
Dal canto suo il convenuto, in sede di costituzione e risposta, ha respinto l'assunto attoreo deducendo di non essersi occupato, dopo l'archiviazione della denuncia penale, «di altre attività» e di non aver accettato alcun altro mandato «tanto è vero che tutta la pratica volta ad ottenere il risarcimento o la pensione di invalidità presso l'INPS e l' venne affidata integralmente ad altro difensore». CP_3
pagina 5 di 6 La carenza probatoria non è stata sanata dall'attore neppure nelle memorie ex art. 183 co. VI, cpc non avendo egli depositato altri documenti né tantomeno le prove orali assunte possono dirsi sufficienti a dimostrare l'esistenza del conferimento dell'incarico volto ad ottenere il ristoro dei danni.
All'udienza del 26.6.2023, infatti, è stata sentita la teste , coniuge dell'attore, la quale ha Testimone_1 confermato che il avrebbe conferito incarico all'avv. di promuovere azione Parte_1 CP_1
giudiziaria per il ristoro dei danni subiti a causa dell'infortunio patito. Le dichiarazioni rese dalla , Tes_1
tuttavia, di per sé sole, non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza del ridetto incarico vista la relazione di coniuge in regime di comunione legale che la lega all'attore, tale da non renderla indifferente all'esito del giudizio. D'altronde quanto affermato dalla moglie non ha trovato riscontro, oltre che nella prova documentale, nelle dichiarazioni dell'altro testimone, l'avv. il Testimone_2
quale assisteva in sede cautelare il datore di lavoro: questi all'udienza del 3.10.2023, ha riferito solo di sapere dell'introduzione «di un procedimento cautelare – sequestro conservativo -che fu promosso dal sig. », per il quale «il era assistito dall'avv. . Parte_1 Parte_1 CP_1
Dall'insufficienza probatoria consegue necessariamente la reiezione della domanda attorea.
Quanto alla regolazione delle spese processuali, ne va disposta la compensazione ex art. 92 c.p.c., in considerazione della mancata risposta dell'avv. alla messa in mora e la sua mancata Controparte_1
partecipazione al procedimento di mediazione incardinato dall'attore innanzi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari prima di introdurre il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro Parte_1
Avv. con atto di citazione notificato l'11.3.2020, ogni contraria difesa, eccezione e CP_1 CP_1
produzione respinta, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 2 luglio 2025.
Il Giudice
Sergio Cassano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5977/2020 R.G., avente ad oggetto “responsabilità professionale”, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Mongelli, come da mandato in Parte_1
atti;
- attore –
CONTRO
, rappresentato e difeso da sé medesimo nonché dall'avv. Controparte_1
Alessandro Pozzi, come da mandato in atti;
- convenuto-
Conclusioni: come da verbale odierno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11.3.2020 il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Avvocato affinché il Tribunale provvedesse ad «-accertare e dichiarare la Controparte_1
responsabilità professionale ex art. 1176 c.c.; -per l'effetto condannare l'Avv. Mario Francesco
Vernole (con studio in Santo Spirito alla Via Firenze n. 18 -Cod. Fisc. ), C.F._1
all'integrale risarcimento del danno equivalente, per il mancato espletamento del mandato conferitogli ovvero per la negligenza e imperizia mostrata nell'espletamento dello stesso, e che ha impedito di ottenere il risarcimento dei danni tutti subiti dal Sig. quantificati nella misura pari Parte_1
ad € 134.550,00 secondo le Tabelle di Milano per il danno da lesioni macro-permanenti da infortunio sul lavoro. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
In particolare, l'attore ha allegato di essere un «ex operaio presso C.M.P. di e Controparte_2
che «in data 23.4.2002, mentre lavorava rimaneva con la mano sinistra incastrata in un meccanismo a
pagina 1 di 6 puleggia/cavo di acciaio che gli procurava un trauma complesso alla mano sn. con amputazione del 2° dito a livello della diafisi della falange intermedia;
del 3° dito al livello del 1/3 prossimale alla falange intermedia;
del 4° dito a livello della testa articolare della falange prossimale;
del 5° dito a livello del
1/3 prossimale della falange intermedia». Trattato nell'immediatezza presso il PS dell'Ospedale di
Molfetta, veniva poi trasportato d'urgenza presso la sezione di Chirurgia plastica del Policlinico di
Bari. A seguito dell'incidente, l'attore, assistito dall'avv. proponeva ricorso presso Controparte_1
la Direzione Provinciale del lavoro di Bari, al fine di veder riconoscere «un risarcimento danni a seguito dell'infortunio subito dallo stesso sul posto di lavoro». Convocato il datore di lavoro, questo non compariva e, dunque, si procedeva con il verbale di mancata conciliazione. Quindi l'attore conferiva mandato all'avv. di promuovere azione giudiziaria per il ristoro dei danni subiti a CP_1
causa dell'infortunio sul lavoro nei confronti della C.M.P. di con sede in Giovinazzo. Controparte_2
Negli anni a seguire il professionista non aveva dato contezza del suo mandato e “quelle poche volte in cui il riusciva a conferire con lo stesso, veniva tranquillizzato del fatto che la causa era in Parte_1
corso ed i tempi della Giustizia molto lunghi…Sino a quando, divenute più pressanti le richieste di chiarimenti da parte del , il professionista rifiutava di riceverlo e, infine, gli diceva di Parte_1 ritirarsi le carte perché non voleva più saperne di difenderlo”.
Dunque, in quel momento, il si recava da un nuovo difensore il quale, «dapprima ha tentato Parte_1
di capire, scrivendo direttamente al Collega (cfr. Racc. 9.10.16, All. 1) cosa fosse successo e poi, stante il mancato riscontro, si è attivato presso la Cancelleria del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, per verificare se ci fosse pendente un qualsiasi ricorso proposto a nome del ». Parte_1
L'istante apprendeva poi, tramite interrogazione telematica del fascicolo (Cfr. All. 2), che era stato iscritto a ruolo solo un ricorso per sequestro conservativo nei confronti della CMP Snc di OR
G. e N. a firma dell'avv. ma dopo ciò non era stata portata avanti alcuna attività giudiziale ed CP_1
anzi ai tentativi del Sig. di mettersi in contatto con l'Avv. quest'ultimo, come detto, Parte_1 CP_1
si era sempre negato.
Sicché, per il tramite del nuovo difensore, l'attore aveva proposto ricorso per la conciliazione dinanzi al
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bari alla cui udienza l'avv. non era comparso. CP_1
Avendo, quindi, il subito un grave infortunio a seguito dell'incidente sul lavoro, cui era Parte_1
seguita una invalidità del 23-24%, ed essendo stata omessa qualsivoglia attività difensiva volta all'ottenimento delle relative somme, l'attore ha introdotto il giudizio per ottenere l'accertamento della responsabilità dell'avv. concludendo come sopra riportato. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.10.2020, si è costituito in giudizio l'Avv.
, il quale ha sostenuto di aver sin da subito chiarito al «che nonostante la Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 6 gravità dell'infortunio, vi sarebbero state pochissime speranze e comunque notevoli difficoltà per ottenere in primis la reintegra nel posto di lavoro e, soprattutto, la liquidazione del TFR visto che la
Società presso cui lavorava era in grosse difficoltà economiche».
Inoltre, a parere del convenuto, «vi era l'impossibilità ad ottenere un risarcimento del danno visto e considerato che non vi erano prove in merito alla responsabilità del suo datore di lavoro (la C.M.P. snc) e della Ditta presso cui si stava eseguendo l'intervento al momento del sinistro (Pirelli cavi spa)».
Ciononostante il convenuto ha allegato di aver provveduto a redigere «una denunzia –querela ai danni dei presunti responsabili» e a presentare «una richiesta di sequestro conservativo» per «ottenere quantomeno l'immediata liquidazione delle spettanze di fine lavoro».
Il procedimento «incardinato a seguito della denuncia –querela presentata dal Sig. venne Parte_1
archiviato in data 31/03/2004», mentre «il ricorso per sequestro conservativo non venne più coltivato poiché il datore di lavoro, la CMP snc, provvide banco iudicis (all'udienza del 01/09/2004) al pagamento della somma 4.735,38 oltre interessi e svalutazione monetaria».
Il convenuto ha, inoltre, specificato di non essersi occupato, dopo l'archiviazione del detto procedimento penale, «di altre attività» e di non aver accettato alcun altro mandato «tanto è vero che tutta la pratica volta ad ottenere il risarcimento o la pensione di invalidità presso l'INPS e l' CP_3
venne affidata integralmente ad altro difensore».
In ragione di tanto, il convenuto ha dedotto di aver accettato il mandato «teso ad ottenere solo la reintegra nel posto di lavoro e, nel contempo, la liquidazione delle ultime spettanze di lavoro compreso il Trattamento di fine rapporto».
Ha dunque concluso domandando di «rigettare la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore che allo stato risulta non provata e destituita di ogni fondamento;
per l'effetto chiede condannarsi la parte attrice al pagamento degli onorari e competenze di causa».
Con il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI n. 1 cpc l'attore ha replicato a tali assunti sostenendo di essersi rivolto «a seguito dell'infortunio occorsogli sul posto di lavoro […] all'avv. Mario
Francesco Vernole, sia per impugnare il licenziamento ingiustamente comminatogli a seguito della malattia, sia e soprattutto per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell'infortunio medesimo. L'avv. infatti, aveva attivato la procedura di sequestro conservativo nei confronti CP_1
della datrice di lavoro CMP Snc di OR proprio in funzione del detto risarcimento» e non per la sola liquidazione delle ultime spettanze di lavoro, compreso il Trattamento di fine rapporto, e per la reintegra nel posto di lavoro.
Poi, in replica a quanto asserito dal convenuto (secondo cui «vi era l'impossibilità ad ottenere un risarcimento del danno visto e considerato che non vi erano prove in merito alla responsabilità del suo
pagina 3 di 6 datore di lavoro»), il ha sostenuto che «all'epoca dei fatti per cui è causa, pur in assenza Parte_1
della più recente normativa in maggior favore del lavoratore, era ed è pur sempre vigente la norma di cui all'importantissimo art. 2087 c.c., che fa carico al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica oltre che la personalità morale del prestatore di lavoro».
Inoltre, per ciò che concerne l'allegato abbandono da parte del del procedimento avviato per CP_1
l'ottenimento del sequestro conservativo in ragione dell'offerta del datore di lavoro del Parte_1
«accettata e considerata congrua di € 4.735,38», quest'ultimo ha replicato affermando «che è paradossale considerare che detta procedura fosse stata intentata per ottenere il dovuto TFR (…). È più che evidente che la procedura serviva per ottenere il più che dovuto risarcimento del danno che però l'attore non ha ottenuto, senza neppure sapere cosa sia successo».
Istruita con prove documentali e prove orali (ascolto di due testi addotti da parte attrice), la causa all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
In via preliminare ed in rito deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto all'udienza del 26.6.2023 di invalidità della testimonianza resa da nella parte in cui Testimone_1
avrebbe avuto ad oggetto un contratto (quello di conferimento di incarico professionale oggetto di causa) per il quale è prevista la forma scritta («eccepisce la nullità della prova espletata in data odierna con riferimento al capitolo di prova n. 3 dell'atto di citazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2725 c.c.»).
L'eccezione è infondata.
Per la validità del contratto d'opera professionale, infatti, non è prevista la forma scritta ad substantiam salvo che per la pattuizione del compenso, ragione per cui non è qui applicabile l'art. 2725 c.c.
Nemmeno rileva che all'udienza del 6.2.2024 nel ribadire l'eccezione, il difensore abbia fatto riferimento al limite di valore di cui all'art 2721 c.c. e non più all'art. 2725 c.c.: invero il fatto stesso che il giudice abbia ammesso la prova orale deve far ritenere pianamente superata l'eccezione, considerato che l'art. 2721, co. 2 c.c. consente che l'autorità giudiziaria possa «consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza»
Passando ora ad esaminare il merito del giudizio, l'attore ha domandato accertarsi la responsabilità professionale dell'avv. sulla scorta dell'inadempimento al mandato conferitogli “di Controparte_1 promuovere azione giudiziaria per il ristoro dei danni subiti a causa dell'infortunio sul lavoro” da lui subito.
La domanda è infondata e va respinta.
pagina 4 di 6 Com'è noto in tema di responsabilità contrattuale il creditore che agisca per far valere l'inadempimento del debitore è tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
il debitore convenuto – ovviamente, solo ove la prova del credito sia stata fornita - è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Ebbene, nel caso di specie né dalla documentazione in atti né dalle testimonianze raccolte si trae la prova, il cui onere gravava su parte attrice, che il e l'avv. abbiano concluso un Parte_1 CP_1
contratto d'opera professionale avente ad oggetto lo svolgimento di attività difensiva volta a ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito dal a seguito di incidente sul lavoro. Parte_1
L'unico punto certo, perché provato (doc. n. 2 fasc. ) e comunque non in contestazione tra le Parte_1
parti, risulta essere il fatto che fu effettivamente conferito dal un incarico difensivo all'avv. Parte_1
a seguito del quale il 7.7.2004 fu proposto ricorso per sequestro conservativo innanzi alla CP_1
sezione lavoro del Tribunale di Bari e che il mandato fosse teso (almeno) «ad ottenere … la reintegra nel posto di lavoro e, nel contempo, la liquidazione delle ultime spettanze di lavoro compreso il
Trattamento di fine rapporto».
Ciò posto, nessuna delle parti ha prodotto in atti copia del ricorso per sequestro conservativo redatto dal professionista convenuto né tantomeno copia della relativa procura ad litem: l'esibizione di tali documenti sarebbe stata fondamentale per dissipare tutti i dubbi in merito all'effettiva estensione dell'oggetto del mandato conferito all'avv. CP_1
Al riguardo l'attore ha lamentato l'impossibilità di reperire tale documentazione (v. citazione p. 2 punto
7), tuttavia la doglianza non può esonerare la parte dall'onere probatorio su di essa incombente considerando, peraltro, che non vi è in atti prova che sia mai stato richiesto al professionista convenuto il rilascio della medesima documentazione (nella missiva allegata viene chiesto solo «lo stato delle due pratiche», senza alcun riferimento alla consegna della procura o del ricorso v. all. 1 fasc. attore).
Ciò posto, risulta del tutto sfornita di prova la circostanza secondo cui l'avv. sarebbe stato CP_1
incaricato di occuparsi -oltre che della liquidazione delle ultime spettanze di lavoro compreso il
Trattamento di fine rapporto- anche dell'attività volta a ottenere il ristoro dei danni subiti dal Parte_1
a seguito del sinistro patito.
Dal canto suo il convenuto, in sede di costituzione e risposta, ha respinto l'assunto attoreo deducendo di non essersi occupato, dopo l'archiviazione della denuncia penale, «di altre attività» e di non aver accettato alcun altro mandato «tanto è vero che tutta la pratica volta ad ottenere il risarcimento o la pensione di invalidità presso l'INPS e l' venne affidata integralmente ad altro difensore». CP_3
pagina 5 di 6 La carenza probatoria non è stata sanata dall'attore neppure nelle memorie ex art. 183 co. VI, cpc non avendo egli depositato altri documenti né tantomeno le prove orali assunte possono dirsi sufficienti a dimostrare l'esistenza del conferimento dell'incarico volto ad ottenere il ristoro dei danni.
All'udienza del 26.6.2023, infatti, è stata sentita la teste , coniuge dell'attore, la quale ha Testimone_1 confermato che il avrebbe conferito incarico all'avv. di promuovere azione Parte_1 CP_1
giudiziaria per il ristoro dei danni subiti a causa dell'infortunio patito. Le dichiarazioni rese dalla , Tes_1
tuttavia, di per sé sole, non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza del ridetto incarico vista la relazione di coniuge in regime di comunione legale che la lega all'attore, tale da non renderla indifferente all'esito del giudizio. D'altronde quanto affermato dalla moglie non ha trovato riscontro, oltre che nella prova documentale, nelle dichiarazioni dell'altro testimone, l'avv. il Testimone_2
quale assisteva in sede cautelare il datore di lavoro: questi all'udienza del 3.10.2023, ha riferito solo di sapere dell'introduzione «di un procedimento cautelare – sequestro conservativo -che fu promosso dal sig. », per il quale «il era assistito dall'avv. . Parte_1 Parte_1 CP_1
Dall'insufficienza probatoria consegue necessariamente la reiezione della domanda attorea.
Quanto alla regolazione delle spese processuali, ne va disposta la compensazione ex art. 92 c.p.c., in considerazione della mancata risposta dell'avv. alla messa in mora e la sua mancata Controparte_1
partecipazione al procedimento di mediazione incardinato dall'attore innanzi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari prima di introdurre il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro Parte_1
Avv. con atto di citazione notificato l'11.3.2020, ogni contraria difesa, eccezione e CP_1 CP_1
produzione respinta, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 2 luglio 2025.
Il Giudice
Sergio Cassano
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