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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 5349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5349 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3566/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3566/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BODEI Parte_1 C.F._1 DE, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II 60 BRESCIA, presso il difensore avv. BODEI DE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINGOLO Controparte_1 P.IVA_1 ES MO, elettivamente domiciliato in VIA ABBONDIO SANGIORGIO 18 MILANO, presso il difensore avv. MARINGOLO ES MO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASSERINI Controparte_2 C.F._2 ZE LB, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II 1 BRESCIA presso il difensore avv. PASSERINI ZE LB
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“ogni diversa domanda o eccezione respinta, in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità della signora nella Controparte_2 causazione del sinistro stradale del 17 settembre 2022 oggetto di causa, accertati altresì i danni subiti dal signor in conseguenza di tale sinistro, tra cui in linea capitale euro 49.291,03 Parte_1
pagina 1 di 19 imponibili quali costi di ripristino del mezzo, euro 32.488 per indisponibilità del veicolo, euro 1.000 per esborsi sostenuti a titolo di tassa automobilistica e assicurazione sul veicolo reso indisponibile, nonché euro 4.536 ed euro 1.008 (oltre rimborso spese generali e accessori di legge, così per complessivi euro 6.618,57 ed euro 1.470,79) a titolo di spese legali per la gestione del sinistro, rispettivamente nella fase stragiudiziale e nella fase di attivazione della negoziazione assistita ex L.
132/2014, parametrate ai sensi del D.M. 55/2014; condannare le parti convenute, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa e, pertanto, al pagamento a favore del signor dei Parte_1 suddetti importi, ovvero dei diversi importi risultanti come dovuti all'esito del giudizio o, in estremo subordine, da liquidare in via equitativa, tenuto conto di quanto nel frattempo percepito dal signor per i titoli suddetti sia in acconto (di € 9.635,13 oltre a € 770 per spese stragiudiziali, come Parte_1 attestato in corso di causa) sia in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186bis c.p.c. (di € 35.245,85) di cui si vorrà disporre la conferma;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, con rifusione integrale delle spese di causa, incluso rimborso spese generali, oltre alle spese tecniche di CTU in parte anticipate dall'attore per l'importo di euro 900 a titolo d'acconto già versato e alle spese del consulente tecnico di parte di imponibili euro 4.364,00 parimenti corrisposte;
oltre alla condanna di controparte d.d. ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.” Controparte_1
Per Controparte_2
“Nel merito: disporsi secondo giustizia in ordine alle domande di accertamento e di condanna svolte dal signor in questo giudizio, in ogni caso con accertamento che, nemmeno in forza del Parte_1 rapporto assicurativo tra la signora ed quest'ultima ha diritto alla CP_2 Controparte_1 rivalsa e con condanna di ad assolvere tali domande di condanna dell'attore Controparte_1
e, comunque, a mallevare e/o tenere indenne la signora in relazione ad esse e così Controparte_2 anche per le spese legali e tecniche inerenti questo giudizio sicché nessun esborso possa essere richiesto alla signora per nessuna ragione o titolo. CP_2
Sempre nel merito: condannarsi, se del caso anche ex art. 96 c.p.c., d.d. al Controparte_1 risarcimento del danno subito dalla signora per la non consona gestione del sinistro Controparte_2
pagina 2 di 19 in fase pregiudiziale, danno che verrà quantificato in corso di causa e che in ogni caso si chiede venga liquidato secondo giustizia.
In via istruttoria: (e solo per massimo scrupolo defensionale)
A.) Ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di prova:
A.1) vero che ho redatto la relazione datata 18.5.23 di cui al doc. 07 prodotto dalla signora CP_2
e che ne confermo il contenuto ed il fatto che il giorno del sinistro per cui è lite la signora CP_2 non si trovasse alla guida sotto l'effetto di cannabinoidi (teste dott.ssa da Testimone_1
Brescia);
B.) disporsi, laddove ritenuto necessario nonostante il contenuto di cui al doc. 07 della signora
CTU medico legale volta ad accertare se sulla base dei documenti prodotti in causa (cfr. in CP_2 particolare doc.ti 05, 06 e 07 la signora stessa potesse considerarsi, al momento CP_2 CP_2 del sinistro per cui è lite, alla guida sotto l'effetto di alcol e/o di sostanze stupefacenti.
In ogni caso: Con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed IVA come per le legge.”
Per d.d.: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO SULLE DOMANDE ATTOREE
In via principale.
• Rigettare le domande svolte da parte attrice, per le ragioni di fatto e diritto di cui in atti e, per
l'effetto, eventualmente condannare parte attrice alla restituzione delle somme che nel frattempo dovessero essere corrisposte da in ottemperanza dell'ordinanza emessa dal Controparte_1
Tribunale in data 23.2.2024.
In via subordinata.
• Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda principale, liquidare il danno secondo giustizia, tenendo conto nella quantificazione di tutto quanto dedotto ed eccepito nel presente atto e, per l'effetto, eventualmente condannare parte attrice alla restituzione delle somme che nel frattempo dovessero essere corrisposte in eccesso da in Controparte_1 ottemperanza dell'ordinanza emessa dal Tribunale in data 23.2.2024.
pagina 3 di 19 NEL MERITO SULLE DOMANDE DELLA CONVENUTA CP_2
In via principale.
• Rigettare le domande svolte dalla convenuta ivi comprese le domande di CP_2 risarcimento del danno, anche ex art. 96 c.p.c. e di condanna della Compagnia al pagamento delle spese legali e tecniche del presente giudizio poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporsi CTU estimativa contabile finalizzata all'accertamento ed alla quantificazione della voce di danno da mancato guadagno lamentato dall'attore, sulla base della documentazione fiscale e contabile presente agli atti nonché alla valutazione del minor danno che l'attore avrebbe subito in ipotesi di noleggio di un mezzo sostitutivo
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Salvis juribus.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio in qualità di proprietaria e conducente Parte_1 Controparte_2 dell'autovettura Citroen C3 targata EC960EG, e la compagnia assicuratrice Controparte_1 chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dal mezzo pesante di sua proprietà, modello Iveco targato FL089YH, a seguito del sinistro avvenuto in data 17.09.2022, quantificati in cui in euro 49.291,03 imponibili quali costi di ripristino del mezzo, euro 32.488,00 per indisponibilità del veicolo, ed euro 1.000,00 per esborsi sostenuti a titolo di tassa automobilistica e assicurazione sul veicolo reso indisponibile, oltre alle spese legali per la gestione del sinistro anche nella fase stragiudiziale e nella fase di attivazione della negoziazione assistita.
L'attore ha esposto che in data 17.09.2022, mentre percorreva il cavalcavia della tangenziale S. Zeno
Naviglio (SP 45bis) in direzione nord, all'altezza del km 1 si scontrava frontalmente con il veicolo
Citroen C3, condotto da che provenendo dal senso di marcia opposto, Controparte_2 nell'impegnare la curva, invadeva interamente la corsia di marcia del mezzo pesante. Ha esposto che, sebbene non vi fossero dubbi circa la responsabilità esclusiva della nella determinazione del CP_2
pagina 4 di 19 sinistro - come risulta dal verbale delle Autorità intervenute e come accertato anche in sede penale, tanto che il procedimento a carico del si è concluso con decreto di archiviazione - Parte_1
l'assicurazione ha sempre negato il risarcimento;
ne ha pertanto richiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. e ha chiesto il riconoscimento di una provvisionale sul danno. si è costituita rimettendosi a giustizia quanto all'accertamento della responsabilità in Controparte_2 ordine alla causazione del sinistro, nonché alla quantificazione dei danni richiesti da parte attrice. Ha formulato richiesta di manleva nei confronti della propria assicurazione per essere tenuta indenne da tutti i danni che sarà eventualmente condannata a risarcire, chiedendo la condanna della compagnia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la mala gestio del sinistro.
La compagnia convenuta si è costituita non sollevando alcuna contestazione circa la responsabilità della nella causazione dell'evento, contestando unicamente la misura del risarcimento CP_2 richiesto, ritenuta eccessiva sia in relazione al valore del mezzo che al danno per il fermo del veicolo, osservando che tale voce di danno avrebbe potuto essere ridotta se parte attrice si fosse attivata per noleggiare un veicolo sostitutivo. Ha contestato l'asserita mala gestio addebitata alla stessa, rilevando di avere offerto al con comunicazione in data 17.04.23, la somma di euro 9.635,13 oltre Parte_1 spese legali, pari all'importo risultata dalla perizia effettuata.
L'attore ha poi dato atto di avere trattenuto l'importo di euro 9.635,13 (oltre a euro 770,00 di spese), in acconto del maggior importo dovuto.
All'udienza del 08.06.2023, su richiesta delle parti, è stata disposta in via preventiva una c.t.u. al fine di quantificare i danni al veicolo di proprietà dell'attore, impregiudicato ogni diritto e ogni provvedimento sulle ulteriori istanze dalle stesse formulate.
Con provvedimento in data 23.02.2024, in accoglimento dell'istanza formulata dall'attore ex art. 186- bis c.p.c., è stato ordinato ad di provvedere al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
35.245,85 oltre interessi dalla data del sinistro, calcolati sulle somme devalutate alla data dell'illecito e via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat, e rivalutazione dalla data del deposito della relazione peritale.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova orale per testi, al cui esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 19 All'udienza del 12.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attore può trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati. ha formulato domanda risarcitoria nei confronti di quale Parte_1 Controparte_1 impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile e nei confronti di in Controparte_2 qualità di responsabile civile del danno, quale proprietaria e conducente del veicolo Citroen C3 tg
EC960EG.
Tali azioni, seppur non espressamente qualificate dall'attore, devono ritenersi esercitate in forza dell'art. 144 d.lgs. 209/2005 e dell'art. 2054 c.c.
Ciò posto, quanto alla dinamica del sinistro – che non è stata contestata dai convenuti – deve rilevarsi che il fatto è provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione di incidente stradale in atti redatta dai Carabinieri della Stazione di San Zeno Naviglio (BS) (cfr. doc. 8, fasc. Controparte_1
, intervenuti sul luogo del sinistro.
[...]
Dalle predette emergenze processuali il sinistro può essere così ricostruito: in data 27.09.2022 alle ore
11.00 circa, percorreva la SPBS 45 bis D2 Variante San Zeno Naviglio Km. 1 in Parte_1 direzione Via Volta – San Zeno Naviglio alla guida del proprio mezzo, un autotreno IVECO targato
FL089YH con rimorchio targato XA856GS; dalla direzione opposta sopraggiungeva Controparte_2 alla guida della propria vettura Citroen C3 targata EC960EG, che dopo aver iniziato la traiettoria della curva, perdeva il controllo della propria vettura e invadeva la corsia opposta di marcia, percorrendola per un tratto contromano e andando ad impattare frontalmente con l'autoarticolato condotto dal
Parte_1
Così ricostruita la dinamica del sinistro, deve rilevarsi, in punto di diritto, che trova applicazione la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
pagina 6 di 19 Nel caso di specie, dal complessivo compendio probatorio, invero, non è emerso alcun elemento dal quale poter desumere, anche accedendo ad un ragionamento presuntivo, che la conducente della
Citroen C3 abbia fatto il possibile per evitare il sinistro di causa.
Ed infatti, ha violato le regole che impongono di conservare sempre il controllo del Controparte_2 proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, regolando la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza (art. 141 d.lgs.
285/1992). A carico della stessa, invero, sono state elevate cinque contestazioni per la violazione degli artt. 40 co. 8, 141 co. 1-2-3 e 143 co. 11 del d.lgs. citato.
Deve dunque ritenersi provata la responsabilità di quale conducente (nonché Controparte_2 proprietaria) del veicolo Citroen C3, in ordine alla determinazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054, I comma, c.c..
Deve escludersi, infine, che possa trovare applicazione al caso di specie la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. che, come è noto, ha funzione sussidiaria, potendo dunque essere applicata non già ogniqualvolta il giudice ritenga che la prova della dinamica del sinistro manchi, ma soltanto allorquando quella prova continui a mancare dopo che sia stato compiuto ogni sforzo per individuarla e valutarla, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, ove deve ritenersi provata la responsabilità esclusiva della nella determinazione del sinistro. CP_2
Del resto, esaminando la condotta di guida dell'attore, deve rilevarsi che alcun profilo di colpa si ravvisa nel comportamento tenuto dal al momento del sinistro. Anche gli accertamenti sulle Parte_1 sue condizioni psicofisiche eseguiti dagli operatori sono risultati negativi, tanto che la Procura ha richiesto l'archiviazione del procedimento a carico del avanti al Tribunale di Brescia (cfr. Parte_1 doc. 11 fascicolo parte attrice).
2.1 Così ricostruito il sinistro e affermata la responsabilità esclusiva di nella Controparte_2 determinazione dell'evento e delle sue conseguenze, deve essere accertata l'area del danno risarcibile.
L'attore ha richiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno: euro 49.291,03 imponibili a titolo di costi di ripristino del mezzo;
euro 32.488,00 a titolo di lucro cessante per indisponibilità del veicolo;
€
1.000,00 per esborsi sostenuti a titolo di tassa automobilistica e assicurazione del veicolo per il periodo di indisponibilità dello stesso.
pagina 7 di 19 Ha altresì richiesto la rifusione delle spese legali per la fase stragiudiziale e per la fase di attivazione della negoziazione assistita ex L. 132/2014, come da parametri del D.M. 55/2014.
2.2 In ordine alla quantificazione dei danni al veicolo attoreo il Tribunale condivide le conclusioni del c.t.u. ing. , che risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva Per_1 valutazione del veicolo e della documentazione prodotta, dovendo pertanto essere poste a base per la valutazione del danno patrimoniale.
Il c.t.u. ha rilevato che i danni riportati dalla motrice targata FL089YH di proprietà dell'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa sono “riscontrabili negli interventi e rimpiazzi di componenti descritti nella fattura di addebito della relativa riparazione (doc. 21 ricorso)”. Quanto al rimorchio, il consulente ha osservato che lo stesso è rimasto indenne, né nella predetta fattura sono indicati interventi allo stesso.
Il consulente dell'ufficio ha altresì ritenuto che i costi di riparazione esposti nella citata fattura di complessivi euro 60.135,06 (euro 49.291,03 imponibili) siano congrui e allineati ai valori correnti di settore.
Ha altresì precisato che il valore del veicolo prima del sinistro, secondo il listino Eurotax, era pari ad euro 65.000,00, e che, pertanto, la riparazione dello stesso al costo sopra indicato deve ritenersi economicamente conveniente.
Le contestazioni di parte convenuta in ordine al ricarico applicato alla voce “raddrizzamento telaio” e alla decurtazione del danno in misura pari al valore del degrado d'uso di una serie di ricambi non possono essere condivise, alla luce delle considerazioni del c.t.u., che quanto al primo profilo ha ritenuto accettabile e congruo il ricarico per i costi per consegna e ritiro del veicolo all'operatore, oltre che quelli per la gestione della commessa;
in relazione al secondo profilo, ha rilevato che, sulla scorta della documentazione mostrata, su richiesta della controparte, dal c.t.p. della ricorrente (cfr. allegati a verbale o.p. 11.07.23), risulta che il veicolo fosse periodicamente manutenuto. Sul punto può altresì osservarsi che tali costi devono ritenersi ex se conseguenza immediata e diretta del sinistro occorso e imputato sotto il profilo causale alla convenuta, considerato che parte attrice è stata costretta a dover ripristinare il proprio veicolo a causa dell'urto cagionato dalla CP_2
Ne consegue che spetta all'attore l'importo di euro 49.291,03 (iva esclusa) a titolo di risarcimento dei danni al veicolo IVECO targato FL089YH. Non risulta dovuta l'iva su tale importo - peraltro nemmeno pagina 8 di 19 richiesta dall'attore - considerato che il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, inclusa l'i.v.a., a meno che il danneggiato, in ragione dell'attività svolta, non abbia diritto alla detrazione o rimborso dell'i.v.a. versata per tale riparazione (così, da ultimo, Cass.
11.11.2022, n. 33369).
Tale importo deve essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima al saldo – per effetto della conversione del credito risarcitorio in obbligazione di valuta – sono poi dovuti gli interessi al tasso legale soggetti al principio nominalistico.
Non può trovare accoglimento la richiesta di applicazione del saggio di interessi previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data di introduzione del presente giudizio.
Ed invero, ritiene il Tribunale di aderire alla giurisprudenza di legittimità prevalente, che ha ritenuto inapplicabile tale disposizione alle obbligazioni nascenti da fatto illecito (cfr., ex multis, Cass. n. 14512 del 09.05.2022; Cass. n. 28409 del 07.11.2018), dovendo trovare applicazione il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, co. 1 c.c.
2.3 L'attore ha altresì richiesto il risarcimento dei danni da indisponibilità del veicolo, sia per il periodo di tempo necessario per l'esecuzione delle riparazioni (cd. fermo tecnico), che per il periodo durante il quale è stato sottoposto a sequestro probatorio ed è stato messo a disposizione al perito della compagnia.
In relazione al fermo tecnico, il c.t.u. ha rilevato che lo stesso deve essere calcolato tenendo conto non solo dei i tempi netti di intervento, ossia le ore di manodopera impiegate per le lavorazioni, ma anche dei tempi per l'approvvigionamento della ricambistica e per la preparazione e l'organizzazione della riparazione stessa. In particolare, per una operazione di riparazione complessa come quella in esame, in quanto riguardante sia attività meccanica, sia di carrozzeria, sia di ripristino della geometria del telaio effettuata presso operatore specializzato esterno - pur con la approssimazione conseguente alla impossibilità di conoscere con esattezza i tempi complementari in quanto correlati alla organizzazione sia dell'officina che ha proceduto alla riparazione che dell'officina specializzata esterna - il c.t.u. ha ritenuto verosimile un fermo tecnico per la riparazione nell'ordine di 40 giorni lavorativi, “salvo diversa ed oggettiva indicazione dalla Parte che possa esserne interessata”.
pagina 9 di 19 Oltre a tale periodo di fermo tecnico, invero, l'attore ha allegato anche il mancato utilizzo del veicolo per ulteriori 32 giorni, corrispondenti a 23 giorni lavorativi (dal 17.09.22 al 19.10.22), ovvero nel periodo in cui il mezzo era sotto sequestro (dal 17.09.22 al 11.10.22) (cfr. doc. 10 parte attrice) e successivamente per il lasso di tempo necessario a far visionare il mezzo dal perito di
[...]
d.d. (dal 12.10.22 al 19.10.22) (cfr. doc. 6 fasc. d.d.). CP_1 Controparte_1
Ebbene, devono ritenersi infondate le generiche doglianze della convenuta in merito CP_3 all'eccessività del periodo di fermo tecnico, sia per la motivazione già indicata dal c.t.u., sia in quanto l'attore ha puntualmente indicato le ragioni per le quali il mezzo è stato inutilizzabile per l'ulteriore numero di giorni indicati.
Parte attrice ha chiesto, per i complessivi 62 giorni lavorativi di fermo del mezzo, un risarcimento pari ad euro 32.488,00, considerando un importo giornaliero pari ad euro 524,00. A supporto di tale pretesa ha prodotto documentazione relativa al contratto in corso con RM s.p.a. (cfr. doc. 22 parte attrice) nonché le fatture per il periodo di fermo del mezzo.
La compagnia convenuta ha contestato tali criteri di calcolo, ritenendoli eccessivi e comunque osservando che parte attrice avrebbe avuto l'onere di contenere tale voce di danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., attivandosi ad esempio mediante noleggio di un mezzo sostitutivo per continuare la propria attività lavorativa. Ha altresì richiesto disporsi una c.t.u. ai fini della determinazione del costo di noleggio di un veicolo sostitutivo.
Parte attrice ha dedotto l'impossibilità di percorrere tale soluzione alternativa (quale il noleggio del veicolo sostitutivo) tenuto conto della peculiarità dell'attività svolta (ovvero trasporto di rifiuti), per la quale è necessario un mezzo avente caratteristiche specifiche.
Ciò osservato, ritiene il Tribunale che non fosse esigibile una condotta diversa da parte dell'attore, quale il noleggio di altro veicolo specifico, tenuto conto che dall'istruttoria è emerso che il veicolo danneggiato per le sue caratteristiche non era sostituibile. Ed invero, il c.t.u. ha accertato quale
“circostanza effettiva” il fatto che il veicolo avesse caratteristiche non fungibili rispetto ad altri;
parimenti, i testimoni hanno confermato le peculiarità delle caratteristiche del mezzo sia estetiche, quali la presenza dei loghi della società RM (richiesti per l'accesso ai luoghi di lavoro), sia tecniche, ossia la presenza di un braccio meccanico per il carico e lo scarico dei cassoni, trattandosi di allestimento specifico (cfr. dichiarazioni testi e la quale, in particolare, ha Tes_2 Tes_3
pagina 10 di 19 precisato: “quando lavoravo per il sig. questi aveva acquistato il camion che era di colore Parte_1 bianco ma la RM aveva chiesto di avere il proprio colore e la propria scritta con relativa spesa affrontata dal sig. perché le ditte per cui avrebbe portato lo sporco, tipo Aprica e A2a Parte_1 volevano che il camion in questione entrando nelle loro fosse avesse lo stesso logo e lo stesso colore del camion RM, per poterlo riconoscere”, dovendosi rilevare l'infondatezza dell'eccezione di incapacità della teste, certamente non avente un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio ex art. 246 c.p.c.).
Deve pertanto essere confermata l'inammissibilità dell'istanza di ammissione di c.t.u. richiesta dalla compagnia convenuta, peraltro formulata in via del tutto esplorativa.
Ciò posto, quanto al criterio di calcolo del lucro cessante indicato dall'attore, deve ritenersene la ragionevolezza quale base per una liquidazione equitativa che, considerando l'incertezza su dati quali l'effettivo utilizzo del mezzo per ogni singola giornata lavorativa del periodo di astratta inutilizzabilità, può essere determinata in euro 27.862,80, somma ottenuta riducendo equitativamente ad euro 420,00
l'importo giornaliero di euro 524,00, in ragione delle incertezze illustrate, moltiplicato per 62 giorni.
Tale importo, peraltro, risulta coerente anche con la documentazione reddituale in atti.
La somma di euro 27.862,80 è già comprensiva di interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro, fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima al saldo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale soggetti al principio nominalistico.
2.4 Parte attrice ha altresì richiesto l'importo di euro 1.000,00 per gli esborsi sostenuti a titolo di tassa automobilistica e assicurazione sul veicolo reso indisponibile. Ha prodotto le quietanze di pagamento sia della tassa automobilistica che della polizza assicurativa (cfr. doc. 35 fascicolo parte attrice).
Tale domanda non può trovare accoglimento, dal momento che tali obbligazioni trovano la propria giustificazione in relazione alla mera proprietà del veicolo e, dunque, l'attore sarebbe stato tenuto in ogni caso al pagamento delle stesse a prescindere dall'accadimento del sinistro;
ne consegue che il pregiudizio lamentato da parte attrice in relazione al bollo auto e all'assicurazione non è conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e, pertanto, la domanda di risarcimento delle predette spese deve essere rigettata.
pagina 11 di 19 2.5 Parte attrice ha altresì richiesto la rifusione delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale e nella fase di attivazione della negoziazione assistita ex L. 132/2014, indicando rispettivamente importi di euro 4.536,00 e di euro 1.008,00, oltre accessori.
Quanto a tali spese deve osservarsi che, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate (cfr., Cass. SS. UU., 10.07.2017, n. 16990).
Tali spese devono essere valutate, pertanto, in relazione alla loro necessità e giustificazione in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento e tenuto conto del disposto dell'art. 20
d.m. 55/2014, secondo cui l'attività stragiudiziale svolta prima (o in concomitanza con l'attività giudiziale), che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
Alla luce delle precedenti considerazioni, rilevato che l'attività stragiudiziale svolta dal difensore di parte attrice risulta comprovata dalla copiosa corrispondenza tra il medesimo e la compagnia assicuratrice odierna convenuta, versata in atti dall'attrice, in difetto tuttavia di alcuna prova del relativo effettivo esborso da parte dell'attore, si ritiene di poter riconoscere quali spese di assistenza stragiudiziale e per l'attivazione della fase di negoziazione assistita in favore del predetto la somma di complessivi euro 5.400,00 (da cui è già stato detratto l'importo di euro 770,00 corrisposto dalla compagnia convenuta come da doc. 4 e 5 fasc. , somma liquidata in moneta Controparte_1 attuale, comprensiva di accessori, interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
2.6 Alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti il danno patrimoniale subito dall'attore ammonta ad euro 49.291,03 in linea capitale a titolo di costi di riparazione del veicolo;
euro 27.862,80
(inclusi interessi e rivalutazione ad oggi) a titolo di danno da lucro cessante;
euro 5.400,00 in moneta attuale a titolo di spese di assistenza stragiudiziali.
Tutto ciò premesso deve considerarsi che l'attore ha pacificamente ricevuto la somma di euro 9.635,13 dalla compagnia convenuta, nonché ottenuto l'emissione di ordinanza esecutiva per il pagamento di somme non contestate, per la sorte di euro 35.245,85 oltre interessi e rivalutazione (importo precettato a titolo di capitale, interessi e rivalutazione, per complessivi euro 37.475,27 al 9.03.24).
pagina 12 di 19 Quanto al secondo importo – pari ad euro 35.245,85 oltre interessi e rivalutazione – conseguito dall'attore a seguito dell'emissione di ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. in corso di causa, onde evitare la duplicazione di titoli, tale ordinanza va confermata, e i convenuti devono essere condannati in solido a pagare a favore dell'attore la differenza tra l'importo accertato come dovuto a titolo risarcitorio e l'importo portato dalla ordinanza di pagamento di somme non contestate qui confermata, previa detrazione da operarsi secondo i criteri di seguito indicati.
Dagli importi riconosciuti a titolo risarcitorio in favore dell'attore, pertanto, devono essere detratti i predetti importi, tenuto conto della necessità di rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi, a tal fine, rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10.03.99 n. 2074), ovvero alla data della presente sentenza, così ottenendo l'ammontare complessivo degli acconti in moneta attuale.
Ne consegue che, detraendo dall'importo complessivamente riconosciuto all'attore a titolo risarcitorio, in moneta attuale, l'ammontare degli acconti già corrisposti, resi omogenei, in moneta attuale, si determina il residuo credito riconoscibile a parte attrice (in moneta attuale).
Sulle somme riconosciute in favore di parte attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, dovendo invece essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni.
La somma corrispondente al capitale rivalutato alla data odierna (in relazione alle somme che non sono già state liquidate in moneta attuale) deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto (17.09.22);
l'importo così devalutato deve essere, quindi, mensilmente rivalutato secondo la variazione degli indici
Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella di pagamento dell'acconto; sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla pagina 13 di 19 data del fatto a quella dell'acconto; dalla somma rivalutata a tale data deve detrarsi l'acconto; sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data del pagamento in sede esecutiva;
dalla somma rivalutata a tale data deve detrarsi l'importo conseguito a seguito di pignoramento presso terzi;
sul residuo deve poi procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza.
Dalla data della sentenza sono dovuti, infine, gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
3. La convenuta ha formulato domanda di manleva nei confronti della compagnia Controparte_2 convenuta, chiedendo altresì l'accertamento che quest'ultima non ha diritto alla rivalsa nei propri confronti, in virtù delle condizioni di polizza.
d.d. nel presente giudizio ha dichiarato di riservarsi di esercitare la rivalsa, per Controparte_1
l'ipotesi di applicabilità di una ipotesi di inoperatività della clausola rinuncia alla rivalsa, ma non ha esercitato in questa sede alcuna azione di rivalsa nei confronti della CP_2
Deve dunque ritenersi che la convenuta difetti di interesse ad agire in relazione alla CP_2 domanda di accertamento della insussistenza del diritto di rivalsa della compagnia nei propri confronti.
Giova rammentarsi, invero, che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza in tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare.
Come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo è l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria: “diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un carattere preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare una c.d. azione di mera iattanza (cioè una di quelle azioni con cui si induce il convenuto ad agire ovvero si addossa su quest'ultimo il carico della prova dell'esistenza di un diritto negato
pagina 14 di 19 dall'attore), che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione
(art. 100 c.p.c.) ha inteso escludere” (così, da ultimo, Cass. 06/04/2025, n. 9061).
Ne consegue che tale domanda di accertamento negativo deve essere dichiarata inammissibile nel presente giudizio.
In accoglimento della domanda di manleva, pertanto, deve essere condannata a Controparte_1 tenere indenne la convenuta di quanto la stessa dovesse pagare a parte attrice per Controparte_2 capitale, interesse e spese in esecuzione della presente sentenza, stante la copertura assicurativa del sinistro fornita dalla polizza in atti.
4. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Si rileva la superfluità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, attesa la loro superfluità e irrilevanza ai fini della decisione.
6. Quanto alla istanza attorea di trasmissione della sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148 comma 10
d.lgs. n. 209/2005, attesi gli esiti del giudizio e, in particolare, considerato che alcuna somma ha offerto la compagnia prima della instaurazione del giudizio e comunque considerata la differenza tra la somma che è stata liquidata all'attore nel presente giudizio e l'importo che è stato offerto dalla compagnia di assicurazione poco dopo l'instaurazione della causa, si dispone la trasmissione di una copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti e l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 148 comma 10 d.lgs. n. 209/2005.
7.1 Le spese di lite del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dell'attore e a carico solidale dei convenuti, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum, della media complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, in euro 786,00 per spese e in complessivi euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
L'attore ha altresì richiesto il rimborso della somma (imponibile) di euro 4.364,00 per spese peritali di parte (cfr. doc. 45 fasc. attoreo).
pagina 15 di 19 Come è noto, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr., ex multis, Cass., 03.01.2013, n. 84). La condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma unicamente quella della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass., 25.03.2003, n. 4357).
Nel caso di specie, rilevato che l'attrice ha depositato fattura dello Studio Sette di NA SE, per complessivi euro 4.364,00 (oltre iva), considerato che l'importo complessivo esposto appare sproporzionato rispetto alla prestazione di consulenza svolta dal c.t.p. (anche in considerazione dell'importo riconosciuto allo stesso c.t.u., pari ad euro 2.227,00 oltre accessori), deve essere equitativamente ridotto e può essere liquidato nella somma di euro 3.000,00.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, devono ora essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Stante l'accoglimento della domanda di manleva, deve essere condannata a Controparte_1 rifondere delle spese di lite, liquidate, in virtù dei criteri sopra richiamati - Controparte_2 considerata in particolare l'attività difensiva espletata dalla convenuta - secondo i valori minimi dello scaglione, in complessivi euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
7.2 L'attore e la convenuta hanno richiesto la condanna della convenuta CP_2 Controparte_1
a liquidare una somma equamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la mala gestio del
[...] sinistro.
Per quanto concerne la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. dall'attore, si osserva quanto segue.
Alla luce della condotta della compagnia convenuta, che si è limitata a corrispondere un esiguo importo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, resistendo a tutte le ipotesi di definizione in via conciliativa della vertenza nonché a tutti gli inviti a corrispondere un importo adeguato a titolo risarcitorio, anche a seguito dello svolgimento della c.t.u. – tanto da aver indotto l'attore a molteplici iniziative, segnatamente a richiedere (ed ottenere) l'emissione di un'ordinanza di pagamento ex art. 186-bis c.p.c., nemmeno eseguita spontaneamente, costringendo l'attore a dover agire in sede esecutiva pagina 16 di 19 – a cui è conseguita la sua totale soccombenza, deve ritenersi che abbia Controparte_1 resistito in giudizio se non con mala fede, con evidente colpa grave, ovvero se non con la consapevolezza dell'infondatezza della propria resistenza, quanto meno in mancanza di quel minimo di diligenza e prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria condotta, al presumibile mero scopo di arginare le legittime iniziative giudiziarie del Parte_1
Deve evidenziarsi a tale proposito che alcuna contestazione la compagnia ha sollevato in relazione all'an della responsabilità dell'assicurata, che potesse astrattamente giustificare la propria chiusura alle richieste risarcitorie dell'attore; né la compagnia può legittimamente ritenere giustificata la propria offerta di soli euro 9.635,13 in quanto importo risultante dalla perizia effettuata dal tecnico incaricato dalla stessa compagnia, a fronte di una liquidazione di tale danno di euro 49.291,03 effettuata dal c.t.u.
(in linea con la domanda attorea).
Né, infine, può ritenersi legittima la condotta di resistenza della compagnia convenuta in ragione della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante – accolta in misura di poco inferiore rispetto alla domanda, considerata anche la sua liquidazione in via equitativa – considerato che la resistenza temeraria ha riguardato il complesso di domande formulate dall'attore.
La resistenza temeraria in giudizio da parte della compagnia assicuratrice arreca pregiudizio sia al sistema giudiziario, stante l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi, che all'attore, integrando pertanto i presupposti per la sussistenza di una lite temeraria.
Ritiene questo giudice che, stante l'oggettiva difficoltà della parte vittoriosa di provare il danno concretamente subito (ex art. 96, comma 1, c.p.c.), segnatamente in ordine al quantum, in ragione della condotta ingiustificatamente dilatoria della compagnia convenuta, risulti opportuno pronunciare la condanna di al pagamento di una somma ulteriore rispetto alle spese di Controparte_1 giudizio, in favore dell'attore, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. Tale peculiare strumento sanzionatorio, invero, è suscettibile di rispondere anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa proprio ove risulti difficoltosa, per la medesima, la prova dell'an o del quantum del danno subito (cfr. Corte Cost. 23.06.16, n. 152).
Ne consegue che deve essere condannata al pagamento di una somma Controparte_1 determinata in via equitativa, tenuto conto della durata del procedimento e della natura dell'attività difensiva prestata, in misura pari alla metà delle spese legali, ovvero in euro 7.000,00.
pagina 17 di 19 Si ritiene, invece, l'insussistenza dei presupposti per accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta nei confronti di considerato che deve essere CP_2 Controparte_1 valutata a tale fine la condotta della compagnia in relazione alla domanda di manleva formulata dalla convenuta che non può ritenersi temeraria, anche considerato che la compagnia non ha CP_2 formulato opposizioni alla domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta la responsabilità esclusiva di per il sinistro avvenuto in data Controparte_2
17.09.2022;
- accerta il diritto dell'attore al risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro, nella misura di euro 49.291,03 oltre interessi e rivalutazione a titolo di costi di riparazione del veicolo, euro 27.862,80 (inclusi interessi e rivalutazione ad oggi) a titolo di danno da lucro cessante;
euro 5.400,00 in moneta attuale a titolo di spese di assistenza stragiudiziali, il tutto interessi dalla data della presente sentenza;
- conferma l'ordinanza di pagamento di somme non contestate provvisoriamente esecutiva emessa in data 23.02.2024 ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. a favore di ed a Parte_1 carico di per euro 35.245,85 oltre interessi e rivalutazione;
Controparte_1
- condanna i convenuti in solido a pagare a favore di gli importi sopra Parte_1 indicati, detratti l'acconto per euro 9.635,13 e l'importo conseguito in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., oltre accessori da calcolarsi secondo i criteri indicati in motivazione;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in euro 786,00 per spese e in complessivi euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge;
oltre ad euro 3.000,00 per spese di c.t.p.;
- pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa;
pagina 18 di 19 - accoglie la domanda di manleva formulata da e per l'effetto condanna Controparte_2
a manlevare di quanto questo dovesse pagare Controparte_1 Controparte_4 all'attore per effetto delle statuizioni che precedono, per capitale, interesse, rivalutazione monetaria e spese;
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento negativo del diritto di rivalsa di
[...]
formulata da Controparte_1 Controparte_2
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite, liquidate in complessivi euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna al pagamento della somma di euro 7.000,00 in favore Controparte_1 dell'attore, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti di Controparte_2 [...]
Controparte_1
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di una copia della sentenza all'IVASS per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148, comma 10, d.lgs. n.
209/2005.
Così deciso in Brescia il 3.12.2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3566/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BODEI Parte_1 C.F._1 DE, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II 60 BRESCIA, presso il difensore avv. BODEI DE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINGOLO Controparte_1 P.IVA_1 ES MO, elettivamente domiciliato in VIA ABBONDIO SANGIORGIO 18 MILANO, presso il difensore avv. MARINGOLO ES MO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASSERINI Controparte_2 C.F._2 ZE LB, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II 1 BRESCIA presso il difensore avv. PASSERINI ZE LB
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“ogni diversa domanda o eccezione respinta, in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità della signora nella Controparte_2 causazione del sinistro stradale del 17 settembre 2022 oggetto di causa, accertati altresì i danni subiti dal signor in conseguenza di tale sinistro, tra cui in linea capitale euro 49.291,03 Parte_1
pagina 1 di 19 imponibili quali costi di ripristino del mezzo, euro 32.488 per indisponibilità del veicolo, euro 1.000 per esborsi sostenuti a titolo di tassa automobilistica e assicurazione sul veicolo reso indisponibile, nonché euro 4.536 ed euro 1.008 (oltre rimborso spese generali e accessori di legge, così per complessivi euro 6.618,57 ed euro 1.470,79) a titolo di spese legali per la gestione del sinistro, rispettivamente nella fase stragiudiziale e nella fase di attivazione della negoziazione assistita ex L.
132/2014, parametrate ai sensi del D.M. 55/2014; condannare le parti convenute, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa e, pertanto, al pagamento a favore del signor dei Parte_1 suddetti importi, ovvero dei diversi importi risultanti come dovuti all'esito del giudizio o, in estremo subordine, da liquidare in via equitativa, tenuto conto di quanto nel frattempo percepito dal signor per i titoli suddetti sia in acconto (di € 9.635,13 oltre a € 770 per spese stragiudiziali, come Parte_1 attestato in corso di causa) sia in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186bis c.p.c. (di € 35.245,85) di cui si vorrà disporre la conferma;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, con rifusione integrale delle spese di causa, incluso rimborso spese generali, oltre alle spese tecniche di CTU in parte anticipate dall'attore per l'importo di euro 900 a titolo d'acconto già versato e alle spese del consulente tecnico di parte di imponibili euro 4.364,00 parimenti corrisposte;
oltre alla condanna di controparte d.d. ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.” Controparte_1
Per Controparte_2
“Nel merito: disporsi secondo giustizia in ordine alle domande di accertamento e di condanna svolte dal signor in questo giudizio, in ogni caso con accertamento che, nemmeno in forza del Parte_1 rapporto assicurativo tra la signora ed quest'ultima ha diritto alla CP_2 Controparte_1 rivalsa e con condanna di ad assolvere tali domande di condanna dell'attore Controparte_1
e, comunque, a mallevare e/o tenere indenne la signora in relazione ad esse e così Controparte_2 anche per le spese legali e tecniche inerenti questo giudizio sicché nessun esborso possa essere richiesto alla signora per nessuna ragione o titolo. CP_2
Sempre nel merito: condannarsi, se del caso anche ex art. 96 c.p.c., d.d. al Controparte_1 risarcimento del danno subito dalla signora per la non consona gestione del sinistro Controparte_2
pagina 2 di 19 in fase pregiudiziale, danno che verrà quantificato in corso di causa e che in ogni caso si chiede venga liquidato secondo giustizia.
In via istruttoria: (e solo per massimo scrupolo defensionale)
A.) Ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di prova:
A.1) vero che ho redatto la relazione datata 18.5.23 di cui al doc. 07 prodotto dalla signora CP_2
e che ne confermo il contenuto ed il fatto che il giorno del sinistro per cui è lite la signora CP_2 non si trovasse alla guida sotto l'effetto di cannabinoidi (teste dott.ssa da Testimone_1
Brescia);
B.) disporsi, laddove ritenuto necessario nonostante il contenuto di cui al doc. 07 della signora
CTU medico legale volta ad accertare se sulla base dei documenti prodotti in causa (cfr. in CP_2 particolare doc.ti 05, 06 e 07 la signora stessa potesse considerarsi, al momento CP_2 CP_2 del sinistro per cui è lite, alla guida sotto l'effetto di alcol e/o di sostanze stupefacenti.
In ogni caso: Con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed IVA come per le legge.”
Per d.d.: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO SULLE DOMANDE ATTOREE
In via principale.
• Rigettare le domande svolte da parte attrice, per le ragioni di fatto e diritto di cui in atti e, per
l'effetto, eventualmente condannare parte attrice alla restituzione delle somme che nel frattempo dovessero essere corrisposte da in ottemperanza dell'ordinanza emessa dal Controparte_1
Tribunale in data 23.2.2024.
In via subordinata.
• Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda principale, liquidare il danno secondo giustizia, tenendo conto nella quantificazione di tutto quanto dedotto ed eccepito nel presente atto e, per l'effetto, eventualmente condannare parte attrice alla restituzione delle somme che nel frattempo dovessero essere corrisposte in eccesso da in Controparte_1 ottemperanza dell'ordinanza emessa dal Tribunale in data 23.2.2024.
pagina 3 di 19 NEL MERITO SULLE DOMANDE DELLA CONVENUTA CP_2
In via principale.
• Rigettare le domande svolte dalla convenuta ivi comprese le domande di CP_2 risarcimento del danno, anche ex art. 96 c.p.c. e di condanna della Compagnia al pagamento delle spese legali e tecniche del presente giudizio poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporsi CTU estimativa contabile finalizzata all'accertamento ed alla quantificazione della voce di danno da mancato guadagno lamentato dall'attore, sulla base della documentazione fiscale e contabile presente agli atti nonché alla valutazione del minor danno che l'attore avrebbe subito in ipotesi di noleggio di un mezzo sostitutivo
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Salvis juribus.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio in qualità di proprietaria e conducente Parte_1 Controparte_2 dell'autovettura Citroen C3 targata EC960EG, e la compagnia assicuratrice Controparte_1 chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dal mezzo pesante di sua proprietà, modello Iveco targato FL089YH, a seguito del sinistro avvenuto in data 17.09.2022, quantificati in cui in euro 49.291,03 imponibili quali costi di ripristino del mezzo, euro 32.488,00 per indisponibilità del veicolo, ed euro 1.000,00 per esborsi sostenuti a titolo di tassa automobilistica e assicurazione sul veicolo reso indisponibile, oltre alle spese legali per la gestione del sinistro anche nella fase stragiudiziale e nella fase di attivazione della negoziazione assistita.
L'attore ha esposto che in data 17.09.2022, mentre percorreva il cavalcavia della tangenziale S. Zeno
Naviglio (SP 45bis) in direzione nord, all'altezza del km 1 si scontrava frontalmente con il veicolo
Citroen C3, condotto da che provenendo dal senso di marcia opposto, Controparte_2 nell'impegnare la curva, invadeva interamente la corsia di marcia del mezzo pesante. Ha esposto che, sebbene non vi fossero dubbi circa la responsabilità esclusiva della nella determinazione del CP_2
pagina 4 di 19 sinistro - come risulta dal verbale delle Autorità intervenute e come accertato anche in sede penale, tanto che il procedimento a carico del si è concluso con decreto di archiviazione - Parte_1
l'assicurazione ha sempre negato il risarcimento;
ne ha pertanto richiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. e ha chiesto il riconoscimento di una provvisionale sul danno. si è costituita rimettendosi a giustizia quanto all'accertamento della responsabilità in Controparte_2 ordine alla causazione del sinistro, nonché alla quantificazione dei danni richiesti da parte attrice. Ha formulato richiesta di manleva nei confronti della propria assicurazione per essere tenuta indenne da tutti i danni che sarà eventualmente condannata a risarcire, chiedendo la condanna della compagnia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la mala gestio del sinistro.
La compagnia convenuta si è costituita non sollevando alcuna contestazione circa la responsabilità della nella causazione dell'evento, contestando unicamente la misura del risarcimento CP_2 richiesto, ritenuta eccessiva sia in relazione al valore del mezzo che al danno per il fermo del veicolo, osservando che tale voce di danno avrebbe potuto essere ridotta se parte attrice si fosse attivata per noleggiare un veicolo sostitutivo. Ha contestato l'asserita mala gestio addebitata alla stessa, rilevando di avere offerto al con comunicazione in data 17.04.23, la somma di euro 9.635,13 oltre Parte_1 spese legali, pari all'importo risultata dalla perizia effettuata.
L'attore ha poi dato atto di avere trattenuto l'importo di euro 9.635,13 (oltre a euro 770,00 di spese), in acconto del maggior importo dovuto.
All'udienza del 08.06.2023, su richiesta delle parti, è stata disposta in via preventiva una c.t.u. al fine di quantificare i danni al veicolo di proprietà dell'attore, impregiudicato ogni diritto e ogni provvedimento sulle ulteriori istanze dalle stesse formulate.
Con provvedimento in data 23.02.2024, in accoglimento dell'istanza formulata dall'attore ex art. 186- bis c.p.c., è stato ordinato ad di provvedere al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
35.245,85 oltre interessi dalla data del sinistro, calcolati sulle somme devalutate alla data dell'illecito e via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat, e rivalutazione dalla data del deposito della relazione peritale.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova orale per testi, al cui esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 19 All'udienza del 12.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attore può trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati. ha formulato domanda risarcitoria nei confronti di quale Parte_1 Controparte_1 impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile e nei confronti di in Controparte_2 qualità di responsabile civile del danno, quale proprietaria e conducente del veicolo Citroen C3 tg
EC960EG.
Tali azioni, seppur non espressamente qualificate dall'attore, devono ritenersi esercitate in forza dell'art. 144 d.lgs. 209/2005 e dell'art. 2054 c.c.
Ciò posto, quanto alla dinamica del sinistro – che non è stata contestata dai convenuti – deve rilevarsi che il fatto è provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione di incidente stradale in atti redatta dai Carabinieri della Stazione di San Zeno Naviglio (BS) (cfr. doc. 8, fasc. Controparte_1
, intervenuti sul luogo del sinistro.
[...]
Dalle predette emergenze processuali il sinistro può essere così ricostruito: in data 27.09.2022 alle ore
11.00 circa, percorreva la SPBS 45 bis D2 Variante San Zeno Naviglio Km. 1 in Parte_1 direzione Via Volta – San Zeno Naviglio alla guida del proprio mezzo, un autotreno IVECO targato
FL089YH con rimorchio targato XA856GS; dalla direzione opposta sopraggiungeva Controparte_2 alla guida della propria vettura Citroen C3 targata EC960EG, che dopo aver iniziato la traiettoria della curva, perdeva il controllo della propria vettura e invadeva la corsia opposta di marcia, percorrendola per un tratto contromano e andando ad impattare frontalmente con l'autoarticolato condotto dal
Parte_1
Così ricostruita la dinamica del sinistro, deve rilevarsi, in punto di diritto, che trova applicazione la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
pagina 6 di 19 Nel caso di specie, dal complessivo compendio probatorio, invero, non è emerso alcun elemento dal quale poter desumere, anche accedendo ad un ragionamento presuntivo, che la conducente della
Citroen C3 abbia fatto il possibile per evitare il sinistro di causa.
Ed infatti, ha violato le regole che impongono di conservare sempre il controllo del Controparte_2 proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, regolando la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza (art. 141 d.lgs.
285/1992). A carico della stessa, invero, sono state elevate cinque contestazioni per la violazione degli artt. 40 co. 8, 141 co. 1-2-3 e 143 co. 11 del d.lgs. citato.
Deve dunque ritenersi provata la responsabilità di quale conducente (nonché Controparte_2 proprietaria) del veicolo Citroen C3, in ordine alla determinazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054, I comma, c.c..
Deve escludersi, infine, che possa trovare applicazione al caso di specie la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. che, come è noto, ha funzione sussidiaria, potendo dunque essere applicata non già ogniqualvolta il giudice ritenga che la prova della dinamica del sinistro manchi, ma soltanto allorquando quella prova continui a mancare dopo che sia stato compiuto ogni sforzo per individuarla e valutarla, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, ove deve ritenersi provata la responsabilità esclusiva della nella determinazione del sinistro. CP_2
Del resto, esaminando la condotta di guida dell'attore, deve rilevarsi che alcun profilo di colpa si ravvisa nel comportamento tenuto dal al momento del sinistro. Anche gli accertamenti sulle Parte_1 sue condizioni psicofisiche eseguiti dagli operatori sono risultati negativi, tanto che la Procura ha richiesto l'archiviazione del procedimento a carico del avanti al Tribunale di Brescia (cfr. Parte_1 doc. 11 fascicolo parte attrice).
2.1 Così ricostruito il sinistro e affermata la responsabilità esclusiva di nella Controparte_2 determinazione dell'evento e delle sue conseguenze, deve essere accertata l'area del danno risarcibile.
L'attore ha richiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno: euro 49.291,03 imponibili a titolo di costi di ripristino del mezzo;
euro 32.488,00 a titolo di lucro cessante per indisponibilità del veicolo;
€
1.000,00 per esborsi sostenuti a titolo di tassa automobilistica e assicurazione del veicolo per il periodo di indisponibilità dello stesso.
pagina 7 di 19 Ha altresì richiesto la rifusione delle spese legali per la fase stragiudiziale e per la fase di attivazione della negoziazione assistita ex L. 132/2014, come da parametri del D.M. 55/2014.
2.2 In ordine alla quantificazione dei danni al veicolo attoreo il Tribunale condivide le conclusioni del c.t.u. ing. , che risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva Per_1 valutazione del veicolo e della documentazione prodotta, dovendo pertanto essere poste a base per la valutazione del danno patrimoniale.
Il c.t.u. ha rilevato che i danni riportati dalla motrice targata FL089YH di proprietà dell'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa sono “riscontrabili negli interventi e rimpiazzi di componenti descritti nella fattura di addebito della relativa riparazione (doc. 21 ricorso)”. Quanto al rimorchio, il consulente ha osservato che lo stesso è rimasto indenne, né nella predetta fattura sono indicati interventi allo stesso.
Il consulente dell'ufficio ha altresì ritenuto che i costi di riparazione esposti nella citata fattura di complessivi euro 60.135,06 (euro 49.291,03 imponibili) siano congrui e allineati ai valori correnti di settore.
Ha altresì precisato che il valore del veicolo prima del sinistro, secondo il listino Eurotax, era pari ad euro 65.000,00, e che, pertanto, la riparazione dello stesso al costo sopra indicato deve ritenersi economicamente conveniente.
Le contestazioni di parte convenuta in ordine al ricarico applicato alla voce “raddrizzamento telaio” e alla decurtazione del danno in misura pari al valore del degrado d'uso di una serie di ricambi non possono essere condivise, alla luce delle considerazioni del c.t.u., che quanto al primo profilo ha ritenuto accettabile e congruo il ricarico per i costi per consegna e ritiro del veicolo all'operatore, oltre che quelli per la gestione della commessa;
in relazione al secondo profilo, ha rilevato che, sulla scorta della documentazione mostrata, su richiesta della controparte, dal c.t.p. della ricorrente (cfr. allegati a verbale o.p. 11.07.23), risulta che il veicolo fosse periodicamente manutenuto. Sul punto può altresì osservarsi che tali costi devono ritenersi ex se conseguenza immediata e diretta del sinistro occorso e imputato sotto il profilo causale alla convenuta, considerato che parte attrice è stata costretta a dover ripristinare il proprio veicolo a causa dell'urto cagionato dalla CP_2
Ne consegue che spetta all'attore l'importo di euro 49.291,03 (iva esclusa) a titolo di risarcimento dei danni al veicolo IVECO targato FL089YH. Non risulta dovuta l'iva su tale importo - peraltro nemmeno pagina 8 di 19 richiesta dall'attore - considerato che il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, inclusa l'i.v.a., a meno che il danneggiato, in ragione dell'attività svolta, non abbia diritto alla detrazione o rimborso dell'i.v.a. versata per tale riparazione (così, da ultimo, Cass.
11.11.2022, n. 33369).
Tale importo deve essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima al saldo – per effetto della conversione del credito risarcitorio in obbligazione di valuta – sono poi dovuti gli interessi al tasso legale soggetti al principio nominalistico.
Non può trovare accoglimento la richiesta di applicazione del saggio di interessi previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data di introduzione del presente giudizio.
Ed invero, ritiene il Tribunale di aderire alla giurisprudenza di legittimità prevalente, che ha ritenuto inapplicabile tale disposizione alle obbligazioni nascenti da fatto illecito (cfr., ex multis, Cass. n. 14512 del 09.05.2022; Cass. n. 28409 del 07.11.2018), dovendo trovare applicazione il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, co. 1 c.c.
2.3 L'attore ha altresì richiesto il risarcimento dei danni da indisponibilità del veicolo, sia per il periodo di tempo necessario per l'esecuzione delle riparazioni (cd. fermo tecnico), che per il periodo durante il quale è stato sottoposto a sequestro probatorio ed è stato messo a disposizione al perito della compagnia.
In relazione al fermo tecnico, il c.t.u. ha rilevato che lo stesso deve essere calcolato tenendo conto non solo dei i tempi netti di intervento, ossia le ore di manodopera impiegate per le lavorazioni, ma anche dei tempi per l'approvvigionamento della ricambistica e per la preparazione e l'organizzazione della riparazione stessa. In particolare, per una operazione di riparazione complessa come quella in esame, in quanto riguardante sia attività meccanica, sia di carrozzeria, sia di ripristino della geometria del telaio effettuata presso operatore specializzato esterno - pur con la approssimazione conseguente alla impossibilità di conoscere con esattezza i tempi complementari in quanto correlati alla organizzazione sia dell'officina che ha proceduto alla riparazione che dell'officina specializzata esterna - il c.t.u. ha ritenuto verosimile un fermo tecnico per la riparazione nell'ordine di 40 giorni lavorativi, “salvo diversa ed oggettiva indicazione dalla Parte che possa esserne interessata”.
pagina 9 di 19 Oltre a tale periodo di fermo tecnico, invero, l'attore ha allegato anche il mancato utilizzo del veicolo per ulteriori 32 giorni, corrispondenti a 23 giorni lavorativi (dal 17.09.22 al 19.10.22), ovvero nel periodo in cui il mezzo era sotto sequestro (dal 17.09.22 al 11.10.22) (cfr. doc. 10 parte attrice) e successivamente per il lasso di tempo necessario a far visionare il mezzo dal perito di
[...]
d.d. (dal 12.10.22 al 19.10.22) (cfr. doc. 6 fasc. d.d.). CP_1 Controparte_1
Ebbene, devono ritenersi infondate le generiche doglianze della convenuta in merito CP_3 all'eccessività del periodo di fermo tecnico, sia per la motivazione già indicata dal c.t.u., sia in quanto l'attore ha puntualmente indicato le ragioni per le quali il mezzo è stato inutilizzabile per l'ulteriore numero di giorni indicati.
Parte attrice ha chiesto, per i complessivi 62 giorni lavorativi di fermo del mezzo, un risarcimento pari ad euro 32.488,00, considerando un importo giornaliero pari ad euro 524,00. A supporto di tale pretesa ha prodotto documentazione relativa al contratto in corso con RM s.p.a. (cfr. doc. 22 parte attrice) nonché le fatture per il periodo di fermo del mezzo.
La compagnia convenuta ha contestato tali criteri di calcolo, ritenendoli eccessivi e comunque osservando che parte attrice avrebbe avuto l'onere di contenere tale voce di danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., attivandosi ad esempio mediante noleggio di un mezzo sostitutivo per continuare la propria attività lavorativa. Ha altresì richiesto disporsi una c.t.u. ai fini della determinazione del costo di noleggio di un veicolo sostitutivo.
Parte attrice ha dedotto l'impossibilità di percorrere tale soluzione alternativa (quale il noleggio del veicolo sostitutivo) tenuto conto della peculiarità dell'attività svolta (ovvero trasporto di rifiuti), per la quale è necessario un mezzo avente caratteristiche specifiche.
Ciò osservato, ritiene il Tribunale che non fosse esigibile una condotta diversa da parte dell'attore, quale il noleggio di altro veicolo specifico, tenuto conto che dall'istruttoria è emerso che il veicolo danneggiato per le sue caratteristiche non era sostituibile. Ed invero, il c.t.u. ha accertato quale
“circostanza effettiva” il fatto che il veicolo avesse caratteristiche non fungibili rispetto ad altri;
parimenti, i testimoni hanno confermato le peculiarità delle caratteristiche del mezzo sia estetiche, quali la presenza dei loghi della società RM (richiesti per l'accesso ai luoghi di lavoro), sia tecniche, ossia la presenza di un braccio meccanico per il carico e lo scarico dei cassoni, trattandosi di allestimento specifico (cfr. dichiarazioni testi e la quale, in particolare, ha Tes_2 Tes_3
pagina 10 di 19 precisato: “quando lavoravo per il sig. questi aveva acquistato il camion che era di colore Parte_1 bianco ma la RM aveva chiesto di avere il proprio colore e la propria scritta con relativa spesa affrontata dal sig. perché le ditte per cui avrebbe portato lo sporco, tipo Aprica e A2a Parte_1 volevano che il camion in questione entrando nelle loro fosse avesse lo stesso logo e lo stesso colore del camion RM, per poterlo riconoscere”, dovendosi rilevare l'infondatezza dell'eccezione di incapacità della teste, certamente non avente un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio ex art. 246 c.p.c.).
Deve pertanto essere confermata l'inammissibilità dell'istanza di ammissione di c.t.u. richiesta dalla compagnia convenuta, peraltro formulata in via del tutto esplorativa.
Ciò posto, quanto al criterio di calcolo del lucro cessante indicato dall'attore, deve ritenersene la ragionevolezza quale base per una liquidazione equitativa che, considerando l'incertezza su dati quali l'effettivo utilizzo del mezzo per ogni singola giornata lavorativa del periodo di astratta inutilizzabilità, può essere determinata in euro 27.862,80, somma ottenuta riducendo equitativamente ad euro 420,00
l'importo giornaliero di euro 524,00, in ragione delle incertezze illustrate, moltiplicato per 62 giorni.
Tale importo, peraltro, risulta coerente anche con la documentazione reddituale in atti.
La somma di euro 27.862,80 è già comprensiva di interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro, fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima al saldo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale soggetti al principio nominalistico.
2.4 Parte attrice ha altresì richiesto l'importo di euro 1.000,00 per gli esborsi sostenuti a titolo di tassa automobilistica e assicurazione sul veicolo reso indisponibile. Ha prodotto le quietanze di pagamento sia della tassa automobilistica che della polizza assicurativa (cfr. doc. 35 fascicolo parte attrice).
Tale domanda non può trovare accoglimento, dal momento che tali obbligazioni trovano la propria giustificazione in relazione alla mera proprietà del veicolo e, dunque, l'attore sarebbe stato tenuto in ogni caso al pagamento delle stesse a prescindere dall'accadimento del sinistro;
ne consegue che il pregiudizio lamentato da parte attrice in relazione al bollo auto e all'assicurazione non è conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e, pertanto, la domanda di risarcimento delle predette spese deve essere rigettata.
pagina 11 di 19 2.5 Parte attrice ha altresì richiesto la rifusione delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale e nella fase di attivazione della negoziazione assistita ex L. 132/2014, indicando rispettivamente importi di euro 4.536,00 e di euro 1.008,00, oltre accessori.
Quanto a tali spese deve osservarsi che, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate (cfr., Cass. SS. UU., 10.07.2017, n. 16990).
Tali spese devono essere valutate, pertanto, in relazione alla loro necessità e giustificazione in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento e tenuto conto del disposto dell'art. 20
d.m. 55/2014, secondo cui l'attività stragiudiziale svolta prima (o in concomitanza con l'attività giudiziale), che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
Alla luce delle precedenti considerazioni, rilevato che l'attività stragiudiziale svolta dal difensore di parte attrice risulta comprovata dalla copiosa corrispondenza tra il medesimo e la compagnia assicuratrice odierna convenuta, versata in atti dall'attrice, in difetto tuttavia di alcuna prova del relativo effettivo esborso da parte dell'attore, si ritiene di poter riconoscere quali spese di assistenza stragiudiziale e per l'attivazione della fase di negoziazione assistita in favore del predetto la somma di complessivi euro 5.400,00 (da cui è già stato detratto l'importo di euro 770,00 corrisposto dalla compagnia convenuta come da doc. 4 e 5 fasc. , somma liquidata in moneta Controparte_1 attuale, comprensiva di accessori, interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
2.6 Alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti il danno patrimoniale subito dall'attore ammonta ad euro 49.291,03 in linea capitale a titolo di costi di riparazione del veicolo;
euro 27.862,80
(inclusi interessi e rivalutazione ad oggi) a titolo di danno da lucro cessante;
euro 5.400,00 in moneta attuale a titolo di spese di assistenza stragiudiziali.
Tutto ciò premesso deve considerarsi che l'attore ha pacificamente ricevuto la somma di euro 9.635,13 dalla compagnia convenuta, nonché ottenuto l'emissione di ordinanza esecutiva per il pagamento di somme non contestate, per la sorte di euro 35.245,85 oltre interessi e rivalutazione (importo precettato a titolo di capitale, interessi e rivalutazione, per complessivi euro 37.475,27 al 9.03.24).
pagina 12 di 19 Quanto al secondo importo – pari ad euro 35.245,85 oltre interessi e rivalutazione – conseguito dall'attore a seguito dell'emissione di ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. in corso di causa, onde evitare la duplicazione di titoli, tale ordinanza va confermata, e i convenuti devono essere condannati in solido a pagare a favore dell'attore la differenza tra l'importo accertato come dovuto a titolo risarcitorio e l'importo portato dalla ordinanza di pagamento di somme non contestate qui confermata, previa detrazione da operarsi secondo i criteri di seguito indicati.
Dagli importi riconosciuti a titolo risarcitorio in favore dell'attore, pertanto, devono essere detratti i predetti importi, tenuto conto della necessità di rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi, a tal fine, rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10.03.99 n. 2074), ovvero alla data della presente sentenza, così ottenendo l'ammontare complessivo degli acconti in moneta attuale.
Ne consegue che, detraendo dall'importo complessivamente riconosciuto all'attore a titolo risarcitorio, in moneta attuale, l'ammontare degli acconti già corrisposti, resi omogenei, in moneta attuale, si determina il residuo credito riconoscibile a parte attrice (in moneta attuale).
Sulle somme riconosciute in favore di parte attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, dovendo invece essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni.
La somma corrispondente al capitale rivalutato alla data odierna (in relazione alle somme che non sono già state liquidate in moneta attuale) deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto (17.09.22);
l'importo così devalutato deve essere, quindi, mensilmente rivalutato secondo la variazione degli indici
Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella di pagamento dell'acconto; sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla pagina 13 di 19 data del fatto a quella dell'acconto; dalla somma rivalutata a tale data deve detrarsi l'acconto; sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data del pagamento in sede esecutiva;
dalla somma rivalutata a tale data deve detrarsi l'importo conseguito a seguito di pignoramento presso terzi;
sul residuo deve poi procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza.
Dalla data della sentenza sono dovuti, infine, gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
3. La convenuta ha formulato domanda di manleva nei confronti della compagnia Controparte_2 convenuta, chiedendo altresì l'accertamento che quest'ultima non ha diritto alla rivalsa nei propri confronti, in virtù delle condizioni di polizza.
d.d. nel presente giudizio ha dichiarato di riservarsi di esercitare la rivalsa, per Controparte_1
l'ipotesi di applicabilità di una ipotesi di inoperatività della clausola rinuncia alla rivalsa, ma non ha esercitato in questa sede alcuna azione di rivalsa nei confronti della CP_2
Deve dunque ritenersi che la convenuta difetti di interesse ad agire in relazione alla CP_2 domanda di accertamento della insussistenza del diritto di rivalsa della compagnia nei propri confronti.
Giova rammentarsi, invero, che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza in tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare.
Come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo è l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria: “diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un carattere preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare una c.d. azione di mera iattanza (cioè una di quelle azioni con cui si induce il convenuto ad agire ovvero si addossa su quest'ultimo il carico della prova dell'esistenza di un diritto negato
pagina 14 di 19 dall'attore), che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione
(art. 100 c.p.c.) ha inteso escludere” (così, da ultimo, Cass. 06/04/2025, n. 9061).
Ne consegue che tale domanda di accertamento negativo deve essere dichiarata inammissibile nel presente giudizio.
In accoglimento della domanda di manleva, pertanto, deve essere condannata a Controparte_1 tenere indenne la convenuta di quanto la stessa dovesse pagare a parte attrice per Controparte_2 capitale, interesse e spese in esecuzione della presente sentenza, stante la copertura assicurativa del sinistro fornita dalla polizza in atti.
4. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Si rileva la superfluità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, attesa la loro superfluità e irrilevanza ai fini della decisione.
6. Quanto alla istanza attorea di trasmissione della sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148 comma 10
d.lgs. n. 209/2005, attesi gli esiti del giudizio e, in particolare, considerato che alcuna somma ha offerto la compagnia prima della instaurazione del giudizio e comunque considerata la differenza tra la somma che è stata liquidata all'attore nel presente giudizio e l'importo che è stato offerto dalla compagnia di assicurazione poco dopo l'instaurazione della causa, si dispone la trasmissione di una copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti e l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 148 comma 10 d.lgs. n. 209/2005.
7.1 Le spese di lite del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dell'attore e a carico solidale dei convenuti, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum, della media complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, in euro 786,00 per spese e in complessivi euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
L'attore ha altresì richiesto il rimborso della somma (imponibile) di euro 4.364,00 per spese peritali di parte (cfr. doc. 45 fasc. attoreo).
pagina 15 di 19 Come è noto, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr., ex multis, Cass., 03.01.2013, n. 84). La condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma unicamente quella della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass., 25.03.2003, n. 4357).
Nel caso di specie, rilevato che l'attrice ha depositato fattura dello Studio Sette di NA SE, per complessivi euro 4.364,00 (oltre iva), considerato che l'importo complessivo esposto appare sproporzionato rispetto alla prestazione di consulenza svolta dal c.t.p. (anche in considerazione dell'importo riconosciuto allo stesso c.t.u., pari ad euro 2.227,00 oltre accessori), deve essere equitativamente ridotto e può essere liquidato nella somma di euro 3.000,00.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, devono ora essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Stante l'accoglimento della domanda di manleva, deve essere condannata a Controparte_1 rifondere delle spese di lite, liquidate, in virtù dei criteri sopra richiamati - Controparte_2 considerata in particolare l'attività difensiva espletata dalla convenuta - secondo i valori minimi dello scaglione, in complessivi euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
7.2 L'attore e la convenuta hanno richiesto la condanna della convenuta CP_2 Controparte_1
a liquidare una somma equamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la mala gestio del
[...] sinistro.
Per quanto concerne la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. dall'attore, si osserva quanto segue.
Alla luce della condotta della compagnia convenuta, che si è limitata a corrispondere un esiguo importo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, resistendo a tutte le ipotesi di definizione in via conciliativa della vertenza nonché a tutti gli inviti a corrispondere un importo adeguato a titolo risarcitorio, anche a seguito dello svolgimento della c.t.u. – tanto da aver indotto l'attore a molteplici iniziative, segnatamente a richiedere (ed ottenere) l'emissione di un'ordinanza di pagamento ex art. 186-bis c.p.c., nemmeno eseguita spontaneamente, costringendo l'attore a dover agire in sede esecutiva pagina 16 di 19 – a cui è conseguita la sua totale soccombenza, deve ritenersi che abbia Controparte_1 resistito in giudizio se non con mala fede, con evidente colpa grave, ovvero se non con la consapevolezza dell'infondatezza della propria resistenza, quanto meno in mancanza di quel minimo di diligenza e prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria condotta, al presumibile mero scopo di arginare le legittime iniziative giudiziarie del Parte_1
Deve evidenziarsi a tale proposito che alcuna contestazione la compagnia ha sollevato in relazione all'an della responsabilità dell'assicurata, che potesse astrattamente giustificare la propria chiusura alle richieste risarcitorie dell'attore; né la compagnia può legittimamente ritenere giustificata la propria offerta di soli euro 9.635,13 in quanto importo risultante dalla perizia effettuata dal tecnico incaricato dalla stessa compagnia, a fronte di una liquidazione di tale danno di euro 49.291,03 effettuata dal c.t.u.
(in linea con la domanda attorea).
Né, infine, può ritenersi legittima la condotta di resistenza della compagnia convenuta in ragione della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante – accolta in misura di poco inferiore rispetto alla domanda, considerata anche la sua liquidazione in via equitativa – considerato che la resistenza temeraria ha riguardato il complesso di domande formulate dall'attore.
La resistenza temeraria in giudizio da parte della compagnia assicuratrice arreca pregiudizio sia al sistema giudiziario, stante l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi, che all'attore, integrando pertanto i presupposti per la sussistenza di una lite temeraria.
Ritiene questo giudice che, stante l'oggettiva difficoltà della parte vittoriosa di provare il danno concretamente subito (ex art. 96, comma 1, c.p.c.), segnatamente in ordine al quantum, in ragione della condotta ingiustificatamente dilatoria della compagnia convenuta, risulti opportuno pronunciare la condanna di al pagamento di una somma ulteriore rispetto alle spese di Controparte_1 giudizio, in favore dell'attore, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. Tale peculiare strumento sanzionatorio, invero, è suscettibile di rispondere anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa proprio ove risulti difficoltosa, per la medesima, la prova dell'an o del quantum del danno subito (cfr. Corte Cost. 23.06.16, n. 152).
Ne consegue che deve essere condannata al pagamento di una somma Controparte_1 determinata in via equitativa, tenuto conto della durata del procedimento e della natura dell'attività difensiva prestata, in misura pari alla metà delle spese legali, ovvero in euro 7.000,00.
pagina 17 di 19 Si ritiene, invece, l'insussistenza dei presupposti per accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta nei confronti di considerato che deve essere CP_2 Controparte_1 valutata a tale fine la condotta della compagnia in relazione alla domanda di manleva formulata dalla convenuta che non può ritenersi temeraria, anche considerato che la compagnia non ha CP_2 formulato opposizioni alla domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta la responsabilità esclusiva di per il sinistro avvenuto in data Controparte_2
17.09.2022;
- accerta il diritto dell'attore al risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro, nella misura di euro 49.291,03 oltre interessi e rivalutazione a titolo di costi di riparazione del veicolo, euro 27.862,80 (inclusi interessi e rivalutazione ad oggi) a titolo di danno da lucro cessante;
euro 5.400,00 in moneta attuale a titolo di spese di assistenza stragiudiziali, il tutto interessi dalla data della presente sentenza;
- conferma l'ordinanza di pagamento di somme non contestate provvisoriamente esecutiva emessa in data 23.02.2024 ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. a favore di ed a Parte_1 carico di per euro 35.245,85 oltre interessi e rivalutazione;
Controparte_1
- condanna i convenuti in solido a pagare a favore di gli importi sopra Parte_1 indicati, detratti l'acconto per euro 9.635,13 e l'importo conseguito in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., oltre accessori da calcolarsi secondo i criteri indicati in motivazione;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in euro 786,00 per spese e in complessivi euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge;
oltre ad euro 3.000,00 per spese di c.t.p.;
- pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa;
pagina 18 di 19 - accoglie la domanda di manleva formulata da e per l'effetto condanna Controparte_2
a manlevare di quanto questo dovesse pagare Controparte_1 Controparte_4 all'attore per effetto delle statuizioni che precedono, per capitale, interesse, rivalutazione monetaria e spese;
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento negativo del diritto di rivalsa di
[...]
formulata da Controparte_1 Controparte_2
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite, liquidate in complessivi euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna al pagamento della somma di euro 7.000,00 in favore Controparte_1 dell'attore, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti di Controparte_2 [...]
Controparte_1
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di una copia della sentenza all'IVASS per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148, comma 10, d.lgs. n.
209/2005.
Così deciso in Brescia il 3.12.2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
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