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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2966/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2966/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. LUCARELLI LARA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 7/04/2021, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 914/2021;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 4 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“Articolo 1 (Mutuo rispetto;
dimora abituale del figlio presso il padre;
nulla osta reciproco a passaporto e carta d'identità internazionale)
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Il figlio è maggiorenne. Il Per_1
padre, presso la cui dimora risiede e risiederà il figlio, provvederà integralmente al suo mantenimento.
Il figlio vive con il padre presso l'abitazione sita in Medolla (MO) Via Dei Caduti n. 36 e Per_1
non è del tutto autonomo economicamente. I coniugi si concedono reciprocamente il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e della carta d'identità valida per l'espatrio.
Articolo 2 (Concorso al mantenimento del figlio, spese straordinarie relative al figlio)
Il sig. assume l'impegno di provvedere integralmente, a propria cura e spese, al figlio Parte_2
, sia per il mantenimento ordinario (abbigliamento di ogni tipo incluso), sia per il Per_1 mantenimento straordinario. E' escluso che l'obbligazione di integrale mantenimento del figlio possa subire decurtazioni a fronte di crediti di qualsivoglia natura che il marito possa vantare verso la moglie. Pertanto, tenuto conto della situazione reddituale dei coniugi, tale per cui il reddito percepito dal marito è maggiore del reddito percepito dalla moglie, il padre provvederà a mantenere il figlio
, sia nei bisogni ordinari che per ogni diversa ed ulteriore spesa e/o onere relativi al figlio. Per_1
Quali spese straordinarie, con elencazione meramente indicativa, si intendono tali tutte quelle descritte nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Modena che si trascrivono di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese mediche urgenti;
f) farmaci tradizionali;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 2 di 4 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) corsi di istruzione, attività sportive, formative, culturali, ricreative e ludiche nonché pertinenti attrezzature ed iscrizioni;
d) spese relative alle feste di compleanno delle figlie;
e) attrezzature elettroniche, cellulare, contratto telefonico, pc, tablet, ecc;
f) mezzi di locomozione, bicicletta, patente, moto, automobile, bollo, assicurazione;
g) viaggi e vacanze in autonomia o comunque senza i genitori.
Articolo 3 (Regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
abitazione famigliare;
beni mobili e arredi, veicoli)
I coniugi riconoscono di essere economicamente indipendenti e, pertanto, dichiarano di non pretendere nulla l'una dall'altro reciprocamente a titolo di mantenimento (assegno mensile). I coniugi a far data dalla loro unione in matrimonio hanno stabilito e mantenuto la casa famigliare nella porzione immobiliare ubicata in Medolla (MO) Via Dei Caduti n. 36, di proprietà esclusiva del marito, che resta assegnata al marito, che vi abita unitamente al figlio.
Per concorde volontà dei coniugi, le chiavi dell'abitazione familiare resteranno nella detenzione della moglie, la quale potrà accedervi quando vorrà, avendo premura di allontanarsi dalla casa in prossimità del rientro del marito. L'autovettura Fiat Panda targata EB301JN, intestata alla sig.ra resterà nel libero godimento e nella libera disponibilità della proprietaria e a suo Parte_1
esclusivo vantaggio e carico andranno i benefici e gli oneri conseguenti alla piena proprietà del suddetto veicolo, ivi compreso il prezzo di vendita del suddetto veicolo. L'autovettura Hyundai Tucson
IX35, targata FJ516DB, intestata a resterà nel libero godimento e nella libera Parte_2
disponibilità del proprietario e a suo esclusivo vantaggio e carico andranno i benefici e gli oneri conseguenti alla piena proprietà del suddetto veicolo, ivi compreso il prezzo di vendita del suddetto veicolo. I beni mobili, gli arredi e le dotazioni rimanenti nella casa famigliare sono di proprietà esclusiva del marito. I coniugi dichiarano di aver provveduto in sede di separazione consensuale alla divisione di ogni bene mobile comune. I ricorrenti riconoscono di essere attualmente economicamente autonomi ed indipendenti e, pertanto, di nulla poter pretendere l'una verso l'altro per mantenimento e/o qualsivoglia titolo e ragione in dipendenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 4 Articolo 4 (Spese legali) Le spese di procedura ed assistenza legale sono a carico esclusivo del marito”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MEDOLLA (MO) il 20/02/1994 fra nata a [...] il Parte_1
23/09/1968 e nato a [...] il [...] Parte_2 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MEDOLLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1994 Atto n. 3 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 19/11/2024.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2966/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. LUCARELLI LARA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 7/04/2021, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 914/2021;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 4 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“Articolo 1 (Mutuo rispetto;
dimora abituale del figlio presso il padre;
nulla osta reciproco a passaporto e carta d'identità internazionale)
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Il figlio è maggiorenne. Il Per_1
padre, presso la cui dimora risiede e risiederà il figlio, provvederà integralmente al suo mantenimento.
Il figlio vive con il padre presso l'abitazione sita in Medolla (MO) Via Dei Caduti n. 36 e Per_1
non è del tutto autonomo economicamente. I coniugi si concedono reciprocamente il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e della carta d'identità valida per l'espatrio.
Articolo 2 (Concorso al mantenimento del figlio, spese straordinarie relative al figlio)
Il sig. assume l'impegno di provvedere integralmente, a propria cura e spese, al figlio Parte_2
, sia per il mantenimento ordinario (abbigliamento di ogni tipo incluso), sia per il Per_1 mantenimento straordinario. E' escluso che l'obbligazione di integrale mantenimento del figlio possa subire decurtazioni a fronte di crediti di qualsivoglia natura che il marito possa vantare verso la moglie. Pertanto, tenuto conto della situazione reddituale dei coniugi, tale per cui il reddito percepito dal marito è maggiore del reddito percepito dalla moglie, il padre provvederà a mantenere il figlio
, sia nei bisogni ordinari che per ogni diversa ed ulteriore spesa e/o onere relativi al figlio. Per_1
Quali spese straordinarie, con elencazione meramente indicativa, si intendono tali tutte quelle descritte nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Modena che si trascrivono di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese mediche urgenti;
f) farmaci tradizionali;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 2 di 4 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) corsi di istruzione, attività sportive, formative, culturali, ricreative e ludiche nonché pertinenti attrezzature ed iscrizioni;
d) spese relative alle feste di compleanno delle figlie;
e) attrezzature elettroniche, cellulare, contratto telefonico, pc, tablet, ecc;
f) mezzi di locomozione, bicicletta, patente, moto, automobile, bollo, assicurazione;
g) viaggi e vacanze in autonomia o comunque senza i genitori.
Articolo 3 (Regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
abitazione famigliare;
beni mobili e arredi, veicoli)
I coniugi riconoscono di essere economicamente indipendenti e, pertanto, dichiarano di non pretendere nulla l'una dall'altro reciprocamente a titolo di mantenimento (assegno mensile). I coniugi a far data dalla loro unione in matrimonio hanno stabilito e mantenuto la casa famigliare nella porzione immobiliare ubicata in Medolla (MO) Via Dei Caduti n. 36, di proprietà esclusiva del marito, che resta assegnata al marito, che vi abita unitamente al figlio.
Per concorde volontà dei coniugi, le chiavi dell'abitazione familiare resteranno nella detenzione della moglie, la quale potrà accedervi quando vorrà, avendo premura di allontanarsi dalla casa in prossimità del rientro del marito. L'autovettura Fiat Panda targata EB301JN, intestata alla sig.ra resterà nel libero godimento e nella libera disponibilità della proprietaria e a suo Parte_1
esclusivo vantaggio e carico andranno i benefici e gli oneri conseguenti alla piena proprietà del suddetto veicolo, ivi compreso il prezzo di vendita del suddetto veicolo. L'autovettura Hyundai Tucson
IX35, targata FJ516DB, intestata a resterà nel libero godimento e nella libera Parte_2
disponibilità del proprietario e a suo esclusivo vantaggio e carico andranno i benefici e gli oneri conseguenti alla piena proprietà del suddetto veicolo, ivi compreso il prezzo di vendita del suddetto veicolo. I beni mobili, gli arredi e le dotazioni rimanenti nella casa famigliare sono di proprietà esclusiva del marito. I coniugi dichiarano di aver provveduto in sede di separazione consensuale alla divisione di ogni bene mobile comune. I ricorrenti riconoscono di essere attualmente economicamente autonomi ed indipendenti e, pertanto, di nulla poter pretendere l'una verso l'altro per mantenimento e/o qualsivoglia titolo e ragione in dipendenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 4 Articolo 4 (Spese legali) Le spese di procedura ed assistenza legale sono a carico esclusivo del marito”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MEDOLLA (MO) il 20/02/1994 fra nata a [...] il Parte_1
23/09/1968 e nato a [...] il [...] Parte_2 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MEDOLLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1994 Atto n. 3 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 19/11/2024.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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