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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/03/2024, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2617/2018, posta in decisione in data 1°.12.2023, per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
(C.F. ), (C.F. ), nato P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
a TRAPANI (TP) in data 13/03/1951, (C.F. Parte_3
), nata a [...] in data [...], tutti con il C.F._2
patrocinio dell'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO e dell'Avv. ARDAGNA
IGNAZIO ) VIALE REGIONE SICILIANA N. 4365 N.O. C.F._3
90100 PALERMO;
e con elezione di domicilio in via VIALE REGIONE
SICILIANA 4365 N.O. PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTI
1 CONTRO
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) e prima con il
[...] P.IVA_2 Controparte_3
patrocinio dall'Avv. CIPOLLA LUCIANA ( ) e C.F._4 CP_4
( ) C/O AVV. GIUSEPPE AZZARETTO VIA
[...] C.F._5
PAPIRETO 26 PALERMO;
e con elezione di domicilio in via presso il medesimo difensore
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. Controparte_5
IVA. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n.
), la con sede in Roma, Via Gino Nais n. 16, in P.IVA_3 Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (C.F., P. IVA e CP_7
Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. ), quale mandataria P.IVA_4
con rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio
di Pordenone del 21.09.2016 di Persona_1 [...]
con unico socio (già Controparte_8 Controparte_9
giusta fusione per incorporazione del 26.10.2020), con sede in Conegliano
[...]
(TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore
(C.F., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno
), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di P.IVA_5
, giusta procura autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio CP_5
di Pordenone del 21.09.2016 rappresentata e difesa, dall'Avvocato Persona_1
Andrea Fioretti - cod. fisc. - ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_6
presso il suo studio in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 12.
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La e citavano il Parte_1 Parte_2 Parte_3
a comparire avanti al Tribunale di Trapani, per l'opposizione Controparte_3
al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, esponendo: che la Parte_1
aveva acceso il conto corrente bancario con apertura di credito n. 0130565/03
[...] presso l'istituto di credito citato;
che il predetto rapporto era assistito da fideiussione prestata da;
che l'istituto di credito, affermando Parte_4 di essere creditore dell'importo di € 36.635,29 per effetto del saldo negativo del conto corrente, aveva ottenuto decreto ingiuntivo;
che, in via preliminare, il Tribunale adito nel procedimento monitorio era incompetente territorialmente, in quanto nel contratto di conto corrente (art.20) era stato designato, quale foro esclusivo, quello in cui aveva sede legale la banca;
che, nel merito, la determinazione del credito azionato in monitorio era inficiata dall'inclusione di poste illegittime, quali spese, competenze e
CMS, nonché dalla previsione di un tasso di interesse oltre la soglia di usura.
Ritualmente costituitasi, il rilevava l'assoluta Controparte_3
infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree e, in particolare, deduceva: in via preliminare, che l'eccezione di incompetenza era infondata in quanto il foro convenzionale non poteva ritenersi esclusivo stante la mancata pattuizione espressa in tal senso;
che, nel merito, il tasso applicato non superava il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto, anche con la contestuale applicazione della
CMS.
Istruita la causa a mezzo CTU tecnico-contabile, il Giudice poneva la causa in decisione.
Con sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. n. 542 del 23.5.2018, il
Tribunale accoglieva solo parzialmente le pretese attoree.
In motivazione, il Giudice di prime cure rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale poiché la designazione convenzionale - contenuta all'art. 20 del contratto
– non poteva assumere il carattere di esclusività stante la mancata pattuizione espressa, nonché la genericità della formulazione anche in considerazione del fatto che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'espressione “per qualsiasi controversa” indicata in contratto non era idonea a identificare un foro esclusivo.
3 Nel merito, accoglieva la doglianza volta a far valere la nullità della commissione di massimo scoperto in quanto, per essendo definita nella sua consistenza numerica percentuale in contratto, difettava di puntuali indicazioni riguardo ad altri dati imprescindibili quali i criteri di conteggio, oltre o entro i limiti del fido e i criteri di rilevanza temporale. Conseguentemente, sulla base delle risultanze della CTU, rideterminava i rapporti di dare-avere fra le parti, espungendo l'importo maturato a titolo di CMS. Rigettava, invece, le altre eccezioni relative alla nullità parziale del contratto, rilevando in particolare: che era stata correttamente applicata la pari periodicità degli interessi debitori e creditori;
che non sussisteva pattuizione di interessi di natura usuraria;
che, contrariamente a quanto sostenuto dal correntista con le osservazioni alla CTU, il calcolo del TEG, da confrontare con il tasso soglia usurario, non doveva includere dei costi dallo stesso indicati in quanto non collegati all'erogazione del credito, come da Istruzioni della . Org_1
Dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti, in solido, a corrispondere alla l'importo CP_8 di € 32.487,95, oltre interessi.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello Parte_1
e ; resisteva il (che Parte_2 Parte_3 Controparte_2
aveva incorporato il , chiedendo il rigetto del gravame. In Controparte_3
data 8 marzo 2021, interveniva in giudizio ex art.111 c.p.c. quale CP_5
cessionaria del credito vantato dal riportandosi a tutte le Controparte_2
istanze e difese già spiegate dalla cedente. Inoltre, nelle more del giudizio, la
[...]
dava atto della circostanza che, a seguito di fusione per Controparte_1
incorporazione del subentrava in tutti i rapporti anche Controparte_2
processuali facenti capo alla società incorporata, compreso il giudizio de qua.
In data 1°.12.2023, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata sin dal primo grado di giudizio dagli odierni appellanti e qui riproposta.
Sostengono gli appellanti che ha errato il Giudice di prime cure a ritenersi competente territorialmente, in quanto nel contratto di conto corrente veniva espressamente designato, quale foro convenzionale, quello in cui aveva sede legale la
4 banca. Da ciò doveva desumersi una inequivoca e concorde volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
In primo luogo, non può che trovare conferma in tale sede quanto statuito dal
Tribunale in ordine alla genericità della clausola di cui all'art.20 del contratto di conto corrente, atteso che la sua formulazione non è idonea ad esprimere l'esclusiva volontà di adire il foro convenzionale. Ad abundantiam, va osservato che secondo un orientamento della giurisprudenza ormai cristallizzato, non è sufficiente criticare genericamente la competenza del giudice adito, anche se la critica è supportata dall'indicazione del giudice ritenuto competente, ma è necessario contestare in maniera completa e dettagliata la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile nel caso concreto. In mancanza, deve ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione in tal senso (ex multis, da ultimo Cass. 11.12.2014, n. 26094).
Ebbene, nel caso di specie, gli appellanti nel primo grado di giudizio non hanno contestato in maniera puntuale il criterio relativo al foro legale e, pertanto, la competenza deve ritenersi radicata presso il Tribunale adito dall'odierna appellata.
Ulteriore questione da esaminare in via preliminare è quella attinente alla carenza di legittimazione processuale sollevata, nei confronti della Controparte_1
dagli appellanti. Invero, costoro asseriscono che, a seguito della cessione del
[...]
credito in favore di , la società cedente non sarebbe più legittimata a stare CP_5
in giudizio.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Giova rammentare che con la cessione del credito in corso di causa si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, a cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di
5 sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (Cass. 22.10.2009,
n. 22424).
Orbene, nel caso in esame, la società cedente ha manifestato il proprio interesse a rimanere in giudizio anche a fronte della cessione del credito, posto che non trattandosi di cessione di contratto, non ha trasferito alla cessionaria l'intera posizione contrattuale ma solo il lato attivo delle obbligazioni e l'eventuale accoglimento in giudizio delle doglianze di parte appellante inciderebbe sulla fase genetica del contratto. Per tali ragioni, la non può essere estromessa dal Controparte_1
presente giudizio.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Giudice, aderendo alle conclusioni del CTU, ha ritenuto che il contratto di conto corrente non preveda la pattuizione di un tasso usurario. Sostengono che nel calcolo del TEG vadano inclusi tutti i costi e le spese legati alla tenuta del conto e, nello specifico, a quel titolo: importo minimo spese tenuta conto corrente di €16,19; importo canone annuale di €36,00; stampa ed invio documenti di sintesi per singolo invio €1,00; spese gestione conto a liquidazione di importo di €26,99. Deducono, dunque, che l'inclusione di tali costi determina il superamento del tasso soglia.
Il motivo è infondato.
Il primo Giudice ha rilevato che non è in alcun modo possibile procedere alla sommatoria dei tassi e costi oggetto di contestazione.
Invero, come noto, l'art. 644 c.p., che punisce “chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità, interessi o altri vantaggi usurari”, al terzo comma rimette ad una fonte esterna la concreta individuazione del c.d. tasso soglia usura, elemento imprescindibile rimesso alle rilevazioni della
[...]
di cui alla legge n. 108/96. Org_2
Questa legge, che ha fissato l'esistenza di un tasso soglia antiusura varcato il quale gli interessi sono da considerarsi comunque usurari, va considerata alla luce dell'interpretazione autentica fornita dal D.L. 394/2000, convertito con L. 24/2001, in
6 base alla quale “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Infine, al comma 4 l'art. 644 c.p. prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Ebbene, la verifica va effettuata considerando il tasso soglia al momento della stipula, in conformità alle formule di calcolo previste nelle Istruzioni della
[...]
, in relazione al conto corrente, applicabili nel periodo di riferimento. Org_2
Dette Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura emanate dalla , le quali individuano i costi Org_2 espressamente inclusi nel TEG, oltre a rispondere all'esigenza di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Infatti, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla è stata disposta per la classificazione in categorie omogenee delle Org_2
operazioni finanziarie, e dall'altro lato i decreti ministeriali trimestrali hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla
. Le Istruzioni sono dunque autorizzate dalla normativa regolamentare e Org_2
sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p.
Il tasso effettivo globale (TEG) è, infatti, utilizzato per verificare se i costi impliciti ed espliciti (spese, interessi ed oneri di varia natura) correlati alla specifica operazione di credito posta in essere da un intermediario finanziario, presenta carattere usurario, ossia determinano un costo effettivo addebitato al cliente superiore al tasso soglia.
Ebbene, il confronto tra il tasso applicato al rapporto, con i costi in esso ricompresi, e quello utilizzato come parametro per individuare la soglia di periodo, va
7 effettuato su valori omogenei, utilizzati dalle Istruzioni così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 12965/2016).
Nel caso di specie, pertanto, non è possibile procedere alla sommatoria del tasso di interesse agli altri costi, indicati dagli appellanti, posto che si tratta di voci non incluse e di valori non omogenei e comunque non correlate al credito, ma alla generale gestione del conto tra le parti.
Essendosi esattamente attenuto a questi principi il Tribunale, trova conferma la statuizione appellata.
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha rilevato il superamento del tasso soglia nelle more del rapporto.
Il motivo è infondato.
Va ricordato che con la sentenza n.24675 del 19.10.2017, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno escluso la sussistenza dell'usura sopravvenuta rilevando che: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
È stata, quindi, esclusa la nullità sopravvenuta della clausola contrattuale di determinazione degli interessi che, originariamente sottosoglia, avessero superato in corso di esecuzione del contratto di mutuo il tasso soglia dell'usura; secondo la Corte le clausole di determinazione del tasso di interesse sarebbero pienamente legittime e l'esercizio dei diritti che discendono dal contratto non potrebbe configurare violazione del canone di buona fede. Tale decisione sancita dalle Sezioni Unite della
Cassazione solo con riferimento al contratto di mutuo, è stata successivamente
8 considerata un principio generale in materia di usura, derivante da un'interpretazione sistematica degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c.. Pertanto, nei rapporti di mutuo e in quelli di conto corrente, l'unico momento rilevante sia ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 644 c.p. sia per l'applicazione della sanzione civile disposta dall'art. 1815, comma 2, c.c., sarebbe quello della stipula del contratto, con la conseguenza che le successive variazioni dei tassi operate dalla banca sarebbe irrilevante ai fini della nullità previste dalla legge.
Per tali ragioni, le doglianze circa l'asserita usurarietà sopravvenuta non possono essere accolte.
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti invocano l'invalidità della fideiussione prestata da e conseguente Parte_2 Parte_3 all'inesistenza del debito oggetto dell'obbligazione principale.
Il motivo è inammissibile.
È noto che l'art. 345, comma 1, c.p.c. pone il divieto di proposizione di nuove domande in appello, le quali devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio: per la giurisprudenza maggioritaria si ha una domanda nuova “quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” (Cass. Civ., sez. II, 06.06.2017
n. 14023).
Nella controversia in esame, gli appellanti, nel corso del primo grado di giudizio, non hanno mai sollevato alcuna contestazione, eccezione o domanda riguardante le fideiussioni prestate ma hanno limitato l'oggetto della controversia alle nullità delle clausole contrattuali. Per tale motivo, la domanda deve essere ritenuta nuova e, pertanto, non ammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellata (già ) Controparte_10 Controparte_2
e dell'interveniente in complessivi € 5.200,00 per compensi, oltre Controparte_5
oneri forfetari, CPA e IVA per ciascuna delle due predette parti.
9 Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di (oggi Parte_3 Controparte_3 Controparte_10
già ) avverso la sentenza n. 542/2018 pronunziata dal Controparte_2
Tribunale di Trapani il 23.5.2018;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
e dell'interveniente, delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_10
che liquida, per ciascuna delle suddette parti, in complessivi € 5.200,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 29.2.2024.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2617/2018, posta in decisione in data 1°.12.2023, per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
(C.F. ), (C.F. ), nato P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
a TRAPANI (TP) in data 13/03/1951, (C.F. Parte_3
), nata a [...] in data [...], tutti con il C.F._2
patrocinio dell'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO e dell'Avv. ARDAGNA
IGNAZIO ) VIALE REGIONE SICILIANA N. 4365 N.O. C.F._3
90100 PALERMO;
e con elezione di domicilio in via VIALE REGIONE
SICILIANA 4365 N.O. PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTI
1 CONTRO
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) e prima con il
[...] P.IVA_2 Controparte_3
patrocinio dall'Avv. CIPOLLA LUCIANA ( ) e C.F._4 CP_4
( ) C/O AVV. GIUSEPPE AZZARETTO VIA
[...] C.F._5
PAPIRETO 26 PALERMO;
e con elezione di domicilio in via presso il medesimo difensore
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. Controparte_5
IVA. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n.
), la con sede in Roma, Via Gino Nais n. 16, in P.IVA_3 Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (C.F., P. IVA e CP_7
Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. ), quale mandataria P.IVA_4
con rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio
di Pordenone del 21.09.2016 di Persona_1 [...]
con unico socio (già Controparte_8 Controparte_9
giusta fusione per incorporazione del 26.10.2020), con sede in Conegliano
[...]
(TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore
(C.F., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno
), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di P.IVA_5
, giusta procura autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio CP_5
di Pordenone del 21.09.2016 rappresentata e difesa, dall'Avvocato Persona_1
Andrea Fioretti - cod. fisc. - ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_6
presso il suo studio in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 12.
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La e citavano il Parte_1 Parte_2 Parte_3
a comparire avanti al Tribunale di Trapani, per l'opposizione Controparte_3
al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, esponendo: che la Parte_1
aveva acceso il conto corrente bancario con apertura di credito n. 0130565/03
[...] presso l'istituto di credito citato;
che il predetto rapporto era assistito da fideiussione prestata da;
che l'istituto di credito, affermando Parte_4 di essere creditore dell'importo di € 36.635,29 per effetto del saldo negativo del conto corrente, aveva ottenuto decreto ingiuntivo;
che, in via preliminare, il Tribunale adito nel procedimento monitorio era incompetente territorialmente, in quanto nel contratto di conto corrente (art.20) era stato designato, quale foro esclusivo, quello in cui aveva sede legale la banca;
che, nel merito, la determinazione del credito azionato in monitorio era inficiata dall'inclusione di poste illegittime, quali spese, competenze e
CMS, nonché dalla previsione di un tasso di interesse oltre la soglia di usura.
Ritualmente costituitasi, il rilevava l'assoluta Controparte_3
infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree e, in particolare, deduceva: in via preliminare, che l'eccezione di incompetenza era infondata in quanto il foro convenzionale non poteva ritenersi esclusivo stante la mancata pattuizione espressa in tal senso;
che, nel merito, il tasso applicato non superava il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto, anche con la contestuale applicazione della
CMS.
Istruita la causa a mezzo CTU tecnico-contabile, il Giudice poneva la causa in decisione.
Con sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. n. 542 del 23.5.2018, il
Tribunale accoglieva solo parzialmente le pretese attoree.
In motivazione, il Giudice di prime cure rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale poiché la designazione convenzionale - contenuta all'art. 20 del contratto
– non poteva assumere il carattere di esclusività stante la mancata pattuizione espressa, nonché la genericità della formulazione anche in considerazione del fatto che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'espressione “per qualsiasi controversa” indicata in contratto non era idonea a identificare un foro esclusivo.
3 Nel merito, accoglieva la doglianza volta a far valere la nullità della commissione di massimo scoperto in quanto, per essendo definita nella sua consistenza numerica percentuale in contratto, difettava di puntuali indicazioni riguardo ad altri dati imprescindibili quali i criteri di conteggio, oltre o entro i limiti del fido e i criteri di rilevanza temporale. Conseguentemente, sulla base delle risultanze della CTU, rideterminava i rapporti di dare-avere fra le parti, espungendo l'importo maturato a titolo di CMS. Rigettava, invece, le altre eccezioni relative alla nullità parziale del contratto, rilevando in particolare: che era stata correttamente applicata la pari periodicità degli interessi debitori e creditori;
che non sussisteva pattuizione di interessi di natura usuraria;
che, contrariamente a quanto sostenuto dal correntista con le osservazioni alla CTU, il calcolo del TEG, da confrontare con il tasso soglia usurario, non doveva includere dei costi dallo stesso indicati in quanto non collegati all'erogazione del credito, come da Istruzioni della . Org_1
Dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti, in solido, a corrispondere alla l'importo CP_8 di € 32.487,95, oltre interessi.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello Parte_1
e ; resisteva il (che Parte_2 Parte_3 Controparte_2
aveva incorporato il , chiedendo il rigetto del gravame. In Controparte_3
data 8 marzo 2021, interveniva in giudizio ex art.111 c.p.c. quale CP_5
cessionaria del credito vantato dal riportandosi a tutte le Controparte_2
istanze e difese già spiegate dalla cedente. Inoltre, nelle more del giudizio, la
[...]
dava atto della circostanza che, a seguito di fusione per Controparte_1
incorporazione del subentrava in tutti i rapporti anche Controparte_2
processuali facenti capo alla società incorporata, compreso il giudizio de qua.
In data 1°.12.2023, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata sin dal primo grado di giudizio dagli odierni appellanti e qui riproposta.
Sostengono gli appellanti che ha errato il Giudice di prime cure a ritenersi competente territorialmente, in quanto nel contratto di conto corrente veniva espressamente designato, quale foro convenzionale, quello in cui aveva sede legale la
4 banca. Da ciò doveva desumersi una inequivoca e concorde volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
In primo luogo, non può che trovare conferma in tale sede quanto statuito dal
Tribunale in ordine alla genericità della clausola di cui all'art.20 del contratto di conto corrente, atteso che la sua formulazione non è idonea ad esprimere l'esclusiva volontà di adire il foro convenzionale. Ad abundantiam, va osservato che secondo un orientamento della giurisprudenza ormai cristallizzato, non è sufficiente criticare genericamente la competenza del giudice adito, anche se la critica è supportata dall'indicazione del giudice ritenuto competente, ma è necessario contestare in maniera completa e dettagliata la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile nel caso concreto. In mancanza, deve ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione in tal senso (ex multis, da ultimo Cass. 11.12.2014, n. 26094).
Ebbene, nel caso di specie, gli appellanti nel primo grado di giudizio non hanno contestato in maniera puntuale il criterio relativo al foro legale e, pertanto, la competenza deve ritenersi radicata presso il Tribunale adito dall'odierna appellata.
Ulteriore questione da esaminare in via preliminare è quella attinente alla carenza di legittimazione processuale sollevata, nei confronti della Controparte_1
dagli appellanti. Invero, costoro asseriscono che, a seguito della cessione del
[...]
credito in favore di , la società cedente non sarebbe più legittimata a stare CP_5
in giudizio.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Giova rammentare che con la cessione del credito in corso di causa si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, a cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di
5 sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (Cass. 22.10.2009,
n. 22424).
Orbene, nel caso in esame, la società cedente ha manifestato il proprio interesse a rimanere in giudizio anche a fronte della cessione del credito, posto che non trattandosi di cessione di contratto, non ha trasferito alla cessionaria l'intera posizione contrattuale ma solo il lato attivo delle obbligazioni e l'eventuale accoglimento in giudizio delle doglianze di parte appellante inciderebbe sulla fase genetica del contratto. Per tali ragioni, la non può essere estromessa dal Controparte_1
presente giudizio.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Giudice, aderendo alle conclusioni del CTU, ha ritenuto che il contratto di conto corrente non preveda la pattuizione di un tasso usurario. Sostengono che nel calcolo del TEG vadano inclusi tutti i costi e le spese legati alla tenuta del conto e, nello specifico, a quel titolo: importo minimo spese tenuta conto corrente di €16,19; importo canone annuale di €36,00; stampa ed invio documenti di sintesi per singolo invio €1,00; spese gestione conto a liquidazione di importo di €26,99. Deducono, dunque, che l'inclusione di tali costi determina il superamento del tasso soglia.
Il motivo è infondato.
Il primo Giudice ha rilevato che non è in alcun modo possibile procedere alla sommatoria dei tassi e costi oggetto di contestazione.
Invero, come noto, l'art. 644 c.p., che punisce “chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità, interessi o altri vantaggi usurari”, al terzo comma rimette ad una fonte esterna la concreta individuazione del c.d. tasso soglia usura, elemento imprescindibile rimesso alle rilevazioni della
[...]
di cui alla legge n. 108/96. Org_2
Questa legge, che ha fissato l'esistenza di un tasso soglia antiusura varcato il quale gli interessi sono da considerarsi comunque usurari, va considerata alla luce dell'interpretazione autentica fornita dal D.L. 394/2000, convertito con L. 24/2001, in
6 base alla quale “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Infine, al comma 4 l'art. 644 c.p. prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Ebbene, la verifica va effettuata considerando il tasso soglia al momento della stipula, in conformità alle formule di calcolo previste nelle Istruzioni della
[...]
, in relazione al conto corrente, applicabili nel periodo di riferimento. Org_2
Dette Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura emanate dalla , le quali individuano i costi Org_2 espressamente inclusi nel TEG, oltre a rispondere all'esigenza di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Infatti, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla è stata disposta per la classificazione in categorie omogenee delle Org_2
operazioni finanziarie, e dall'altro lato i decreti ministeriali trimestrali hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla
. Le Istruzioni sono dunque autorizzate dalla normativa regolamentare e Org_2
sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p.
Il tasso effettivo globale (TEG) è, infatti, utilizzato per verificare se i costi impliciti ed espliciti (spese, interessi ed oneri di varia natura) correlati alla specifica operazione di credito posta in essere da un intermediario finanziario, presenta carattere usurario, ossia determinano un costo effettivo addebitato al cliente superiore al tasso soglia.
Ebbene, il confronto tra il tasso applicato al rapporto, con i costi in esso ricompresi, e quello utilizzato come parametro per individuare la soglia di periodo, va
7 effettuato su valori omogenei, utilizzati dalle Istruzioni così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 12965/2016).
Nel caso di specie, pertanto, non è possibile procedere alla sommatoria del tasso di interesse agli altri costi, indicati dagli appellanti, posto che si tratta di voci non incluse e di valori non omogenei e comunque non correlate al credito, ma alla generale gestione del conto tra le parti.
Essendosi esattamente attenuto a questi principi il Tribunale, trova conferma la statuizione appellata.
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha rilevato il superamento del tasso soglia nelle more del rapporto.
Il motivo è infondato.
Va ricordato che con la sentenza n.24675 del 19.10.2017, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno escluso la sussistenza dell'usura sopravvenuta rilevando che: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
È stata, quindi, esclusa la nullità sopravvenuta della clausola contrattuale di determinazione degli interessi che, originariamente sottosoglia, avessero superato in corso di esecuzione del contratto di mutuo il tasso soglia dell'usura; secondo la Corte le clausole di determinazione del tasso di interesse sarebbero pienamente legittime e l'esercizio dei diritti che discendono dal contratto non potrebbe configurare violazione del canone di buona fede. Tale decisione sancita dalle Sezioni Unite della
Cassazione solo con riferimento al contratto di mutuo, è stata successivamente
8 considerata un principio generale in materia di usura, derivante da un'interpretazione sistematica degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c.. Pertanto, nei rapporti di mutuo e in quelli di conto corrente, l'unico momento rilevante sia ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 644 c.p. sia per l'applicazione della sanzione civile disposta dall'art. 1815, comma 2, c.c., sarebbe quello della stipula del contratto, con la conseguenza che le successive variazioni dei tassi operate dalla banca sarebbe irrilevante ai fini della nullità previste dalla legge.
Per tali ragioni, le doglianze circa l'asserita usurarietà sopravvenuta non possono essere accolte.
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti invocano l'invalidità della fideiussione prestata da e conseguente Parte_2 Parte_3 all'inesistenza del debito oggetto dell'obbligazione principale.
Il motivo è inammissibile.
È noto che l'art. 345, comma 1, c.p.c. pone il divieto di proposizione di nuove domande in appello, le quali devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio: per la giurisprudenza maggioritaria si ha una domanda nuova “quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” (Cass. Civ., sez. II, 06.06.2017
n. 14023).
Nella controversia in esame, gli appellanti, nel corso del primo grado di giudizio, non hanno mai sollevato alcuna contestazione, eccezione o domanda riguardante le fideiussioni prestate ma hanno limitato l'oggetto della controversia alle nullità delle clausole contrattuali. Per tale motivo, la domanda deve essere ritenuta nuova e, pertanto, non ammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellata (già ) Controparte_10 Controparte_2
e dell'interveniente in complessivi € 5.200,00 per compensi, oltre Controparte_5
oneri forfetari, CPA e IVA per ciascuna delle due predette parti.
9 Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di (oggi Parte_3 Controparte_3 Controparte_10
già ) avverso la sentenza n. 542/2018 pronunziata dal Controparte_2
Tribunale di Trapani il 23.5.2018;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
e dell'interveniente, delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_10
che liquida, per ciascuna delle suddette parti, in complessivi € 5.200,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 29.2.2024.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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