Art. 7-nonies. (( (Attivi idonei). )) ((1. Nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies sono considerati attivi idonei le seguenti categorie di attivita':
a) attivita' ammissibili ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019, a condizione che la banca emittente rispetti gli obblighi previsti all'articolo 129, paragrafi da 1-bis a 3, di tale regolamento;
b) attivita' liquide previste all'articolo 7-duodecies.
2. Le attivita' ammissibili sono considerate attivi idonei al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) nel caso siano assistite da garanzie reali, i beni posti a garanzia sono situati in uno Stato ammesso, sono assicurati contro il rischio danni e, nel caso di immobili residenziali e non residenziali situati in uno Stato ammesso diverso da uno Stato membro dell'Unione europea, la garanzia e' opponibile in tutte le giurisdizioni pertinenti e puo' essere escussa in tempi ragionevoli;
b) nel caso di crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali e non residenziali, la cessione e' successiva al decorso dei termini per la revocatoria della costituzione dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e delle analoghe disposizioni contenute nelle leggi di altri Stati ammessi;
c) nel caso di attivita' ammissibili non originate direttamente dalla banca emittente, questa ha effettuato una valutazione del merito di credito dei debitori prima della cessione o ha verificato l'idoneita' dei criteri di valutazione del merito di credito adottati dal soggetto che ha originato le attivita' ammissibili;
d) nel caso di contratti derivati indicati dall'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, ricorrono le condizioni previste dall'articolo 7-decies.
3. Le banche emittenti si dotano di processi e metodologie volte ad assicurare la conformita' delle attivita' cedute con le previsioni del presente articolo e per la valutazione e il monitoraggio delle garanzie reali che assistono le attivita' ammissibili indicate al comma 1, lettera a). L'inclusione delle attivita' cedute nel patrimonio separato e' adeguatamente documentata.
4. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando in particolare: i criteri per la valutazione delle garanzie reali al momento dell'inclusione dell'attivita' nel patrimonio separato, tenuto conto della normativa sulla determinazione dei requisiti prudenziali delle banche; i requisiti di idoneita', professionalita' del valutatore indipendente; le procedure per verificare che le garanzie reali siano adeguatamente assicurate contro il rischio danni; le modalita' di verifica dell'idoneita' dei criteri di valutazione del merito di credito indicati al comma 2, lettera c).)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".
a) attivita' ammissibili ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019, a condizione che la banca emittente rispetti gli obblighi previsti all'articolo 129, paragrafi da 1-bis a 3, di tale regolamento;
b) attivita' liquide previste all'articolo 7-duodecies.
2. Le attivita' ammissibili sono considerate attivi idonei al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) nel caso siano assistite da garanzie reali, i beni posti a garanzia sono situati in uno Stato ammesso, sono assicurati contro il rischio danni e, nel caso di immobili residenziali e non residenziali situati in uno Stato ammesso diverso da uno Stato membro dell'Unione europea, la garanzia e' opponibile in tutte le giurisdizioni pertinenti e puo' essere escussa in tempi ragionevoli;
b) nel caso di crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali e non residenziali, la cessione e' successiva al decorso dei termini per la revocatoria della costituzione dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e delle analoghe disposizioni contenute nelle leggi di altri Stati ammessi;
c) nel caso di attivita' ammissibili non originate direttamente dalla banca emittente, questa ha effettuato una valutazione del merito di credito dei debitori prima della cessione o ha verificato l'idoneita' dei criteri di valutazione del merito di credito adottati dal soggetto che ha originato le attivita' ammissibili;
d) nel caso di contratti derivati indicati dall'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, ricorrono le condizioni previste dall'articolo 7-decies.
3. Le banche emittenti si dotano di processi e metodologie volte ad assicurare la conformita' delle attivita' cedute con le previsioni del presente articolo e per la valutazione e il monitoraggio delle garanzie reali che assistono le attivita' ammissibili indicate al comma 1, lettera a). L'inclusione delle attivita' cedute nel patrimonio separato e' adeguatamente documentata.
4. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando in particolare: i criteri per la valutazione delle garanzie reali al momento dell'inclusione dell'attivita' nel patrimonio separato, tenuto conto della normativa sulla determinazione dei requisiti prudenziali delle banche; i requisiti di idoneita', professionalita' del valutatore indipendente; le procedure per verificare che le garanzie reali siano adeguatamente assicurate contro il rischio danni; le modalita' di verifica dell'idoneita' dei criteri di valutazione del merito di credito indicati al comma 2, lettera c).)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".