Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 434 dell'8.2.2023 Oggetto: rideterminazione spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tommasi. Parte_1
Appellante
e
, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
. Controparte_3
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato il 7 agosto 2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce -adito per ottenere la condanna del
, dell' e dell' Controparte_1 Controparte_2 [...]
al pagamento della di euro 2.093,82 somme spettanti all'appellante, Controparte_3
sulla base delle disposizioni della sentenza n°1260/2020 del Tribunale di Lecce- sezione lavoro, a titolo di differenze retributive maturate nel periodo da agosto 2017 ad agosto 2019 per effetto della ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici - aveva dichiarato cessata la materia del contendere, a seguito del pagamento delle somme intervenuto in corso di giudizio, compensando per metà le spese di lite e liquidando la restante parte in misura di € 515,00.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva disposto la compensazione parziale delle spese di giudizio, pure a fronte della totale soccombenza
Nonostante regolare notifica dell'atto di appello, i convenuti non si sono costituiti in giudizio.
All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la cessata materia del contendere non esime il giudice procedente dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali;
pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (Cass. n. 11494/2004;
n. 3148/2016).
Ciò posto, laddove, come nella specie, il procedimento sia disciplinato ratione temporis dall'art. 92
c.p.c. nel testo attualmente vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado, le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Alle ipotesi tipizzate va aggiunta -per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, additiva di accoglimento- quella in cui sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;
in relazione al nuovo enunciato introdotto dal Giudice delle Leggi e a chiarimento del perimetro della clausola generale, la Corte Costituzionale ha indicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa ratio che sottende le ipotesi tipizzate, esprima un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Il riferimento è, dunque, a quelle circostanze che, verificatesi nel corso del processo, si pongano in termini di eventi del tutto imprevisti ed imprevedibili per la parte che agisce o resiste in giudizio (cfr. in tal senso Cass. n. 34830/2022).
Nella specie, il Tribunale ha giustificato la compensazione parziale delle spese processuali
“considerato il comportamento processuale della amministrazione convenuta, siccome indicato in dispositivo”.
E tuttavia, le motivazioni addotte dal Tribunale non appaiono idonee ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificare la parziale compensazione, considerato che il
[...] ha proceduto alla liquidazione delle differenze retributive spettanti a Controparte_1
sulla base della sentenza n°1260/2020 in ritardo e solo dopo la notifica del ricorso di primo Pt_1
grado ( il pagamento è avvenuto dopo 18 mesi dal deposito del ricorso).
Deve quindi ritenersi che tale condotta abbia dato causa alla instaurazione del giudizio, introdotto con ricorso depositato il 24.7.2020 e da ciò consegue la condanna dei convenuti al pagamento per intero delle spese di giudizio, in mancanza di circostanze impreviste o imprevedibili che possano giustificare la parziale compensazione delle spese.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio, che devono essere quantificate -avuto riguardo al secondo scaglione di valore di cui al D.M. n. 55/2014 (da euro 1.101 a euro 5.200), secondo il valore dichiarato- nella misura minima di cui in dispositivo, esclusa la fase istruttoria (in assenza di attività)
e tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa, tra cui quello della semplicità delle questioni e dell'attività processuale svolta dalla difesa del ricorrente.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 7 agosto
2023 da nei confronti del , dell' Parte_1 Controparte_1 [...]
e dell' avverso la sentenza Controparte_2 Controparte_3 dell'8 febbraio 2023 n. 434 del Tribunale di Lecce, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado in €
1.030,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv.
Antonio Tommasi, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Antonio Tommasi.
Così deciso in Lecce l'8 gennaio 2025
Il Presidente dott.ssa Caterina Mainolfi