TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5663/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5663/2015 promossa da:
già (P.I.: ), con sede legale in Milano alla via Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
Gaetano Negri n. 1, in persona del procuratore speciale dr. giusta procura per Notar Parte_3
– Rep. 21865, Racc. n. 7510 del 17.12.2009, rappresentata e difesa dall' avv. Persona_1
Angelo Vicinanza giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ATTORE contro
(p.i. con sede legale in Cava dè Tirreni alla via Controparte_1 P.IVA_2
A. Balzico nr. 46, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Rosaria Russo, giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
CONVENUTO nonchè
HDI ASS.NI SPA (C.F. ),in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma via P.IVA_3 abruzzi,10 con il patrocinio dell'avv. Sessa Fortuna giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 ottobre 2024.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 4.11.2016, l'attrice evocava in giudizio dinanzi all'intestato tribunale la società al fine di far accertare e dichiarare la sua responsabilità per i danni CP_1 cagionati agli impianti di sua proprietà durante l'esecuzione di uno scavo alla via Carlo Sartori,81 di Cava dè Tirreni e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni occorsi nella misura di euro 14649,85, con vittoria delle spese di lite. A sostegno della domanda parte attrice deduceva che, la società convenuta, nell'eseguire lavori di scavo con mezzo meccanico per effettuare interventi sulla rete idrica, intercettava e danneggiava un cavo telefonico di distribuzione secondaria, nonché due cavi telefonici di distribuzione primaria, regolarmente posati in trincea. Tali danni provocavano l'interruzione dei servizi telefonici e di connessione della rete internet per gli utenti allacciati agli impianti danneggiati. Aggiungeva, poi, che i danni causati erano da ascrivere inevitabilmente alla società convenuta a causa della mancata adozione di idonee cautele, Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta società, la quale , opponendosi a tutto quanto ex adverso prodotto ed eccepito, in via preliminare chiedeva di chiamare in causa il terzo, assicurazione HDI, con cui risultava assicurata per la tipologia di danno oggetto del presente giudizio;
nel merito instava per il rigetto della domanda in quanto infondata. Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale con cui richiedeva lo spostamento o una migliore disposizione dei cavi installati sopra la condotta idrica sita in via Carlo Sartori,81, Cava dè Tirreni, vinte le spese di lite. Alla prima udienza il Giudice autorizzava la chiesta chiamata in causa ex art. 269 cpc. Provvedeva a costituirsi la HDI ASS.NI spa, quale terza chiamata in causa, contestando la fondatezza della domanda proposta dall'attore di cui chiedeva la reiezione, nonché la esistenza della copertura assicurativa azionata in quanto, la polizza nr. 332401080 del 30.6.2014 contratta dalla società convenuta, non comprenderebbe i danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio veniva ammessa ed espletata la prova per testi nonché la Consulenza tecnica di ufficio. All'esito, all'udienza del 15 ottobre 2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
A parere di questo Giudicante per dirimere la presene controversia va preliminarmente operata la qualificazione della domanda come proposta al fine di stabilire se la pretesa responsabilità possa rientrare in una ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2050 c.c. (responsabilità per esercizio di attività pericolose) ovvero nella ordinaria responsabilità per fatto illecito colposo regolata dall'articolo 2043 c.c.. Come è noto la differenza tra le due fattispecie comporta significative differenze soprattutto per quanto riguarda l'onere probatorio, in quanto, nella responsabilità per l'esercizio di attività pericolose è il danneggiante che deve provare la sua incolpevolezza dimostrando di “ aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” (art. 2050 c.c.), mentre nella responsabilità per fatto illecito colposo ex art. 2043 c.c. è il danneggiato che deve dimostrare la responsabilità del danneggiante.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale costituiscono attività pericolose ex art. 2050 c.c. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia in conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza (cfr in particolare Cass. 7 maggio 2007 n.10300). Nel registro delle attività pericolose non tipizzate viene iscritta l'attività edilizia quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi. Alla luce dei predetti principi risulta evidente come l'attività svolta dalla società convenuta sia da annoverare tra quelle intrinsecamente pericolose, avendo ad oggetto l'esecuzione di lavori di scavo con mezzi meccanici potenzialmente idonei, ove non vengano adottate le opportune cautele, a danneggiare le opere di pagina 2 di 5 servizio poste nel sottosuolo, quali le linee afferenti il settore delle telecomunicazioni. Deve quindi ritenersi pienamente applicabile, nella fattispecie che ci occupa, l'art. 2050 c.c. ed il relativo onere probatorio, spettando al danneggiante provare di “aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. Inoltre, pur vertendosi in ipotesi di presunzione di responsabilità, essa presuppone pur sempre il previo accertamento della sussistenza del nesso eziologico, con onere della prova a carico del danneggiato tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso (cfr. Cass. 22 luglio 2016 n. 15113). Ancora,
“La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate” ( Cass. N. 16170/2022). Nel caso che ci occupa è pacifico il danneggiamento dei cavi interrati di proprietà della società attrice nel corso dei lavori effettuati in via Carlo Sartori,81 di Cava dè Tirreni. In particolare, il verbale di constatazione del danno redatto dal dipendente della società attrice, prodotto in giudizio, pur non essendo un documento assistito dall'efficacia prevista dall'art. 2700 c.c. in quanto non può per un verso riconoscersi agli impiegati del concessionario del servizio di telefonia il potere di redigere scritture con fede privilegiata e per altro verso in quanto , ad ogni buon conto, le dichiarazioni ivi contenute non sono una mera attestazione dei fatti avvenuto in presenza dei verbalizzanti, costituiscono idonea valutazione in ordine alle possibili cause dell'incidente (7 novembre 2014 n.23800), non vi è dubbio, tuttavia, che i documenti in questione, unitamente alle testimonianze raccolte nel corso del giudizio, hanno dato prova del danneggiamento dei cavi di proprietà della società attrice a seguito dei lavori eseguita dalla ditta convenuta. Anche l'elaborato peritale ha a sua volta provato il danneggiamento dei cavi interrati di proprietà della società attrice durante gli scavi:…”orbene è possibile affermare che il danno,così come lamentato in citazione, trova convergenza con la dinamica ivi indicata”. Infine il teste sentito a prova contraria ha dichiarato:..nel fare lo scavo penso che si siano rotti i Tes_1 cavi “. In forza della citata presunzione di responsabilità di cui al citato art. 2050 c.c. gravava sull'impresa convenuta dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno oppure il verificarsi di una causa efficiente sopravvenuta avente i requisiti del caso fortuito (eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità) ed idonea, in quanto tale a determinare l'evento dannoso. Ebbene, il Tribunale, ritiene che la società convenuta non abbia provato, né fatti tali da integrare il caso fortuito idonei ad interrompere il nesso causale, né tanto meno di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno. In relazione a tale secondo profilo il Tribunale osserva che del tutto generiche appaiono le dichiarazioni dei testi escussi in giudizio i quali hanno solo rappresentato di essere intervenuti , di non aver ricevuto lamentele nell'immediato e di come i cavi erano posizionati. Tali dichiarazioni non sono sufficienti per ritenere provato che la società convenuta abbia impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso. Parimente le risultanze peritali hanno accertato:”…in ogni caso si sarebbe potuto scongiurare tale condizione se prima delle operazioni di scavo fosse stata utilizzata apposita strumentazione, quale ad esempio il georadar, per verificare se nella zona oggetto di scavo vi erano delle infrastrutture poste in corrispondenza della condotta idrica”. Ed invero, come sopra visto, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, la prova richiesta sul punto è particolarmente rigorosa non apparendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza ma occorrendo quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso ( cfr. Cass, n. 16170/2022). I testi escussi non hanno dato degli specifici accorgimenti eseguiti e delle indagini poste in essere dalla società convenuta per scongiurare l'evento dannoso, poi verificatosi, come l'esecuzione di indagini con pagina 3 di 5 apparecchiature di sondaggio elettronico o altri tipi di tecnologie. Sondaggi tra l'altro, come precedentemente specificato, suggeriti anche nell'elaborato peritale. Non è stato, inoltre, nemmeno dedotto né è stato provato che, prima di eseguire i lavori di scavo, la società convenuta abbia richiesto, presso gli enti preposti, informazioni circa la presenza di cavi e tubazioni vari, comportamento che, se osservato, avrebbe evitato il prodursi dei danni e che deve ritenersi del tutto esigibile ex art. 1176 c.c. in forza della natura qualificata dell'attività prestata. Al tempo stesso va escluso che tutto quanto osservato in merito alla errata collocazione dei cavi danneggiati nonché in merito all'assenza di segnalazione dei cavi possa avere una qualche incidenza per far ritenere interrotto il nesso causale non integrando tali circostanze gli estremi del caso fortuito (eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità). Inoltre, sotto altro profilo, il Tribunale osserva che l'asserita violazione della normativa sul posizionamento dei cavi può rilevare ai fini della valutazione del concorso di colpa ex art. 1227 comma
1 ma non è tale da far venire meno la responsabilità della società convenuta che comunque a prescindere del posizionamento dei cavi avrebbe dovuto , prima di iniziare le attività di scavo, assumere informazioni sulla presenza di cavi presso gli uffici preposti ed eseguire le dovute indagini, con adeguata apparecchiatura tecnologica.
Per tutti i motivi sopra esposti sussiste, dunque, ai sensi dell'art. 2050 c.c. la responsabilità della convenuta in relazione ai fatti di causa. Ciò nondimeno il Tribunale ritiene che la condotta della società attrice abbia in certa misura inciso sulla produzione del danno. Al riguardo deve evidenziarsi che quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, residua in ogni caso la possibilità di configurare un concorso causale colposo ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc, come del resto paventato anche dal CTU il quale ha precisato:” ..il contributo derivato da una eventuale non corretta collocazione dei cavi dell'attrice può essere quantificato nella misura del 50%.”, che costituisce espressione della regola generale per la quale deve escludersi la risarcibilità del danno che ciascuno procura a se stesso, e che potrà essere apprezzato- al pari del fortuito- anche sulla base di una valutazione officiosa ( Cass. 20619/2014).Il principio in questione è stato affermato anche con riferimento alla specifica fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c.. Nella specie si ritiene che la condotta della società danneggiata integri gli estremi di un concorso colposo valorizzabile ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. nella misura del 50%. Ed invero dall'elaborato peritale e dalla escussione dei testi escussi è emerso che i cavi non erano ben posizionati,( teste :”i cavi della Tes_1
erano appoggiati ai nostri tubi, non erano segnalati…”), né risulta dedotto o provato che Pt_2 nel caso di specie fosse stato concordato con l'ente proprietario della strada il tipo di posizionamento dei cavi. La domanda di risarcimento va quindi parzialmente accolta e per l'effetto la società convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 7324,92 pari al 50% dell'importo di cui all'atto di citazione, importo che il consulente tecnico di ufficio, le cui conclusioni si ritiene di dover condividere, ha ritenuto congruo rispetto alle riparazioni effettuate. In merito alla richiesta di manleva spiegata dalla società convenuta nei confronti della terza chiamata in causa deve essere rigettata. Tale domanda non può essere accolta in quanto, come correttamente eccepito dalla compagnia assicurativa ai sensi delle condizioni di assicurazioni sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei in genere nonché quelli da essi conseguenti come appunto nel caso di specie (art. 23/F capitolato speciale). Parimenti da rigettare è la spiegata domanda riconvenzionale con cui si chiede il riposizionamento dei cavi in quanto tale aspetto non è stato provato. Spettava infatti alla parte convenuta fornire idonea prova dell'errato posizionamento dei cavi e comunque provare che non fosse stata rispettata la normativa in merito. Le conclusioni del consulente di ufficio, che la scrivente ritiene pienamente condivisibili, hanno infatti evidenziato :”..non essendo stata prodotta agli atti di una idonea documentazione raffigurante lo stato dei luoghi riferito all'epoca in cui si è verificato l'evento sinistro il sottoscritto si trova nell'impossibilità di poter ricostruire in modo adeguato l'esatta ubicazione e profondità di posa delle singole infrastrutture coinvolte nel presente contenzioso”. pagina 4 di 5 Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Con riferimento alle spese di lite nonché alle spese del ctu, l'accoglimento parziale della domanda proposta dall'attrice integra una ipotesi di soccombenza reciproca ex art. 92 comma 2 cpc che giustifica la compensazione del 50% delle spese di lite tra attore e convenuta. Il residuo 50% segue il principio della soccombenza anche in virtù della mancata adesione di parte convenuta alla proposta conciliativa fatta dal Consulente di ufficio ed è liquidato in quanto alle spese in base ai parametri introdotti dal DM
55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia ai valori medi.
Le spese di lite nei rapporti tra convenuta e terza chiamata in causa segue il principio della soccombenza ed è liquidato in base ai parametri introdotti dal DM 55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 del citato decreto in considerazione della natura non complessa delle questioni affrontate e del tipo di attività processuale posta in essere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente la domanda attorea come in parte motiva e per l'effetto dichiara la responsabilità del sinistro per cui è causa è ascrivibile in misura pari al 50% alla CP_1
- Condanna la al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 7324,92 a CP_1 titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali, applicati dalla data dell'evento sino al soddisfo;
- Rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa;
- Compensa al 50% le spese di lite e la spese della CTU nei rapporti tra parte attrice e la
CP_2
- Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al rimborso del restante CP_2 50% delle spese processuali sostenute dall'attrice e quindi euro 132,00 per esborsi ed euro 2916,77 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario nonché al rimborso del 50 per cento delle spese della CTU come liquidate con decreto del 18/10/2023;
- Condanna la al pagamento in favore di HDI in persona CP_2 Controparte_3 del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3553,90 oltre rimborso forf. nella misura del 15% del compenso,iva e cpa come per legge se dovuti.
Così deciso in Nocera Inferiore, 11 giugno 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5663/2015 promossa da:
già (P.I.: ), con sede legale in Milano alla via Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
Gaetano Negri n. 1, in persona del procuratore speciale dr. giusta procura per Notar Parte_3
– Rep. 21865, Racc. n. 7510 del 17.12.2009, rappresentata e difesa dall' avv. Persona_1
Angelo Vicinanza giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ATTORE contro
(p.i. con sede legale in Cava dè Tirreni alla via Controparte_1 P.IVA_2
A. Balzico nr. 46, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Rosaria Russo, giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
CONVENUTO nonchè
HDI ASS.NI SPA (C.F. ),in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma via P.IVA_3 abruzzi,10 con il patrocinio dell'avv. Sessa Fortuna giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 ottobre 2024.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 4.11.2016, l'attrice evocava in giudizio dinanzi all'intestato tribunale la società al fine di far accertare e dichiarare la sua responsabilità per i danni CP_1 cagionati agli impianti di sua proprietà durante l'esecuzione di uno scavo alla via Carlo Sartori,81 di Cava dè Tirreni e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni occorsi nella misura di euro 14649,85, con vittoria delle spese di lite. A sostegno della domanda parte attrice deduceva che, la società convenuta, nell'eseguire lavori di scavo con mezzo meccanico per effettuare interventi sulla rete idrica, intercettava e danneggiava un cavo telefonico di distribuzione secondaria, nonché due cavi telefonici di distribuzione primaria, regolarmente posati in trincea. Tali danni provocavano l'interruzione dei servizi telefonici e di connessione della rete internet per gli utenti allacciati agli impianti danneggiati. Aggiungeva, poi, che i danni causati erano da ascrivere inevitabilmente alla società convenuta a causa della mancata adozione di idonee cautele, Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta società, la quale , opponendosi a tutto quanto ex adverso prodotto ed eccepito, in via preliminare chiedeva di chiamare in causa il terzo, assicurazione HDI, con cui risultava assicurata per la tipologia di danno oggetto del presente giudizio;
nel merito instava per il rigetto della domanda in quanto infondata. Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale con cui richiedeva lo spostamento o una migliore disposizione dei cavi installati sopra la condotta idrica sita in via Carlo Sartori,81, Cava dè Tirreni, vinte le spese di lite. Alla prima udienza il Giudice autorizzava la chiesta chiamata in causa ex art. 269 cpc. Provvedeva a costituirsi la HDI ASS.NI spa, quale terza chiamata in causa, contestando la fondatezza della domanda proposta dall'attore di cui chiedeva la reiezione, nonché la esistenza della copertura assicurativa azionata in quanto, la polizza nr. 332401080 del 30.6.2014 contratta dalla società convenuta, non comprenderebbe i danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio veniva ammessa ed espletata la prova per testi nonché la Consulenza tecnica di ufficio. All'esito, all'udienza del 15 ottobre 2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
A parere di questo Giudicante per dirimere la presene controversia va preliminarmente operata la qualificazione della domanda come proposta al fine di stabilire se la pretesa responsabilità possa rientrare in una ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2050 c.c. (responsabilità per esercizio di attività pericolose) ovvero nella ordinaria responsabilità per fatto illecito colposo regolata dall'articolo 2043 c.c.. Come è noto la differenza tra le due fattispecie comporta significative differenze soprattutto per quanto riguarda l'onere probatorio, in quanto, nella responsabilità per l'esercizio di attività pericolose è il danneggiante che deve provare la sua incolpevolezza dimostrando di “ aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” (art. 2050 c.c.), mentre nella responsabilità per fatto illecito colposo ex art. 2043 c.c. è il danneggiato che deve dimostrare la responsabilità del danneggiante.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale costituiscono attività pericolose ex art. 2050 c.c. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia in conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza (cfr in particolare Cass. 7 maggio 2007 n.10300). Nel registro delle attività pericolose non tipizzate viene iscritta l'attività edilizia quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi. Alla luce dei predetti principi risulta evidente come l'attività svolta dalla società convenuta sia da annoverare tra quelle intrinsecamente pericolose, avendo ad oggetto l'esecuzione di lavori di scavo con mezzi meccanici potenzialmente idonei, ove non vengano adottate le opportune cautele, a danneggiare le opere di pagina 2 di 5 servizio poste nel sottosuolo, quali le linee afferenti il settore delle telecomunicazioni. Deve quindi ritenersi pienamente applicabile, nella fattispecie che ci occupa, l'art. 2050 c.c. ed il relativo onere probatorio, spettando al danneggiante provare di “aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. Inoltre, pur vertendosi in ipotesi di presunzione di responsabilità, essa presuppone pur sempre il previo accertamento della sussistenza del nesso eziologico, con onere della prova a carico del danneggiato tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso (cfr. Cass. 22 luglio 2016 n. 15113). Ancora,
“La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate” ( Cass. N. 16170/2022). Nel caso che ci occupa è pacifico il danneggiamento dei cavi interrati di proprietà della società attrice nel corso dei lavori effettuati in via Carlo Sartori,81 di Cava dè Tirreni. In particolare, il verbale di constatazione del danno redatto dal dipendente della società attrice, prodotto in giudizio, pur non essendo un documento assistito dall'efficacia prevista dall'art. 2700 c.c. in quanto non può per un verso riconoscersi agli impiegati del concessionario del servizio di telefonia il potere di redigere scritture con fede privilegiata e per altro verso in quanto , ad ogni buon conto, le dichiarazioni ivi contenute non sono una mera attestazione dei fatti avvenuto in presenza dei verbalizzanti, costituiscono idonea valutazione in ordine alle possibili cause dell'incidente (7 novembre 2014 n.23800), non vi è dubbio, tuttavia, che i documenti in questione, unitamente alle testimonianze raccolte nel corso del giudizio, hanno dato prova del danneggiamento dei cavi di proprietà della società attrice a seguito dei lavori eseguita dalla ditta convenuta. Anche l'elaborato peritale ha a sua volta provato il danneggiamento dei cavi interrati di proprietà della società attrice durante gli scavi:…”orbene è possibile affermare che il danno,così come lamentato in citazione, trova convergenza con la dinamica ivi indicata”. Infine il teste sentito a prova contraria ha dichiarato:..nel fare lo scavo penso che si siano rotti i Tes_1 cavi “. In forza della citata presunzione di responsabilità di cui al citato art. 2050 c.c. gravava sull'impresa convenuta dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno oppure il verificarsi di una causa efficiente sopravvenuta avente i requisiti del caso fortuito (eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità) ed idonea, in quanto tale a determinare l'evento dannoso. Ebbene, il Tribunale, ritiene che la società convenuta non abbia provato, né fatti tali da integrare il caso fortuito idonei ad interrompere il nesso causale, né tanto meno di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno. In relazione a tale secondo profilo il Tribunale osserva che del tutto generiche appaiono le dichiarazioni dei testi escussi in giudizio i quali hanno solo rappresentato di essere intervenuti , di non aver ricevuto lamentele nell'immediato e di come i cavi erano posizionati. Tali dichiarazioni non sono sufficienti per ritenere provato che la società convenuta abbia impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso. Parimente le risultanze peritali hanno accertato:”…in ogni caso si sarebbe potuto scongiurare tale condizione se prima delle operazioni di scavo fosse stata utilizzata apposita strumentazione, quale ad esempio il georadar, per verificare se nella zona oggetto di scavo vi erano delle infrastrutture poste in corrispondenza della condotta idrica”. Ed invero, come sopra visto, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, la prova richiesta sul punto è particolarmente rigorosa non apparendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza ma occorrendo quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso ( cfr. Cass, n. 16170/2022). I testi escussi non hanno dato degli specifici accorgimenti eseguiti e delle indagini poste in essere dalla società convenuta per scongiurare l'evento dannoso, poi verificatosi, come l'esecuzione di indagini con pagina 3 di 5 apparecchiature di sondaggio elettronico o altri tipi di tecnologie. Sondaggi tra l'altro, come precedentemente specificato, suggeriti anche nell'elaborato peritale. Non è stato, inoltre, nemmeno dedotto né è stato provato che, prima di eseguire i lavori di scavo, la società convenuta abbia richiesto, presso gli enti preposti, informazioni circa la presenza di cavi e tubazioni vari, comportamento che, se osservato, avrebbe evitato il prodursi dei danni e che deve ritenersi del tutto esigibile ex art. 1176 c.c. in forza della natura qualificata dell'attività prestata. Al tempo stesso va escluso che tutto quanto osservato in merito alla errata collocazione dei cavi danneggiati nonché in merito all'assenza di segnalazione dei cavi possa avere una qualche incidenza per far ritenere interrotto il nesso causale non integrando tali circostanze gli estremi del caso fortuito (eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità). Inoltre, sotto altro profilo, il Tribunale osserva che l'asserita violazione della normativa sul posizionamento dei cavi può rilevare ai fini della valutazione del concorso di colpa ex art. 1227 comma
1 ma non è tale da far venire meno la responsabilità della società convenuta che comunque a prescindere del posizionamento dei cavi avrebbe dovuto , prima di iniziare le attività di scavo, assumere informazioni sulla presenza di cavi presso gli uffici preposti ed eseguire le dovute indagini, con adeguata apparecchiatura tecnologica.
Per tutti i motivi sopra esposti sussiste, dunque, ai sensi dell'art. 2050 c.c. la responsabilità della convenuta in relazione ai fatti di causa. Ciò nondimeno il Tribunale ritiene che la condotta della società attrice abbia in certa misura inciso sulla produzione del danno. Al riguardo deve evidenziarsi che quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, residua in ogni caso la possibilità di configurare un concorso causale colposo ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc, come del resto paventato anche dal CTU il quale ha precisato:” ..il contributo derivato da una eventuale non corretta collocazione dei cavi dell'attrice può essere quantificato nella misura del 50%.”, che costituisce espressione della regola generale per la quale deve escludersi la risarcibilità del danno che ciascuno procura a se stesso, e che potrà essere apprezzato- al pari del fortuito- anche sulla base di una valutazione officiosa ( Cass. 20619/2014).Il principio in questione è stato affermato anche con riferimento alla specifica fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c.. Nella specie si ritiene che la condotta della società danneggiata integri gli estremi di un concorso colposo valorizzabile ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. nella misura del 50%. Ed invero dall'elaborato peritale e dalla escussione dei testi escussi è emerso che i cavi non erano ben posizionati,( teste :”i cavi della Tes_1
erano appoggiati ai nostri tubi, non erano segnalati…”), né risulta dedotto o provato che Pt_2 nel caso di specie fosse stato concordato con l'ente proprietario della strada il tipo di posizionamento dei cavi. La domanda di risarcimento va quindi parzialmente accolta e per l'effetto la società convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 7324,92 pari al 50% dell'importo di cui all'atto di citazione, importo che il consulente tecnico di ufficio, le cui conclusioni si ritiene di dover condividere, ha ritenuto congruo rispetto alle riparazioni effettuate. In merito alla richiesta di manleva spiegata dalla società convenuta nei confronti della terza chiamata in causa deve essere rigettata. Tale domanda non può essere accolta in quanto, come correttamente eccepito dalla compagnia assicurativa ai sensi delle condizioni di assicurazioni sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei in genere nonché quelli da essi conseguenti come appunto nel caso di specie (art. 23/F capitolato speciale). Parimenti da rigettare è la spiegata domanda riconvenzionale con cui si chiede il riposizionamento dei cavi in quanto tale aspetto non è stato provato. Spettava infatti alla parte convenuta fornire idonea prova dell'errato posizionamento dei cavi e comunque provare che non fosse stata rispettata la normativa in merito. Le conclusioni del consulente di ufficio, che la scrivente ritiene pienamente condivisibili, hanno infatti evidenziato :”..non essendo stata prodotta agli atti di una idonea documentazione raffigurante lo stato dei luoghi riferito all'epoca in cui si è verificato l'evento sinistro il sottoscritto si trova nell'impossibilità di poter ricostruire in modo adeguato l'esatta ubicazione e profondità di posa delle singole infrastrutture coinvolte nel presente contenzioso”. pagina 4 di 5 Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Con riferimento alle spese di lite nonché alle spese del ctu, l'accoglimento parziale della domanda proposta dall'attrice integra una ipotesi di soccombenza reciproca ex art. 92 comma 2 cpc che giustifica la compensazione del 50% delle spese di lite tra attore e convenuta. Il residuo 50% segue il principio della soccombenza anche in virtù della mancata adesione di parte convenuta alla proposta conciliativa fatta dal Consulente di ufficio ed è liquidato in quanto alle spese in base ai parametri introdotti dal DM
55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia ai valori medi.
Le spese di lite nei rapporti tra convenuta e terza chiamata in causa segue il principio della soccombenza ed è liquidato in base ai parametri introdotti dal DM 55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 del citato decreto in considerazione della natura non complessa delle questioni affrontate e del tipo di attività processuale posta in essere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente la domanda attorea come in parte motiva e per l'effetto dichiara la responsabilità del sinistro per cui è causa è ascrivibile in misura pari al 50% alla CP_1
- Condanna la al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 7324,92 a CP_1 titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali, applicati dalla data dell'evento sino al soddisfo;
- Rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa;
- Compensa al 50% le spese di lite e la spese della CTU nei rapporti tra parte attrice e la
CP_2
- Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al rimborso del restante CP_2 50% delle spese processuali sostenute dall'attrice e quindi euro 132,00 per esborsi ed euro 2916,77 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario nonché al rimborso del 50 per cento delle spese della CTU come liquidate con decreto del 18/10/2023;
- Condanna la al pagamento in favore di HDI in persona CP_2 Controparte_3 del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3553,90 oltre rimborso forf. nella misura del 15% del compenso,iva e cpa come per legge se dovuti.
Così deciso in Nocera Inferiore, 11 giugno 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 5 di 5