CA
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3481/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dott.ssa Margherita Monte Presidente dr Francesco Distefano Consigliere rel. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3481/2024 R.G. promossa
DA
(P.I./C.F. Parte_1
), con sede in VARESE Via Carcano n. 18 in persona del legale rappresentante p.t., signor, P.IVA_1
Presidente del CdA, signor rappresentata e difesa in virtù di Controparte_1 procura su separato foglio e unito al presente ricorso dall'Avvocato Daniela Usuelli del Foro di Lecco (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecco Vicolo del Torchio n. 2. C.F._1
- reclamante
CONTRO
Controparte_2
[...]
pagina 1 di 5 .- reclamata contumace-
-
E CONTRO
C.F. ), residente in [...], CP_3 C.F._2 reclamato contumace
All'esito dell'udienza del 20.2.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 55/2024 il Tribunale di Varese ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della , su istanza (del 29.08.2024) del Controparte_4 creditore (a titolo di TFR per € 2.573,18, oltre rivalutazione, interessi e spese, portato da CP_3 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo), affermando: “i. la sussistenza del credito vantato dal ricorrente non adempiuto nonostante sia portato da titolo giudiziale;
ii. la procedura esecutiva mobiliare, con esito negativo, promossa dal ricorrente (vd. verbale di pignoramento prodotto sub doc. 2 fascicolo ricorrente); iii. l'esistenza di un significativo debito erariale per euro 106.259,36, portato da cartelle di pagamento non rateizzate, come risulta dall'informativa dell'Agenzia Entrate
Riscossione acquisita ex officio;
iv. la qualità dei debiti scaduti e non pagati, attinenti a forniture abituali e imposte, oneri che sono di norma fisiologicamente adempibili da un imprenditore solvente;
v. l'omesso deposito dei bilanci di esercizio (l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio 2018); vi. l'irreperibilità dell'impresa presso la sede comunicata al Registro delle
Imprese come attestato dall'Ufficiale Giudiziario”, ulteriormente precisando che era intervenuta l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo ex art.51 C.C.I.I .la Cooperativa, chiedendone la riforma per i motivi in seguito esposti.
Nessuno si è costituito per la curatela e per il creditore, dichiarati contumaci.
Quindi la causa, all'udienza del 20.2.2025 è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col proposto reclamo la col primo motivo, deduce il mancato superamento dei limiti minimi Parte_1 dimensionali nei tre esercizi precedenti il deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, attesa la sua totale inattività a far data dal luglio 2019 .
pagina 2 di 5 Afferma che l'inattività/cessazione della società da circa 5 anni, non ha prodotto alcun ricavo e conseguentemente nessuna operazione generatrice di ulteriori poste debitorie oltre a quelle già acquisite ex officio (tenendo conto altresì della certificazione della Cancelleria alla data del 06.09.2024 dell'inesistenza di procedure esecutive ai danni della società); cosicché a suo dire sono da escludersi in riferimento a detto periodo, sia un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00,sia ricavi lordi di ammontare complessivo superiore ad € 200.000,00; mentre non ha mai avuto debiti complessivi di ammontare superiore ad €
500.000,00.
Allega altresì che tutti i lavoratori della società cooperativa dal 2019 sono stati impiegati altrove.
Cointesta inoltre il suo stato d'insolvenza, rilevando che, oltre alle posizioni debitorie acquisite d'ufficio dal
Tribunale di Varese, sussiste nei confronti della il credito del socio lavoratore Controparte_4 [...]
per la somma di € 10.894,66, mentre il debito contratto con la Pt_2 [...]
è stato “azzerato” personalmente dai soci e che, con ciò, il debito Controparte_5 complessivo è stato diminuito e i soci, creditori della società cooperativa, hanno rinunciato alla richiesta di credito;
afferma dunque la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale lede gravemente la , CP_4 la quale, suo malgrado, ha tentato di investire e promuovere l'attività di ristorazione esercitata, tuttavia non riuscendovi.
§§
Il reclamo non può essere accolto.
L'art. 121 CCII dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza”.
La norma, in continuità con l'art.1, secondo comma, l.fall., pone quindi a carico del debitore l'onere di dimostrare di non avere raggiunto le soglie dimensionali che distinguono l'impresa minore dall'impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale. (distinzione che si pone in un'ottica non sanzionatoria ma deflattiva, finalizzata ad esentare dal concorso le imprese di modeste dimensioni).
In linea di principio, in virtù dell'effetto devolutivo pieno del reclamo, siffatto onere probatorio può essere adempiuto dal debitore, contumace in prime cure, anche in sede di reclamo, potendo dunque egli indicare, per la prima volta, i mezzi di prova di cui intende avvalersi al fine di dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 co 1 lettera d) C.C.I.I. (Cass. n. 22546/2010 e. Cass n. 6835 del
24.03.2014).
Resta altresì fermo che, al riguardo, ben può esser utilizzato qualsivoglia strumento probatorio utile a far risultare, in qualunque modo, la sussistenza di quei limiti dimensionali, naturalmente previa valutazione di pagina 3 di 5 attendibilità del materiale allegato ex art 116 c.p.c. così da accertare le realtà oggettiva dell'impresa considerata (cfr Cass. ord. n.6991/2019)
A questo fine, dunque, il debitore si può avvalere non solo dei bilanci depositati, ma anche di strumenti alternativi, quali sono le scritture contabili dell'impresa, e di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. in questo senso, Cass. ord. n. 35381/2022; Cass. ord. n. 25025/2020), ivi comprese le presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (si pensi, senza pretesa d'esaustività, al rilascio dei locali in cui l'impresa svolgeva l'attività, al licenziamento dei dipendenti, alla chiusura dei rapporti bancari, all'intrapresa di una diversa attività lavorativa da parte).
Orbene nella specie, ritiene il collegio che dalla documentazione versata e dagli elementi acquisiti non emerga con sufficiente certezza la non assoggettabilità al fallimento dell'impresa in oggetto.
La (che svolgeva attività di ristorazione presso alloggi protetti), ha infatti solo prodotto bilanci Parte_1 pro forma redatti ex post - addirittura dopo la dichiarazione di fallimento- mai depositati presso l'apposito registro, e come tali, da ritenersi privi di attendibilità, anche perché non supportati da alcun libro contabile o dichiarazioni dei redditi o dichiarazioni IVA eventualmente utili a dimostrare aliunde la presunta totale inattività nel triennio antecedente la data di deposito della istanza di fallimento e quindi la mancanza di attivo o ricavi (l'ultimo bilancio depositato risale al 2018).
Né sussistono altri concreti elementi idonei (le dichiarazioni del curatore, sentito in udienza, sono solo in negativo, nel senso che ha affermato che dalla documentazione non risulta alcuna attività dal dicembre
2018, né movimentazione bancaria o contabile) a far ritenere, in via presuntiva, che la mancata redazione di regolari bilanci e la mancata tenuta delle scritture (peraltro obbligatorie quale che sia il regime fiscale prescelto, anche per le società di persone), sia dovuta all'inattività dell'impresa, piuttosto che ad un'operatività connotata dalla sistematica violazione degli obblighi di cui agli artt. 2214 e seg. c.c.(nel senso cioè che la cessazione in via di fatto dell'attività è solo una delle spiegazioni possibili, ma non necessariamente la più convincente).
Inoltre, il bilancio relativo all'esercizio 2018 è del tutto inidoneo a consentire una qualche ricostruzione dei dati economici e patrimoniali dell'impresa nei successivi anni (cfr. App. Milano, 313/2024,
2/2/2024).
Del resto, diversamente ragionando, la mera affermazione della cessazione dell'attività finirebbe per consentire all'imprenditore un effetto maggiore di quello che deriva dalla “cancellazione dal registro delle imprese”, premiando, al tempo stesso, una condotta che potrebbe essere finanche sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 323, comma 2, CCII. pagina 4 di 5 Cancellazione nella specie, appunto, mai avvenuta, ed invece è stata annotata solo una sospensione, peraltro limitata a sei mesi (21-1-2018 al 30.6.2018) senza ulteriore e successiva annotazione..
Anche l'altro motivo è infondato, posto che lo stato d'insolvenza emerge da quanto evidenziato dal
Tribunale, ossia il “significativo debito erariale per euro 106.259,36, portato da cartelle di pagamento non rateizzate, come risulta dall'informativa dell'Agenzia Entrate Riscossione acquisita ex officio;
iv. la qualità dei debiti scaduti e non pagati, attinenti a forniture abituali e imposte, oneri che sono di norma fisiologicamente adempibili da un imprenditore solvente”, e sostanzialmente confermato dal curatore, il quale ha precisato che il complessivo ammontare del passivo è pari a circa 100 mila euro, a fronte di attivo inesistente, né la rinuncia alla richiesta di credito da parte dei soci può mutare tale grave ed irreversibile situazione debitoria.
Alla luce di quanto sopra va pertanto rigettato il reclamo e confermata l'impugna sentenza.
Spese irripetibili stante la contumacia dei reclamati.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il reclamo proposto dalla
[...]
, avverso la sentenza n. 55/2024 del Tribunale di Varese di apertura della Controparte_4 liquidazione giudiziale, che integralmente conferma.
Spese irripetibili.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 26.2.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano
Il Presidente dott.ssa Margherita Monte
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dott.ssa Margherita Monte Presidente dr Francesco Distefano Consigliere rel. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3481/2024 R.G. promossa
DA
(P.I./C.F. Parte_1
), con sede in VARESE Via Carcano n. 18 in persona del legale rappresentante p.t., signor, P.IVA_1
Presidente del CdA, signor rappresentata e difesa in virtù di Controparte_1 procura su separato foglio e unito al presente ricorso dall'Avvocato Daniela Usuelli del Foro di Lecco (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecco Vicolo del Torchio n. 2. C.F._1
- reclamante
CONTRO
Controparte_2
[...]
pagina 1 di 5 .- reclamata contumace-
-
E CONTRO
C.F. ), residente in [...], CP_3 C.F._2 reclamato contumace
All'esito dell'udienza del 20.2.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 55/2024 il Tribunale di Varese ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della , su istanza (del 29.08.2024) del Controparte_4 creditore (a titolo di TFR per € 2.573,18, oltre rivalutazione, interessi e spese, portato da CP_3 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo), affermando: “i. la sussistenza del credito vantato dal ricorrente non adempiuto nonostante sia portato da titolo giudiziale;
ii. la procedura esecutiva mobiliare, con esito negativo, promossa dal ricorrente (vd. verbale di pignoramento prodotto sub doc. 2 fascicolo ricorrente); iii. l'esistenza di un significativo debito erariale per euro 106.259,36, portato da cartelle di pagamento non rateizzate, come risulta dall'informativa dell'Agenzia Entrate
Riscossione acquisita ex officio;
iv. la qualità dei debiti scaduti e non pagati, attinenti a forniture abituali e imposte, oneri che sono di norma fisiologicamente adempibili da un imprenditore solvente;
v. l'omesso deposito dei bilanci di esercizio (l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio 2018); vi. l'irreperibilità dell'impresa presso la sede comunicata al Registro delle
Imprese come attestato dall'Ufficiale Giudiziario”, ulteriormente precisando che era intervenuta l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo ex art.51 C.C.I.I .la Cooperativa, chiedendone la riforma per i motivi in seguito esposti.
Nessuno si è costituito per la curatela e per il creditore, dichiarati contumaci.
Quindi la causa, all'udienza del 20.2.2025 è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col proposto reclamo la col primo motivo, deduce il mancato superamento dei limiti minimi Parte_1 dimensionali nei tre esercizi precedenti il deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, attesa la sua totale inattività a far data dal luglio 2019 .
pagina 2 di 5 Afferma che l'inattività/cessazione della società da circa 5 anni, non ha prodotto alcun ricavo e conseguentemente nessuna operazione generatrice di ulteriori poste debitorie oltre a quelle già acquisite ex officio (tenendo conto altresì della certificazione della Cancelleria alla data del 06.09.2024 dell'inesistenza di procedure esecutive ai danni della società); cosicché a suo dire sono da escludersi in riferimento a detto periodo, sia un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00,sia ricavi lordi di ammontare complessivo superiore ad € 200.000,00; mentre non ha mai avuto debiti complessivi di ammontare superiore ad €
500.000,00.
Allega altresì che tutti i lavoratori della società cooperativa dal 2019 sono stati impiegati altrove.
Cointesta inoltre il suo stato d'insolvenza, rilevando che, oltre alle posizioni debitorie acquisite d'ufficio dal
Tribunale di Varese, sussiste nei confronti della il credito del socio lavoratore Controparte_4 [...]
per la somma di € 10.894,66, mentre il debito contratto con la Pt_2 [...]
è stato “azzerato” personalmente dai soci e che, con ciò, il debito Controparte_5 complessivo è stato diminuito e i soci, creditori della società cooperativa, hanno rinunciato alla richiesta di credito;
afferma dunque la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale lede gravemente la , CP_4 la quale, suo malgrado, ha tentato di investire e promuovere l'attività di ristorazione esercitata, tuttavia non riuscendovi.
§§
Il reclamo non può essere accolto.
L'art. 121 CCII dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza”.
La norma, in continuità con l'art.1, secondo comma, l.fall., pone quindi a carico del debitore l'onere di dimostrare di non avere raggiunto le soglie dimensionali che distinguono l'impresa minore dall'impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale. (distinzione che si pone in un'ottica non sanzionatoria ma deflattiva, finalizzata ad esentare dal concorso le imprese di modeste dimensioni).
In linea di principio, in virtù dell'effetto devolutivo pieno del reclamo, siffatto onere probatorio può essere adempiuto dal debitore, contumace in prime cure, anche in sede di reclamo, potendo dunque egli indicare, per la prima volta, i mezzi di prova di cui intende avvalersi al fine di dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 co 1 lettera d) C.C.I.I. (Cass. n. 22546/2010 e. Cass n. 6835 del
24.03.2014).
Resta altresì fermo che, al riguardo, ben può esser utilizzato qualsivoglia strumento probatorio utile a far risultare, in qualunque modo, la sussistenza di quei limiti dimensionali, naturalmente previa valutazione di pagina 3 di 5 attendibilità del materiale allegato ex art 116 c.p.c. così da accertare le realtà oggettiva dell'impresa considerata (cfr Cass. ord. n.6991/2019)
A questo fine, dunque, il debitore si può avvalere non solo dei bilanci depositati, ma anche di strumenti alternativi, quali sono le scritture contabili dell'impresa, e di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. in questo senso, Cass. ord. n. 35381/2022; Cass. ord. n. 25025/2020), ivi comprese le presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (si pensi, senza pretesa d'esaustività, al rilascio dei locali in cui l'impresa svolgeva l'attività, al licenziamento dei dipendenti, alla chiusura dei rapporti bancari, all'intrapresa di una diversa attività lavorativa da parte).
Orbene nella specie, ritiene il collegio che dalla documentazione versata e dagli elementi acquisiti non emerga con sufficiente certezza la non assoggettabilità al fallimento dell'impresa in oggetto.
La (che svolgeva attività di ristorazione presso alloggi protetti), ha infatti solo prodotto bilanci Parte_1 pro forma redatti ex post - addirittura dopo la dichiarazione di fallimento- mai depositati presso l'apposito registro, e come tali, da ritenersi privi di attendibilità, anche perché non supportati da alcun libro contabile o dichiarazioni dei redditi o dichiarazioni IVA eventualmente utili a dimostrare aliunde la presunta totale inattività nel triennio antecedente la data di deposito della istanza di fallimento e quindi la mancanza di attivo o ricavi (l'ultimo bilancio depositato risale al 2018).
Né sussistono altri concreti elementi idonei (le dichiarazioni del curatore, sentito in udienza, sono solo in negativo, nel senso che ha affermato che dalla documentazione non risulta alcuna attività dal dicembre
2018, né movimentazione bancaria o contabile) a far ritenere, in via presuntiva, che la mancata redazione di regolari bilanci e la mancata tenuta delle scritture (peraltro obbligatorie quale che sia il regime fiscale prescelto, anche per le società di persone), sia dovuta all'inattività dell'impresa, piuttosto che ad un'operatività connotata dalla sistematica violazione degli obblighi di cui agli artt. 2214 e seg. c.c.(nel senso cioè che la cessazione in via di fatto dell'attività è solo una delle spiegazioni possibili, ma non necessariamente la più convincente).
Inoltre, il bilancio relativo all'esercizio 2018 è del tutto inidoneo a consentire una qualche ricostruzione dei dati economici e patrimoniali dell'impresa nei successivi anni (cfr. App. Milano, 313/2024,
2/2/2024).
Del resto, diversamente ragionando, la mera affermazione della cessazione dell'attività finirebbe per consentire all'imprenditore un effetto maggiore di quello che deriva dalla “cancellazione dal registro delle imprese”, premiando, al tempo stesso, una condotta che potrebbe essere finanche sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 323, comma 2, CCII. pagina 4 di 5 Cancellazione nella specie, appunto, mai avvenuta, ed invece è stata annotata solo una sospensione, peraltro limitata a sei mesi (21-1-2018 al 30.6.2018) senza ulteriore e successiva annotazione..
Anche l'altro motivo è infondato, posto che lo stato d'insolvenza emerge da quanto evidenziato dal
Tribunale, ossia il “significativo debito erariale per euro 106.259,36, portato da cartelle di pagamento non rateizzate, come risulta dall'informativa dell'Agenzia Entrate Riscossione acquisita ex officio;
iv. la qualità dei debiti scaduti e non pagati, attinenti a forniture abituali e imposte, oneri che sono di norma fisiologicamente adempibili da un imprenditore solvente”, e sostanzialmente confermato dal curatore, il quale ha precisato che il complessivo ammontare del passivo è pari a circa 100 mila euro, a fronte di attivo inesistente, né la rinuncia alla richiesta di credito da parte dei soci può mutare tale grave ed irreversibile situazione debitoria.
Alla luce di quanto sopra va pertanto rigettato il reclamo e confermata l'impugna sentenza.
Spese irripetibili stante la contumacia dei reclamati.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il reclamo proposto dalla
[...]
, avverso la sentenza n. 55/2024 del Tribunale di Varese di apertura della Controparte_4 liquidazione giudiziale, che integralmente conferma.
Spese irripetibili.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 26.2.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano
Il Presidente dott.ssa Margherita Monte
pagina 5 di 5